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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3078/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3078/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avvocato MASSIMILIANO CASADEI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 10, presso lo studio dei nominati procuratori,
ATTRICE
Contro
(C.F. ) in persona dell'Amm.re pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARIA CHIARA CELIDONIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Re di Roma n. 79, presso lo studio del nominato procuratore,
CONVENUTA
nonché
in Liquidazione giudiziale, (C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
nonché
(C.F. - p. iva ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Bottazzoli e
Mariachiara Brunetti, ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Brianza n. 30, presso lo studio dei nominati procuratori,
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
, e la p.r.o.g. dinanzi al Tribunale di Controparte_4 Controparte_5
Roma formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea:
A) Quanto alla : Controparte_4
a.1) accertare e dichiarare che le opere e le lavorazioni eseguite sono affette da difformità, vizi e difetti, secondo quanto meglio specificato in narrativa, e, per
l'effetto, dichiarare il grave inadempimento della stessa rispetto alle obbligazioni assunte;
a.2) conseguentemente, accertare e dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di appalto tra il Sig. e la;
Parte_1 Controparte_4
a.3) condannare quest'ultima, in via esclusiva al pagamento della complessiva somma di euro 5.688,00 (cinquemilaseicentottantotto/00), comprensivi di Iva, di cui €
4.4400,00 a titolo di restituzione delle somme per la mancata realizzazione degli sportelli delle pareti attrezzate ingresso/ corridoio e della cucina, ed € 1.288,00 per il colpevole ritardo nella esecuzione dei lavori e per i disagi sopportati dall'attore, secondo quanto previsto dall'art. 13) del contratto di appalto;
a.4) condannare la , in solido e/o alternativamente con la Controparte_4
p.r.o.g. al pagamento delle seguenti somme: Controparte_5
- € 9.500,00 per i ripristini delle opere mal eseguite, come risulta dalla consulenza dell'Arch. Persona_1
pagina 2 di 17 - € 4.400,00 a titolo di restituzione delle somme per la mancata realizzazione degli sportelli delle pareti attrezzate ingresso / corridoio e della cucina, qualora la predetta non sarà posta a carico della sola Controparte_6
- € 847,00 per il montaggio di n. tre condizionatori, e, in ogni caso, al pagamento delle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa anche all'esito della Consulenza Tecnica di Ufficio;
B) Quanto alla p.r.o.g. arch in via esclusiva: CP_5
b.1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della stessa in ordine alle obbligazioni assunte quale progettista e direttore dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Roma alla Via Sestio Calvino n. 33 di proprietà dell'attore e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera inter partes;
b.2) accertare e dichiarare che nessun compenso è dovuto alla p.r.o.g. a causa del Controparte_5
suo grave inadempimento per le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione della somma di €uro 2.588,35
(duemilacinquecentoottantotto/35), pagata dall'attore a titolo di acconto sui compensi.
b.3) condannare la stessa a corrispondere all'attore la somma di €uro 1.000,00
(mille/00) per la presentazione di una nuova CILA che tenga conto dell'effettivo stato dall'appartamento oggetto di causa, per la chiusura del cantiere e per il “fine lavori”.
A sostegno della domanda proposta deduceva che il 23.5. 2019 aveva Parte_1
sottoscritto un contratto con la per il progetto di interior Controparte_7
design dell'immobile in Via Sestio Calvino 33 a Roma, al fine di realizzare la nuova distribuzione degli spazi e l'arredo in cartongesso, con un compenso di € 1.800,00 oltre IVA e oneri previdenziali (doc.1); che l'incarico prevedeva inizialmente un sopralluogo con l'elaborazione di almeno due ipotesi planimetriche preliminari, per poi passare alla fase esecutiva con la pagina 3 di 17 redazione dei disegni degli arredi e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'impresa incaricata (doc. 2); che il 4.7. 2019, aveva stipulato un contratto di appalto con la società CP_2
indicata dalla prog , che aveva l'obbligo di eseguire le opere descritte nel CP_1
computo metrico e nelle tavole grafiche, comprendenti non solo la realizzazione dei mobili progettati, ma anche interventi di ristrutturazione dell'immobile, per un importo complessivo di € 12.880,00 oltre IVA, con termine di ultimazione fissato al
30.9.2019 (doc.3); che contestualmente, veniva nominata l'Arch. quale direttore dei Persona_2
lavori, e il 9.7.2019 la prog arch_design riceveva l'incarico di depositare la e la Pt_2
variazione catastale, assumendo così il duplice ruolo di progettista e direttore dei lavori (doc. 4); che nel corso dei lavori erano emersi numerosi difetti e inadempienze nelle lavorazioni realizzate dalla CP_2
che la ditta appaltatrice non si era attenuta ai disegni predisposti, difatti, aveva riscontrato errori nella progettazione e posa in opera del mobile in cartongesso, carenze nella rifinitura del parquet, installazioni non conformi dei condizionatori e mancata realizzazione della cabina armadio, oltre a numerosi altri vizi che comprendevano difetti nelle mensole, negli sportelli e nei dettagli elettrici ( docc. Da
5 a 11); che il mobile, ad esempio, non era stato previsto con un battiscopa adeguato, il che, unitamente ad altre mancanze e che perciò aveva dovuto sostenere ulteriori spese per correggere tali difformità, inclusa l'installazione di soluzioni protettive per i ripiani e l'ordinazione di nuovi sportelli, mai forniti dalla ditta appaltatrice (docc. da 12 a15); che l'installazione dei condizionatori era stata eseguita in modo non conforme a quanto commissionatole e in contrasto con le normative tecniche;
pagina 4 di 17 che la aveva abbandonato il cantiere senza ultimare i lavori, nonostante CP_2 avesse già percepito € 17.481,20; che la somma percepita dalla era sproporzionata rispetto alle opere CP_2
effettivamente realizzate dalla ditta appaltatrice (docc. da 16 a 21).
L'attore in relazione alla direzione lavori, affidata a e Controparte_1
all'Arch. , adduceva che non era stato svolto adeguatamente il compito di Per_2
vigilare sull'esecuzione dei lavori;
che la prog non aveva verificato il rispetto da parte della ditta Controparte_1
appaltatrice le regole della tecnica né il progetto di interior design (docc. da 22 a 23).
Il esponeva che dopo l'abbandono del cantiere da parte della ditta Pt_1
appaltatrice aveva costituito in mora la mediante l'invio delle lettere del CP_2
14.12.2019 e il 3.2.2020; che questo complesso intreccio di inadempienze, errori esecutivi e mancate verifiche da parte della direzione lavori evidenzia aveva condotto alla realizzazione delle opere in netto contrasto con quanto previsto contrattualmente e con le regole dell'arte, imponendo al committente ulteriori spese e disagi.
La rimaneva contumace, mentre il 26.3.2021 si costituiva in Controparte_4
giudizio la p.r.o.g. che chiedeva di essere autorizzata alla chiamata Controparte_5
in causa della AIG Europe Rappresentanza per l'Italia, propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale e formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
1) autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 cpc a chiamare in causa la
[...]
rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Vetra 17, e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima
pagina 5 di 17 udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
4) Nel merito:
- in via principale per tutti i motivi di cui in premessa rigettare tutte le richieste e conclusioni così come formulate dall'attore in seno all'atto introduttivo del presente
Co giudizio nei confronti della p.r.o.g. arch_design in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto per tutto quanto sopra detto inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, generiche e non provate sia in ordine all'an che al quantum;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisi una seppur minima Co responsabilità della p.r.o.g. arch_design quindi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, si voglia condannare la Controparte_3
rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Vetra 17, a manlevare e garantire la p.r.o.g.
Co arch_design dal pagamento di tutti i danni che la stessa sarà chiamata a corrispondere al Sig. In via Riconvenzionale: Pt_1
- Condannare il Sig. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 Pt_1
cpc, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa
- Condannare il Sig. al pagamento dell'importo di E. 456,78 dovuto quale Pt_1
saldo dell'attività svolta in riferimento alla lettera d'incarico sottoscritta il 23.5.2019
e dell'importo di E. 507,52 dovuto quale saldo per l'attività svolta in riferimento alla lettera d'incarico del 9.7.2019.
Tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese generali ed accessori come per legge del presente giudizio.”
A sostegno delle conclusioni formulate, la p.r.o.g. arch deduceva che CP_5
con il contratto del 23.5.2019 si era impegnata a redigere un progetto di interior design per la zona ingresso/soggiorno/cucina, articolato in due fasi (rilievo e pagina 6 di 17 progettazione esecutiva), comprensivo di assistenza in cantiere, per un corrispettivo di € 1.800,00 oltre oneri;
che la convenuta presentava al committente diverse proposte progettuali, tra cui una veniva approvata;
che in data 09.07.2019 conferiva un secondo incarico alla convenuta limitato Pt_1
alla presentazione della e della variazione catastale, per la cabina armadio, da Pt_2
realizzarsi su indicazioni dello stesso attore, per € 1.000,00 oltre oneri;
che i lavori iniziavano il 18.7.2019 con assistenza della p.r.o.g. nella Controparte_1
zona soggiorno/cucina/ingresso, mentre la direzione dei lavori per la cabina armadio era limitata a quanto contenuto nella CILA;
che nel corso dei lavori veniva constatato un lieve scostamento nella posizione della porta della cabina armadio (spostata di 40 cm), su decisione del committente, tollerato dalla direzione lavori in quanto rientrante nelle variazioni legittime ex art.
4- bis TUE;
che il 4.9.2019 veniva comunicata alla direzione lavori volontà di demolire una spalletta in camera da letto, intervento non previsto né autorizzato;
che la convenuta informata dell'obbligo di una nuova CILA, ma il committente rifiutava di sostenerne i costi;
che la demolizione avveniva senza autorizzazione e senza che fosse dato incarico alla convenuta per la nuova CILA;
che i lavori inerenti all'incarico del 23.5.2019 si concludevano regolarmente con realizzazione delle opere progettate, fatta eccezione per gli sportelli in legno, commissionati direttamente alla ditta esecutrice;
che il 17.10.2019, dopo avere verificato la conclusione dei lavori, la convenuta consegnava al committente la documentazione per la fine lavori;
che, pur avendo confermato l'intenzione di firmare, successivamente rifiutava di farlo;
pagina 7 di 17 che il rifiuto di firmare i documenti di fine lavori e di corrispondere il saldo era legato, secondo l'attore, a un contenzioso con la ditta esecutrice riguardante la mancata realizzazione degli sportelli;
che vista l'impossibilità di adempiere formalmente alla chiusura lavori, in data
5.12.2019 aveva rinunciato all'incarico di direzione dei lavori;
che i vizi lamentati dalla parte attrice non erano relativi alle obbligazioni assunte della della convenuta e che ogni difetto Controparte_8
costruttivo lamentato dall'attore era da imputarsi esclusivamente alla ditta esecutrice scelta autonomamente dal committente;
CP_2
che aveva assunto esclusivamente le obbligazioni di “progettazione e assistenza per la zona ingresso/soggiorno/cucina (contratto 23.05.2019)” e di presentare la CILA per la cabina armadio (contratto 09.07.2019);
che l'attività del Direttore dei Lavori si concreta in un'alta sorveglianza e non implica la presenza costante in cantiere, né l'obbligo di controllo microscopico;
che l'attore non aveva provato la presenza di difetti nella progettazione e/o nell'esecuzione delle opere affidate alla convenuta;
che la domanda sub b3) dell'attore relativa alla difformità catastale doveva essere rigettata, poiché “la spalletta abbattuta” non era incluso nella CILA e la responsabilità era esclusivamente dell'attore, che aveva agito contro le indicazioni ricevute;
che la relazione tecnica depositata dall'attore non conteneva rilievi riferibili a difetti delle opere affidate alla convenuta, ma riguarda lavorazioni di pertinenza esclusiva della ditta esecutrice;
che nessuna responsabilità poteva esserle imputata per difetti del parquet, battiscopa, portoncino, condizionatori, serrande, termosifoni, botole, libreria, sportelli, staffe o difformità catastali derivanti da iniziative del committente contrarie alle indicazioni ricevute.
pagina 8 di 17 La P.R.O.G. chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Controparte_1
Leandri al pagamento in suo favore di tutte le somme ancora dovute per l'attività svolta in esecuzione alle lettere di incarico sottoscritte in data 23.5.2019 (doc. 1) e
9.7.2019 (doc. 2) per le quali devono ancora esserele corrisposti: € 456,79 per il contratto del 23.5.2019, per la quale in data 23.9.2020 era stata inviata una nota di credito (doc. 28), ed € 507,52 per il contratto sottoscritto il 9.7.2019.
La società convenuta chiedeva inoltre la condanna del ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
In accoglimento dell'istanza ex art. 269, la convenuta era Controparte_1
autorizzata alla chiamata in causa la con differimento della prima Controparte_3
udienza di comparizione.
Il 6.10.2021 si costituiva con comparsa la formulando le seguenti CP_9
conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dalla convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con l'ordinanza del 29.9.2022 era nominato il CTU, Arch. “al Persona_3
fine di accertare le opere realizzate dalla la loro rispondenza ai disegni CP_2
ed al progetto della alle regole dell'arte quantifichi il valore Controparte_7 delle stesse opere nonché accerti e quantifichi i costi per i ripristini”.
pagina 9 di 17 All'udienza del 5.7.2023, fissata per l'esame della CTU, parte attrice depositava la visura camerale attestante l'avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della
, pertanto il processo veniva interrotto. Controparte_4
La causa veniva riassunta nei termini dall'attore il quale notificava al fallimento il ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione per l'udienza del 7.12.2023, nel corso della quale era dichiarata la contumacia del fallimento.
Istruita la causa mediante CTU, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta depositate l'11.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Premesso che nell'ambito del contratto di appalto, l'accettazione dell'opera rappresenta il punto cruciale per la distribuzione dell'onere della prova. Fino a quando l'opera non è stata espressamente o tacitamente accettata, il committente deve solo allegare l'esistenza dei vizi, mentre spetta all'appaltatore dimostrare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Tuttavia, una volta che l'opera è stata verificata e accettata, anche implicitamente (per facta concludentia), è il committente, che ha la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, a dover provare l'esistenza dei vizi e i danni conseguenti (Cass. 19146/2013).
Nella specie, parte attrice, attraverso la documentazione prodotta (docc. 17 e 17 bis), ha dimostrato di aver contestato le modalità di esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, durante e dopo lo svolgimento degli tessi, senza mai accettare espressamente o tacitamente l'opera.
Tale circostanza risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti dalla
P.r.o.g. (docc. 22 e 23), comprendente mail e conversazioni Controparte_1
WhatsApp, dalle quali emerge che l'attore-committente, a fronte della richiesta della società progettista di sottoscrivere la documentazione relativa alla fine dei lavori e al collaudo, si rifiuta di firmare, affermando:
pagina 10 di 17 “Siamo quindi dell'intenzione di attendere la fine dei lavori e chiarire e definire tutto con l'impresa anche con il tuo aiuto, che ci assicuri il buon esito. Certi del fatto che comprenderai la nostra situazione, sarà nostra premura darti riscontro delle nostre decisioni, che terranno conto anche dei comportamenti e della posizione che
l'azienda ......., porrà in essere, tutto questo ai fini della tutela dei nostri interessi.
Di contro, la società appaltatrice, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver eseguito l'opera in conformità al contratto e alle regole dell'arte.
L'esistenza delle difformità lamentate da parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della relazione peritale depositata in atti. L'ausiliario del giudice, sulla base di motivazioni congrue e rispondendo congruamente alle osservazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, ha evidenziato che “Analizzando lo stato dei luoghi (allegato 1 documentazione fotografica – deposito Ctu ), per Persona_3
quanto è stato possibile constatare, risultano le seguenti mancanze rispetto alle due offerte-elenco delle opere concordate (allegato 3 e allegato 8 –deposito Leandri parte attrice):
- montaggio delle macchine del condizionamento, previsto alla prima voce della offerta iniziale dei lavori
- mancata realizzazione di presa elettrica sotto il top della struttura tra cucina e soggiorno. Analizzando gli allegati depositati e quanto dichiarato dalla parte opposta, sig. rappresentato da avv. Bove, risulta inoltre manchevolezza da Pt_1
parte della impresa nella seconda e terza voce della prima offerta-elenco CP_2
delle opere (allegato 3 – deposito parte attrice), Pt_1
- relativamente alla fornitura e posa in opera di sportelli in legno da montare ai due mobili in cartongesso in zona cucina soggiorno ed in zona ingresso”.
In relazione all'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte, il CTU – anche alla luce delle puntuali osservazioni del CTP di parte attrice – ha rilevato che gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto della legis artis, fatta eccezione per le pagina 11 di 17 seguenti lavorazioni: la finitura del parquet, la predisposizione degli attacchi per i condizionatori e l'istallazione degli stessi , l'installazione delle mensole in cartongesso, la costruzione del mobile cucina in cartongesso, del mobile d'ingresso in cartongesso, l'illuminazione della scrivania, la tinteggiatura, nonché le opere relative alla corretta realizzazione della modifica del punto acqua esterno, previste tra le lavorazioni extra preventivo. Per un'analisi dettagliata delle difformità riscontrate, si rimanda alla relazione del CTU (pp. 7-24).
Le risultanze della CTU svolta nel corso del giudizio si prestano ad essere poste a base della presente decisione – in quanto congruamente motivate e non fatte oggetto di specifiche censure – anche nella parte relativa alla quantificazione dell'importo necessario alla eliminazione dei vizi accertati.
In relazione alle opere non eseguite, il CTU ha rilevato il mancato montaggio delle macchine per il condizionamento, previste sin dall'offerta iniziale dei lavori. A tal fine, viene ritenuto congruo il preventivo Leroy Merlin pari a 847 euro IVA compresa per il montaggio, in luogo dell'importo di 970 euro indicato dalla nella CP_2
fase contrattuale, tenuto conto dell'economia di scala propria di un appalto edile.
È stata inoltre accertata la mancata realizzazione di una presa elettrica da collocare sotto il top della struttura tra cucina e soggiorno, con un costo stimato di 177,80 euro, calcolato secondo i valori del prezziario DEI. Quanto alla fornitura e posa in opera degli sportelli in legno, sei risultano mancanti sul mobile in cartongesso della cucina- soggiorno e sette su quello collocato all'ingresso. Trattandosi di una lavorazione artigianale soggetta a variabilità, il CTU ha ritenuto congruo l'importo complessivo di 4.400 euro IVA compresa, come da fatture n. 7 e 10 di Tecnolegno, allegate dalla parte ricorrente Pt_1
In relazione alle lavorazioni non eseguite nella regola dell'arte, la CTU versata in atti ha evidenziato la necessità di procedere alla lamatura e verniciatura del parquet, comprensiva della rimozione e successiva posa del battiscopa, per un importo pari a pagina 12 di 17 euro 2.661,21 IVA compresa. È stato inoltre quantificato un sovrapprezzo di euro
200,00 per il montaggio dei pensili cucina, avvenuto in due fasi a causa dell'errato posizionamento dei tubi del condizionamento.
Per quanto riguarda la tinteggiatura in prossimità del pilozzo esterno, è stato stimato un costo di euro 48,20 IVA compresa, relativo alle opere di raschiatura, stuccatura, rasatura e nuova tinteggiatura su una superficie di circa due metri.
È stata inoltre rilevata la non conformità della tinteggiatura dei due mobili in cartongesso nella zona giorno, per la quale si è reso necessario prevedere la preparazione del fondo. L'intervento è stato quantificato in euro 951,57 IVA compresa.
Infine, è stato stimato in euro 37,81 il costo per un'ora di manodopera specializzata necessaria allo sblocco della serranda.
Il totale dei costi per il ripristino è stato quantificato in euro 9.323,60, IVA compresa, sulla base degli interventi elencati.
In difetto di tempestiva domanda, nulla è dovuto a titolo di interessi.
La presenza dei vizi riscontrati, imputabili alla società appaltatrice, è tale da comportare la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data
4.7.2019. In particolare, la in qualità di appaltatrice, non ha adempiuto CP_2
agli obblighi assunti, venendo meno al dovere fondamentale dell'appaltatore di eseguire l'opera secondo i criteri generali della tecnica e le regole dell'arte, in relazione alla specifica natura delle lavorazioni affidategli. Ai sensi degli articoli
1453 e 1667 del codice civile, tale inadempimento legittima la risoluzione del contratto e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del committente.
Tanto premesso, la va condannata al Controparte_10
pagamento della somma di 9.323,60, IVA compresa, in favore di Parte_1
pagina 13 di 17 In ordine alla posizione della P.r.o.g. Arch_Design si osserva che la stessa non CP_5
risulta destinataria di alcuna specifica contestazione in ordine a presunte inadempienze.
Dal contratto stipulato tra l'attore e la P.r.o.g. Arch_Design emerge che CP_5
l'incarico conferito alla progettista riguardava un “progetto interior design”, articolato in più fasi. Nella prima fase, la società si impegnava a svolgere “sopralluogo ai fini del rilievo metrico e fotografico dello stato di fatto” e a redigere un “progetto planimetrico preliminare della nuova distribuzione con inserimento di immagini per indicare le soluzioni progettuali e lo stile che si intende ricreare (minimo n. 2 ipotesi di progetto)”.
Nella seconda fase, il contratto prevedeva “l'approfondimento dell'ipotesi progettuale scelta tra le diverse presentate nella prima fase”, “l'inserimento dei nuovi arredi in pianta e prospetto”, nonché la predisposizione del “progetto cromatico delle pareti costituito da una palette di colori per le superfici e per accessori e tessili da abbinare”. Erano inoltre previsti lo “schema del nuovo impianto elettrico” e i “disegni esecutivi degli arredi su misura in cartongesso, pianta e prospetti quotati, da fornire all'impresa per la corretta realizzazione”.
Per la fase esecutiva, la progettista si obbligava a fornire “assistenza in cantiere con
l'impresa per la verifica della corretta esecuzione del progetto. L'incarico prevede un numero congruo di visite in cantiere a discrezione della DL ed in funzione del programma dei lavori concordato con l'impresa.”
Alla luce di ciò, è evidente che non era previsto un controllo continuo e costante sull'operato dell'impresa appaltatrice, la quale era stata, peraltro, autonomamente scelta dal convenuto.
Dalla documentazione versata in atti non è emersa alcuna responsabilità a carico della progettista. La corrispondenza WhatsApp intercorsa tra e la P.r.o.g. Pt_1
– mai contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – conferma che, nel Controparte_1
pagina 14 di 17 corso dell'esecuzione, non è mai stata addebitata alla progettista alcuna specifica inadempienza. Tale circostanza è ulteriormente comprovata dalle lettere di costituzione in mora del 14.12.2019 e del 3.2.2020 (allegati 17 e 17 bis), entrambe indirizzate esclusivamente alla società appaltatrice, senza alcun riferimento alla
P.r.o.g. Controparte_1
Anche la Consulenza Tecnica d'Ufficio ha escluso responsabilità in capo alla progettista, rilevando che “per quanto è stato possibile constatare, lo stato dei luoghi ha rispondenza con gli elaborati progettuali prodotti dalla P.r.o.g. Controparte_1
fin dove gli elaborati in questione vanno a dettagliare le modalità di esecuzione od i particolari”
Pertanto, le difformità delle opere riscontrate dal CTU non sono imputabili alla
P.r.o.g. che ha dimostrato di aver adempiuto con la diligenza Controparte_1
richiesta al proprio incarico.
Pertanto, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla società p.r.o.g.
stante il diligente svolgimento delle mansioni affidatele e Controparte_1
l'omessa contestazione delle fatture da parte dell'attore. Per tali ragioni, deve essere rigettata la richiesta di risoluzione del contratto formulata nei confronti della società progettista, con conseguente riconoscimento del diritto della stessa a trattenere la somma di euro 2.588,35 legittimamente percepita per il lavoro svolto, nonché a ottenere il pagamento del saldo residuo ancora dovuto, pari a € 964,30, relativo alla fattura n. 44/2019 (doc. 25) per il progetto di interior design e alla lettera d'incarico del 9.7.2019 (doc. 6), come da richiesta di pagamento documentata (doc. 26).
L'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo alla P.r.o.g. Controparte_1
comporta, inoltre, l'assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti della medesima da rappresentanza generale per l'Italia. Controparte_3
L'esito del giudizio comporta anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla P.r.o.g. Arch_Design CP_1
pagina 15 di 17 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene conforme ai principi di causalità e soccombenza porre integralmente a carico della società appaltatrice le spese di lite sostenute da essendo risultata totalmente soccombente Parte_1
nei suoi confronti.
Quanto ai rapporti tra il e la Parte_1 Controparte_11
si dispone la compensazione integrale delle spese, in
[...]
considerazione della natura della chiamata in manleva e dell'assenza di un contrasto diretto tra le parti.
Con riferimento al rapporto processuale tra e la società P.r.o.g. Parte_1
Arch_Design in ragione della soccombenza totale dell'attore, le spese di lite CP_5
vanno poste integralmente a carico di quest'ultimo.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa vengono poste in via definitiva a carico della . Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra Controparte_4
e in data 4.7.2019;
[...] Parte_1
2) condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 di € 9.323,60, IVA compresa
3) condanna al pagamento in favore della P.r.o.g. Arch_Design di € Parte_1
964,30;
pagina 16 di 17 4) condanna la società a rifondere all'attore Controparte_4 [...]
le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese Pt_1
generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) condanna l'attore a rifondere alla società P.r.o.g. Parte_1 CP_1
in ragione della sua soccombenza, le spese di lite sostenute da quest'ultima, che
[...]
si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la Parte_1 CP_3
[...
, tenuto conto della natura della chiamata in manleva e dell'assenza di una lite diretta tra le parti.
Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3078/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avvocato MASSIMILIANO CASADEI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 10, presso lo studio dei nominati procuratori,
ATTRICE
Contro
(C.F. ) in persona dell'Amm.re pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARIA CHIARA CELIDONIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Re di Roma n. 79, presso lo studio del nominato procuratore,
CONVENUTA
nonché
in Liquidazione giudiziale, (C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
nonché
(C.F. - p. iva ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Bottazzoli e
Mariachiara Brunetti, ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Brianza n. 30, presso lo studio dei nominati procuratori,
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
, e la p.r.o.g. dinanzi al Tribunale di Controparte_4 Controparte_5
Roma formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea:
A) Quanto alla : Controparte_4
a.1) accertare e dichiarare che le opere e le lavorazioni eseguite sono affette da difformità, vizi e difetti, secondo quanto meglio specificato in narrativa, e, per
l'effetto, dichiarare il grave inadempimento della stessa rispetto alle obbligazioni assunte;
a.2) conseguentemente, accertare e dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di appalto tra il Sig. e la;
Parte_1 Controparte_4
a.3) condannare quest'ultima, in via esclusiva al pagamento della complessiva somma di euro 5.688,00 (cinquemilaseicentottantotto/00), comprensivi di Iva, di cui €
4.4400,00 a titolo di restituzione delle somme per la mancata realizzazione degli sportelli delle pareti attrezzate ingresso/ corridoio e della cucina, ed € 1.288,00 per il colpevole ritardo nella esecuzione dei lavori e per i disagi sopportati dall'attore, secondo quanto previsto dall'art. 13) del contratto di appalto;
a.4) condannare la , in solido e/o alternativamente con la Controparte_4
p.r.o.g. al pagamento delle seguenti somme: Controparte_5
- € 9.500,00 per i ripristini delle opere mal eseguite, come risulta dalla consulenza dell'Arch. Persona_1
pagina 2 di 17 - € 4.400,00 a titolo di restituzione delle somme per la mancata realizzazione degli sportelli delle pareti attrezzate ingresso / corridoio e della cucina, qualora la predetta non sarà posta a carico della sola Controparte_6
- € 847,00 per il montaggio di n. tre condizionatori, e, in ogni caso, al pagamento delle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa anche all'esito della Consulenza Tecnica di Ufficio;
B) Quanto alla p.r.o.g. arch in via esclusiva: CP_5
b.1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della stessa in ordine alle obbligazioni assunte quale progettista e direttore dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Roma alla Via Sestio Calvino n. 33 di proprietà dell'attore e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera inter partes;
b.2) accertare e dichiarare che nessun compenso è dovuto alla p.r.o.g. a causa del Controparte_5
suo grave inadempimento per le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione della somma di €uro 2.588,35
(duemilacinquecentoottantotto/35), pagata dall'attore a titolo di acconto sui compensi.
b.3) condannare la stessa a corrispondere all'attore la somma di €uro 1.000,00
(mille/00) per la presentazione di una nuova CILA che tenga conto dell'effettivo stato dall'appartamento oggetto di causa, per la chiusura del cantiere e per il “fine lavori”.
A sostegno della domanda proposta deduceva che il 23.5. 2019 aveva Parte_1
sottoscritto un contratto con la per il progetto di interior Controparte_7
design dell'immobile in Via Sestio Calvino 33 a Roma, al fine di realizzare la nuova distribuzione degli spazi e l'arredo in cartongesso, con un compenso di € 1.800,00 oltre IVA e oneri previdenziali (doc.1); che l'incarico prevedeva inizialmente un sopralluogo con l'elaborazione di almeno due ipotesi planimetriche preliminari, per poi passare alla fase esecutiva con la pagina 3 di 17 redazione dei disegni degli arredi e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'impresa incaricata (doc. 2); che il 4.7. 2019, aveva stipulato un contratto di appalto con la società CP_2
indicata dalla prog , che aveva l'obbligo di eseguire le opere descritte nel CP_1
computo metrico e nelle tavole grafiche, comprendenti non solo la realizzazione dei mobili progettati, ma anche interventi di ristrutturazione dell'immobile, per un importo complessivo di € 12.880,00 oltre IVA, con termine di ultimazione fissato al
30.9.2019 (doc.3); che contestualmente, veniva nominata l'Arch. quale direttore dei Persona_2
lavori, e il 9.7.2019 la prog arch_design riceveva l'incarico di depositare la e la Pt_2
variazione catastale, assumendo così il duplice ruolo di progettista e direttore dei lavori (doc. 4); che nel corso dei lavori erano emersi numerosi difetti e inadempienze nelle lavorazioni realizzate dalla CP_2
che la ditta appaltatrice non si era attenuta ai disegni predisposti, difatti, aveva riscontrato errori nella progettazione e posa in opera del mobile in cartongesso, carenze nella rifinitura del parquet, installazioni non conformi dei condizionatori e mancata realizzazione della cabina armadio, oltre a numerosi altri vizi che comprendevano difetti nelle mensole, negli sportelli e nei dettagli elettrici ( docc. Da
5 a 11); che il mobile, ad esempio, non era stato previsto con un battiscopa adeguato, il che, unitamente ad altre mancanze e che perciò aveva dovuto sostenere ulteriori spese per correggere tali difformità, inclusa l'installazione di soluzioni protettive per i ripiani e l'ordinazione di nuovi sportelli, mai forniti dalla ditta appaltatrice (docc. da 12 a15); che l'installazione dei condizionatori era stata eseguita in modo non conforme a quanto commissionatole e in contrasto con le normative tecniche;
pagina 4 di 17 che la aveva abbandonato il cantiere senza ultimare i lavori, nonostante CP_2 avesse già percepito € 17.481,20; che la somma percepita dalla era sproporzionata rispetto alle opere CP_2
effettivamente realizzate dalla ditta appaltatrice (docc. da 16 a 21).
L'attore in relazione alla direzione lavori, affidata a e Controparte_1
all'Arch. , adduceva che non era stato svolto adeguatamente il compito di Per_2
vigilare sull'esecuzione dei lavori;
che la prog non aveva verificato il rispetto da parte della ditta Controparte_1
appaltatrice le regole della tecnica né il progetto di interior design (docc. da 22 a 23).
Il esponeva che dopo l'abbandono del cantiere da parte della ditta Pt_1
appaltatrice aveva costituito in mora la mediante l'invio delle lettere del CP_2
14.12.2019 e il 3.2.2020; che questo complesso intreccio di inadempienze, errori esecutivi e mancate verifiche da parte della direzione lavori evidenzia aveva condotto alla realizzazione delle opere in netto contrasto con quanto previsto contrattualmente e con le regole dell'arte, imponendo al committente ulteriori spese e disagi.
La rimaneva contumace, mentre il 26.3.2021 si costituiva in Controparte_4
giudizio la p.r.o.g. che chiedeva di essere autorizzata alla chiamata Controparte_5
in causa della AIG Europe Rappresentanza per l'Italia, propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale e formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
1) autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 cpc a chiamare in causa la
[...]
rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Vetra 17, e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima
pagina 5 di 17 udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
4) Nel merito:
- in via principale per tutti i motivi di cui in premessa rigettare tutte le richieste e conclusioni così come formulate dall'attore in seno all'atto introduttivo del presente
Co giudizio nei confronti della p.r.o.g. arch_design in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto per tutto quanto sopra detto inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, generiche e non provate sia in ordine all'an che al quantum;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisi una seppur minima Co responsabilità della p.r.o.g. arch_design quindi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, si voglia condannare la Controparte_3
rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Vetra 17, a manlevare e garantire la p.r.o.g.
Co arch_design dal pagamento di tutti i danni che la stessa sarà chiamata a corrispondere al Sig. In via Riconvenzionale: Pt_1
- Condannare il Sig. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 Pt_1
cpc, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa
- Condannare il Sig. al pagamento dell'importo di E. 456,78 dovuto quale Pt_1
saldo dell'attività svolta in riferimento alla lettera d'incarico sottoscritta il 23.5.2019
e dell'importo di E. 507,52 dovuto quale saldo per l'attività svolta in riferimento alla lettera d'incarico del 9.7.2019.
Tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese generali ed accessori come per legge del presente giudizio.”
A sostegno delle conclusioni formulate, la p.r.o.g. arch deduceva che CP_5
con il contratto del 23.5.2019 si era impegnata a redigere un progetto di interior design per la zona ingresso/soggiorno/cucina, articolato in due fasi (rilievo e pagina 6 di 17 progettazione esecutiva), comprensivo di assistenza in cantiere, per un corrispettivo di € 1.800,00 oltre oneri;
che la convenuta presentava al committente diverse proposte progettuali, tra cui una veniva approvata;
che in data 09.07.2019 conferiva un secondo incarico alla convenuta limitato Pt_1
alla presentazione della e della variazione catastale, per la cabina armadio, da Pt_2
realizzarsi su indicazioni dello stesso attore, per € 1.000,00 oltre oneri;
che i lavori iniziavano il 18.7.2019 con assistenza della p.r.o.g. nella Controparte_1
zona soggiorno/cucina/ingresso, mentre la direzione dei lavori per la cabina armadio era limitata a quanto contenuto nella CILA;
che nel corso dei lavori veniva constatato un lieve scostamento nella posizione della porta della cabina armadio (spostata di 40 cm), su decisione del committente, tollerato dalla direzione lavori in quanto rientrante nelle variazioni legittime ex art.
4- bis TUE;
che il 4.9.2019 veniva comunicata alla direzione lavori volontà di demolire una spalletta in camera da letto, intervento non previsto né autorizzato;
che la convenuta informata dell'obbligo di una nuova CILA, ma il committente rifiutava di sostenerne i costi;
che la demolizione avveniva senza autorizzazione e senza che fosse dato incarico alla convenuta per la nuova CILA;
che i lavori inerenti all'incarico del 23.5.2019 si concludevano regolarmente con realizzazione delle opere progettate, fatta eccezione per gli sportelli in legno, commissionati direttamente alla ditta esecutrice;
che il 17.10.2019, dopo avere verificato la conclusione dei lavori, la convenuta consegnava al committente la documentazione per la fine lavori;
che, pur avendo confermato l'intenzione di firmare, successivamente rifiutava di farlo;
pagina 7 di 17 che il rifiuto di firmare i documenti di fine lavori e di corrispondere il saldo era legato, secondo l'attore, a un contenzioso con la ditta esecutrice riguardante la mancata realizzazione degli sportelli;
che vista l'impossibilità di adempiere formalmente alla chiusura lavori, in data
5.12.2019 aveva rinunciato all'incarico di direzione dei lavori;
che i vizi lamentati dalla parte attrice non erano relativi alle obbligazioni assunte della della convenuta e che ogni difetto Controparte_8
costruttivo lamentato dall'attore era da imputarsi esclusivamente alla ditta esecutrice scelta autonomamente dal committente;
CP_2
che aveva assunto esclusivamente le obbligazioni di “progettazione e assistenza per la zona ingresso/soggiorno/cucina (contratto 23.05.2019)” e di presentare la CILA per la cabina armadio (contratto 09.07.2019);
che l'attività del Direttore dei Lavori si concreta in un'alta sorveglianza e non implica la presenza costante in cantiere, né l'obbligo di controllo microscopico;
che l'attore non aveva provato la presenza di difetti nella progettazione e/o nell'esecuzione delle opere affidate alla convenuta;
che la domanda sub b3) dell'attore relativa alla difformità catastale doveva essere rigettata, poiché “la spalletta abbattuta” non era incluso nella CILA e la responsabilità era esclusivamente dell'attore, che aveva agito contro le indicazioni ricevute;
che la relazione tecnica depositata dall'attore non conteneva rilievi riferibili a difetti delle opere affidate alla convenuta, ma riguarda lavorazioni di pertinenza esclusiva della ditta esecutrice;
che nessuna responsabilità poteva esserle imputata per difetti del parquet, battiscopa, portoncino, condizionatori, serrande, termosifoni, botole, libreria, sportelli, staffe o difformità catastali derivanti da iniziative del committente contrarie alle indicazioni ricevute.
pagina 8 di 17 La P.R.O.G. chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Controparte_1
Leandri al pagamento in suo favore di tutte le somme ancora dovute per l'attività svolta in esecuzione alle lettere di incarico sottoscritte in data 23.5.2019 (doc. 1) e
9.7.2019 (doc. 2) per le quali devono ancora esserele corrisposti: € 456,79 per il contratto del 23.5.2019, per la quale in data 23.9.2020 era stata inviata una nota di credito (doc. 28), ed € 507,52 per il contratto sottoscritto il 9.7.2019.
La società convenuta chiedeva inoltre la condanna del ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
In accoglimento dell'istanza ex art. 269, la convenuta era Controparte_1
autorizzata alla chiamata in causa la con differimento della prima Controparte_3
udienza di comparizione.
Il 6.10.2021 si costituiva con comparsa la formulando le seguenti CP_9
conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dalla convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con l'ordinanza del 29.9.2022 era nominato il CTU, Arch. “al Persona_3
fine di accertare le opere realizzate dalla la loro rispondenza ai disegni CP_2
ed al progetto della alle regole dell'arte quantifichi il valore Controparte_7 delle stesse opere nonché accerti e quantifichi i costi per i ripristini”.
pagina 9 di 17 All'udienza del 5.7.2023, fissata per l'esame della CTU, parte attrice depositava la visura camerale attestante l'avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della
, pertanto il processo veniva interrotto. Controparte_4
La causa veniva riassunta nei termini dall'attore il quale notificava al fallimento il ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione per l'udienza del 7.12.2023, nel corso della quale era dichiarata la contumacia del fallimento.
Istruita la causa mediante CTU, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta depositate l'11.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Premesso che nell'ambito del contratto di appalto, l'accettazione dell'opera rappresenta il punto cruciale per la distribuzione dell'onere della prova. Fino a quando l'opera non è stata espressamente o tacitamente accettata, il committente deve solo allegare l'esistenza dei vizi, mentre spetta all'appaltatore dimostrare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Tuttavia, una volta che l'opera è stata verificata e accettata, anche implicitamente (per facta concludentia), è il committente, che ha la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, a dover provare l'esistenza dei vizi e i danni conseguenti (Cass. 19146/2013).
Nella specie, parte attrice, attraverso la documentazione prodotta (docc. 17 e 17 bis), ha dimostrato di aver contestato le modalità di esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, durante e dopo lo svolgimento degli tessi, senza mai accettare espressamente o tacitamente l'opera.
Tale circostanza risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti dalla
P.r.o.g. (docc. 22 e 23), comprendente mail e conversazioni Controparte_1
WhatsApp, dalle quali emerge che l'attore-committente, a fronte della richiesta della società progettista di sottoscrivere la documentazione relativa alla fine dei lavori e al collaudo, si rifiuta di firmare, affermando:
pagina 10 di 17 “Siamo quindi dell'intenzione di attendere la fine dei lavori e chiarire e definire tutto con l'impresa anche con il tuo aiuto, che ci assicuri il buon esito. Certi del fatto che comprenderai la nostra situazione, sarà nostra premura darti riscontro delle nostre decisioni, che terranno conto anche dei comportamenti e della posizione che
l'azienda ......., porrà in essere, tutto questo ai fini della tutela dei nostri interessi.
Di contro, la società appaltatrice, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver eseguito l'opera in conformità al contratto e alle regole dell'arte.
L'esistenza delle difformità lamentate da parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della relazione peritale depositata in atti. L'ausiliario del giudice, sulla base di motivazioni congrue e rispondendo congruamente alle osservazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, ha evidenziato che “Analizzando lo stato dei luoghi (allegato 1 documentazione fotografica – deposito Ctu ), per Persona_3
quanto è stato possibile constatare, risultano le seguenti mancanze rispetto alle due offerte-elenco delle opere concordate (allegato 3 e allegato 8 –deposito Leandri parte attrice):
- montaggio delle macchine del condizionamento, previsto alla prima voce della offerta iniziale dei lavori
- mancata realizzazione di presa elettrica sotto il top della struttura tra cucina e soggiorno. Analizzando gli allegati depositati e quanto dichiarato dalla parte opposta, sig. rappresentato da avv. Bove, risulta inoltre manchevolezza da Pt_1
parte della impresa nella seconda e terza voce della prima offerta-elenco CP_2
delle opere (allegato 3 – deposito parte attrice), Pt_1
- relativamente alla fornitura e posa in opera di sportelli in legno da montare ai due mobili in cartongesso in zona cucina soggiorno ed in zona ingresso”.
In relazione all'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte, il CTU – anche alla luce delle puntuali osservazioni del CTP di parte attrice – ha rilevato che gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto della legis artis, fatta eccezione per le pagina 11 di 17 seguenti lavorazioni: la finitura del parquet, la predisposizione degli attacchi per i condizionatori e l'istallazione degli stessi , l'installazione delle mensole in cartongesso, la costruzione del mobile cucina in cartongesso, del mobile d'ingresso in cartongesso, l'illuminazione della scrivania, la tinteggiatura, nonché le opere relative alla corretta realizzazione della modifica del punto acqua esterno, previste tra le lavorazioni extra preventivo. Per un'analisi dettagliata delle difformità riscontrate, si rimanda alla relazione del CTU (pp. 7-24).
Le risultanze della CTU svolta nel corso del giudizio si prestano ad essere poste a base della presente decisione – in quanto congruamente motivate e non fatte oggetto di specifiche censure – anche nella parte relativa alla quantificazione dell'importo necessario alla eliminazione dei vizi accertati.
In relazione alle opere non eseguite, il CTU ha rilevato il mancato montaggio delle macchine per il condizionamento, previste sin dall'offerta iniziale dei lavori. A tal fine, viene ritenuto congruo il preventivo Leroy Merlin pari a 847 euro IVA compresa per il montaggio, in luogo dell'importo di 970 euro indicato dalla nella CP_2
fase contrattuale, tenuto conto dell'economia di scala propria di un appalto edile.
È stata inoltre accertata la mancata realizzazione di una presa elettrica da collocare sotto il top della struttura tra cucina e soggiorno, con un costo stimato di 177,80 euro, calcolato secondo i valori del prezziario DEI. Quanto alla fornitura e posa in opera degli sportelli in legno, sei risultano mancanti sul mobile in cartongesso della cucina- soggiorno e sette su quello collocato all'ingresso. Trattandosi di una lavorazione artigianale soggetta a variabilità, il CTU ha ritenuto congruo l'importo complessivo di 4.400 euro IVA compresa, come da fatture n. 7 e 10 di Tecnolegno, allegate dalla parte ricorrente Pt_1
In relazione alle lavorazioni non eseguite nella regola dell'arte, la CTU versata in atti ha evidenziato la necessità di procedere alla lamatura e verniciatura del parquet, comprensiva della rimozione e successiva posa del battiscopa, per un importo pari a pagina 12 di 17 euro 2.661,21 IVA compresa. È stato inoltre quantificato un sovrapprezzo di euro
200,00 per il montaggio dei pensili cucina, avvenuto in due fasi a causa dell'errato posizionamento dei tubi del condizionamento.
Per quanto riguarda la tinteggiatura in prossimità del pilozzo esterno, è stato stimato un costo di euro 48,20 IVA compresa, relativo alle opere di raschiatura, stuccatura, rasatura e nuova tinteggiatura su una superficie di circa due metri.
È stata inoltre rilevata la non conformità della tinteggiatura dei due mobili in cartongesso nella zona giorno, per la quale si è reso necessario prevedere la preparazione del fondo. L'intervento è stato quantificato in euro 951,57 IVA compresa.
Infine, è stato stimato in euro 37,81 il costo per un'ora di manodopera specializzata necessaria allo sblocco della serranda.
Il totale dei costi per il ripristino è stato quantificato in euro 9.323,60, IVA compresa, sulla base degli interventi elencati.
In difetto di tempestiva domanda, nulla è dovuto a titolo di interessi.
La presenza dei vizi riscontrati, imputabili alla società appaltatrice, è tale da comportare la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data
4.7.2019. In particolare, la in qualità di appaltatrice, non ha adempiuto CP_2
agli obblighi assunti, venendo meno al dovere fondamentale dell'appaltatore di eseguire l'opera secondo i criteri generali della tecnica e le regole dell'arte, in relazione alla specifica natura delle lavorazioni affidategli. Ai sensi degli articoli
1453 e 1667 del codice civile, tale inadempimento legittima la risoluzione del contratto e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del committente.
Tanto premesso, la va condannata al Controparte_10
pagamento della somma di 9.323,60, IVA compresa, in favore di Parte_1
pagina 13 di 17 In ordine alla posizione della P.r.o.g. Arch_Design si osserva che la stessa non CP_5
risulta destinataria di alcuna specifica contestazione in ordine a presunte inadempienze.
Dal contratto stipulato tra l'attore e la P.r.o.g. Arch_Design emerge che CP_5
l'incarico conferito alla progettista riguardava un “progetto interior design”, articolato in più fasi. Nella prima fase, la società si impegnava a svolgere “sopralluogo ai fini del rilievo metrico e fotografico dello stato di fatto” e a redigere un “progetto planimetrico preliminare della nuova distribuzione con inserimento di immagini per indicare le soluzioni progettuali e lo stile che si intende ricreare (minimo n. 2 ipotesi di progetto)”.
Nella seconda fase, il contratto prevedeva “l'approfondimento dell'ipotesi progettuale scelta tra le diverse presentate nella prima fase”, “l'inserimento dei nuovi arredi in pianta e prospetto”, nonché la predisposizione del “progetto cromatico delle pareti costituito da una palette di colori per le superfici e per accessori e tessili da abbinare”. Erano inoltre previsti lo “schema del nuovo impianto elettrico” e i “disegni esecutivi degli arredi su misura in cartongesso, pianta e prospetti quotati, da fornire all'impresa per la corretta realizzazione”.
Per la fase esecutiva, la progettista si obbligava a fornire “assistenza in cantiere con
l'impresa per la verifica della corretta esecuzione del progetto. L'incarico prevede un numero congruo di visite in cantiere a discrezione della DL ed in funzione del programma dei lavori concordato con l'impresa.”
Alla luce di ciò, è evidente che non era previsto un controllo continuo e costante sull'operato dell'impresa appaltatrice, la quale era stata, peraltro, autonomamente scelta dal convenuto.
Dalla documentazione versata in atti non è emersa alcuna responsabilità a carico della progettista. La corrispondenza WhatsApp intercorsa tra e la P.r.o.g. Pt_1
– mai contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – conferma che, nel Controparte_1
pagina 14 di 17 corso dell'esecuzione, non è mai stata addebitata alla progettista alcuna specifica inadempienza. Tale circostanza è ulteriormente comprovata dalle lettere di costituzione in mora del 14.12.2019 e del 3.2.2020 (allegati 17 e 17 bis), entrambe indirizzate esclusivamente alla società appaltatrice, senza alcun riferimento alla
P.r.o.g. Controparte_1
Anche la Consulenza Tecnica d'Ufficio ha escluso responsabilità in capo alla progettista, rilevando che “per quanto è stato possibile constatare, lo stato dei luoghi ha rispondenza con gli elaborati progettuali prodotti dalla P.r.o.g. Controparte_1
fin dove gli elaborati in questione vanno a dettagliare le modalità di esecuzione od i particolari”
Pertanto, le difformità delle opere riscontrate dal CTU non sono imputabili alla
P.r.o.g. che ha dimostrato di aver adempiuto con la diligenza Controparte_1
richiesta al proprio incarico.
Pertanto, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla società p.r.o.g.
stante il diligente svolgimento delle mansioni affidatele e Controparte_1
l'omessa contestazione delle fatture da parte dell'attore. Per tali ragioni, deve essere rigettata la richiesta di risoluzione del contratto formulata nei confronti della società progettista, con conseguente riconoscimento del diritto della stessa a trattenere la somma di euro 2.588,35 legittimamente percepita per il lavoro svolto, nonché a ottenere il pagamento del saldo residuo ancora dovuto, pari a € 964,30, relativo alla fattura n. 44/2019 (doc. 25) per il progetto di interior design e alla lettera d'incarico del 9.7.2019 (doc. 6), come da richiesta di pagamento documentata (doc. 26).
L'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo alla P.r.o.g. Controparte_1
comporta, inoltre, l'assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti della medesima da rappresentanza generale per l'Italia. Controparte_3
L'esito del giudizio comporta anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla P.r.o.g. Arch_Design CP_1
pagina 15 di 17 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene conforme ai principi di causalità e soccombenza porre integralmente a carico della società appaltatrice le spese di lite sostenute da essendo risultata totalmente soccombente Parte_1
nei suoi confronti.
Quanto ai rapporti tra il e la Parte_1 Controparte_11
si dispone la compensazione integrale delle spese, in
[...]
considerazione della natura della chiamata in manleva e dell'assenza di un contrasto diretto tra le parti.
Con riferimento al rapporto processuale tra e la società P.r.o.g. Parte_1
Arch_Design in ragione della soccombenza totale dell'attore, le spese di lite CP_5
vanno poste integralmente a carico di quest'ultimo.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa vengono poste in via definitiva a carico della . Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra Controparte_4
e in data 4.7.2019;
[...] Parte_1
2) condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 di € 9.323,60, IVA compresa
3) condanna al pagamento in favore della P.r.o.g. Arch_Design di € Parte_1
964,30;
pagina 16 di 17 4) condanna la società a rifondere all'attore Controparte_4 [...]
le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese Pt_1
generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) condanna l'attore a rifondere alla società P.r.o.g. Parte_1 CP_1
in ragione della sua soccombenza, le spese di lite sostenute da quest'ultima, che
[...]
si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la Parte_1 CP_3
[...
, tenuto conto della natura della chiamata in manleva e dell'assenza di una lite diretta tra le parti.
Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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