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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 06 luglio 2022 da
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Zinzi giusta mandato in atti, con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
, C.F. , ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F. P.IVA_2
con domicilio digitale PEC
Email_2
- appellati - Oggetto: appello avverso sentenza n.17/22 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: pubblico impiego.
Causa trattata all'udienza del 08 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via principale in riforma della decisione impugnata accogliere la domanda avanzata in primo grado dal ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto nel merito chiede accogliersi l'appello con riferimento al capo di sentenza impugnato relativo alla condanna le spese di lite.”
Conclusioni per parti appellate ed Controparte_1
: “In via preliminare, si Controparte_2
chiede che l'appello venga dichiarato inammissibile ex art. 342 cpc.
Nel merito, si chiede che il rigetto dell'appello, con conferma della
Sentenza di I grado. Spese di secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 luglio 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.17/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato la domanda dell'odierno appellante finalizzata all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo
e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A045,
A06, A047 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.
pag. 2/11 Con memoria depositata il 7 febbraio 2025 si sono costituiti il
[...]
e l chiedendo di Controparte_1 Controparte_3
dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2025, nel corso della quale la parte appellante era invitata a prendere posizione rispetto alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione di causa e, a seguito di rinvio concesso su richiesta della parte appellante a tale fine, definitivamente discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La parte appellante in primo grado aveva premesso di essere in possesso dei i 24 crediti formativi universitari (cfu) in settori formativi psicoantropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.
Aveva lamentato che il “mediante l'adozione del Controparte_1
Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.”.
Aveva dedotto al riguardo che i 24 “cfu” rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5
d.l.vo n.59 del 2017. Ciò in quanto il legislatore delegante, all'art. 1 comma
110 della legge 107 del 2015 aveva previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e col citato decreto legislativo aveva individuato quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione e/o il pag. 3/11 conseguimento 24 cfu in uno degli specifici Settori Scientifico Disciplinari
(SSD), ovvero i 36 mesi di servizio.
Aveva ritenuto, pertanto, l'abilitazione equivalente al possesso dei 24 cfu per espressa previsione legislativa. In questa prospettiva aveva contestato la legittimità del d.m. 858 del 2020.
Riteneva, poi, che il possesso dei 24 cfu consentiva l'accesso al concorso riservato agli abilitati, ma non invece l'accesso alle graduatorie riservate ai docenti abilitati;
da ciò l' “evidente” “illegittimità costituzionale di tale situazione”, determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei
“ricorrenti”. Aveva poi evidenziata la situazione anomala generata dallo stesso col d.m. 92 del 2019, inerente alla partecipazione ai corsi CP_1
di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consentendo la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 cfu.
2) Con la sentenza impugnata il giudice veronese, rifacendosi a proprio precedente ha considerato che l'art. 17 d. l. vo n.59 del 2017 individuava il conseguimento dei 24 cfu quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati, senza che potesse essere ritenuto altresì valido titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto riservate ai docenti abilitati all'insegnamento e alla fase transitoria della procedura concorsuale;
confondendosi in tal modo il titolo di studio di accesso all'insegnamento con l'abilitazione all'insegnamento, tuttora necessaria ai fini dell' inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto.
pag. 4/11 L'attività di docenza il legislatore ha concepito, nella sua discrezionalità, un sistema di formazione iniziale e accesso a mente dell'art. 2, comma 1 ,
d. l.vo cit. prevedente: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, denominato "percorso F.X". , diversificato tra posti comuni e posti di sostegno e destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui prima;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso "F.X".
Si tratta di previsione che non comporta alcuna restrizione e non preclude l'accesso alla professione di docente, escludendo i soggetti dotati dei titoli in questione soltanto dal conseguimento di opportunità occupazionali più vantaggiose, per le quali l'Amministrazione ha ragionevolmente previsto la necessità di requisiti ulteriori, senza violare alcuna previsione normativa, né di rango nazionale, né di rango sovranazionale (in questo senso va quindi esclusa in radice la violazione delle Direttive 2005/36/CE e
2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate).
3) Appella la decisione il signor deducendo l'illegittimità Pt_1
dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del d.m. n.858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.
Assume che “ è quindi in possesso di un titolo Parte_2
intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in “Scienze dell'Educazione e della Formazione” è in possesso di Diploma Tecnico di
Grafica Pubblicitaria, e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari. Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla ricorrente
pag. 5/11 di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal
[...]
per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del Controparte_1
personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento. Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.”.
Assume, quindi, che si tratta di differenziata disciplina irragionevole in quanto “La comparazione legislativamente operata è la seguente”: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;
a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.
Sotto un concorrente profilo evidenzia il differenziato ed ingiustificato trattamento riservato ai docenti di sostegno.
Sostiene, poi, che la disciplina ministeriale censurata è illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione.
4) L'appello è infondato.
A parte la non pertinenza dei riferimenti individualizzanti contenuti nel primo motivo che, alla luce delle premesse in fatto, riguardanti il signor possono essere obliterate senza che sia d'ostacolo all'esame Pt_1
dell'argomentazione di diritto – di talché l'eccezione di inammissibilità del può essere disattesa – il collegio non ha ragioni di discostarsi CP_1
pag. 6/11 dall'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione di causa, rispetto alla motivazione adottata gli argomenti posti a sostegno dell'odierno gravame non oppongono alcune valida ragione per discostarsene.
In tali termini va richiamata più recentemente la motivazione dell'ordinanza n.27482 del 2024 che si espressa (sottolineature dell'estensore), nel rigettare la domanda accolta dalla Corte marchigiana, affermando: “3. il ricorso è fondato, per le ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 (e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416,
Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie»; il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento; si tratta di pag. 7/11 una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.
2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n.
59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa pag. 8/11 disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso); come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le
SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali;
risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo;
3.1. quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i pag. 9/11 docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»);
3.2. in merito alle graduatorie provinciali, istituite dal d.l. 29 ottobre 2019
n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, che ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, va detto che il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41 (art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al , CP_1
in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
(successivamente il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo di abilitazione», ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso pag. 10/11 del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali.”.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
5) La complessità e la novità della questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 06 luglio 2022 da
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Zinzi giusta mandato in atti, con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
, C.F. , ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F. P.IVA_2
con domicilio digitale PEC
Email_2
- appellati - Oggetto: appello avverso sentenza n.17/22 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: pubblico impiego.
Causa trattata all'udienza del 08 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via principale in riforma della decisione impugnata accogliere la domanda avanzata in primo grado dal ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto nel merito chiede accogliersi l'appello con riferimento al capo di sentenza impugnato relativo alla condanna le spese di lite.”
Conclusioni per parti appellate ed Controparte_1
: “In via preliminare, si Controparte_2
chiede che l'appello venga dichiarato inammissibile ex art. 342 cpc.
Nel merito, si chiede che il rigetto dell'appello, con conferma della
Sentenza di I grado. Spese di secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 luglio 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.17/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato la domanda dell'odierno appellante finalizzata all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo
e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A045,
A06, A047 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.
pag. 2/11 Con memoria depositata il 7 febbraio 2025 si sono costituiti il
[...]
e l chiedendo di Controparte_1 Controparte_3
dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2025, nel corso della quale la parte appellante era invitata a prendere posizione rispetto alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione di causa e, a seguito di rinvio concesso su richiesta della parte appellante a tale fine, definitivamente discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La parte appellante in primo grado aveva premesso di essere in possesso dei i 24 crediti formativi universitari (cfu) in settori formativi psicoantropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.
Aveva lamentato che il “mediante l'adozione del Controparte_1
Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.”.
Aveva dedotto al riguardo che i 24 “cfu” rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5
d.l.vo n.59 del 2017. Ciò in quanto il legislatore delegante, all'art. 1 comma
110 della legge 107 del 2015 aveva previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e col citato decreto legislativo aveva individuato quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione e/o il pag. 3/11 conseguimento 24 cfu in uno degli specifici Settori Scientifico Disciplinari
(SSD), ovvero i 36 mesi di servizio.
Aveva ritenuto, pertanto, l'abilitazione equivalente al possesso dei 24 cfu per espressa previsione legislativa. In questa prospettiva aveva contestato la legittimità del d.m. 858 del 2020.
Riteneva, poi, che il possesso dei 24 cfu consentiva l'accesso al concorso riservato agli abilitati, ma non invece l'accesso alle graduatorie riservate ai docenti abilitati;
da ciò l' “evidente” “illegittimità costituzionale di tale situazione”, determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei
“ricorrenti”. Aveva poi evidenziata la situazione anomala generata dallo stesso col d.m. 92 del 2019, inerente alla partecipazione ai corsi CP_1
di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consentendo la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 cfu.
2) Con la sentenza impugnata il giudice veronese, rifacendosi a proprio precedente ha considerato che l'art. 17 d. l. vo n.59 del 2017 individuava il conseguimento dei 24 cfu quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati, senza che potesse essere ritenuto altresì valido titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto riservate ai docenti abilitati all'insegnamento e alla fase transitoria della procedura concorsuale;
confondendosi in tal modo il titolo di studio di accesso all'insegnamento con l'abilitazione all'insegnamento, tuttora necessaria ai fini dell' inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto.
pag. 4/11 L'attività di docenza il legislatore ha concepito, nella sua discrezionalità, un sistema di formazione iniziale e accesso a mente dell'art. 2, comma 1 ,
d. l.vo cit. prevedente: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, denominato "percorso F.X". , diversificato tra posti comuni e posti di sostegno e destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui prima;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso "F.X".
Si tratta di previsione che non comporta alcuna restrizione e non preclude l'accesso alla professione di docente, escludendo i soggetti dotati dei titoli in questione soltanto dal conseguimento di opportunità occupazionali più vantaggiose, per le quali l'Amministrazione ha ragionevolmente previsto la necessità di requisiti ulteriori, senza violare alcuna previsione normativa, né di rango nazionale, né di rango sovranazionale (in questo senso va quindi esclusa in radice la violazione delle Direttive 2005/36/CE e
2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate).
3) Appella la decisione il signor deducendo l'illegittimità Pt_1
dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del d.m. n.858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.
Assume che “ è quindi in possesso di un titolo Parte_2
intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in “Scienze dell'Educazione e della Formazione” è in possesso di Diploma Tecnico di
Grafica Pubblicitaria, e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari. Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla ricorrente
pag. 5/11 di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal
[...]
per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del Controparte_1
personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento. Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.”.
Assume, quindi, che si tratta di differenziata disciplina irragionevole in quanto “La comparazione legislativamente operata è la seguente”: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;
a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.
Sotto un concorrente profilo evidenzia il differenziato ed ingiustificato trattamento riservato ai docenti di sostegno.
Sostiene, poi, che la disciplina ministeriale censurata è illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione.
4) L'appello è infondato.
A parte la non pertinenza dei riferimenti individualizzanti contenuti nel primo motivo che, alla luce delle premesse in fatto, riguardanti il signor possono essere obliterate senza che sia d'ostacolo all'esame Pt_1
dell'argomentazione di diritto – di talché l'eccezione di inammissibilità del può essere disattesa – il collegio non ha ragioni di discostarsi CP_1
pag. 6/11 dall'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione di causa, rispetto alla motivazione adottata gli argomenti posti a sostegno dell'odierno gravame non oppongono alcune valida ragione per discostarsene.
In tali termini va richiamata più recentemente la motivazione dell'ordinanza n.27482 del 2024 che si espressa (sottolineature dell'estensore), nel rigettare la domanda accolta dalla Corte marchigiana, affermando: “3. il ricorso è fondato, per le ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 (e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416,
Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie»; il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento; si tratta di pag. 7/11 una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.
2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n.
59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa pag. 8/11 disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso); come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le
SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali;
risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo;
3.1. quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i pag. 9/11 docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»);
3.2. in merito alle graduatorie provinciali, istituite dal d.l. 29 ottobre 2019
n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, che ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, va detto che il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41 (art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al , CP_1
in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
(successivamente il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo di abilitazione», ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso pag. 10/11 del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali.”.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
5) La complessità e la novità della questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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