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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1763/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 21/03/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
LOMBARDO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune Parte_1 Controparte_1
di Vailate (CR) il 20 maggio 2000.
Dalla loro unione sono nati e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la pronuncia di divorzio e la Pt_1
revoca del contributo posto a suo carico in favore dei figli, deducendo che la primogenita, dopo aver conseguito la laurea triennale in economica nel mese di luglio 2023 (doc. 12, 13), ha acquisito una formazione che le permette agevolmente si inserirsi nel mondo del lavoro, mentre il secondogenito, terminati gli studi, ha reperito un'occupazione in qualità di apprendista, come risultante dalla comunicazione ricevuta dal centro dell'impiego (doc. 7, 15).
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 27 giugno 2024, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica alla coniuge resistente, non costituita né comparsa personalmente, ha dichiarato la sua contumacia e, sentito liberalmente il ricorrente sui fatti di causa, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Acquisita la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c., come successivamente integrata, su istanza del ricorrente è stata disposta la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , tenuto conto degli elementi emersi in sede istruttoria ex art. 473 bis.23 c.p.c. Per_2
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12 maggio 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 aprile 2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione al ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 26 settembre 2019 (doc
4).
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo di sei mesi previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerato anche il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Sulla domanda di revoca del contributo dovuto per i figli
Il signor ha domandato la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario dei figli maggiorenni e assumendo che entrambi siano Per_2 Per_1
oramai divenuti economicamente autonomi.
La domanda è fondata e in quanto tale merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate. Com'è noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. da ultimo Cass. 4 aprile 2024, n. 8892).
Questo diritto, espressamente consacrato dall'art. 337 septies c.c., impone al Giudice di accertare se, valutate le circostanze, ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne.
In particolare, tra le evenienze da considerare, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato, tra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass.
14 agosto 2020, n. 17813).
Inoltre, secondo orientamento oramai pienamente condiviso, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (Cass. 23 gennaio
2024, n. 2259).
Nello svolgimento di tale indagine, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età.
Sarà dunque onere del richiedente dimostrare la circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n. 26875).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore, da valutare caso per caso in ragione del principio di autoresponsabilità, giacché, come affermato dalla Suprema Corte, contro la teorica estrema del "diritto ad ogni possibile diritto", l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri - siano essi individui
o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal "diritto vivente", in molti ed eterogenei ambiti applicato: si rinvia a Cass. 14 agosto 2020, n. 17183) (Cass. 20 settembre 2023,
n. 26875).
Tenendo a mente questi principi, si osserva che , dell'età di 20 anni, dopo aver conseguito la Per_2
licenza media (v. comunicazione obbligatoria LAV), ha abbondato gli studi e dal 12 febbraio 2024 si
è inserito nel mondo del lavoro, essendo stato assunto con contratto indeterminato di apprendistato professionalizzante full time in scadenza l'11 febbraio 2028 presso l'azienda
[...]
Parte_2
Come si evince dal contratto di lavoro, è stato assunto con la qualifica di apprendista Per_2
imbianchino e percepisce una retribuzione oraria lorda di 8,23373 euro per dodici mensilità (v. contratto di lavoro). In particolare, esaminando le buste paga prodotte, relative al periodo febbraio- luglio 2024, risulta che il ragazzo ha percepito uno stipendio medio di 1477 euro mensili netti in sei mesi, pressoché equivalente alla retribuzione del padre che, secondo quanto è possibile evincere dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro, ha percepito nel 2023 un reddito, calcolato su dodici mensilità, di 1700 euro mensili netti (v. CU 2024 e 2023) e di 1500 euro mensili netti nel 2021 (v.
CU 2022).
CP_ Passando all'esame della situazione di dell'età di 24 anni, l' ha comunicato che la ragazza Per_1
dal 19 luglio 2024 svolge attività di lavoro parasubordinato e alla data del 5 agosto 2024 (data
CP_ comunicazione risultava priva di retribuzione.
Dal certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza prodotto dal ricorrente, risulta che la figlia alla data del 15 aprile 2025 è iscritta nella famiglia composta dal signor e dalla Parte_3
minore Persona_3
Alla luce del quadro probatorio in atti, come sopra sinteticamente descritto, questo Tribunale ritiene raggiunta l'indipendenza economica di in virtù del principio elaborato dalla Controparte_3 giurisprudenza di legittimità che, con specifico riguardo al caso in cui il figlio sia occupato come apprendista, tenuto conto della peculiare funzione formativa di tale fattispecie contrattuale, ha ritenuto la circostanza non idonea a dimostrare di per sé tale la totale indipendenza economica, richiedendo altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407).
Ebbene, considerato che , secondo quanto credibilmente dichiarato dal padre, ha scelto di Per_2
non proseguire gli studi e di inserirsi nel mondo del lavoro, si ritiene che il contratto di apprendistato professionalizzate concluso dal ragazzo, in ragione della durata (4 anni) e del trattamento economico riconosciuto, gli garantisca il raggiungimento dell'autosufficienza economica che, in ogni caso, era suo onere dimostrare di non aver ancora potuto realizzare per cause a lui non imputabili in virtù del principio di vicinanza della prova (v. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n.
26875).
L'onere posto a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio deve essere dunque revocato a decorrere dal mese di novembre 2024, allorché l'inserimento lavorativo del ragazzo poteva ritenersi stabilizzato, essendo decorsi otto mesi dall'assunzione.
Rispetto alla posizione della figlia dell'età di ventiquattro anni, si rileva che la ragazza ha Per_1
terminato il proprio percorso di studi nel 2023, secondo quanto credibilmente dichiarato dal padre, e nel 2024 si è inserita nel mondo del lavoro, benché non risulti ancora percettrice di reddito.
Ritiene questo Collegio che queste circostanze rivelino come la ragazza abbia maturato le condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, come peraltro rivela la decisione di costituire un proprio nucleo familiare, con conseguenti oneri e responsabilità le cui conseguenze non potrebbero ricadere sul genitore.
Ad ogni modo, la madre, con la quale all'epoca dell'instaurazione del giudizio la figlia conviveva
(doc. 2), rimanendo contumace, non ha dato prova delle ragioni fondanti la persistenza del diritto di ad essere mantenuta dal genitore. Per_1
L'obbligo posto a carico del signor i contribuire al mantenimento ordinario e straordinario Pt_1
della figlia deve essere dunque revocato a decorrere dal mese di luglio 2024, quando si è inserita nel
CP_ mondo del lavoro (v. comunicazione .
Sulla domanda di rimborso delle somme versate a titolo di mantenimento
La domanda di rimborso deve essere dichiarata inammissibile, perché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, la domanda non può essere ammessa nel presente giudizio, essendo soggetta al rito ordinario e non sussistendo un'ipotesi di connessione qualificata con il giudizio a quo ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
nel Comune di Vailate (CR) il 20 maggio 2000;
[...] Controparte_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vailate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 5, parte II, Serie A;
revoca, a decorrere dal mese di novembre 2024, l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_4
revoca, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di mantenimento;
condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 21/03/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
LOMBARDO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune Parte_1 Controparte_1
di Vailate (CR) il 20 maggio 2000.
Dalla loro unione sono nati e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la pronuncia di divorzio e la Pt_1
revoca del contributo posto a suo carico in favore dei figli, deducendo che la primogenita, dopo aver conseguito la laurea triennale in economica nel mese di luglio 2023 (doc. 12, 13), ha acquisito una formazione che le permette agevolmente si inserirsi nel mondo del lavoro, mentre il secondogenito, terminati gli studi, ha reperito un'occupazione in qualità di apprendista, come risultante dalla comunicazione ricevuta dal centro dell'impiego (doc. 7, 15).
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 27 giugno 2024, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica alla coniuge resistente, non costituita né comparsa personalmente, ha dichiarato la sua contumacia e, sentito liberalmente il ricorrente sui fatti di causa, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Acquisita la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c., come successivamente integrata, su istanza del ricorrente è stata disposta la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , tenuto conto degli elementi emersi in sede istruttoria ex art. 473 bis.23 c.p.c. Per_2
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12 maggio 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 aprile 2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione al ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 26 settembre 2019 (doc
4).
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo di sei mesi previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerato anche il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Sulla domanda di revoca del contributo dovuto per i figli
Il signor ha domandato la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario dei figli maggiorenni e assumendo che entrambi siano Per_2 Per_1
oramai divenuti economicamente autonomi.
La domanda è fondata e in quanto tale merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate. Com'è noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. da ultimo Cass. 4 aprile 2024, n. 8892).
Questo diritto, espressamente consacrato dall'art. 337 septies c.c., impone al Giudice di accertare se, valutate le circostanze, ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne.
In particolare, tra le evenienze da considerare, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato, tra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass.
14 agosto 2020, n. 17813).
Inoltre, secondo orientamento oramai pienamente condiviso, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (Cass. 23 gennaio
2024, n. 2259).
Nello svolgimento di tale indagine, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età.
Sarà dunque onere del richiedente dimostrare la circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n. 26875).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore, da valutare caso per caso in ragione del principio di autoresponsabilità, giacché, come affermato dalla Suprema Corte, contro la teorica estrema del "diritto ad ogni possibile diritto", l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri - siano essi individui
o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal "diritto vivente", in molti ed eterogenei ambiti applicato: si rinvia a Cass. 14 agosto 2020, n. 17183) (Cass. 20 settembre 2023,
n. 26875).
Tenendo a mente questi principi, si osserva che , dell'età di 20 anni, dopo aver conseguito la Per_2
licenza media (v. comunicazione obbligatoria LAV), ha abbondato gli studi e dal 12 febbraio 2024 si
è inserito nel mondo del lavoro, essendo stato assunto con contratto indeterminato di apprendistato professionalizzante full time in scadenza l'11 febbraio 2028 presso l'azienda
[...]
Parte_2
Come si evince dal contratto di lavoro, è stato assunto con la qualifica di apprendista Per_2
imbianchino e percepisce una retribuzione oraria lorda di 8,23373 euro per dodici mensilità (v. contratto di lavoro). In particolare, esaminando le buste paga prodotte, relative al periodo febbraio- luglio 2024, risulta che il ragazzo ha percepito uno stipendio medio di 1477 euro mensili netti in sei mesi, pressoché equivalente alla retribuzione del padre che, secondo quanto è possibile evincere dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro, ha percepito nel 2023 un reddito, calcolato su dodici mensilità, di 1700 euro mensili netti (v. CU 2024 e 2023) e di 1500 euro mensili netti nel 2021 (v.
CU 2022).
CP_ Passando all'esame della situazione di dell'età di 24 anni, l' ha comunicato che la ragazza Per_1
dal 19 luglio 2024 svolge attività di lavoro parasubordinato e alla data del 5 agosto 2024 (data
CP_ comunicazione risultava priva di retribuzione.
Dal certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza prodotto dal ricorrente, risulta che la figlia alla data del 15 aprile 2025 è iscritta nella famiglia composta dal signor e dalla Parte_3
minore Persona_3
Alla luce del quadro probatorio in atti, come sopra sinteticamente descritto, questo Tribunale ritiene raggiunta l'indipendenza economica di in virtù del principio elaborato dalla Controparte_3 giurisprudenza di legittimità che, con specifico riguardo al caso in cui il figlio sia occupato come apprendista, tenuto conto della peculiare funzione formativa di tale fattispecie contrattuale, ha ritenuto la circostanza non idonea a dimostrare di per sé tale la totale indipendenza economica, richiedendo altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407).
Ebbene, considerato che , secondo quanto credibilmente dichiarato dal padre, ha scelto di Per_2
non proseguire gli studi e di inserirsi nel mondo del lavoro, si ritiene che il contratto di apprendistato professionalizzate concluso dal ragazzo, in ragione della durata (4 anni) e del trattamento economico riconosciuto, gli garantisca il raggiungimento dell'autosufficienza economica che, in ogni caso, era suo onere dimostrare di non aver ancora potuto realizzare per cause a lui non imputabili in virtù del principio di vicinanza della prova (v. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n.
26875).
L'onere posto a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio deve essere dunque revocato a decorrere dal mese di novembre 2024, allorché l'inserimento lavorativo del ragazzo poteva ritenersi stabilizzato, essendo decorsi otto mesi dall'assunzione.
Rispetto alla posizione della figlia dell'età di ventiquattro anni, si rileva che la ragazza ha Per_1
terminato il proprio percorso di studi nel 2023, secondo quanto credibilmente dichiarato dal padre, e nel 2024 si è inserita nel mondo del lavoro, benché non risulti ancora percettrice di reddito.
Ritiene questo Collegio che queste circostanze rivelino come la ragazza abbia maturato le condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, come peraltro rivela la decisione di costituire un proprio nucleo familiare, con conseguenti oneri e responsabilità le cui conseguenze non potrebbero ricadere sul genitore.
Ad ogni modo, la madre, con la quale all'epoca dell'instaurazione del giudizio la figlia conviveva
(doc. 2), rimanendo contumace, non ha dato prova delle ragioni fondanti la persistenza del diritto di ad essere mantenuta dal genitore. Per_1
L'obbligo posto a carico del signor i contribuire al mantenimento ordinario e straordinario Pt_1
della figlia deve essere dunque revocato a decorrere dal mese di luglio 2024, quando si è inserita nel
CP_ mondo del lavoro (v. comunicazione .
Sulla domanda di rimborso delle somme versate a titolo di mantenimento
La domanda di rimborso deve essere dichiarata inammissibile, perché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, la domanda non può essere ammessa nel presente giudizio, essendo soggetta al rito ordinario e non sussistendo un'ipotesi di connessione qualificata con il giudizio a quo ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
nel Comune di Vailate (CR) il 20 maggio 2000;
[...] Controparte_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vailate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 5, parte II, Serie A;
revoca, a decorrere dal mese di novembre 2024, l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_4
revoca, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di mantenimento;
condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo