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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10741 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 2768 /2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv.ti Rosita Salimbeni e Fulvia Iorati
E
Controparte_1
avv. Gisella Di Letizia
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Pe
1) Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna a NA. Il sig. al fine di consentire alla NO di continuare CP_1 Parte_1
a lavorare nella citta di NA, esprime il proprio consenso al trasferimento della minore presso la suddetta citta. Il trasferimento avverra da settembre 2025 salvo il caso di impossibilita logistica (ad es mancato reperimeno di propria casa di abitazione da parte della SI.ra ) in ogni caso Pt_1
la NO mpegna sin d'ora a comunicare appena possibile e comunque non oltre un Pt_2
Pe mese prima del trasferimento la nuova abitazione in cui andra a vivere con la minore;
2 ) Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacita ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilita genitoriale potra essere esercitata separatamente.
3) Le parti concordano sin d'ora che il calendario delle visite paterne, secondo quanto previsto al punto 5 che segue, sara predisposto ogni quindici giorni in base ai turni lavorativi paterni a prescindere dal trasferimento o meno della minore a NA. Per questo motivo il sig. CP_1
s'impegna a comunicare alla NO il calendario ogni quindici giorni. Pt_1
Pe 4) Per il periodo che va dalla sottoscrizione del presente accordo fino al trasferimento di a
NA, le parti concordano le seguenti modalita di visita paterna: due giorni infrasettimanali dalle ore 10 sino alle ore 18,30; due week end al mese alternati con l'altro genitore, dal sabato alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20, iniziando ad inserire gradualmente il pernotto presso la casa paterna;
il primo pernotto e stato inserito il 24/5/2025; per il mese di giugno 2025 che i week end saranno cinque la minore stara con il papa tre week end con pernotto, non tutti consecutivi,
per il mese di luglio due week end oltre al periodo di vacanze estiva di cui al punto 5m) che segue.
Nell'ipotesi in cui la bambina dovesse mostrare difficolta ad addormentarsi presso la casa paterna senza la presenza della madre, il sig. s'impegna sin d'ora a riaccompagnarla presso la CP_1
casa materna, evitando forzature e anteponendo sempre il benessere psico fisico della minore ad ogni altra esigenza. Se la SInora non dovesse trasferirsi a settembre, finche non lo fara si Pt_1
aggiungera il pernotto ai giorni infrasettimanali.
5) Dal trasferimento della minore a NA,le parti concordano le seguenti modalita di permanenza della minore con il padre:
a) fatti salvi diversi accordi tra le parti, per tre week end al mese dal venerdi pomeriggio alla domenica con pernotto a OM, con impegno da parte della NO di accompagnare la Pt_1
figlia presso la casa paterna a OM il venerdi alle ore 16,30 finche non andra a scuola (e se
Pe dovesse avere il SIn. la possibilita di prendere la verra a prendere alle 10,00 a CP_1
NA), quando andra a scuola alle 19,30 salvo che non abbia il turno lavorativo
(documentalmente dimostrato) fino alle h18,00 nel qual caso portera la figlia dal padre entro le h20,30; il padre portera la figlia presso la casa materna a OM la domenica alle ore 18,00 (per permetterle di rientrare a NA prima di cena per la bambina), salvo caso neve o condizioni meteo avverse che implichino per la SI.ra di muoversi con il bus la cui ultima corsa per Pt_1
NA e alle h14,45 ed in tal caso la minore sara accompagnata presso la stazione alle h14,15.
Un week end al mese sara di competenza materna. Quando il mese sara di cinque week end,
alternativamente la minore verra a OM con la madre o sara il padre che la raggiungera a
NA, ma se per turni lavorativi il SI. non potesse garantire detta alternanza e quindi CP_1
la sig portasse la minore a OM il quarto we per due volte di seguito, il sig portera Pt_1 CP_1
poi lui la minore il quarto we a NA per due volte di seguito e poi riprendera l'alternanza . Nel
week end in cui sara il sig. a recarsi a NA (nell'ipotesi di cinque week end nel mese) CP_1
la minore stara con il padre dal venerdi dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 19, con pernotto, ma nell'ipotesi in cui non frequentasse ancora la scuola la minore stara con il padre dalle ore 10 del venerdi e non dalle ore 16.
b) Al fine di consentire al sig. di stare con la propria figlia, la NO si impegna a CP_1 Pt_1
Pe lasciare a costui, gratuitamente, la disponibilita di utilizzo della casa materna in cui vive
(esclusivamente per lui e la figlia e fermo che i genitori della SI.ra non potranno Pt_1
frequentare la casa nel periodo di soggiorno del SI. , allontanandosi la NO dal CP_1
venerdi pomeriggio per poi rientrarvi la domenica sera alle ore 19, salvo che la stessa non abbia necessita di accesso temporaneo nel qual caso ne informera il SI. con 30 minuti di CP_1
preavviso. La NO garantisce sin d'ora al sig. che la casa che gli mettera a Pt_1 CP_1
disposizione per i giorni di sua permanenza a NA e presso la quale la NO si trasferira a
Pe vivere con la minore , non sara quella dei propri genitori ma un immobile estraneo alla famiglia Persona_2
c) La NO laddove fosse impossibilitata a condurre la minore a OM, eccezionalmente Pt_1
per giustificati motivi documentati, sara il sig. a recarsi a NA, prelevando la minore CP_1
dalla casa materna alle ore 15/15,30 del venerdi per riaccompagnarla a NA la domenica alle ore 19, oppure laddove per motivi di lavoro documentati il sig. non potra recarsi a CP_1
NA, la SI.ra condurra la minore a OM, per recuperare il fine settimana saltato con Pt_1
il padre, nel successivo fine settrimana che sarebbe stato di spettanza della madre.
d) Durante la settimana, laddove i turni lavorativi lo consentiranno, il sig. potra vedere e CP_1
Pe stare con uno o due giorni anche non consecutivi dalle ore 10 o dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00, nel caso di due giorni consecutivi e previsto il pernotto del padre con la minore presso la casa materna (che la NO dara nella disponibilita di utilizzo gratuito al sig. Pt_1 in modo da consentirgli di stare con la propria figlia dalle ore 10,00 o dall'uscita della CP_1
scuola sino alle ore 19,00 del giorno successivo). Per tale motivo il sig. comunichera CP_1
almeno quindici giorni prima alla NO quali giorni infrasettimanali andra a NA e Pt_1
se previsto il pernotto come precede, in modo da consentire alla NO di organizzarsi per Pt_1
Pe lasciare la disponibilita della propria casa al sig. e alla figlia . CP_1
e) Nel caso in cui la minore stesse male, entrambi i genitori esprimono sin d'ora il loro consenso
Pe affinche il genitore che non ha la figlia con se possa fare visita a e trattenersi con lei presso la casa dell'altro genitore, in particolare dalle ore 10,00 sino alle ore 19:30 per i giorni di
Pe permanenza paterna a NA. Nel caso in cui al momento della comparsa della malattia si trovi presso la casa paterna, la minore potra essere riaccompagnata presso la madre solo a guarigione avvenuta e viceversa se la minore si trovi malata presso la madre;
in caso di malattia della figlia durante la permanenza presso il padre a OM, i genitori dovranno concordare il medico da cui far visitare (se del caso) la figlia, medico che potra essere individuato in via preventiva e generale.
f) Le frequentazioni ordinarie di cui alle lettere a),b),c),d) sono sospese nel caso delle frequentazioni specifiche di cui alle lettere che seguono.
g) Il compleanno della bambina sara festeggiato alternativamente a OM e a NA. Per l'anno
2025 sara festeggiato a OM con entrambi i genitori consentendo inoltre al papa di festeggiarlo
Pe con i nonni paterni e la domenica successiva al giorno del compleanno. Sara comunque garantita la partecipazione di entrambi i genitori sia se il compleanno sara festeggiato a OM e sia se sara festeggiato a NA. Laddove per motivi di lavoro al sig. non fosse possibile CP_1
partecipare al compleanno della figlia l'anno in cui sara festeggiato a NA, si riconosce a costui la facolta di festeggiarlo a OM il week end successivo al giorno del compleanno.
Pe h) Si garantira a ciascun genitore di festeggiare con i propri compleanni, la festa della mamma e quella del papa (dalle ore 9,30 o dall'uscita della scuola sino alle ore 19). In occasione di eventi speciali (matrimoni, comunioni, compleanni dei nonni, zii e cuginetti materni e paterni) le parti danno sin d'ora il proprio assenso affinche la minore possa partecipare all'evento con il proprio genitore, salvo rispetto delle esigenze scolastiche della minore. Nel caso di eventi che riguardano il padre la minore sara riaccompagnata presso il luogo dove si trova la madre a OM alle ore 18
(per permettere un rientro a NA in orario per la cena della minore).
Pe i) Nel caso di trasferimento a NA della minore con la propria mamma, le occasioni in cui sara a OM, a prescindere dal calendario di visita paterna sopra elencato, sara riconosciuta al padre la possibilita di vedere la minore almeno tre ore al giorno durante tutto il soggiorno romano, salvo il rispetto di tutte le modalita di frequentazione specifiche di cui al presente accordo, e cio per consentire alla minore di avere una maggiore frequentazione con il proprio genitore non collocatario.
l) Per le festivita nazionali (25/4, 1/5, 2/6, 8/12 o eventuali altre) si riconosce ad entrambi i genitori di trascorrerle con la minore in modo alternato (dalle ore 9,30 sino alle ore 19). In caso in
Pe cui le festivita di spettanza del padre fossero di giovedi precedente il week end paterno, stara con il papa dal giovedi mattina alle ore 10 o all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore
18,00 (nel week end a OM) alle ore 19,30 nel week end a NA. Per la festa “romana” del
29/6, considerato che una volta trasferita la SI.ra a NA tale giorno sara per Pt_1
quest'ultima lavorativo, sara il padre a recarsi a NA per stare con la figlia dalle h9,30 o dall'uscita della scuola alle h19,00.
m) Per il periodo estivo, anno 2025, la minore stara con il padre per 8 gg con pernotto dal 21 al
29 Luglio quando riaccompagnera la minore presso la casa materna. Il sig. alloggera con CP_1
la minore a Montesilvano presso l'Hotel Majestic, gia conosciuto dalla NO . In caso di Pt_1
difficolta della minore a rimanere con il proprio padre per tale periodo il sig. s'impegna a CP_1
riaccompagnare la minore presso la casa materna a OM. Inoltre la minore stara con il padre dal
16 agosto alle ore 10 sino al 23 agosto alle ore 19,30 con pernotto, prelevandola e riaccompagnandola il padre presso la casa materna a OM. Il 31 Luglio IA festeggera il compleanno della zia paterna con il papa a OM. Nel periodo 30 luglio- 15 agosto la minore trascorrera le vacanze estive con la madre a Montalto di Castro, ma l'8 agosto ricorrendo il compleanno del SI. stara col padre dalle ore 10:00 sino alle ore 19,30, recandosi a Per_3
prenderla e riaccompagnarla dove si trova la figlia per le vancanze estive con la madre, potendo
(ove lo ritenga anche per non spostare la figlia per una sola giornata con ore di macchina) anche trascorrere la giornata con quest'ultima e anche con la famiglia paterna.
n) Per il periodo estivo dal 3° anno compiuto (quindi dal 22 giugno 2026), le vacanze estive da trascorrere con il proprio padre saranno di venti giorni, anche non consecutivi, e stesso periodo di venti giorni viene riconosciuto alla madre della minore, il tutto come sara concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nel restante periodo di sospensione scolastica estiva rimarra valida la frequentazione ordinaria di cui ai punti a-e).
o) Per il periodo natalizio la minore stara rispettivamente con ciascun genitore, con pernotto, dal
23 dicembre dalle ore 16 fino al 30 dicembre alle ore 19 o dal 31 dicembre alle ore 10 sino al 6 gennaio alle ore 19, alternandosi negli anni. Laddove il primo periodo la minore lo trascorresse con il padre, la madre portera la minore a OM entro le h10 del 23 dicembre ed il padre riportera la minore a NA entro le h19 del 31 dicembre;
viceversa se il primo periodo e trascorso con la madre, la madre portera la minore a OM entro le h10 del 31 dicembre ed il padre riportera la minore a NA entro le h19 del 6 gennaio
Pe Per l'anno 2025 per il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre stara con la madre (considerato che il giorno di Natale del 2024 la minore e stata con il padre).
p) Per il periodo pasquale la minore stara rispettivamente con ciascun genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua (compreso) o dal giorno di TT all'ultimo giorno di sospensione scolastica, alternandosi il periodo ogni anno;
nell'anno in cui la figlia stara con il papa per la
Pasqua, la madre portera la figlia a OM, alle 16:30 quando la bambina non andra ancora a scuola(nell'ipotetico ultimo giorno di scuola) o l'ultimo giorno di scuola entro le h19,30, ed il padre la riportera a NA entro le h10,00 del giorno di TT;
nell'anno in cui la figlia stara con la madre per la Pasqua, quest'ultima la portera a OM dal papa entro le h10,00 del giorno di TT ed il padre la riaccompagnera a NA entro le h19,30 dell'ultimo giorno di sospensione scolastica.
q) Ciascun genitore si terra sempre reperibile sul cellulare soprattutto quando si trova con la minore, ed avvertira l'altro quando si rechera in una localita diversa da quella in cui risiede con la minore comunicando il luogo ove si rechera.
r) E' volonta delle parti integrare, come in effetti integrano, le modalita di visita sopra specificate,
convisite on line, per questo viene concordato che salvo imprevisti e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, sara garantita una videochiamata al giorno tra la minore e l'altro genitore che in quel momento non sta con la figlia (utilizzando il computer o whatsapp).
Comunque entrambi i genitori si obbligano a favorire la comunicazione della minore con l'altro genitore anche al di fuori dei periodi stabiliti;
s) In caso di impedimento della minore a vedere e stare con il proprio genitore nei giorni prestabiliti, entrambi i genitori si garantiscono reciprocamente la possibilita di recuperare il predetto giorno e/o giorni con altri lo stesso mese o al massimo entro il mese successivo,
concordando giorno e orari in relazione alle esigenze lavorative di entrambi.
t) Entrambi i genitori potranno recarsi insieme al colloquio con gli insegnanti della minore per informarsi sul suo rendimento scolastico, per questo la NO per consentire al sig. Pt_1 CP_1
di partecipare dara a costui un preavviso di almeno quindici giorni prima o non appena ne avra la comunicazione dalla scuola di giorno e orario, in modo da consentire a costui di organizzarsi con i propri turni lavorativi, in ogni caso il SI. si attivera direttamente e personalmente presso CP_1
la scuola per avere informazioni telefoniche su detti ricevimenti ed ogni altra informazione che riguardi la figlia.
u) Tutte le visite mediche e specialistiche dovranno essere prenotate dalla NO previo Pt_1
accordo con il sig. ed in base ai turni lavorativi di costui, onde consentirgli di essere CP_1
presente, salvo urgenze ed in tal caso, ferma la pronta comunicazione all'altro genitore, le parti decideranno insieme presso quale medico-struttura portare la figlia nei tempi richiesti dalla urgenza della situazione e ve la portera chi potra (uno o entrambi).
6) Il sig. si obbliga a corrispondere, a decorrere dalla sottoscrizione del Controparte_1
Pe presente accordo, alla NO per il mantenimento mensile della minore , mediante Pt_1
bonifico bancario, la somma di €. 250,00 oltre istat annuale, entro il cinque di ogni mese con bonifico bancario. La NO e autorizzata sin d'ora, dal sig. ad Parte_1 CP_1
CP_ incassare al 100% l'A.U.U. erogato dall' Le parti precisano che l'importo della somma di €.
Pe 250,00 a titolo di mantenimento per la minore nonche l'opzione in favore della NO Pt_1
di incassare l'A.U.U. al 100%, tiene conto delle seguenti circostanze: i) disponibilita gratuita per il
Pe sig. durante la sua permanenza a NA della casa in cui vive la figlia con la madre;
CP_1
ii) i week end che la NO dovra accompagnare a OM IA e quelli in cui il SI. Pt_1 CP_1
dovra recarsi a NA. In caso di inadempimento a tali obblighi. automaticamente si riterra revocato il consenso da parte del sig. affinche l' sia incassato totalmente dalla CP_1 CP_3
CP_ NO , la quale in tal caso fino a quando l' non eroghera direttamente al sig. Pt_1 CP_1
la sua quota del 50%, si obbliga a rimborsarla al coniuge mensilmente. l'AUU erogato sino alla data dell'accordo e stato incassato dalla SI.ra su consenso del SI. Pt_1 CP_1
7) Il sig. si obbliga a sostenere unitamente alla NO il 50% delle spese CP_1 Pt_1
Pe straordinarie per la minore , previamente concordate, cosi come specificate nel Protocollo
d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di OM ed il C.d.O degli Avvocati di OM il 17 dicembre
2014, da intendersi qui richiamato, trascritto e accettato.
8) La SI.ra dichiara sin d'ora di rinunciare a percepire l'assegno di Parte_1
mantenimento per se medesima;
9) Le parti dichiarano che in caso di perdita del lavoro da parte della NO , costei si Pt_1
obbliga a rientrare a OM con la minore alla fine dell'anno scolastico e compatibilmente con i tempi necessari al reperimento di una nuova abitazione anche per la minore, al fine di garantire a costei di vivere il piu vicino al padre.
Pe 10) Le parti dichiarano sin d'ora che quando frequentera la scuola dell'obbligo, la scelta della scuola sara in funzione dello svolgimento delle lezioni dal lunedi al venerdi, in modo da consentire l'attuazione del calendario di visita paterna sopra concordato.
11) Le parti concordano che i buoni fruttiferi nn. 117207454 – 116949263, intestati alla minore e regalati alla stessa dai nonni paterni e dalla zia paterna, attualmente in possesso della NO
, saranno consegnati al sig. contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo Pt_1 CP_1
che si impegna a custodirli, senza utilizzo di alcun tipo se non concordato tra i genitori, sino al
Pe raggiungimento della maggiore eta di . Idem per quanto riguarda l'oro che amici e parenti paterni hanno regalato alla minore per il Battesimo, previo accordo tra le parti sui rispettivi oggetti.
12). Le parti s'impegnano reciprocamente a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni relative all'affidamento e al diritto di visita, promuovendo un clima di collaborazione. Ogni modifica temporanea dovra essere concordata per iscritto (email, whatsApp) con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza documentata. In caso di mancato rispetto delle modalita di visita e pernotto da parte della NO o da parte del SI. per piu di due volte anche Pt_1 CP_1
non consecutive senza un giustificato motivo documentato o certificato, nello spirito di garantire il
Pe diritto alla bigenitorialita della minore , il sig. o la SI.ra potra adire il CP_1 Pt_1
Tribunale per una revisione dell'affidamento e collocamento della minore;
13) Le parti concordano la restituzione al SI. della camera da letto del SInor CP_1 CP_1
compreso di tv con schermo curvo, il tavolino bianco, la lampada a terra e il lampadario presenti nell'ex casa famigliare.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutate l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide: -pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Bassano OMno (VT) in data
28.7.2021 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 , parte II, atto n. 25 , serie C );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in OM, 8.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 2768 /2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv.ti Rosita Salimbeni e Fulvia Iorati
E
Controparte_1
avv. Gisella Di Letizia
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Pe
1) Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna a NA. Il sig. al fine di consentire alla NO di continuare CP_1 Parte_1
a lavorare nella citta di NA, esprime il proprio consenso al trasferimento della minore presso la suddetta citta. Il trasferimento avverra da settembre 2025 salvo il caso di impossibilita logistica (ad es mancato reperimeno di propria casa di abitazione da parte della SI.ra ) in ogni caso Pt_1
la NO mpegna sin d'ora a comunicare appena possibile e comunque non oltre un Pt_2
Pe mese prima del trasferimento la nuova abitazione in cui andra a vivere con la minore;
2 ) Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacita ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilita genitoriale potra essere esercitata separatamente.
3) Le parti concordano sin d'ora che il calendario delle visite paterne, secondo quanto previsto al punto 5 che segue, sara predisposto ogni quindici giorni in base ai turni lavorativi paterni a prescindere dal trasferimento o meno della minore a NA. Per questo motivo il sig. CP_1
s'impegna a comunicare alla NO il calendario ogni quindici giorni. Pt_1
Pe 4) Per il periodo che va dalla sottoscrizione del presente accordo fino al trasferimento di a
NA, le parti concordano le seguenti modalita di visita paterna: due giorni infrasettimanali dalle ore 10 sino alle ore 18,30; due week end al mese alternati con l'altro genitore, dal sabato alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20, iniziando ad inserire gradualmente il pernotto presso la casa paterna;
il primo pernotto e stato inserito il 24/5/2025; per il mese di giugno 2025 che i week end saranno cinque la minore stara con il papa tre week end con pernotto, non tutti consecutivi,
per il mese di luglio due week end oltre al periodo di vacanze estiva di cui al punto 5m) che segue.
Nell'ipotesi in cui la bambina dovesse mostrare difficolta ad addormentarsi presso la casa paterna senza la presenza della madre, il sig. s'impegna sin d'ora a riaccompagnarla presso la CP_1
casa materna, evitando forzature e anteponendo sempre il benessere psico fisico della minore ad ogni altra esigenza. Se la SInora non dovesse trasferirsi a settembre, finche non lo fara si Pt_1
aggiungera il pernotto ai giorni infrasettimanali.
5) Dal trasferimento della minore a NA,le parti concordano le seguenti modalita di permanenza della minore con il padre:
a) fatti salvi diversi accordi tra le parti, per tre week end al mese dal venerdi pomeriggio alla domenica con pernotto a OM, con impegno da parte della NO di accompagnare la Pt_1
figlia presso la casa paterna a OM il venerdi alle ore 16,30 finche non andra a scuola (e se
Pe dovesse avere il SIn. la possibilita di prendere la verra a prendere alle 10,00 a CP_1
NA), quando andra a scuola alle 19,30 salvo che non abbia il turno lavorativo
(documentalmente dimostrato) fino alle h18,00 nel qual caso portera la figlia dal padre entro le h20,30; il padre portera la figlia presso la casa materna a OM la domenica alle ore 18,00 (per permetterle di rientrare a NA prima di cena per la bambina), salvo caso neve o condizioni meteo avverse che implichino per la SI.ra di muoversi con il bus la cui ultima corsa per Pt_1
NA e alle h14,45 ed in tal caso la minore sara accompagnata presso la stazione alle h14,15.
Un week end al mese sara di competenza materna. Quando il mese sara di cinque week end,
alternativamente la minore verra a OM con la madre o sara il padre che la raggiungera a
NA, ma se per turni lavorativi il SI. non potesse garantire detta alternanza e quindi CP_1
la sig portasse la minore a OM il quarto we per due volte di seguito, il sig portera Pt_1 CP_1
poi lui la minore il quarto we a NA per due volte di seguito e poi riprendera l'alternanza . Nel
week end in cui sara il sig. a recarsi a NA (nell'ipotesi di cinque week end nel mese) CP_1
la minore stara con il padre dal venerdi dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 19, con pernotto, ma nell'ipotesi in cui non frequentasse ancora la scuola la minore stara con il padre dalle ore 10 del venerdi e non dalle ore 16.
b) Al fine di consentire al sig. di stare con la propria figlia, la NO si impegna a CP_1 Pt_1
Pe lasciare a costui, gratuitamente, la disponibilita di utilizzo della casa materna in cui vive
(esclusivamente per lui e la figlia e fermo che i genitori della SI.ra non potranno Pt_1
frequentare la casa nel periodo di soggiorno del SI. , allontanandosi la NO dal CP_1
venerdi pomeriggio per poi rientrarvi la domenica sera alle ore 19, salvo che la stessa non abbia necessita di accesso temporaneo nel qual caso ne informera il SI. con 30 minuti di CP_1
preavviso. La NO garantisce sin d'ora al sig. che la casa che gli mettera a Pt_1 CP_1
disposizione per i giorni di sua permanenza a NA e presso la quale la NO si trasferira a
Pe vivere con la minore , non sara quella dei propri genitori ma un immobile estraneo alla famiglia Persona_2
c) La NO laddove fosse impossibilitata a condurre la minore a OM, eccezionalmente Pt_1
per giustificati motivi documentati, sara il sig. a recarsi a NA, prelevando la minore CP_1
dalla casa materna alle ore 15/15,30 del venerdi per riaccompagnarla a NA la domenica alle ore 19, oppure laddove per motivi di lavoro documentati il sig. non potra recarsi a CP_1
NA, la SI.ra condurra la minore a OM, per recuperare il fine settimana saltato con Pt_1
il padre, nel successivo fine settrimana che sarebbe stato di spettanza della madre.
d) Durante la settimana, laddove i turni lavorativi lo consentiranno, il sig. potra vedere e CP_1
Pe stare con uno o due giorni anche non consecutivi dalle ore 10 o dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00, nel caso di due giorni consecutivi e previsto il pernotto del padre con la minore presso la casa materna (che la NO dara nella disponibilita di utilizzo gratuito al sig. Pt_1 in modo da consentirgli di stare con la propria figlia dalle ore 10,00 o dall'uscita della CP_1
scuola sino alle ore 19,00 del giorno successivo). Per tale motivo il sig. comunichera CP_1
almeno quindici giorni prima alla NO quali giorni infrasettimanali andra a NA e Pt_1
se previsto il pernotto come precede, in modo da consentire alla NO di organizzarsi per Pt_1
Pe lasciare la disponibilita della propria casa al sig. e alla figlia . CP_1
e) Nel caso in cui la minore stesse male, entrambi i genitori esprimono sin d'ora il loro consenso
Pe affinche il genitore che non ha la figlia con se possa fare visita a e trattenersi con lei presso la casa dell'altro genitore, in particolare dalle ore 10,00 sino alle ore 19:30 per i giorni di
Pe permanenza paterna a NA. Nel caso in cui al momento della comparsa della malattia si trovi presso la casa paterna, la minore potra essere riaccompagnata presso la madre solo a guarigione avvenuta e viceversa se la minore si trovi malata presso la madre;
in caso di malattia della figlia durante la permanenza presso il padre a OM, i genitori dovranno concordare il medico da cui far visitare (se del caso) la figlia, medico che potra essere individuato in via preventiva e generale.
f) Le frequentazioni ordinarie di cui alle lettere a),b),c),d) sono sospese nel caso delle frequentazioni specifiche di cui alle lettere che seguono.
g) Il compleanno della bambina sara festeggiato alternativamente a OM e a NA. Per l'anno
2025 sara festeggiato a OM con entrambi i genitori consentendo inoltre al papa di festeggiarlo
Pe con i nonni paterni e la domenica successiva al giorno del compleanno. Sara comunque garantita la partecipazione di entrambi i genitori sia se il compleanno sara festeggiato a OM e sia se sara festeggiato a NA. Laddove per motivi di lavoro al sig. non fosse possibile CP_1
partecipare al compleanno della figlia l'anno in cui sara festeggiato a NA, si riconosce a costui la facolta di festeggiarlo a OM il week end successivo al giorno del compleanno.
Pe h) Si garantira a ciascun genitore di festeggiare con i propri compleanni, la festa della mamma e quella del papa (dalle ore 9,30 o dall'uscita della scuola sino alle ore 19). In occasione di eventi speciali (matrimoni, comunioni, compleanni dei nonni, zii e cuginetti materni e paterni) le parti danno sin d'ora il proprio assenso affinche la minore possa partecipare all'evento con il proprio genitore, salvo rispetto delle esigenze scolastiche della minore. Nel caso di eventi che riguardano il padre la minore sara riaccompagnata presso il luogo dove si trova la madre a OM alle ore 18
(per permettere un rientro a NA in orario per la cena della minore).
Pe i) Nel caso di trasferimento a NA della minore con la propria mamma, le occasioni in cui sara a OM, a prescindere dal calendario di visita paterna sopra elencato, sara riconosciuta al padre la possibilita di vedere la minore almeno tre ore al giorno durante tutto il soggiorno romano, salvo il rispetto di tutte le modalita di frequentazione specifiche di cui al presente accordo, e cio per consentire alla minore di avere una maggiore frequentazione con il proprio genitore non collocatario.
l) Per le festivita nazionali (25/4, 1/5, 2/6, 8/12 o eventuali altre) si riconosce ad entrambi i genitori di trascorrerle con la minore in modo alternato (dalle ore 9,30 sino alle ore 19). In caso in
Pe cui le festivita di spettanza del padre fossero di giovedi precedente il week end paterno, stara con il papa dal giovedi mattina alle ore 10 o all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore
18,00 (nel week end a OM) alle ore 19,30 nel week end a NA. Per la festa “romana” del
29/6, considerato che una volta trasferita la SI.ra a NA tale giorno sara per Pt_1
quest'ultima lavorativo, sara il padre a recarsi a NA per stare con la figlia dalle h9,30 o dall'uscita della scuola alle h19,00.
m) Per il periodo estivo, anno 2025, la minore stara con il padre per 8 gg con pernotto dal 21 al
29 Luglio quando riaccompagnera la minore presso la casa materna. Il sig. alloggera con CP_1
la minore a Montesilvano presso l'Hotel Majestic, gia conosciuto dalla NO . In caso di Pt_1
difficolta della minore a rimanere con il proprio padre per tale periodo il sig. s'impegna a CP_1
riaccompagnare la minore presso la casa materna a OM. Inoltre la minore stara con il padre dal
16 agosto alle ore 10 sino al 23 agosto alle ore 19,30 con pernotto, prelevandola e riaccompagnandola il padre presso la casa materna a OM. Il 31 Luglio IA festeggera il compleanno della zia paterna con il papa a OM. Nel periodo 30 luglio- 15 agosto la minore trascorrera le vacanze estive con la madre a Montalto di Castro, ma l'8 agosto ricorrendo il compleanno del SI. stara col padre dalle ore 10:00 sino alle ore 19,30, recandosi a Per_3
prenderla e riaccompagnarla dove si trova la figlia per le vancanze estive con la madre, potendo
(ove lo ritenga anche per non spostare la figlia per una sola giornata con ore di macchina) anche trascorrere la giornata con quest'ultima e anche con la famiglia paterna.
n) Per il periodo estivo dal 3° anno compiuto (quindi dal 22 giugno 2026), le vacanze estive da trascorrere con il proprio padre saranno di venti giorni, anche non consecutivi, e stesso periodo di venti giorni viene riconosciuto alla madre della minore, il tutto come sara concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nel restante periodo di sospensione scolastica estiva rimarra valida la frequentazione ordinaria di cui ai punti a-e).
o) Per il periodo natalizio la minore stara rispettivamente con ciascun genitore, con pernotto, dal
23 dicembre dalle ore 16 fino al 30 dicembre alle ore 19 o dal 31 dicembre alle ore 10 sino al 6 gennaio alle ore 19, alternandosi negli anni. Laddove il primo periodo la minore lo trascorresse con il padre, la madre portera la minore a OM entro le h10 del 23 dicembre ed il padre riportera la minore a NA entro le h19 del 31 dicembre;
viceversa se il primo periodo e trascorso con la madre, la madre portera la minore a OM entro le h10 del 31 dicembre ed il padre riportera la minore a NA entro le h19 del 6 gennaio
Pe Per l'anno 2025 per il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre stara con la madre (considerato che il giorno di Natale del 2024 la minore e stata con il padre).
p) Per il periodo pasquale la minore stara rispettivamente con ciascun genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua (compreso) o dal giorno di TT all'ultimo giorno di sospensione scolastica, alternandosi il periodo ogni anno;
nell'anno in cui la figlia stara con il papa per la
Pasqua, la madre portera la figlia a OM, alle 16:30 quando la bambina non andra ancora a scuola(nell'ipotetico ultimo giorno di scuola) o l'ultimo giorno di scuola entro le h19,30, ed il padre la riportera a NA entro le h10,00 del giorno di TT;
nell'anno in cui la figlia stara con la madre per la Pasqua, quest'ultima la portera a OM dal papa entro le h10,00 del giorno di TT ed il padre la riaccompagnera a NA entro le h19,30 dell'ultimo giorno di sospensione scolastica.
q) Ciascun genitore si terra sempre reperibile sul cellulare soprattutto quando si trova con la minore, ed avvertira l'altro quando si rechera in una localita diversa da quella in cui risiede con la minore comunicando il luogo ove si rechera.
r) E' volonta delle parti integrare, come in effetti integrano, le modalita di visita sopra specificate,
convisite on line, per questo viene concordato che salvo imprevisti e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, sara garantita una videochiamata al giorno tra la minore e l'altro genitore che in quel momento non sta con la figlia (utilizzando il computer o whatsapp).
Comunque entrambi i genitori si obbligano a favorire la comunicazione della minore con l'altro genitore anche al di fuori dei periodi stabiliti;
s) In caso di impedimento della minore a vedere e stare con il proprio genitore nei giorni prestabiliti, entrambi i genitori si garantiscono reciprocamente la possibilita di recuperare il predetto giorno e/o giorni con altri lo stesso mese o al massimo entro il mese successivo,
concordando giorno e orari in relazione alle esigenze lavorative di entrambi.
t) Entrambi i genitori potranno recarsi insieme al colloquio con gli insegnanti della minore per informarsi sul suo rendimento scolastico, per questo la NO per consentire al sig. Pt_1 CP_1
di partecipare dara a costui un preavviso di almeno quindici giorni prima o non appena ne avra la comunicazione dalla scuola di giorno e orario, in modo da consentire a costui di organizzarsi con i propri turni lavorativi, in ogni caso il SI. si attivera direttamente e personalmente presso CP_1
la scuola per avere informazioni telefoniche su detti ricevimenti ed ogni altra informazione che riguardi la figlia.
u) Tutte le visite mediche e specialistiche dovranno essere prenotate dalla NO previo Pt_1
accordo con il sig. ed in base ai turni lavorativi di costui, onde consentirgli di essere CP_1
presente, salvo urgenze ed in tal caso, ferma la pronta comunicazione all'altro genitore, le parti decideranno insieme presso quale medico-struttura portare la figlia nei tempi richiesti dalla urgenza della situazione e ve la portera chi potra (uno o entrambi).
6) Il sig. si obbliga a corrispondere, a decorrere dalla sottoscrizione del Controparte_1
Pe presente accordo, alla NO per il mantenimento mensile della minore , mediante Pt_1
bonifico bancario, la somma di €. 250,00 oltre istat annuale, entro il cinque di ogni mese con bonifico bancario. La NO e autorizzata sin d'ora, dal sig. ad Parte_1 CP_1
CP_ incassare al 100% l'A.U.U. erogato dall' Le parti precisano che l'importo della somma di €.
Pe 250,00 a titolo di mantenimento per la minore nonche l'opzione in favore della NO Pt_1
di incassare l'A.U.U. al 100%, tiene conto delle seguenti circostanze: i) disponibilita gratuita per il
Pe sig. durante la sua permanenza a NA della casa in cui vive la figlia con la madre;
CP_1
ii) i week end che la NO dovra accompagnare a OM IA e quelli in cui il SI. Pt_1 CP_1
dovra recarsi a NA. In caso di inadempimento a tali obblighi. automaticamente si riterra revocato il consenso da parte del sig. affinche l' sia incassato totalmente dalla CP_1 CP_3
CP_ NO , la quale in tal caso fino a quando l' non eroghera direttamente al sig. Pt_1 CP_1
la sua quota del 50%, si obbliga a rimborsarla al coniuge mensilmente. l'AUU erogato sino alla data dell'accordo e stato incassato dalla SI.ra su consenso del SI. Pt_1 CP_1
7) Il sig. si obbliga a sostenere unitamente alla NO il 50% delle spese CP_1 Pt_1
Pe straordinarie per la minore , previamente concordate, cosi come specificate nel Protocollo
d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di OM ed il C.d.O degli Avvocati di OM il 17 dicembre
2014, da intendersi qui richiamato, trascritto e accettato.
8) La SI.ra dichiara sin d'ora di rinunciare a percepire l'assegno di Parte_1
mantenimento per se medesima;
9) Le parti dichiarano che in caso di perdita del lavoro da parte della NO , costei si Pt_1
obbliga a rientrare a OM con la minore alla fine dell'anno scolastico e compatibilmente con i tempi necessari al reperimento di una nuova abitazione anche per la minore, al fine di garantire a costei di vivere il piu vicino al padre.
Pe 10) Le parti dichiarano sin d'ora che quando frequentera la scuola dell'obbligo, la scelta della scuola sara in funzione dello svolgimento delle lezioni dal lunedi al venerdi, in modo da consentire l'attuazione del calendario di visita paterna sopra concordato.
11) Le parti concordano che i buoni fruttiferi nn. 117207454 – 116949263, intestati alla minore e regalati alla stessa dai nonni paterni e dalla zia paterna, attualmente in possesso della NO
, saranno consegnati al sig. contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo Pt_1 CP_1
che si impegna a custodirli, senza utilizzo di alcun tipo se non concordato tra i genitori, sino al
Pe raggiungimento della maggiore eta di . Idem per quanto riguarda l'oro che amici e parenti paterni hanno regalato alla minore per il Battesimo, previo accordo tra le parti sui rispettivi oggetti.
12). Le parti s'impegnano reciprocamente a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni relative all'affidamento e al diritto di visita, promuovendo un clima di collaborazione. Ogni modifica temporanea dovra essere concordata per iscritto (email, whatsApp) con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza documentata. In caso di mancato rispetto delle modalita di visita e pernotto da parte della NO o da parte del SI. per piu di due volte anche Pt_1 CP_1
non consecutive senza un giustificato motivo documentato o certificato, nello spirito di garantire il
Pe diritto alla bigenitorialita della minore , il sig. o la SI.ra potra adire il CP_1 Pt_1
Tribunale per una revisione dell'affidamento e collocamento della minore;
13) Le parti concordano la restituzione al SI. della camera da letto del SInor CP_1 CP_1
compreso di tv con schermo curvo, il tavolino bianco, la lampada a terra e il lampadario presenti nell'ex casa famigliare.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutate l'interesse della figlia minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide: -pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Bassano OMno (VT) in data
28.7.2021 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 , parte II, atto n. 25 , serie C );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in OM, 8.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi