Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1275 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. ZICARO Parte_1
VALERIO
appellante
E
con l'avv. IANNICE BRUNO ANTONIO, CP_1
, con l'avv. Parisi Silvia, CP_2
appellati
OGGETTO: Differenze retributive. Licenziamento individuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: << Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente gravame:
- annullare e/o riformare, parzialmente, la sentenza n. 827/2022 (R.G.A.L. n. 489/2020) emessa dal
Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.11.2022, notificata il 18.11.2022, per tutte le causali di cui in narrativa, che qui debbono intendersi, integralmente, trascritte;
1
- adottare qualsivoglia, eventuale, statuizione ritenuta opportuna.>>
Per l'appellata : << -Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per CP_1
l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone sez. lav. in data 08.06.2021 nr
516/2021;
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore.>>
Per l' : CP_2
di spese, diritti ed onorari.>>
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di Crotone del 3.03.2020, ha convenuto la società CP_1
l' esponendo: Parte_1 CP_2
a) di avere lavorato presso la società convenuta sin dall'anno 2012, dapprima con contratti di collaborazione a progetto, in qualità di docente della formazione e dell'aggiornamento professionale e, successivamente, dall'01.07.2015 con contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale, con mansioni di estetista ed inquadramento nel 2 livello CCNL per la formazione professionale;
b) di essere stata retribuita in misura inferiore a quella spettante per inquadramento ed effettivo orario di lavoro, superiore al tempo parziale pattuito;
c) di essere stata licenziata in data 16.9.2019 per giusta causa, a seguito dell'invio di una lettera alla datrice con cui aveva contestato la unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e altri comportamenti scorretti;
lettera che la datrice ha erroneamente inteso come offensiva e diffamatoria.
Dopo avere tanto esposto, ha chiesto la trasformazione del contratto da part a full time, le differenze retributive maturate in relazione all'orario effettivo osservato e al corretto inquadramento dovutole in ragione delle mansioni svolte, nonchè l'annullamento del licenziamento con applicazione della tutela reale.
2.Nella resistenza della società, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso e nello specifico:
2 - ha rigettato la domanda della ricorrente in ordine alla trasformazione del contratto da part-time in full-time;
-ha accertato che per il periodo dall'01.07.2015 al 16.09.2019, ha prestato la propria attività lavorativa con mansioni riconducibili al superiore V livello CCNL Formazione Professionale;
- ha accertato e dichiarato che le differenze retributive, spettanti per il periodo dall'1.07.2015 al
16.09.2019, ammontano complessivamente alla somma lorda di euro 25.778,79, incluso il TFR, e ha condannato la datrice di lavoro al relativo pagamento, previa detrazione dell'acconto già corrisposto pari ad € 10.452,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- ha condannato, altresì, la datrice di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi dovuti CP_2
in relazione alle differenze retributive accertate, limitatamente al periodo dal 29.10.2016 al
16.09.2019;
-ha dichiarato illegittimo e per l'effetto annullato il licenziamento intimato in data 16.09.2019, ordinando alla società convenuta di reintegrare la ricorrente nella precedente posizione lavorativa
(con contratto a tempo indeterminato part-time a 30 ore settimanali, V livello CCNL Formazione
Professionale) e al pagamento in favore della medesima dell' indennità risarcitoria, in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23.
3.Con ricorso depositato il 19.12.2022, la Società ha censurato tale decisione e ne ha chiesto la riforma sulla base dei motivi che si andranno ad esaminare nel prosieguo.
4. e , ritualmente costituiti, hanno insistito nel rigetto del gravame, assumendone CP_1 CP_2
l'integrale infondatezza.
5. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6. Con il primo motivo, l'appellante si duole della quantificazione delle differenze retributive sotto due profili:
3 • <Si consideri, in prima battuta, l'importo lordo percepito dalla che il Giudice ritiene CP_1 pari a Euro “52.826,54 (percepito)” (p. 16), quando, invece, la retribuzione lorda corrisposta alla ricorrente è stata pari a € 57.130,88 (si v. CT di parte resistente del Dott.
e la documentazione allegata), con una differenza, a sfavore della Persona_1
resistente – o, meglio, in favore, ingiustamente, alla stessa ricorrente in quanto già corrisposta – pari a € 4.304,34, illegittimamente riconosciuta in più in sentenza.>;
• le somme riconosciute e liquidate dal giudice sono state versate con la somma offerta banco judicis ed accettata dalla ricorrente all'udienza del 17.11.2020.
i profili della censura in esame sono infondati. CP_3
6.1.1.-In ordine al primo, osserva la Corte che la differenze tra l'importo percepito indicato in sentenza e quello calcolato dal CTP deriva da una diversa considerazione di quanto riportato nella busta paga di settembre 2019.
Il Tribunale al riguardo ha dato atto che:
-la società ha allegato il prospetto paga di settembre 2019 dal quale risultano in favore della n. 65,40 giorni di ferie non godute e n. 207,64 ore di festività non godute ( dati che CP_1
sostanzialmente coincidono con quanto dichiarato dalla ricorrente che lamentava di aver fruito di circa due settimane all'anno di ferie su 32 giorni spettanti da CCNL), oltre euro 3.957,46 a titolo di
TFR ed euro 817,34 a titolo di tredicesima.;
- la società non ha fornito alcuna prova in ordine all'intervenuto pagamento di tali somme che, di contro, la ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto. Il prospetto paga non risulta sottoscritto dalla ricorrente.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto ancora dovute tali somme, coerentemente con il principio pacifico in giurisprudenza secondo cui , in assenza di busta paga regolarmente quietanzata dal lavoratore, è il datore che deve provare di avere esattamente adempiuto all'obbligo retributivo;
prova che nella specie la società datoriale non ha dato.
6.1.2- In ordine al secondo profilo della censura in esame, è sufficiente rilevare la mancanza di qualsivoglia elemento da cui desumere che la somma offerta banco iudicis sia stata accettata dalla ricorrente a integrale soddisfazione di ogni sua pretesa.
4 Ma, al contrario, risulta dall'incarto processuale che nell'accettare tale somma, ammontante a euro
10.452,26 ella ha espressamente dichiarato che si trattava di importo da imputare sul maggior dovuto.
E correttamente, pertanto, il primo giudice ha portato in detrazione detta somma dal maggior importo accertato come dovuto alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo dall'01.07.2015 al 16.09.2019, nella misura lorda complessiva di euro 25.778,79 ( dandone espressamente atto in sentenza: in motivazione Da tale somma [ndr..euro 25.778,79 ] dovrà essere detratto l'acconto netto già corrisposto in favore della nel corso dell'udienza del CP_1
17.11.2020 portato dall'assegno n. 5206495099-00 del 17.11.2020 per € 10.452,26.>; e in dispositivo per l'effetto condanna la datrice di lavoro al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive di cui sopra, previa detrazione dell'acconto già corrisposto pari ad €
10.452,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo; > ).
7.Con il secondo motivo, l'appellante si duole della declaratoria di illegittimità e annullamento del licenziamento e del tipo di tutela accordata alla lavoratrice.
In estrema sintesi e seguendo l'ordine di esposizione del ricorso, l'appellante:
-addebita al Tribunale di non avere acquisito < anche d'ufficio> prova della documentazione attestante la sussistenza o meno del requisito dimensionale necessario per l'applicazione della tutela reale, tenuto conto che sin da subito, nei propri atti difensivi ha contestato in toto la domanda ivi compresa la richiesta, subordinata, di reintegra;
-evidenzia che non è in possesso di detto requisito perchè al momento della pronuncia della decisione e, comunque, all'attualità, vanta otto (8) dipendenti a tempo indeterminato, come da attestazione rilasciata in data odierna e della quale si chiede l'acquisizione al presente giudizio
(all. n. 4). >;
-lamenta che il primo giudice ha omesso di leggere lo scritto redatto dalla nella sua CP_1
interezza e le affermazioni ivi contenute, e di verificarne la veridicità con la documentazione prodotta in atti del giudizio. L'esame di siffatta documentazione avrebbe fatto emergere con indubbia chiarezza, la falsità, l'infondatezza e la natura ingiuriosa e denigratoria delle stesse. E infatti: <….spicca, su tutte, una clamorosa, falsa, affermazione totalmente ignorata dal
Giudice, allorquando la sig.ra , nel proprio scritto datato e sottoscritto in data CP_1
9.07.2019, asseriva che << …proprio ieri mattina (09.07.2019) ricevendo la lettera di riduzione
5 dell'orario, ho accusato una sensazione di disagio talmente profonda che si è reso necessario
l'intervento medico, venendomi diagnosticato uno “evidente stress” ottenendo per ora una diagnosi di due giorni di riposo assoluto>> (Cfr. All. 10 fascicolo di parte ricorrente). Tale affermazione è smentita per tabulas dagli atti della stessa sig.ra atteso che, solo due giorni CP_1 dopo, in data 11.07.2019, l'allora ricorrente faceva ricorso alle cure del locale nosocomio, per come emerge dal verbale di pronto soccorso che qualificava il malore come un semplice codice bianco….…talune affermazioni sono false, quali essere dipendente della Target “da oltre un decennio” al pari della su richiamata circostanza relativa al presunto malore, che si palesa altresì contraddittoria rispetto alle date;
… la gran parte delle affermazioni sono generiche ed indimostrate, come quelle con le quali si mette in dubbio la crisi del settore (senza comprova, ovviamente da parte della ) o di preferenza di altri dipendenti rispetto alla (ancora CP_1 CP_1
senza prova da parte della stessa); - gran parte delle affermazioni sono offensive, come quella di indicare il nome della titolare virgolettato ( ), oltreché denigratorie e Persona_2
diffamatorie, quali quelle di generiche lesioni dei diritti del lavoratore (quali? In quali circostanze e/o occasioni? Con quali decisioni e/o comportamenti?). >>.
7.1-Anche tali censure vanno disattese.
7.1.1-In merito ai requisiti dimensionali, ritiene la Corte, condivisibilmente con il Tribunale, che la società, a fronte della tutela reintegratoria richiesta dalla ricorrente, non ha assolto all'onere su di essa incombente di provare ( e prima ancora allegare) il numero dei lavoratori alle proprie dipendenze, inferiore al limite di legge per la tutela reale (Cass.ordinanza 22371/2021).
E anche a volere ritenere acquisibile la documentazione che produce oggi la società , essa non è in ogni caso idonea a provare il requisito dimensionale dell'impresa sia perché consiste in una attestazione del legale rappresentante e non rientra nel novero delle scritture aziendali alle quali soltanto la giurisprudenza costante ricollega tale effetto probatorio ( Cass. N.22371 cit.), sia perché essa attesta il numero dei dipendenti pari 8 alla data del 19.12.2022 e nulla indica per il periodo antecedente alla data del licenziamento (16.9.2019), che, invece, è quello da considerare per verificare la consistenza dimensionale dell'impresa ( ex multis Cass.13274/2023:Per individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, conseguente ai limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso…, >).
6 7.1.2- Quanto alle residue censure, rileva la Corte che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha analizzato l'intero contenuto della lettera redatta dalla lavoratrice e ne ha escluso il carattere offensivo e diffamatorio con una motivazione puntuale, con la quale l'appellante non si confronta se non genericamente e solo in relazione ad aspetti del tutto marginali.
Ed invero, le censure con cui si addebita al Tribunale di non avere saputo apprezzare la falsità dell'affermazione del presunto malore e di essere dipendente da oltre un decennio, non colgono nel segno ove si consideri che tali aspetti non sono stati oggetto della contestazione disciplinare nella quale vengono indicate specificamente le affermazioni che avrebbero avuto a dire della società datoriale carattere offensivo.
A ciò va aggiunto:
-quanto al malore, la nella memoria di costituzione dà comunque una spiegazione plausibile, CP_1
precisando che aveva accusato segni di malore ed il medico curante le aveva consigliato due giorni di riposo, ma data la sintomatologia, decideva dopo due giorni di recarsi al locale pronto soccorso con una diagnosi di ansia reattiva con prognosi riservata;
-quanto al fatto di essere dipendente da oltre un decennio, si tratta di un falso assolutamente innocuo, visto che la società è immediatamente nella condizione di verificare quando ha veramente assunto la dipendente.
8.In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte e assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, la sentenza va confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti della e si liquidano come da CP_1
dispositivo mediante applicazione dei parametri previsti dal d.m.55/2014 e succ.modif. per le fasi di introduzione, studio, trattazione e decisione di causa di valore indeterminabile.
10. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda, ma vi è stato CP_2
convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
110. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 19/12/2022 , avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 827/2022, pubblicata in data 15/11/2022
, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in euro 5000,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/3/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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