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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1866/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Monica Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
Nei confronti di c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Claudio Quartieri;
- Resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 06.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 09.10.2024 ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
di confermare le statuizioni della separazione concernenti il regime di affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione materna;
di regolamentare il diritto di visita come da c proposto;
di confermare il contributo al mantenimento per il figlio nella somma mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il ricorrente ha chiesto di poter incassare il 50% dell'assegno unico. Parte ricorrente ha altresì chiesto che il Tribunale valuti l'opportunità di nominare un curatore speciale per il minore al fine di accertare la condizione psicofisica e familiare di Per_1
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha allegato quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in Fortunago (PV) in data 06.07.2014; CP_1
- che dal matrimonio, in data 21.04.2015, è nato l'unico figlio in data 21.04.2015; Per_1
- che con decreto n. 3650/2021 del 29.04.2022, il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 4 regolamentazione del diritto di visita come da calendario proposto;
impegno a vendere la casa coniugale ad un prezzo non inferiore a quello necessario per estinguere il mutuo, con impegno da parte di entrambi i coniugi di continuare a pagare la propria quota del mutuo e il 50% delle spese straordinarie e con impegno del sig. di Pt_1 sostenere le spese ordinarie;
onere in capo al sig. di corrispondere € 150,00 mensili a titolo di mantenimento Pt_1 indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese strao e;
attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% a favore della sig.ra CP_1
- che non è stato possibile procedere alla vendita della casa coniugale in quanto il valore commerciale dell'immobile è inferiore al mutuo residuo;
- di avere sostenuto l'esborso pari a € 17.934,50 per il pagamento delle rate del mutuo, non avendo la sig.ra CP_1 versato la propria quota;
- che la sig.ra rifiuta di ampliare i tempi di permanenza del minore presso al padre, rendendo difficoltoso CP_1 l'accesso al figlio, e che il calendario di visite concordato in sede di separazione teneva conto dell'età del figlio e della circostanza che nel 2021 era in fase di remissione la patologia oncologica di cui era affetto il figlio;
- che la sig.ra ifiuta di fornire copia della cartella clinica del figlio e non ha mai fornito il rendiconto relativo CP_1 all'utilizzo de o di frequenza erogato dall'Inps a favore del figlio, pari a circa € 264,00 mensili;
- che la sig.ra delegittima la figura paterna alla presenza del figlio;
CP_1
- di lavorare come operaio addetto alla manutenzione presso la casa di riposo “Santa Savina” di Lodi e di percepire un reddito mensile netto pari a circa € 1.400,00.
1.2. Con comparsa depositata il 16.01.2025 si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione CP_1 fattuale proposta da controparte in ordine colanti e sminuenti della figura paterna. La resistente ha aderito alla domanda di divorzio e alle domande concernenti il regime di affido, collocamento e visita del figlio minore. Inoltre, la resistente ha chiesto che il sig. versi € 500,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto Pt_1 del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, gione del miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente e della richiesta di poter percepire il 50% dell'assegno unico.
1.3. All'udienza del 18.02.2025 sono comparse personalmente le parti.
La sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Lavoro come animatrice in una casa di riposo, sono assunta con un contratto CP_1 a tempo nato, guadagno circa € 1.300 netti mensili, esclusa la tredicesima ed eventuali premi. Il mio reddito dalla separazione non è variato. Io vivo in un immobile di proprietà dei miei genitori concessomi in comodato gratuito. Percepisco il 100% dell'assegno unico pari a € 230,00 mensili”.
La resistente si è poi dichiarata disponibile a modificare il calendario di visite prevedendo che il padre possa tenere il figlio dal martedì dalle 16.30 al mercoledì fino alle 20.30 (22.00 durante il periodo estivo) e dal sabato dalle 08,30/09,00 fino alle 20.30 di domenica (22.00 durante il periodo estivo).
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come manutentore nella stessa casa di riposto di mia moglie, sono assunto a Pt_1 tempo inato, lavoro 37 ore a settimana. Io guadagno € 1.400,00 netti mensili. Non lavoro più nel fine settimana a causa di un infortunio e durante la settimana esco alle 16.30. Vivo nella ex casa familiare e pago € 800,00 mensili, sia la casa familiare che il mutuo sono cointestati con mia moglie. Pago € 150,00 mensili per il mantenimento, sostengo il 50% dei costi della mensa oltre al 50% delle spese straordinarie”.
La Giudice ha quindi formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica;
visite del padre secondo il seguente calendario: - il martedì dalle ore 16.30 fino alle ore 20.30 del mercoledì (fino alle 22.00 durante il periodo estivo); - weekend alternati dalle 08,30/09.000 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica (fino alle 22.00 durante il periodo estivo); - durante le vacanze di Natale: una settimana, comprendenti ad anni alterni dalla mattina del 25 dicembre alle ore 10.00 del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre insieme al genitore con il quale non trascorre la giornata di Natale;
- durante le vacanze di Pasqua: 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
- durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive da stabilire entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e ponti si seguirà il criterio dell'alternanza; ciascun genitore garantirà le comunicazioni telefoniche quando il minore si trova con l'altro genitore entro le ore 20.00; € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio a carico del padre;
spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore come da protocollo della Corte di appello di Milano, oltre al 50% del costo della mensa;
assegno unico percepito nella misura del 100% dalla madre” .
pagina 2 di 4 Le Giudice ha quindi concesso un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare la proposta formulata.
1.4. All'udienza del 07.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Fortunago (PV) in data 06.07.2014 e si sono separati con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 29.04.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi all'interesse dei minori.
Non deve darsi corso all'ascolto del minore in ragione dell'età (9 anni) e del contenuto dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06.07.2014 nel Comune di Fortunago (PV) da Pt_1 e matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Fortunago al n.
[...] CP_1 rt o 2014;
2) dispone che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Cadilana (LO), Via Fermi n. 10, con impegno della madre di comunicare eventuali cambi di residenza al padre;
3) dispone che le visite tra il minore e il padre abbiano svolgimento secondo il seguente calendario: Per_1
- ogni martedì dalle ore 16.30 prelevando il minore dalla scuola dallo stesso frequentata durante l'anno scolastico o dalla casa materna durante i periodi di vacanza e con riaccompago del minore presso la casa materna il mercoledì sera alle ore 20.30 durante il periodo scolastico e alle ore 22.00 durante i periodi di vacanza;
- fine settimana alternati con prelievo del minore alle ore 8,30-9,00 dalla casa materna e riaccompagno alle ore 20.30 della domenica durante il periodo scolastico e alle ore 22,00 durante i periodi di vacanza;
- durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive;
i genitori, al fine di evitare sovrapposizioni di periodi, avranno cura di comunicarsi il periodo di vacanza prescelto entro 30 maggio di ogni anno;
- durante il periodo natalizio il minore trascorrerà una settimana dalle ore 10.00 del 25 dicembre fino alle ore 10,00 del 31 dicembre con un genitore, ad anni alterni con l'altro genitore, e con la seconda settimana decorrente dalle ore 10,00 del 31 dicembre fino al 6 gennaio compreso, precisando che oltre tale data riprenderà la turnazione di visita ordinaria e che la giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dal minore con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
- durante le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo rispettando gli orari di prelievo alle ore 8,30-9,00 e riaccompagno delle ore 22,00 (salvo vi sia il rientro scolastico per il quale il minore rientrerà dalla madre alle ore 20.30);
pagina 3 di 4 - ponti e altre festività saranno goduti dal minore con i genitori osservando il principio dell'alternanza;
- durante i periodi vacanza (estiva, natalizia e /o pasquale) il diritto di visita con ciascun genitore verrà sospeso per riprendere con le medesime modalità, per cui il genitore che per primo avrà sospeso la visita sarà il primo a riprendere la turnazione, ciò salvo diversi accordi che i genitori potranno concordare tra loro con modalità scritta via email o wathsapp.;
4) prende atto che ciascun genitore si impegna a garantire le comunicazioni telefoniche quando il minore si trova con l'altro genitore entro le ore 20.00 (salvo urgenze), garantendo la riservatezza delle comunicazioni;
5) prende atto che ciascun genitore si impegna a curare tutti gli adempimenti scolastici (di studio), impegni sportivi, religiosi ed attività extrascolastiche, nonché di cura (assunzione di farmaci) quando avrà con sé il minore;
6) prende atto che i genitori si impegnano inoltre a trasmettersi ogni comunicazione e/o documentazione del figlio riguardante gli impegni scolastici (esclusi quelli che si possono autonomamente reperire sul registro elettronico o sul gruppo wathsapp dei genitori), gli accertamenti medici (referti e cura), documenti bancari e previdenziali e ogni altra documentazione riguardante il minore;
7) dispone che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € Parte_1 150,00, rivalu almente secondo gli indici ISTAT decorrente dal primo mese successivo all'udienza del 07.03.2025, da corrispondere, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
8) dispone che il padre contribuisca al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso la Corte di Appello di Milano attualmente in vigore che qui si intende trascritto, oltre al contributo al 50% delle spese per la mensa scolastica;
9) prende atto che le parti concordano a che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito dalla sig.ra nella misura del 100% e che le detrazioni fiscali, oneri deducibili e rimborsi per il minore siano utilizzati CP_1 cali dai genitori in ragione del 50% ciascuno in virtù della spesa effettivamente sostenute;
10) prende atto che i genitori danno il reciproco assenso al rilascio della carta di identità del figlio e di ogni altro documento anagrafico amministrativo riferibile allo stesso;
11) prende atto che la casa coniugale sita in Massalengo (LO), viale Liberazione 1, in comproprietà tra le parti, verrà posta in vendita;
prende atto che i coniugi, reiterando ciascuno le difese già articolate, si riservano di definire gli aspetti economici relativi alla vendita e alle partite di dare e avere in altra sede;
12) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Fortunago, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
13) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 18 marzo 2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1866/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Monica Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
Nei confronti di c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Claudio Quartieri;
- Resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 06.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 09.10.2024 ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
di confermare le statuizioni della separazione concernenti il regime di affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione materna;
di regolamentare il diritto di visita come da c proposto;
di confermare il contributo al mantenimento per il figlio nella somma mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il ricorrente ha chiesto di poter incassare il 50% dell'assegno unico. Parte ricorrente ha altresì chiesto che il Tribunale valuti l'opportunità di nominare un curatore speciale per il minore al fine di accertare la condizione psicofisica e familiare di Per_1
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha allegato quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in Fortunago (PV) in data 06.07.2014; CP_1
- che dal matrimonio, in data 21.04.2015, è nato l'unico figlio in data 21.04.2015; Per_1
- che con decreto n. 3650/2021 del 29.04.2022, il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione alle seguenti condizioni: affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 4 regolamentazione del diritto di visita come da calendario proposto;
impegno a vendere la casa coniugale ad un prezzo non inferiore a quello necessario per estinguere il mutuo, con impegno da parte di entrambi i coniugi di continuare a pagare la propria quota del mutuo e il 50% delle spese straordinarie e con impegno del sig. di Pt_1 sostenere le spese ordinarie;
onere in capo al sig. di corrispondere € 150,00 mensili a titolo di mantenimento Pt_1 indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese strao e;
attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% a favore della sig.ra CP_1
- che non è stato possibile procedere alla vendita della casa coniugale in quanto il valore commerciale dell'immobile è inferiore al mutuo residuo;
- di avere sostenuto l'esborso pari a € 17.934,50 per il pagamento delle rate del mutuo, non avendo la sig.ra CP_1 versato la propria quota;
- che la sig.ra rifiuta di ampliare i tempi di permanenza del minore presso al padre, rendendo difficoltoso CP_1 l'accesso al figlio, e che il calendario di visite concordato in sede di separazione teneva conto dell'età del figlio e della circostanza che nel 2021 era in fase di remissione la patologia oncologica di cui era affetto il figlio;
- che la sig.ra ifiuta di fornire copia della cartella clinica del figlio e non ha mai fornito il rendiconto relativo CP_1 all'utilizzo de o di frequenza erogato dall'Inps a favore del figlio, pari a circa € 264,00 mensili;
- che la sig.ra delegittima la figura paterna alla presenza del figlio;
CP_1
- di lavorare come operaio addetto alla manutenzione presso la casa di riposo “Santa Savina” di Lodi e di percepire un reddito mensile netto pari a circa € 1.400,00.
1.2. Con comparsa depositata il 16.01.2025 si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione CP_1 fattuale proposta da controparte in ordine colanti e sminuenti della figura paterna. La resistente ha aderito alla domanda di divorzio e alle domande concernenti il regime di affido, collocamento e visita del figlio minore. Inoltre, la resistente ha chiesto che il sig. versi € 500,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto Pt_1 del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, gione del miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente e della richiesta di poter percepire il 50% dell'assegno unico.
1.3. All'udienza del 18.02.2025 sono comparse personalmente le parti.
La sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Lavoro come animatrice in una casa di riposo, sono assunta con un contratto CP_1 a tempo nato, guadagno circa € 1.300 netti mensili, esclusa la tredicesima ed eventuali premi. Il mio reddito dalla separazione non è variato. Io vivo in un immobile di proprietà dei miei genitori concessomi in comodato gratuito. Percepisco il 100% dell'assegno unico pari a € 230,00 mensili”.
La resistente si è poi dichiarata disponibile a modificare il calendario di visite prevedendo che il padre possa tenere il figlio dal martedì dalle 16.30 al mercoledì fino alle 20.30 (22.00 durante il periodo estivo) e dal sabato dalle 08,30/09,00 fino alle 20.30 di domenica (22.00 durante il periodo estivo).
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come manutentore nella stessa casa di riposto di mia moglie, sono assunto a Pt_1 tempo inato, lavoro 37 ore a settimana. Io guadagno € 1.400,00 netti mensili. Non lavoro più nel fine settimana a causa di un infortunio e durante la settimana esco alle 16.30. Vivo nella ex casa familiare e pago € 800,00 mensili, sia la casa familiare che il mutuo sono cointestati con mia moglie. Pago € 150,00 mensili per il mantenimento, sostengo il 50% dei costi della mensa oltre al 50% delle spese straordinarie”.
La Giudice ha quindi formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica;
visite del padre secondo il seguente calendario: - il martedì dalle ore 16.30 fino alle ore 20.30 del mercoledì (fino alle 22.00 durante il periodo estivo); - weekend alternati dalle 08,30/09.000 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica (fino alle 22.00 durante il periodo estivo); - durante le vacanze di Natale: una settimana, comprendenti ad anni alterni dalla mattina del 25 dicembre alle ore 10.00 del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre insieme al genitore con il quale non trascorre la giornata di Natale;
- durante le vacanze di Pasqua: 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
- durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive da stabilire entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e ponti si seguirà il criterio dell'alternanza; ciascun genitore garantirà le comunicazioni telefoniche quando il minore si trova con l'altro genitore entro le ore 20.00; € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio a carico del padre;
spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore come da protocollo della Corte di appello di Milano, oltre al 50% del costo della mensa;
assegno unico percepito nella misura del 100% dalla madre” .
pagina 2 di 4 Le Giudice ha quindi concesso un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare la proposta formulata.
1.4. All'udienza del 07.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Fortunago (PV) in data 06.07.2014 e si sono separati con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 29.04.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi all'interesse dei minori.
Non deve darsi corso all'ascolto del minore in ragione dell'età (9 anni) e del contenuto dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06.07.2014 nel Comune di Fortunago (PV) da Pt_1 e matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Fortunago al n.
[...] CP_1 rt o 2014;
2) dispone che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Cadilana (LO), Via Fermi n. 10, con impegno della madre di comunicare eventuali cambi di residenza al padre;
3) dispone che le visite tra il minore e il padre abbiano svolgimento secondo il seguente calendario: Per_1
- ogni martedì dalle ore 16.30 prelevando il minore dalla scuola dallo stesso frequentata durante l'anno scolastico o dalla casa materna durante i periodi di vacanza e con riaccompago del minore presso la casa materna il mercoledì sera alle ore 20.30 durante il periodo scolastico e alle ore 22.00 durante i periodi di vacanza;
- fine settimana alternati con prelievo del minore alle ore 8,30-9,00 dalla casa materna e riaccompagno alle ore 20.30 della domenica durante il periodo scolastico e alle ore 22,00 durante i periodi di vacanza;
- durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive;
i genitori, al fine di evitare sovrapposizioni di periodi, avranno cura di comunicarsi il periodo di vacanza prescelto entro 30 maggio di ogni anno;
- durante il periodo natalizio il minore trascorrerà una settimana dalle ore 10.00 del 25 dicembre fino alle ore 10,00 del 31 dicembre con un genitore, ad anni alterni con l'altro genitore, e con la seconda settimana decorrente dalle ore 10,00 del 31 dicembre fino al 6 gennaio compreso, precisando che oltre tale data riprenderà la turnazione di visita ordinaria e che la giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dal minore con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
- durante le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo rispettando gli orari di prelievo alle ore 8,30-9,00 e riaccompagno delle ore 22,00 (salvo vi sia il rientro scolastico per il quale il minore rientrerà dalla madre alle ore 20.30);
pagina 3 di 4 - ponti e altre festività saranno goduti dal minore con i genitori osservando il principio dell'alternanza;
- durante i periodi vacanza (estiva, natalizia e /o pasquale) il diritto di visita con ciascun genitore verrà sospeso per riprendere con le medesime modalità, per cui il genitore che per primo avrà sospeso la visita sarà il primo a riprendere la turnazione, ciò salvo diversi accordi che i genitori potranno concordare tra loro con modalità scritta via email o wathsapp.;
4) prende atto che ciascun genitore si impegna a garantire le comunicazioni telefoniche quando il minore si trova con l'altro genitore entro le ore 20.00 (salvo urgenze), garantendo la riservatezza delle comunicazioni;
5) prende atto che ciascun genitore si impegna a curare tutti gli adempimenti scolastici (di studio), impegni sportivi, religiosi ed attività extrascolastiche, nonché di cura (assunzione di farmaci) quando avrà con sé il minore;
6) prende atto che i genitori si impegnano inoltre a trasmettersi ogni comunicazione e/o documentazione del figlio riguardante gli impegni scolastici (esclusi quelli che si possono autonomamente reperire sul registro elettronico o sul gruppo wathsapp dei genitori), gli accertamenti medici (referti e cura), documenti bancari e previdenziali e ogni altra documentazione riguardante il minore;
7) dispone che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € Parte_1 150,00, rivalu almente secondo gli indici ISTAT decorrente dal primo mese successivo all'udienza del 07.03.2025, da corrispondere, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
8) dispone che il padre contribuisca al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso la Corte di Appello di Milano attualmente in vigore che qui si intende trascritto, oltre al contributo al 50% delle spese per la mensa scolastica;
9) prende atto che le parti concordano a che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito dalla sig.ra nella misura del 100% e che le detrazioni fiscali, oneri deducibili e rimborsi per il minore siano utilizzati CP_1 cali dai genitori in ragione del 50% ciascuno in virtù della spesa effettivamente sostenute;
10) prende atto che i genitori danno il reciproco assenso al rilascio della carta di identità del figlio e di ogni altro documento anagrafico amministrativo riferibile allo stesso;
11) prende atto che la casa coniugale sita in Massalengo (LO), viale Liberazione 1, in comproprietà tra le parti, verrà posta in vendita;
prende atto che i coniugi, reiterando ciascuno le difese già articolate, si riservano di definire gli aspetti economici relativi alla vendita e alle partite di dare e avere in altra sede;
12) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Fortunago, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
13) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 18 marzo 2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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