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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/11/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 153 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 12/12/2024 da
, rappresentato e difeso dal-l'Avv.Manuela Tortora in forza di procura Parte_1
alle liti a margine del ricorso di primo grado, valida per ogni fase, stato e grado del giudizio, trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
ora (P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.Daniele Compagnone e Paolo Penza in forza di pro- cura rilasciata dall'Amministratore Delegato sig. , trasmessa per via tele- CP_3
matica, unitamente alla memoria difensiva d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.107/2024 del Tribunale di Gorizia - risarcimento danni.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/10/2025.
Conclusioni
Per entrambe le parti: dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensa- te salvo quanto pattuito nell'accordo conciliativo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con sentenza di data 11/7/2024 il Tribunale di Gorizia ha condannato la s.r.l.
Compagnia Portuale a pagare a la somma di Euro 1.780,77 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per aver dovuto provvedere personalmente al lavaggio degli indumenti forniti dalla società (prima 1 giaccone arancio in tessuto impermeabile dotato di strisce retroriflettenti per le basse temperature, 2 pantaloni dotati di strisce retroriflettenti in cotone e poliestere, 2 felpe in pile con strisce retroriflettenti, 2 pantaloni con strisce retroriflettenti, 1 giacca in nylon antipioggia con strisce retroriflettenti, 1 pantalone in nylon antipioggia con strisce retroriflettenti e in seguito 2 giacconi pesanti privi di strisce retroriflettenti, 2 pantaloni in cotone e poliestere per basse temperature, 2 felpe in pile prive di strisce retroriflettenti, 2 gilet con strisce retroriflettenti, 1 pantalone senza strisce retroriflet- tenti, 4 t-shirt prive di strisce retroriflettenti.) e qualificabili come dispositivi di pro- tezione individuale;
danno quantificato in via equitativa in Euro 596,79 per i costi di lavaggio (danno emergente) ed in Euro 1.183,98 per il tempo impiegato a questo scopo (lucro cessante).
Contro questa decisione ha proposto appello il sig. ffermando che erro- Pt_1
neamente il Giudice di primo grado non ha ammesso le istanze istruttorie da lui pro- poste allo scopo di dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, accertando il livello di imbrattamento degli indumenti, anche nel periodo in cui non aveva lavorato come operaio polivalente, nonchè il tempo, i modi e la frequenza dei lavaggi;
che la senten- za è comunque errata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della quantifica-
Pag.2 zione del danno, un solo lavaggio a settimana, ha limitato il tempo occorrente per eseguirlo, ha escluso la maggiorazione per l'attività svolta di domenica e non ha con- siderato l'usura della lavatrice.
Si è costituita la società appellata contestando la fondatezza delle censure for- mulate dal lavoratore ed ha quindi chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti la Corte ha formulato una pro- posta transattiva ai sensi degli artt.420 e 185 bis c.p.c., rinviando la causa per la verifica dell'esito del tentativo di conciliazione.
Il 25/9/2025 i difensori delle parti hanno comunicato l'avvenuto raggiungi- mento di un accordo, chiedendo un breve rinvio per la sua formalizzazione.
All'udienza del 23/10/2025 sono quindi comparsi l'Avv.Tortora e l'Avv.Penza
i quali, essendo a ciò legittimati dalle rispettive procure, hanno sottoscritto in nome e per conto delle rispettive parti il separato verbale di conciliazione, contenente, in sintesi, le seguenti condizioni:
ora a mero Controparte_1 Controparte_2
titolo transattivo, corrisponde al sig. entro 15 giorni dalla stipula dell'accordo, Pt_1
l'ulteriore somma netta di Euro 1.400,63 (in aggiunta a quanto già erogato a seguito del primo grado di giudizio) quale di risarcimento del danno emergente (spese di la- vaggio degli indumenti);
il sig rinuncia all'azione, agli atti e al diritto azionato in causa ed a Pt_1
qualsiasi altra pretesa connessa con il preteso lavaggio dei DPI;
in aggiunta a quanto già liquidato dal Tribu- CP_2 CP_2
nale di Gorizia, si assume l'onere di una ulteriore quota delle spese di lite di contropar- te, determinata in Euro 5.085,02 meno ritenuta d'acconto, da corrispondere entro 15 giorni, compensate tutte le altre;
le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro da pretendere in connessione con le domande proposte in causa.
Pag.3 Non rimane pertanto che dichiarare cessata la materia del contendere, com- pensando le spese di lite salvo quanto pattuito sul punto nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo concilia- tivo;
compensa fra le parti le spese di lite salvo quanto pattuito sul punto in sede di transazione.
Trieste, 23/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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