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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO OL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Graziano Di Natale Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e DA AV
-RESISTENTE -
oggetto: assegno di invalidità, ex art. 13 legge 118 del 1971.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.01.2025, parte ricorrente in epigrafe rivendicava il suo diritto a percepire la prestazione di assegno mensile di assistenza (ex art.13 L. n. 118/1971), considerato che a seguito di Decreto di Omologa negativa del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, reso dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola in data 09.10.2023 nel procedimento per accertamento
1 tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Rg. n. 1447/2022, era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 78%.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso rilevando che CP_1 benché parte ricorrente fosse stata riconosciuta invalida civile nella misura del 78% la relativa prestazione non veniva liquidata poiché il giudizio incardinato da parte istante dinanzi al Tribunale di Paola Rg. n. 1447/2022 aveva ad oggetto unicamente il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, e che pertanto l'accertamento sanitario espletato nel giudizio concluso con il decreto di omologa del
09.10.2023 non era fruibile per il riconoscimento di una prestazione diversa, non richiesta nel procedimento per ATPO. Concludeva, pertanto, chiedendo di “rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto inammissibile/infondato per le ragioni tutte esplicitate”.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
La presente domanda, volta al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, è inammissibile atteso che la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta dalla parte ricorrente circoscrive l'oggetto del giudizio al petitum anelato: requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
2.1. E' infatti pacifico tra le parti: A) che rispetto alla domanda amministrativa presentata all'Istituto previdenziale ed avuto riguardo alla valutazione negativa ottenuta in sede di commissione medica , la ricorrente ha instaurato il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. CP_1 rubricato al n. rg 1447/2022 chiedendo espressamente e solo il riconoscimento delle condizioni sanitarie volte alla fruizione dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L n.
18/1980; B) che, tale giudizio si è concluso con un decreto di omologa negativa avendo il ctu di quel procedimento, accertato una invalidità del 78%.
2 2.2. Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente ritiene di poter fondare la propria richiesta sul versante sanitario utilizzando le conclusioni del CTU rese all'esito di tale accertamento tecnico preventivo.
La pretesa non può essere accolta.
Va infatti rilevato che il CTU, nel giudizio di cui al n. r.g. 1477/2022, era chiamato unicamente a pronunciarsi sul requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e che il decreto in esame si configura quale omologa negativa, posto che, come detto, non si è riscontrata l'invalidità richiesta per l'unico beneficio invocato, ovvero l'indennità di accompagnamento.
Vale la pena inoltre specificare che il codice di rito espressamente definisce il decreto di omologa né modificabile né impugnabile.
Quanto alla sua natura giuridica, il decreto di omologa può definirsi quale pronuncia giurisdizionale di ratifica dell'accertamento demandato, la cui sostanza ed il cui limite investono tuttavia unicamente la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso alla prestazione auspicata. Lo stesso decreto di omologa non può dunque essere invocato al fine di utilizzare le risultanze probatorie indicate per ottenere un beneficio diverso e mai richiesto prima. Ciò, infatti, si tradurrebbe in un'inammissibile distorsione del decreto di omologa che verrebbe piegato all'utilizzo di finalità mai dedotte in precedenza.
Questo aspetto mette in evidenza, inoltre, che, ove dovesse accedersi all'interpretazione contraria, verrebbero palesemente aggirate, abusivamente, le prerogative difensive riconosciute alle parti, e dunque anche all' . L' , infatti, si Controparte_2 CP_1 troverebbe nella posizione processuale di dover contestare sempre le risultanze peritali, poiché solo in tal modo potrebbe sterilizzare le imprevedibili conseguenze derivanti da quanto incidentalmente indicato nel decreto di omologa.
In altre parole, il decreto di omologa, in quanto successivo alla mancata contestazione della perizia non può essere utilizzato per l'ottenimento di benefici non richiesti in sede di ATP, poiché ciò si tradurrebbe in un aggiramento dell'istituto delle contestazioni di cui all'articolo 445 bis comma 4. Ove, infatti, l fosse edotto delle intenzioni della parte, CP_1 ben potrebbe decidere di azionare il giudizio di merito, sempre nell'alveo dell'articolo
445 bis comma 6.
3 Ragionando diversamente si priverebbe di fatto l dell'utilizzo dell'istituto della CP_1 contestazione alle conclusioni del CTU, il quale assurge a mezzo tipico di impugnazione delle perizie giurisdizionali in tema di invalidità civile, con evidente ed inaccettabile aporia di sistema. L' verrebbe posto in tal modo in balia delle risultanze peritali, il CP_1 cui esito, pur se negativo rispetto al petitum, legittimerebbe l'istante ad utilizzarne i risultati per l'ottenimento di prestazioni mai reclamate precedentemente e di cui egli riscontrerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari solo incidentalmente.
In definitiva, dunque, e senza necessità di dover andare oltre, nel caso di specie il ricorso
è inammissibile non avendo la ricorrente mai instaurato l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., al fine dell'accertamento delle condizioni sanitarie per la fruizione dell'assegno mensile ex art. 13 l. n. 118/71.
3. La qualità delle parti, il tipo di pronuncia e le peculiarità proprie del caso concreto inducono il giudicante a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 29.11.2025.
Il Giudice
IO OL
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