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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS LO AN, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2040/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Raffa -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lamezia Terme - Via Senatore Arturo Perugini 1 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1009/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 30/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60753 60820 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60753 60820 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza appellata n. 1009/2023 emessa il 19.5.2021 e depositata il 30.3.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catanzaro:
“Con ricorso notificato al Comune di Lamezia Terme il 4.1.2019 a mezzo posta elettronica certificata, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava davanti a questa Commissione tributaria provinciale l'avviso di accertamento, relativo al pagamento di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per immobili della società ubicati in detto comune, recante n. 60753 per l'anno di imposta 2012 e n. 60820 per l'anno di imposta 2013, notificato il 28.11.2018, dell'importo complessivo di curo 17.956,00.
Lamentava, in sintesi, la società ricorrente:
1) quanto all'anno di imposta 2012, l'intervenuta "prescrizione" del credito, ai sensi, specificatamente, dell'art. 1, comma 61, della legge n. 296/2006 e, segnatamente, della disposizione, secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
2) quanto all'anno di imposta 2013, invece, un errato calcolo della pretesa tributaria, per le seguenti circostanze: a) i locali per i quali veniva applicata la tassa non erano adibiti alla destinazione di commercio al dettaglio, ma di supporto all'attiva industriale svolta dalla società; b) in località Prato, facente parte della zona industriale di Lamezia Terme e in cui veniva svolta l'attività della società ricorrente, non sussisteva il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
c) per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali, la società aveva stipulato, nel 2013, un contratto con una società di smaltimento di rifiuti e, pertanto, la tassa doveva essere ridotta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93
c.p.c. (cfr. il ricorso). Il Comune di Lamezia Terme si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, contestando il fondamento del ricorso e affermando, in sintesi, che:
1) l'avviso di accertamento n. 60753 (relativo alla Tarsu per l'anno 2012) e quello n. 60820 (relativo alla Tarsu per l'anno 2013) erano stati notificati alla società contribuente tempestivamente, giacché il quinquennio di legge decorreva dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n.
507/93, dal 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione dell'immobile, osservando, quanto alla dichiarazione per il 2012, che essa avrebbe potuto essere presentata entro il 20.1.2013, cosicché il termine quinquennale per l'accertamento sarebbe scaduto il 31.12.2018, dovendosi tenere conto del fatto che la società ricorrente aveva completamente omesso la presentazione della denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i locali o le aree scoperte siti in località Prato e che risultava svolgere attività di fabbricazione di altre macchine per agricoltura e zootecnia per il commercio al dettaglio;
2) la società ricorrente era tenuta al pagamento della intera tariffa, non potendo avvalersi della riduzione per la produzione rifiuti speciali, dato che, secondo le norme regolamentari del Comune, sarebbe stato onere della contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (come contratti di smaltimento, formulari dei trasporti regolarmente firmati a destinazione e simili); contestava, inoltre, l'affermazione della ricorrente, secondo cui la zona in questione non sarebbe stata servita dalla raccolta comunale dei rifiuti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite (cfr. la memoria citata).
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 10.2.2021, la società ricorrente ribadiva i motivi di ricorso, replicava alle argomentazioni del Comune di Lamezia Terme, sosteneva che l'attività commerciale era rimasta chiusa per un dato periodo, nel 2013, per come constatato dalla Guardia di finanza, di cui produceva l'estratto di una nota informativa (cfr. la memoria illustrativa).
La causa, chiamata all'udienza del 19.5.2021, tenutasi senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge n. 137/2020 (contenente misure contro la diffusione del virus "Covid 19"), veniva assegnata in decisione.”
Con la decisione sopra indicata, la CGT di primo grado di Catanzaro rigettava il ricorso e compensava per metà le spese del giudizio, dando atto del contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla decadenza. Preliminarmente inquadrata la questione di “prescrizione”, in quella giuridicamente corretta di “decadenza”, evidenziava l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza in merito ai termini decadenziali, dando preferenza al primo orientamento secondo il quale l'espressione, di cui all'art. 1, comma 161, citato «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguardava, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, aveva inizio l'occupazione (o detenzione), cosicché era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l'ente impositore, il termine di decadenza.
Pertanto, qualora il contribuente, come nel caso in esame, non aveva adempiuto all'obbligo su di lui gravante di presentare la denuncia - perché non aveva effettuato l'originaria dichiarazione, o perché aveva omesso di segnalare le variazioni intervenute, ovvero perché non aveva presentato la denuncia negli anni successivi a quello in cui aveva effettuato una dichiarazione infedele (o incompleta) — l'obbligo di presentazione della denuncia permaneva e si rinnovava di anno in anno e permaneva per tutto l'anno in cui era dovuta la tassa, fino a che il contribuente non avesse provveduto a presentarla, con la conseguenza che il termine ultimo, previsto dall'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, non poteva, pertanto, essere che il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
E quindi, in definitiva, con riguardo all'anno di imposta 2012, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era scaduto il
20.1.2013, con la conseguenza che il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della legge n.
296/2006, sarebbe scaduto il 31.12.2018: l'ente impositore aveva notificato al contribuente l'avviso di accertamento in questione il 28.11.2018, sicché non era incorso in alcuna decadenza.
Con riguardo, invece, al 2013, il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dalla legge, e la documentazione afferente la chiusura dell'attività era tardiva ed inammissibile.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello la società contribuente, riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado, e, quanto al 2012, richiamando la giurisprudenza contrastante, mentre, quanto al 2013, evidenziando che la documentazione poteva essere prodotta anche in appello e che era quindi provato che nell'anno di riferimento non veniva svolta alcuna attività.
Si costituiva il Comune di Lamezia Terme, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Produceva precedenti favorevoli all'ente comunale.
All'udienza del 21.2.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'anno 2012, e alla dedotta decadenza dal potere tributario, appare sufficiente in questa sede la condivisione della giurisprudenza maggioritaria richiamata dal primo giudice;
del resto la parte si limita ad elencare i diversi orientamenti senza altro rilevare, e l'orientamento applicato è comunque quello maggioritario e ulteriormente consolidato.
Rispetto al 2013, il contribuente assume di avere dimostrato l'inoperatività della società, allegando un documento della Guardia di Finanza.
Anche tale motivo è infondato.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che compete all'amministrazione dimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (tra le tante, Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n.
5667)
Per tale via, quindi, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490,
Consegue l'insufficienza della mera allegazione dell'inattività, dovendo la stessa necessariamente confluire in una espressa richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1594,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro 21.2.2025
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo il Presidente
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS LO AN, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2040/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Raffa -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lamezia Terme - Via Senatore Arturo Perugini 1 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1009/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 30/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60753 60820 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60753 60820 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza appellata n. 1009/2023 emessa il 19.5.2021 e depositata il 30.3.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catanzaro:
“Con ricorso notificato al Comune di Lamezia Terme il 4.1.2019 a mezzo posta elettronica certificata, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava davanti a questa Commissione tributaria provinciale l'avviso di accertamento, relativo al pagamento di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per immobili della società ubicati in detto comune, recante n. 60753 per l'anno di imposta 2012 e n. 60820 per l'anno di imposta 2013, notificato il 28.11.2018, dell'importo complessivo di curo 17.956,00.
Lamentava, in sintesi, la società ricorrente:
1) quanto all'anno di imposta 2012, l'intervenuta "prescrizione" del credito, ai sensi, specificatamente, dell'art. 1, comma 61, della legge n. 296/2006 e, segnatamente, della disposizione, secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
2) quanto all'anno di imposta 2013, invece, un errato calcolo della pretesa tributaria, per le seguenti circostanze: a) i locali per i quali veniva applicata la tassa non erano adibiti alla destinazione di commercio al dettaglio, ma di supporto all'attiva industriale svolta dalla società; b) in località Prato, facente parte della zona industriale di Lamezia Terme e in cui veniva svolta l'attività della società ricorrente, non sussisteva il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
c) per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali, la società aveva stipulato, nel 2013, un contratto con una società di smaltimento di rifiuti e, pertanto, la tassa doveva essere ridotta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93
c.p.c. (cfr. il ricorso). Il Comune di Lamezia Terme si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, contestando il fondamento del ricorso e affermando, in sintesi, che:
1) l'avviso di accertamento n. 60753 (relativo alla Tarsu per l'anno 2012) e quello n. 60820 (relativo alla Tarsu per l'anno 2013) erano stati notificati alla società contribuente tempestivamente, giacché il quinquennio di legge decorreva dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n.
507/93, dal 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione dell'immobile, osservando, quanto alla dichiarazione per il 2012, che essa avrebbe potuto essere presentata entro il 20.1.2013, cosicché il termine quinquennale per l'accertamento sarebbe scaduto il 31.12.2018, dovendosi tenere conto del fatto che la società ricorrente aveva completamente omesso la presentazione della denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i locali o le aree scoperte siti in località Prato e che risultava svolgere attività di fabbricazione di altre macchine per agricoltura e zootecnia per il commercio al dettaglio;
2) la società ricorrente era tenuta al pagamento della intera tariffa, non potendo avvalersi della riduzione per la produzione rifiuti speciali, dato che, secondo le norme regolamentari del Comune, sarebbe stato onere della contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (come contratti di smaltimento, formulari dei trasporti regolarmente firmati a destinazione e simili); contestava, inoltre, l'affermazione della ricorrente, secondo cui la zona in questione non sarebbe stata servita dalla raccolta comunale dei rifiuti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite (cfr. la memoria citata).
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 10.2.2021, la società ricorrente ribadiva i motivi di ricorso, replicava alle argomentazioni del Comune di Lamezia Terme, sosteneva che l'attività commerciale era rimasta chiusa per un dato periodo, nel 2013, per come constatato dalla Guardia di finanza, di cui produceva l'estratto di una nota informativa (cfr. la memoria illustrativa).
La causa, chiamata all'udienza del 19.5.2021, tenutasi senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge n. 137/2020 (contenente misure contro la diffusione del virus "Covid 19"), veniva assegnata in decisione.”
Con la decisione sopra indicata, la CGT di primo grado di Catanzaro rigettava il ricorso e compensava per metà le spese del giudizio, dando atto del contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla decadenza. Preliminarmente inquadrata la questione di “prescrizione”, in quella giuridicamente corretta di “decadenza”, evidenziava l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza in merito ai termini decadenziali, dando preferenza al primo orientamento secondo il quale l'espressione, di cui all'art. 1, comma 161, citato «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguardava, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, aveva inizio l'occupazione (o detenzione), cosicché era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l'ente impositore, il termine di decadenza.
Pertanto, qualora il contribuente, come nel caso in esame, non aveva adempiuto all'obbligo su di lui gravante di presentare la denuncia - perché non aveva effettuato l'originaria dichiarazione, o perché aveva omesso di segnalare le variazioni intervenute, ovvero perché non aveva presentato la denuncia negli anni successivi a quello in cui aveva effettuato una dichiarazione infedele (o incompleta) — l'obbligo di presentazione della denuncia permaneva e si rinnovava di anno in anno e permaneva per tutto l'anno in cui era dovuta la tassa, fino a che il contribuente non avesse provveduto a presentarla, con la conseguenza che il termine ultimo, previsto dall'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, non poteva, pertanto, essere che il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
E quindi, in definitiva, con riguardo all'anno di imposta 2012, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era scaduto il
20.1.2013, con la conseguenza che il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della legge n.
296/2006, sarebbe scaduto il 31.12.2018: l'ente impositore aveva notificato al contribuente l'avviso di accertamento in questione il 28.11.2018, sicché non era incorso in alcuna decadenza.
Con riguardo, invece, al 2013, il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dalla legge, e la documentazione afferente la chiusura dell'attività era tardiva ed inammissibile.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello la società contribuente, riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado, e, quanto al 2012, richiamando la giurisprudenza contrastante, mentre, quanto al 2013, evidenziando che la documentazione poteva essere prodotta anche in appello e che era quindi provato che nell'anno di riferimento non veniva svolta alcuna attività.
Si costituiva il Comune di Lamezia Terme, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Produceva precedenti favorevoli all'ente comunale.
All'udienza del 21.2.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'anno 2012, e alla dedotta decadenza dal potere tributario, appare sufficiente in questa sede la condivisione della giurisprudenza maggioritaria richiamata dal primo giudice;
del resto la parte si limita ad elencare i diversi orientamenti senza altro rilevare, e l'orientamento applicato è comunque quello maggioritario e ulteriormente consolidato.
Rispetto al 2013, il contribuente assume di avere dimostrato l'inoperatività della società, allegando un documento della Guardia di Finanza.
Anche tale motivo è infondato.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che compete all'amministrazione dimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (tra le tante, Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n.
5667)
Per tale via, quindi, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490,
Consegue l'insufficienza della mera allegazione dell'inattività, dovendo la stessa necessariamente confluire in una espressa richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1594,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro 21.2.2025
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo il Presidente
Dott. Angelo Antonio Genise