Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE R.G. n. 212/2025 SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 212/2025, promossa con ricorso depositato il 20/01/2025 da:
1) Parte_1
Nata a UI (VA) il 9 luglio 1990
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
con l'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese
2) Parte_2
Nato a Varese il 9 giugno 1995
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...]
con l'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese
con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
1. affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso minore presso l'abitazione del padre
[...]
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Parte_2 nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La Signora compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Parte_1
avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana (il martedì) dall'uscita dalla scuola del minore e/o al termine del proprio turno di lavoro sino a mercoledì mattina, quando accompagnerà il figlio a scuola per le ore 8.00. La madre potrà, altresì, tenere con sé il minore a weekend alterni dal sabato pomeriggio e sino alla domenica sera alle ore 21.00; salvo gli impegni lavorativi della madre. Le parti, in ragione dell'attività sportiva calcistica del figlio, concordano che il padre si impegnerà ad accompagnare il minore al Campo Sportivo di Lugano nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00 sino alle ore 19.00 ed il sabato mattina nonché a favorire la partecipazione del figlio alle partite qualora venisse selezionato. I genitori concordano, sin d'ora, di delegare i nonni paterni e/o materni ovvero familiari a prelevare il figlio da scuola e/o ad accompagnarlo qualora gli stessi non siano in grado per impegni lavorativi.
3. Per quanto concerne le festività natalizie la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del Santo Natale e del 26 dicembre mentre
Per_ l'intera Vigilia di Natale il padre resterà con , tale modalità verrà alternata di anno in anno tra i ricorrenti. Relativamente alle vacanze pasquali, la Signora avrà la facoltà di trascorrere con il figlio l'intera Parte_1
pagina 2 di 5 Per_ giornata di Pasqua in modo che possa trascorrere, alternativamente, un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il mese di giugno (fine scuola) ed il mese di settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico). Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il mese di marzo di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la Signora decida di trascorrere dei Pt_1
periodi di vacanza con il figlio dovrà darne comunicazione al Signor con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, Per_1
nonché le date di partenza e ritorno.
4. I genitori provvederanno a contribuire al mantenimento del figlio, in via diretta, a seconda del tempo di permanenza – collocazione del minore presso le rispettive abitazioni dei genitori.
5. La Signora rimborserà al Signor e viceversa, il Parte_1 Parte_3
Per_ 50% di tutte le spese straordinarie che nell'interesse del figlio , CP_1
dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, secondo i criteri del protocollo del Tribunale di Varese del dì 01.02.2018, così come segue:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, purché erogate dal SSN presso strutture sanitarie pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
pagina 3 di 5 c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: campus organizzati da scuole pubbliche frequentate o da enti territoriali, alternanza scuola lavoro o stage previsti dai corsi frequentati;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro );
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le ricevute dei pagamenti per l'istruzione e la salute saranno rilasciate a nome del figlio e saranno oneri interamente deducibili fiscalmente al 50 % tra i genitori;
6. I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
pagina 4 di 5 7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, carte di identità, consentendo, altresì, di far conseguire al minore
[...]
un proprio passaporto. Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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