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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e avente ad oggetto: contratti bancari
promossa da
(C.F. ) ed (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Pierini Persona_1
attori
nei confronti
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vettori e dall'avv. Lorenzo Vettori
convenuta
conclusioni:
per ed “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria Parte_1 Parte_2
domanda, istanza, ragione, eccezione, deduzione e richiesta ex adverso proposta: a) in accoglimento della
domanda avente per oggetto le eccezioni sul contratto di conto corrente (per addebito di interessi, spese e/o
commissioni e CMS non validamente pattuiti e per applicazione di antergazione e postegrazione di valute,
anatocismo) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, (C.F e P. I. ) alla restituzione in favore della CP_1 P.IVA_2
parte ricorrente della somma complessiva di 38.644,83 euro, importo calcolato tra quanto indebitamente
corrisposto all'Istituto Bancario a titolo interessi e/o commissioni varie non dovuti, ed interessi passivi
ricalcolati, oltre a interessi attivi non ricevuti;
e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia,
oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di mediazione, di ATP, di CTU e di CTP;
b) in accoglimento 1 R.G. n. 1916/2022
della domanda avente per oggetto le eccezioni sul contratto di mutuo (per la mancata definizione del piano di
ammortamento, per la mancata indicazione del regime degli interessi, del Tasso Annuo Effettivo, del Tasso
Periodale Effettivo, della modalità di ricalcolo della rata a seguito della variazione del tasso di interesse, del
costo della polizza incendio, del criterio di imputazione della quota capitale e della quota interessi previsto
per le rate, per la applicazione del regime del regime composto degli interessi senza una valida pattuizione,
per la impossibilità di conoscere e determinare le variazione del tasso variabile), condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, (C.F e P. I. alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma P.IVA_2
complessiva compresa tra i 21.279,35 e i 26.418,74 euro, importo calcolato tra quanto indebitamente
corrisposto all'Istituto Bancario a titolo interessi passivi ricalcolati;
e/o di quella diversa somma che sarà
ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di mediazione e CTP;
c) Voglia inoltre
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in , Piazza Salimbeni n. 3, (C.F e P. I. alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 P.IVA_2
Consulenze di Parte pari a 13,644,44 euro del legale incaricato, in merito all'attività complessiva svolta per
la causa in essere, per le due mediazioni svolte, e per la ATP del 2015 del CTU per la causa in essere del
CTU per la ATP del 2015 pari a 2.625,06 euro delle due mediazioni svolte per 96,80 euro per il contributo
unificato della causa in essere per il contributo unificato della ATP del 2015 come da documentazione
allegata. d) Condannare al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, per i danni subiti da
parte ricorrente, a seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia
conseguenti all'applicazione di siffatte clausole nulle. e) Condannare, infine, parte convenuta al pagamento
di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c. per il
comportamento omissivo e/o negligente dalla medesima tenuto anche in ordine alle mediazioni e ATP svolte,
che di conseguenza costringeva l'odierna ricorrente alla presente azione giudiziaria;
oltre rivalutazione
monetaria, interessi, spese ed oneri sostenuti per il recupero. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del
presente Giudizio.”
per “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, per i motivi Controparte_1
di cui in narrativa ed ogni contraria domanda ed istanza reietta e disattesa: Nel merito: a) respingere tutte le
domande poste dai ricorrenti perché inammissibili o comunque infondate e non provate e per l'effetto
confermare la legittimità dell'operato della sul conto corrente e sul mutuo di cui è causa, dichiarando CP_1
che la nulla deve ai ricorrenti a qualsiasi titolo;
b) dichiarare la prescrizione del diritto azionato CP_1
riguardo alle movimentazioni intervenute e/o competenze addebitate, a qualsiasi titolo, sul conto corrente per
2 R.G. n. 1916/2022
cui è causa per il decorso del decennio dalla chiusura del conto corrente o comunque con decorrenza dal
momento della contabilizzazione di rimesse solutorie successive alla data di addebito delle competenze. c) in
ipotesi ridurre l'importo delle somme richieste in restituzione al solo minore importo che dovesse
eventualmente risultare provato. In via istruttoria: 1) svolgere un conteggio alternativo che escluda
l'eliminazione delle competenze relative ai trimestri in cui gli estratti conto non presentano i riepiloghi di
fine periodo con la relativa staffa (“competenze non ripartite”); 2) non eliminare le “altre spese” in quanto
non pertinenti al rapporto contestato;
3) confermare che il primo atto interruttivo valido sia costituito dal
ricorso per ATP, ritenendo prescritta ogni pretesa essendosi chiuso il rapporto oltre il decennio;
4) effettuare
un calcolo alternativo nel caso denegato in cui ritenga la missiva del 19/10/2004 valida ai fini interruttivi
della prescrizione, svolgendo, quindi, l'analisi per la verifica della prescrizione fino al quarto trimestre 1994;
5) considerare nel calcolo della prescrizione il conto come non affidato o almeno contemplare questa ipotesi
come alternativa a quella già svolta. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed hanno agito nei confronti di Parte_1 Parte_2
esponendo quanto segue: Controparte_1
i. ha stipulato con incorporata da Parte_3 CP_2 Controparte_1
il contratto di conto corrente n. 12255.71, aperto in data 11 marzo 1985 e chiuso il 6
[...]
febbraio 2003, e il contratto di mutuo n. 902/741293625,31, stipulato il 30 agosto 2005, a rogito della dott.ssa rep. n. 45551, racc. 9123, ed estinto nel settembre 2020; Persona_2
ii. sulla base di una consulenza di parte, è emerso che, nel contratto di conto corrente n. 12255.71, la banca ha applicato interessi ultra-legali mai validamente pattuiti;
interessi anatocistici;
interessi
“uso su piazza”; spese/commissioni e CMS non pattuite. Nel contratto di mutuo n.
902/741293625,31, la banca non ha indicato il piano di ammortamento utilizzato;
né ha indicato il
TPE e il TAE;
il regime degli interessi utilizzato;
i criteri di rilevazione del parametro monetario ai fini della determinazione del tasso applicabile alle somme prese a mutuo;
le modalità di ricalcolo della rata a seguito di indicizzazione;
il costo della copertura assicurativa;
iii. la già nel 2000 lamentava tali irregolarità, chiedendo alla banca il ricalcolo dei Persona_1
suddetti rapporti. Reiterava le proprie censure negli anni successivi e nel 2015 otteneva un'ATP dal
Tribunale di Siena.
Sulla base di tali allegazioni, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna della alla CP_1
restituzione di € 38.644, 83, importo indebitamente corrisposto a titolo di interessi e/o commissioni
3 R.G. n. 1916/2022
addebitati sul conto corrente n. 12255.71; nonché della somma di € 26.418,74, importo indebitamente addebitato a titolo di interessi sul contratto di mutuo n. 902/741293625,31.
Hanno poi chiesto la condanna per i danni subiti a seguito delle difformi segnalazioni in Centrale
Rischi Banca d'Italia; nonché la condanna al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha resistito al ricorso, eccependo che:
[...]
i. i ricorrenti non hanno assolto all'onere probatorio su di essi incombenti, non avendo allegato integralmente il contratto di conto corrente con le condizioni pattuite e i relativi estratti conto;
ii. non è stato interrotto il termine di prescrizione inerente il rapporto di conto corrente, posto che nessuna delle istanze formulate in via stragiudiziale dalla correntista ha i requisiti di legge per interrompere validamente la prescrizione e il ricorso per ATP risale al 18 marzo 2015;
iii. quanto al rapporto di conto corrente, la banca non ha addebitato interessi anatocistici, avendo applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
sono generiche le contestazioni avversarie relative ai c.d. giorni valuta;
iv. relativamente al contratto di mutuo, la banca ha determinato il piano di ammortamento “alla francese”, il quale non produce interessi anatocistici;
l'ISC effettivamente applicato è inferiore a quello pattuito nel contratto;
v. in ogni caso i ricorrenti non potrebbero ottenere la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta.
Sulla scorta di tali eccezioni, la ha invocato il rigetto delle domande di parte ricorrente. Con CP_1
vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 23 novembre 2022, il Tribunale, visto l'art. 702 ter, co. 3 c.p.c., ha disposto il mutamento di rito da speciale ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario;
4. Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dott. Persona_3
5. All'esito dell'attività istruttoria, l'intestato Tribunale ha tentato la conciliazione tra le parti, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo (parte attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. “definizione del giudizio mediante pagamento, da parte di
[...]
in favore di e , della somma pari ad euro € 32.155,42. Spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
4 R.G. n. 1916/2022
di ctu a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà. Spese del giudizio compensate tra le
parti”) e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
6. All'udienza del 5 marzo 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164 del 2024.
******
7. ed in qualità di eredi di hanno instaurato il Parte_1 Parte_2 Persona_1
presente giudizio al fine di ottenere – previo accertamento dell'illegittimo addebito, da parte di
, della somma di € 38.644, 83, a titolo di interessi e/o Controparte_1
commissioni nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 12255.71, aperto in data 11 marzo 1985 e chiuso il 6 febbraio 2003 e della somma di € 26.418,74, a titolo di interessi sul contratto di mutuo n.
902/741293625 stipulato il 30 agosto 2005, a rogito della dott.ssa rep. n. Persona_2
45551, racc. 9123, ed estinto nel settembre 2020 – la condanna dell'istituto di credito convenuto alla ripetizione di detti importi o della diversa somma accertata in corso di causa. ed Parte_1
hanno, inoltre, chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti a Parte_2
seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia conseguenti all'applicazione di interessi e commissioni illegittime nei rapporti sopra menzionati.
8. Così delimitato l'oggetto del giudizio, giova rammentare che, nei giudizi promossi dal “cliente”
–correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Il correntista che agisca in giudizio per (l'accertamento negativo e/o) la ripetizione dell'indebito è,
dunque, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (tra le tante, Cass. 23 ottobre 2017,
n. 24948; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693). La stessa Corte ha poi precisato che la produzione degli estratti conto in misura parziale non conduce tout court al rigetto della domanda, ma ad un
5 R.G. n. 1916/2022
ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate (cfr. Cass.
sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33321).
9. Nel caso di specie, gli attori hanno depositato il contratto di conto corrente dell'11 marzo 1985,
gli estratti conto dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1996 con esclusione del 1° trimestre 1995; gli estratti conto dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001; gli estratti conto del 4° trimestre 2002 e 1°
trimestre 2003; nonché il contratto di mutuo, del 30 agosto 2005 corredato da piano di ammortamento e il documento di sintesi delle condizioni economiche (cfr. allegati A-M – fascicolo
. Pt_1
10. Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, delle contestazioni sollevate dalla parte attrice e dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, è stata espletata nel presente giudizio una consulenza tecnica d'ufficio, a firma del dott. le cui Persona_3
conclusioni meritano di essere recepite nella presente statuizione, in quanto frutto di una seria e completa valutazione degli elementi messi a sua disposizione, scevra di contraddizioni, vizi logici ed errori di metodo;
il consulente ha inoltre fornito ampia e argomentata risposta alle osservazioni di parte.
11. Quanto al conto corrente, gli attori hanno, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Punto di partenza è l'art. 1283 c.c., in base al quale in mancanza di “usi contrari”, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti, in entrambi i casi, di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Superando l'orientamento consolidatosi in precedenza, la Corte di Cassazione, a partire dal 1999,
ha affermato che è nulla la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, perché fondata non su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 25 co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 T.U.B. prevedendo che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»
disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli
6 R.G. n. 1916/2022
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera
di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto
della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di
adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto
corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2,
comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non
hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima, prevedendo che «le condizioni applicate
sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono
essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a
decorrere dal successivo 1°luglio».
La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non
comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari
finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via
generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni
deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro
il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni
contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere
approvate dalla clientela».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la Corte costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, co. 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 – l'art. 25, co. 3, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della citata delibera CICR (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
In seguito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
7 R.G. n. 1916/2022
bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi
periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Con l'ultima modifica ex d.l. n. 18 del 2016, conv. in l. n. 49 del 2016, l'art. 120 T.U.B. prevede che:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto
di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di
ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi
compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori,
salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in
conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi
sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata
sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto
luogo”.
A partire dal 1999, dunque, uno dei requisiti per la legittimità del fenomeno dell'anatocismo nell'ambito dei contratti di conto corrente è quello della pari periodicità degli interessi debitori e creditori.
Si è posta, tuttavia, la questione se, dopo l'introduzione del 120 T.U.B., ritenuta l'invalidità delle clausole anatocistiche pregresse (ante 30 giugno 2000, che è la data fissata a fare da spartiacque nella delibera CICR del 9 febbraio 2000), possa ritenersi sufficiente, per la legittimità
dell'anatocismo successivamente applicato dalla banca, che quest'ultima si sia concretamente adeguata con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'avviso e con l'indicazione del nuovo meccanismo di computo negli estratti conto o se, invece, sia necessaria una specifica nuova pattuizione fra la banca e il cliente in termini di pari periodicità.
Allo stato, la Corte di Cassazione, con numerose sentenze in continuità di indirizzo, (ex multis
Cass.n. 26769/2019, n. 26779/19, n. 9140/2020) ha superato il precedente indirizzo, affermando che:
8 R.G. n. 1916/2022
la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato incostituzionale l'art. 25, co. 3,
d.lgs. n. 342/1999 nella sola parte in cui ha previsto una generalizzata sanatoria delle clausole anatocistiche per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, mentre la sentenza non ha travolto la parte della norma che demandava alla stessa delibera CICR, da un lato, di disciplinare l'anatocismo (prevedendo la medesima periodicità sia con riferimento agli interessi attivi che passivi) e, dall'altro, di stabilire modalità di adeguamento dei vecchi contratti.
Tali modalità sono state disciplinate dall'art. 7, co. 2, della stessa delibera, prevedendo che la banca possa modificare unilateralmente le condizioni dell'anatocismo, tramite mera pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedentemente applicate. Tale disciplina, benché ancora in vigore, risulta però
inapplicabile nel caso in cui, come quello in esame, l'applicazione dell'anatocismo, nel periodo precedente alla delibera CICR, risulti illegittimo. L'invalidità della clausola, infatti, privandola di ogni effetto giuridico, impedisce di farvi alcun riferimento con la conseguenza che, mancando in radice le precedenti (valide) condizioni anatocistiche, non sussiste il paramento cui raffrontare le nuove per valutare se vi sia stato un peggioramento delle stesse. Pertanto, risultando l'art. 7
inapplicabile, per dotare un contratto di conto corrente della capacità di capitalizzazione periodica degli interessi è necessario che la relativa clausola sia pattuita per iscritto con la clientela, nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera CICR.
Inoltre, anche a voler ritenere comunque applicabile l'art. 7, la mancanza di valida clausola anatocistica, per il periodo precedente alla delibera CICR, renderebbe le nuove condizioni unilateralmente disposte comunque e sempre peggiorative rispetto alle condizioni pregresse dichiarate nulle con la conseguenza che occorrerebbe fare riferimento al comma 3 dell'art. 7 della delibera che esige, anch'esso, che per i contratti anteriori alla delibera, l'espressa approvazione per iscritto da parte della clientela delle pattuizioni sull'anatocismo, a condizione sempre di pari periodicità. Il raffronto tra le pregresse condizioni relative all'anatocismo, e le nuove, va infatti operato allo stato normativo attuale comparando, per il passato, l'assenza di anatocismo e, per il presente l'introduzione della pratica anatocistica che, seppur a condizione di pari reciprocità,
risulta comunque peggiorativa per il cliente. La conseguenza è allora che, per i conti correnti precedenti all'entrata in vigore della Delibera CICR, l'adeguamento unilaterale della banca, tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ha alcuna capacità di legittimare l'applicazione della
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pratica anatocistica per il periodo successivo, occorrendo l'espressa pattuizione e l'assenso del correntista, che nel caso in esame sono mancati (cfr. anche Corte app. Firenze, n. 1663/2022).
Nel caso di specie, manca l'espressa autorizzazione del cliente all'applicazione dell'anatocismo. Il
ctu ha pertanto escluso l'anatocismo per tutto il periodo di accertamento, rettificando il saldo della banca da ogni anatocismo, come richiesto dal quesito.
12. Quanto alla commissione di massimo scoperto, va ricordato che la stessa, per essere valida ed efficace, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità, ossia deve prevedere chiaramente sia il tasso della commissione, che i criteri e la periodicità del calcolo. Nel caso di c.m.s. del tutto priva di tali requisiti, la relativa clausola sarà affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e conseguentemente gli addebiti andranno decurtati
(cfr. ex multis, Cass. sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Nel caso di specie, come sopra anticipato, manca una formale pattuizione delle CMS/CA. Il ctu le ha quantificate e desunte sulla base degli estratti disponibili, procedendo poi ad eliderle dal saldo.
13. Riguardo alla censura attinente l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, con la c.d.
clausola “uso su piazza”, occorre osservare che l'art. 4 l. n. 154/1992 (il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'art. 117 TUB) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare
il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di
interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola
approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano
non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del d. l.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi.
Sicché, per i contratti stipulati successivamente, trova applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Va inoltre ricordato che l'art. 117 TUB, ai commi 1 e 3, stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma
10 R.G. n. 1916/2022
prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga
disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria.
Applicati i richiamati principi al caso di specie, deve innanzitutto evidenziarsi che l'art. 7 del contratto di conto corrente fa rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi passivi.
Di conseguenza, il CTU ha eseguito il ricalcolo degli interessi passivi sulla base di quanto disposto alla lettera C del quesito, applicando agli scoperti di conto il tasso legale.
14. In risposta alle osservazioni formulate dal ctp di parte attrice (“chiedo che vengano calcolati gli
interessi attivi quando il saldo presentava un valore positivo per il correntista”), il ctu ha osservato che gli interessi attivi sono stati calcolati, come risulta dall'allegato 4, con una unica capitalizzazione e quindi sono calcolati interamente al 30 giugno 2003.
Rispetto alle osservazioni formulate dalla convenuta, l'esperto contabile ha condivisibilmente confermato “l'espunzione di “tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo
di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione” in mancanza della documentazione contrattuale, come
previsto nel quesito posto dal G.I. Le somme espunte infatti sono oggettivamente tutte riconducibili a
interessi, spese e commissioni addebitate sul conto corrente oggetto di indagine e non vi alcun elemento che
possa ricondurre tali addebiti ad altri rapporti e quindi, come richiede il Ctp, non essere espunti. Inoltre
l'affermazione del Ctp di parte convenuta che vorrebbe non espunte le spese addebitate con la descrizione
“spese trimestrali istruzione pratica”, perché a suo dire non attinenti, non è accoglibile perchè tali spese,
ancorchè non indicate nei riepiloghi periodici, come tra l'altro altre spese ordinarie non contestate, non
possono essere riferibili a spese inerenti altri rapporti e, salvo prova contraria, sono da considerarsi
inequivocabilmente “spese” addebitate (presumibilmente per le pratica di fido che la banca aveva concesso a
parte attrice anche sullo stesso conto oggetto di analisi) e quindi da espungere”.
15. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, deve anzitutto escludersi che il dies a quo del decorso della prescrizione possa essere individuato nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta, infatti, un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, inteso come esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens),
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con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens), in quanto non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca.
Si deve allora aver riguardo alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata.
Come si evince dagli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti,
tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (così, Cass., sez. un., n. 24418/2010 cit.).
Nel caso di specie, il giorno da cui calcolare a ritroso il decorso del termine di prescrizione, come correttamente rilevato dal CTU, va individuato nella data del 27 dicembre 2000, ossia nella data in cui la correntista ha messo in mora l'istituto di credito (cfr. doc. G – parte attrice).
Né vale obiettare, in senso contrario, che detta missiva è priva di ricevuta di ritorno. L'obiezione non coglie nel segno, in quanto detta missiva è stata riscontrata dalla banca con raccomandata del giorno successivo, 28/12/2000 (cfr. all. C – parte attrice).
Quanto agli “elementi presuntivi precisi” necessari per individuare il fido concesso, essi sono rappresentati dai “numeri” calcolati e rinvenibili dagli estratti conto: il doppio calcolo dei numeri presente negli estratti (entro e fuori fido) permette infatti di calcolare con certezza il fido concesso,
dividendo il totale dei “numeri entro fido” con i giorni computati in ogni trimestre di riferimento,
a nulla rilevando la presenza di una unica base di calcolo della CMS.
12 R.G. n. 1916/2022
Tanto premesso, il ctu ricalcolato le competenze prescritte rispetto a quelle originarie del contratto di conto corrente n. 12255.71. In ossequio al quesito O, punto 6), il ctu ha poi analizzato gli estratti conto e gli scalari trimestrali del periodo di indagine 1° gennaio 1990 fino al 27 dicembre 1990, dai quali è emersa la presenza di un fido di € 20.000,00 ricavato dalla indicazione del tasso “entro fido”
e “fuori fido” e dall'analisi dei prospetti di liquidazione degli interessi e del calcolo dei “numeri”.
Su tali basi, ha individuato le rimesse bancarie prescritte, che ammontano a € 2.849,90.
16. In merito al contratto di mutuo, la parte attrice ha lamentato l'indeterminatezza dei tassi di interesse, del piano di ammortamento e del regime finanziario applicati al contratto di mutuo.
Dette censure non possono, tuttavia, essere condivise, in quanto il contratto indica in modo puntuale il capitale erogato, i tassi e tutte le condizioni economiche che disciplinano l'erogazione del credito e la sua restituzione con piano di ammortamento. Nel dettaglio, dalla lettura della documentazione in atti si ricava che la banca ha concesso alla società odierna opponente la somma di € 150.000,00 da rimborsarsi in 180 rate mensili (nella tecnica finanziaria chiamato “fisso alla francese”) per la durata complessiva quindi di 15 anni, a partire dalla data del 31 ottobre 2005, al tasso di interesse del 3,126% nominale annuo per il periodo di ammortamento. Il contratto inoltre prevedeva l'opzione per la parte mutuataria di ottenere l'applicazione del tasso fisso oppure quella del tasso variabile all'epoca determinati in base ai criteri indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi, fino alla successiva scadenza: al termine del primo anno, e cioè alla scadenza della dodicesima rata;
al termine del terzo anno, e cioè alla scadenza della trentaseiesima rata;
al termine del quinto anno, e cioè alla scadenza della sessantesima rata;
al termine del settimo anno, e cioè alla scadenza della ottantaquattresima rata;
al termine del decimo anno, e cioè alla scadenza della centoventesima rata. In caso di tasso fisso il contratto prevede l'uso dell'Interest Rate Swap lettera Euro a due, tre o cinque anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,25 (uno virgola venticinque) punti annui.
Ciò chiarito, va ricordato che l'ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito “a rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi
(decrescente). Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da
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frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi. Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, così determinando la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale. In sostanza, in virtù di detta modalità, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici, eseguiti in relazione alle rate che scadono, sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi.
Tanto premesso, non risulta innanzitutto condivisibile il rilievo secondo cui non è lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. Induce a tale convinzione l'art. 820 co. 3 c.p.c., secondo cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Da tale disposizione si ricava, infatti, che il mutuante ha diritto alla immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento. La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale, di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quanto maturati su un capitale ancora non esigibile, è, peraltro, confermata dall'art. 1820 c.c.
Sotto altro profilo, non risulta prospettabile la violazione dell'art. 1194 c.c. A ben vedere, infatti, i criteri di imputazione del pagamento, in caso di mutuo con piano di ammortamento, sono convenuti dalle parti in virtù di accordo che costituisce espressione di diritti disponibili.
Non può neppure prospettarsi la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Detto
divieto ricorre, invero, esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in
14 R.G. n. 1916/2022
base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Né può condividersi la tesi secondo cui, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, formula,
quest'ultima, che costituisce solo una delle modalità di imputazione delle rate. Risulta, dunque,
errata la deduzione secondo cui, poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
La validità del mutuo con ammortamento alla francese è stata, inoltre, valutata dalla Corte di
Cassazione sia con riguardo al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto, sia con riguardo al profilo della trasparenza (Cass. sez. un. 151340 del 2024).
Sotto il primo profilo, si è ritenuto che l'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporta indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso
è, infatti, certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.
Con riguardo alla seconda questione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di mutuo a tasso fisso che prevede un rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAN e TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. In tal modo, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso, mediante semplice sommatoria.
Nel caso che di specie, come si è detto, il contratto di mutuo specifica l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato.
Come evidenziato dal ctu, parte attrice ha optato, come previsto nel contratto, per il tasso fisso dalla 37° rata fino alla 60° (quindi per la 4° e la 5° annualità), tornando poi, dalla 61° rata fino alla scadenza, al tasso variabile.
Il ctu ha, inoltre, accertato la conformità dell'importo capitale pagato con le singole rate rispetto al piano di ammortamento allegato al contratto, nonché la coerenza del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sottoscritto (relativamente al capitale) con l'enunciato contrattuale;
ha rilevato inoltre l'assenza in atti di pattuizioni scritte modificative del contratto originario
15 R.G. n. 1916/2022
stipulato in data 30 agosto 2005 e che, relativamente alle rate di cui agli atti, non vi sono i documenti inerenti i pagamenti effettuati (come sopra analiticamente indicati), per cui non è stato possibile verificare se siano stati addebitati interessi maggiori/minori rispetto a quanto pattuito.
Applicando la formula di matematica finanziaria indicata nelle istruzioni Banca d'Italia, in virtù
dell'art. 121 comma 3 del TUB, è emersa una differenza a debito del mutuatario pari ad € 127,9
oltre € 0,02 relativi agli interessi di mora.
Ha poi evidenziato che “la rata di mutuo n. 51 con scadenza 31/12/2009 (cfr pag. 87 dell'allegato “Fm” di
parte attrice) riporta in dettaglio un accredito di € 602,94 con descrizione “Cong. D.L. 185/2008”; la rata di
mutuo n. 55 con scadenza 30/4/2010 (cfr pag. 83 dell'allegato “Fm” di parte attrice) riporta in dettaglio un
accredito di € 624,18 con descrizione “part. varie” che epurate dell'addebito periodico di € 2,50 di spese
amministrative, determina un effettivo accredito per partite diverse pari ad € 626,68. Tali somme sono state
espunte dal conteggio degli interessi per le verifiche richieste dal G.I. trattandosi di poste accreditate a titoli
diversi inerenti il citato “Decreto anti-crisi.”
17. Quanto all'ISC, è emerso che l'ISC effettivamente praticato (3,2730%) è inferiore rispetto a quello indicato in contratto (3,48%).
18. Non può neppure ravvisarsi l'indeterminatezza del tesso di interesse per la mancata indicazione del TAE.
Invero, la mancata indicazione del TAE non può produrre alcun effetto patologico, perché nel nostro ordinamento giuridico non esistono disposizioni normative, né di grado primario né
secondario, che impongano l'espressa menzione del tasso annuo effettivo nei contratti di finanziamento (così Corte di Appello L'Aquila n. 484/2022). L'art. 6 della delibera del CICR del
9.2.2000, difatti, dispone che in contratto debba essere indicato “il valore del tasso rapportato su base
annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, facendo tuttavia riferimento ai soli casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. Pertanto, tale disposizione non può ritenersi applicabile ai contratti di mutuo, in cui non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi, come invece avviene nei contratti di conto corrente, ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (in tal senso, cfr. Tribunale di Marsala, n.
5/2024).
L'eventuale indicazione del TAE non avrebbe comunque sortito l'effetto di far emergere gli effetti della capitalizzazione, in quanto, come già visto sopra, tale finanziamento è da rimborsare secondo
16 R.G. n. 1916/2022
l'ammortamento c.d. alla francese, nel quale gli interessi corrispettivi maturano e devono essere pagati rata per rata e non vengono portati a capitale.
19. Né tantomeno può assumere rilievo la mancata indicazione del TPE (Tasso periodale effettivo),
posto che non vi è nessuna normativa che prevede che tale tasso d'interesse debba essere espressamente indicato in contratto.
20. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dei calcoli compiuti nei termini sopra esposti,
l'ammontare delle somme indebitamente applicate sul conto corrente n. 12255.71 è pari a €
32.155,42, a favore del correntista. Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento,
in favore della parte attrice, della somma pari ad € 32.155,42, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Nulla è invece dovuto dalla convenuta in relazione al contratto di mutuo, il quale, come detto,
presentava un saldo a debito della parte mutuataria pari ad € 127,90 oltre € 0,02 relativi agli interessi di mora.
Contrariamente a quanto richiesto da parte attrice, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in termini che si condividono, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale,
non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da allegarsi e provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c.
(Cass.. n. 5639/2014, da ultimo Cass. 17572/2023). Difatti, nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare - in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. -
soltanto il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui - tuttavia - il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 255 del 11/01/2006).
In altre parole, trattandosi di un debito di valuta, esso soggiace al principio nominalistico ex art. 1227 c.c. e, dunque, in caso di perdita del valore reale della moneta (svalutazione), il debito pecuniario resta insensibile alle suddette variazioni, dovendo il debitore corrispondere al creditore sempre la somma di denaro originariamente indicata.
17 R.G. n. 1916/2022
21. Deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi, in quanto generica e sprovvista di prova.
22. Va infine respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
23. Stante l'esito complessivo della lite, si giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di ctu, come liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna al pagamento in favore di ed Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 32.155,42, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
Parte_2
b) spese compensate;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Arezzo, in data 4 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e avente ad oggetto: contratti bancari
promossa da
(C.F. ) ed (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Pierini Persona_1
attori
nei confronti
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vettori e dall'avv. Lorenzo Vettori
convenuta
conclusioni:
per ed “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria Parte_1 Parte_2
domanda, istanza, ragione, eccezione, deduzione e richiesta ex adverso proposta: a) in accoglimento della
domanda avente per oggetto le eccezioni sul contratto di conto corrente (per addebito di interessi, spese e/o
commissioni e CMS non validamente pattuiti e per applicazione di antergazione e postegrazione di valute,
anatocismo) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, (C.F e P. I. ) alla restituzione in favore della CP_1 P.IVA_2
parte ricorrente della somma complessiva di 38.644,83 euro, importo calcolato tra quanto indebitamente
corrisposto all'Istituto Bancario a titolo interessi e/o commissioni varie non dovuti, ed interessi passivi
ricalcolati, oltre a interessi attivi non ricevuti;
e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia,
oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di mediazione, di ATP, di CTU e di CTP;
b) in accoglimento 1 R.G. n. 1916/2022
della domanda avente per oggetto le eccezioni sul contratto di mutuo (per la mancata definizione del piano di
ammortamento, per la mancata indicazione del regime degli interessi, del Tasso Annuo Effettivo, del Tasso
Periodale Effettivo, della modalità di ricalcolo della rata a seguito della variazione del tasso di interesse, del
costo della polizza incendio, del criterio di imputazione della quota capitale e della quota interessi previsto
per le rate, per la applicazione del regime del regime composto degli interessi senza una valida pattuizione,
per la impossibilità di conoscere e determinare le variazione del tasso variabile), condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, (C.F e P. I. alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma P.IVA_2
complessiva compresa tra i 21.279,35 e i 26.418,74 euro, importo calcolato tra quanto indebitamente
corrisposto all'Istituto Bancario a titolo interessi passivi ricalcolati;
e/o di quella diversa somma che sarà
ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di mediazione e CTP;
c) Voglia inoltre
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in , Piazza Salimbeni n. 3, (C.F e P. I. alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 P.IVA_2
Consulenze di Parte pari a 13,644,44 euro del legale incaricato, in merito all'attività complessiva svolta per
la causa in essere, per le due mediazioni svolte, e per la ATP del 2015 del CTU per la causa in essere del
CTU per la ATP del 2015 pari a 2.625,06 euro delle due mediazioni svolte per 96,80 euro per il contributo
unificato della causa in essere per il contributo unificato della ATP del 2015 come da documentazione
allegata. d) Condannare al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, per i danni subiti da
parte ricorrente, a seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia
conseguenti all'applicazione di siffatte clausole nulle. e) Condannare, infine, parte convenuta al pagamento
di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c. per il
comportamento omissivo e/o negligente dalla medesima tenuto anche in ordine alle mediazioni e ATP svolte,
che di conseguenza costringeva l'odierna ricorrente alla presente azione giudiziaria;
oltre rivalutazione
monetaria, interessi, spese ed oneri sostenuti per il recupero. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del
presente Giudizio.”
per “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, per i motivi Controparte_1
di cui in narrativa ed ogni contraria domanda ed istanza reietta e disattesa: Nel merito: a) respingere tutte le
domande poste dai ricorrenti perché inammissibili o comunque infondate e non provate e per l'effetto
confermare la legittimità dell'operato della sul conto corrente e sul mutuo di cui è causa, dichiarando CP_1
che la nulla deve ai ricorrenti a qualsiasi titolo;
b) dichiarare la prescrizione del diritto azionato CP_1
riguardo alle movimentazioni intervenute e/o competenze addebitate, a qualsiasi titolo, sul conto corrente per
2 R.G. n. 1916/2022
cui è causa per il decorso del decennio dalla chiusura del conto corrente o comunque con decorrenza dal
momento della contabilizzazione di rimesse solutorie successive alla data di addebito delle competenze. c) in
ipotesi ridurre l'importo delle somme richieste in restituzione al solo minore importo che dovesse
eventualmente risultare provato. In via istruttoria: 1) svolgere un conteggio alternativo che escluda
l'eliminazione delle competenze relative ai trimestri in cui gli estratti conto non presentano i riepiloghi di
fine periodo con la relativa staffa (“competenze non ripartite”); 2) non eliminare le “altre spese” in quanto
non pertinenti al rapporto contestato;
3) confermare che il primo atto interruttivo valido sia costituito dal
ricorso per ATP, ritenendo prescritta ogni pretesa essendosi chiuso il rapporto oltre il decennio;
4) effettuare
un calcolo alternativo nel caso denegato in cui ritenga la missiva del 19/10/2004 valida ai fini interruttivi
della prescrizione, svolgendo, quindi, l'analisi per la verifica della prescrizione fino al quarto trimestre 1994;
5) considerare nel calcolo della prescrizione il conto come non affidato o almeno contemplare questa ipotesi
come alternativa a quella già svolta. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed hanno agito nei confronti di Parte_1 Parte_2
esponendo quanto segue: Controparte_1
i. ha stipulato con incorporata da Parte_3 CP_2 Controparte_1
il contratto di conto corrente n. 12255.71, aperto in data 11 marzo 1985 e chiuso il 6
[...]
febbraio 2003, e il contratto di mutuo n. 902/741293625,31, stipulato il 30 agosto 2005, a rogito della dott.ssa rep. n. 45551, racc. 9123, ed estinto nel settembre 2020; Persona_2
ii. sulla base di una consulenza di parte, è emerso che, nel contratto di conto corrente n. 12255.71, la banca ha applicato interessi ultra-legali mai validamente pattuiti;
interessi anatocistici;
interessi
“uso su piazza”; spese/commissioni e CMS non pattuite. Nel contratto di mutuo n.
902/741293625,31, la banca non ha indicato il piano di ammortamento utilizzato;
né ha indicato il
TPE e il TAE;
il regime degli interessi utilizzato;
i criteri di rilevazione del parametro monetario ai fini della determinazione del tasso applicabile alle somme prese a mutuo;
le modalità di ricalcolo della rata a seguito di indicizzazione;
il costo della copertura assicurativa;
iii. la già nel 2000 lamentava tali irregolarità, chiedendo alla banca il ricalcolo dei Persona_1
suddetti rapporti. Reiterava le proprie censure negli anni successivi e nel 2015 otteneva un'ATP dal
Tribunale di Siena.
Sulla base di tali allegazioni, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna della alla CP_1
restituzione di € 38.644, 83, importo indebitamente corrisposto a titolo di interessi e/o commissioni
3 R.G. n. 1916/2022
addebitati sul conto corrente n. 12255.71; nonché della somma di € 26.418,74, importo indebitamente addebitato a titolo di interessi sul contratto di mutuo n. 902/741293625,31.
Hanno poi chiesto la condanna per i danni subiti a seguito delle difformi segnalazioni in Centrale
Rischi Banca d'Italia; nonché la condanna al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha resistito al ricorso, eccependo che:
[...]
i. i ricorrenti non hanno assolto all'onere probatorio su di essi incombenti, non avendo allegato integralmente il contratto di conto corrente con le condizioni pattuite e i relativi estratti conto;
ii. non è stato interrotto il termine di prescrizione inerente il rapporto di conto corrente, posto che nessuna delle istanze formulate in via stragiudiziale dalla correntista ha i requisiti di legge per interrompere validamente la prescrizione e il ricorso per ATP risale al 18 marzo 2015;
iii. quanto al rapporto di conto corrente, la banca non ha addebitato interessi anatocistici, avendo applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
sono generiche le contestazioni avversarie relative ai c.d. giorni valuta;
iv. relativamente al contratto di mutuo, la banca ha determinato il piano di ammortamento “alla francese”, il quale non produce interessi anatocistici;
l'ISC effettivamente applicato è inferiore a quello pattuito nel contratto;
v. in ogni caso i ricorrenti non potrebbero ottenere la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta.
Sulla scorta di tali eccezioni, la ha invocato il rigetto delle domande di parte ricorrente. Con CP_1
vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 23 novembre 2022, il Tribunale, visto l'art. 702 ter, co. 3 c.p.c., ha disposto il mutamento di rito da speciale ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario;
4. Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dott. Persona_3
5. All'esito dell'attività istruttoria, l'intestato Tribunale ha tentato la conciliazione tra le parti, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo (parte attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. “definizione del giudizio mediante pagamento, da parte di
[...]
in favore di e , della somma pari ad euro € 32.155,42. Spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
4 R.G. n. 1916/2022
di ctu a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà. Spese del giudizio compensate tra le
parti”) e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
6. All'udienza del 5 marzo 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164 del 2024.
******
7. ed in qualità di eredi di hanno instaurato il Parte_1 Parte_2 Persona_1
presente giudizio al fine di ottenere – previo accertamento dell'illegittimo addebito, da parte di
, della somma di € 38.644, 83, a titolo di interessi e/o Controparte_1
commissioni nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 12255.71, aperto in data 11 marzo 1985 e chiuso il 6 febbraio 2003 e della somma di € 26.418,74, a titolo di interessi sul contratto di mutuo n.
902/741293625 stipulato il 30 agosto 2005, a rogito della dott.ssa rep. n. Persona_2
45551, racc. 9123, ed estinto nel settembre 2020 – la condanna dell'istituto di credito convenuto alla ripetizione di detti importi o della diversa somma accertata in corso di causa. ed Parte_1
hanno, inoltre, chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti a Parte_2
seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia conseguenti all'applicazione di interessi e commissioni illegittime nei rapporti sopra menzionati.
8. Così delimitato l'oggetto del giudizio, giova rammentare che, nei giudizi promossi dal “cliente”
–correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Il correntista che agisca in giudizio per (l'accertamento negativo e/o) la ripetizione dell'indebito è,
dunque, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (tra le tante, Cass. 23 ottobre 2017,
n. 24948; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693). La stessa Corte ha poi precisato che la produzione degli estratti conto in misura parziale non conduce tout court al rigetto della domanda, ma ad un
5 R.G. n. 1916/2022
ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate (cfr. Cass.
sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33321).
9. Nel caso di specie, gli attori hanno depositato il contratto di conto corrente dell'11 marzo 1985,
gli estratti conto dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1996 con esclusione del 1° trimestre 1995; gli estratti conto dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001; gli estratti conto del 4° trimestre 2002 e 1°
trimestre 2003; nonché il contratto di mutuo, del 30 agosto 2005 corredato da piano di ammortamento e il documento di sintesi delle condizioni economiche (cfr. allegati A-M – fascicolo
. Pt_1
10. Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, delle contestazioni sollevate dalla parte attrice e dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, è stata espletata nel presente giudizio una consulenza tecnica d'ufficio, a firma del dott. le cui Persona_3
conclusioni meritano di essere recepite nella presente statuizione, in quanto frutto di una seria e completa valutazione degli elementi messi a sua disposizione, scevra di contraddizioni, vizi logici ed errori di metodo;
il consulente ha inoltre fornito ampia e argomentata risposta alle osservazioni di parte.
11. Quanto al conto corrente, gli attori hanno, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Punto di partenza è l'art. 1283 c.c., in base al quale in mancanza di “usi contrari”, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti, in entrambi i casi, di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Superando l'orientamento consolidatosi in precedenza, la Corte di Cassazione, a partire dal 1999,
ha affermato che è nulla la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, perché fondata non su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 25 co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 T.U.B. prevedendo che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»
disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli
6 R.G. n. 1916/2022
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera
di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto
della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di
adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto
corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2,
comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non
hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima, prevedendo che «le condizioni applicate
sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono
essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a
decorrere dal successivo 1°luglio».
La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non
comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari
finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via
generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni
deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro
il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni
contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere
approvate dalla clientela».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la Corte costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, co. 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 – l'art. 25, co. 3, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della citata delibera CICR (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
In seguito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
7 R.G. n. 1916/2022
bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi
periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Con l'ultima modifica ex d.l. n. 18 del 2016, conv. in l. n. 49 del 2016, l'art. 120 T.U.B. prevede che:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto
di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di
ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi
compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori,
salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in
conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi
sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata
sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto
luogo”.
A partire dal 1999, dunque, uno dei requisiti per la legittimità del fenomeno dell'anatocismo nell'ambito dei contratti di conto corrente è quello della pari periodicità degli interessi debitori e creditori.
Si è posta, tuttavia, la questione se, dopo l'introduzione del 120 T.U.B., ritenuta l'invalidità delle clausole anatocistiche pregresse (ante 30 giugno 2000, che è la data fissata a fare da spartiacque nella delibera CICR del 9 febbraio 2000), possa ritenersi sufficiente, per la legittimità
dell'anatocismo successivamente applicato dalla banca, che quest'ultima si sia concretamente adeguata con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'avviso e con l'indicazione del nuovo meccanismo di computo negli estratti conto o se, invece, sia necessaria una specifica nuova pattuizione fra la banca e il cliente in termini di pari periodicità.
Allo stato, la Corte di Cassazione, con numerose sentenze in continuità di indirizzo, (ex multis
Cass.n. 26769/2019, n. 26779/19, n. 9140/2020) ha superato il precedente indirizzo, affermando che:
8 R.G. n. 1916/2022
la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato incostituzionale l'art. 25, co. 3,
d.lgs. n. 342/1999 nella sola parte in cui ha previsto una generalizzata sanatoria delle clausole anatocistiche per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, mentre la sentenza non ha travolto la parte della norma che demandava alla stessa delibera CICR, da un lato, di disciplinare l'anatocismo (prevedendo la medesima periodicità sia con riferimento agli interessi attivi che passivi) e, dall'altro, di stabilire modalità di adeguamento dei vecchi contratti.
Tali modalità sono state disciplinate dall'art. 7, co. 2, della stessa delibera, prevedendo che la banca possa modificare unilateralmente le condizioni dell'anatocismo, tramite mera pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedentemente applicate. Tale disciplina, benché ancora in vigore, risulta però
inapplicabile nel caso in cui, come quello in esame, l'applicazione dell'anatocismo, nel periodo precedente alla delibera CICR, risulti illegittimo. L'invalidità della clausola, infatti, privandola di ogni effetto giuridico, impedisce di farvi alcun riferimento con la conseguenza che, mancando in radice le precedenti (valide) condizioni anatocistiche, non sussiste il paramento cui raffrontare le nuove per valutare se vi sia stato un peggioramento delle stesse. Pertanto, risultando l'art. 7
inapplicabile, per dotare un contratto di conto corrente della capacità di capitalizzazione periodica degli interessi è necessario che la relativa clausola sia pattuita per iscritto con la clientela, nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera CICR.
Inoltre, anche a voler ritenere comunque applicabile l'art. 7, la mancanza di valida clausola anatocistica, per il periodo precedente alla delibera CICR, renderebbe le nuove condizioni unilateralmente disposte comunque e sempre peggiorative rispetto alle condizioni pregresse dichiarate nulle con la conseguenza che occorrerebbe fare riferimento al comma 3 dell'art. 7 della delibera che esige, anch'esso, che per i contratti anteriori alla delibera, l'espressa approvazione per iscritto da parte della clientela delle pattuizioni sull'anatocismo, a condizione sempre di pari periodicità. Il raffronto tra le pregresse condizioni relative all'anatocismo, e le nuove, va infatti operato allo stato normativo attuale comparando, per il passato, l'assenza di anatocismo e, per il presente l'introduzione della pratica anatocistica che, seppur a condizione di pari reciprocità,
risulta comunque peggiorativa per il cliente. La conseguenza è allora che, per i conti correnti precedenti all'entrata in vigore della Delibera CICR, l'adeguamento unilaterale della banca, tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ha alcuna capacità di legittimare l'applicazione della
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pratica anatocistica per il periodo successivo, occorrendo l'espressa pattuizione e l'assenso del correntista, che nel caso in esame sono mancati (cfr. anche Corte app. Firenze, n. 1663/2022).
Nel caso di specie, manca l'espressa autorizzazione del cliente all'applicazione dell'anatocismo. Il
ctu ha pertanto escluso l'anatocismo per tutto il periodo di accertamento, rettificando il saldo della banca da ogni anatocismo, come richiesto dal quesito.
12. Quanto alla commissione di massimo scoperto, va ricordato che la stessa, per essere valida ed efficace, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità, ossia deve prevedere chiaramente sia il tasso della commissione, che i criteri e la periodicità del calcolo. Nel caso di c.m.s. del tutto priva di tali requisiti, la relativa clausola sarà affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e conseguentemente gli addebiti andranno decurtati
(cfr. ex multis, Cass. sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Nel caso di specie, come sopra anticipato, manca una formale pattuizione delle CMS/CA. Il ctu le ha quantificate e desunte sulla base degli estratti disponibili, procedendo poi ad eliderle dal saldo.
13. Riguardo alla censura attinente l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, con la c.d.
clausola “uso su piazza”, occorre osservare che l'art. 4 l. n. 154/1992 (il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'art. 117 TUB) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare
il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di
interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola
approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano
non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del d. l.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi.
Sicché, per i contratti stipulati successivamente, trova applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Va inoltre ricordato che l'art. 117 TUB, ai commi 1 e 3, stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma
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prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga
disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria.
Applicati i richiamati principi al caso di specie, deve innanzitutto evidenziarsi che l'art. 7 del contratto di conto corrente fa rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi passivi.
Di conseguenza, il CTU ha eseguito il ricalcolo degli interessi passivi sulla base di quanto disposto alla lettera C del quesito, applicando agli scoperti di conto il tasso legale.
14. In risposta alle osservazioni formulate dal ctp di parte attrice (“chiedo che vengano calcolati gli
interessi attivi quando il saldo presentava un valore positivo per il correntista”), il ctu ha osservato che gli interessi attivi sono stati calcolati, come risulta dall'allegato 4, con una unica capitalizzazione e quindi sono calcolati interamente al 30 giugno 2003.
Rispetto alle osservazioni formulate dalla convenuta, l'esperto contabile ha condivisibilmente confermato “l'espunzione di “tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo
di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione” in mancanza della documentazione contrattuale, come
previsto nel quesito posto dal G.I. Le somme espunte infatti sono oggettivamente tutte riconducibili a
interessi, spese e commissioni addebitate sul conto corrente oggetto di indagine e non vi alcun elemento che
possa ricondurre tali addebiti ad altri rapporti e quindi, come richiede il Ctp, non essere espunti. Inoltre
l'affermazione del Ctp di parte convenuta che vorrebbe non espunte le spese addebitate con la descrizione
“spese trimestrali istruzione pratica”, perché a suo dire non attinenti, non è accoglibile perchè tali spese,
ancorchè non indicate nei riepiloghi periodici, come tra l'altro altre spese ordinarie non contestate, non
possono essere riferibili a spese inerenti altri rapporti e, salvo prova contraria, sono da considerarsi
inequivocabilmente “spese” addebitate (presumibilmente per le pratica di fido che la banca aveva concesso a
parte attrice anche sullo stesso conto oggetto di analisi) e quindi da espungere”.
15. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, deve anzitutto escludersi che il dies a quo del decorso della prescrizione possa essere individuato nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta, infatti, un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, inteso come esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens),
11 R.G. n. 1916/2022
con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens), in quanto non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca.
Si deve allora aver riguardo alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata.
Come si evince dagli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti,
tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (così, Cass., sez. un., n. 24418/2010 cit.).
Nel caso di specie, il giorno da cui calcolare a ritroso il decorso del termine di prescrizione, come correttamente rilevato dal CTU, va individuato nella data del 27 dicembre 2000, ossia nella data in cui la correntista ha messo in mora l'istituto di credito (cfr. doc. G – parte attrice).
Né vale obiettare, in senso contrario, che detta missiva è priva di ricevuta di ritorno. L'obiezione non coglie nel segno, in quanto detta missiva è stata riscontrata dalla banca con raccomandata del giorno successivo, 28/12/2000 (cfr. all. C – parte attrice).
Quanto agli “elementi presuntivi precisi” necessari per individuare il fido concesso, essi sono rappresentati dai “numeri” calcolati e rinvenibili dagli estratti conto: il doppio calcolo dei numeri presente negli estratti (entro e fuori fido) permette infatti di calcolare con certezza il fido concesso,
dividendo il totale dei “numeri entro fido” con i giorni computati in ogni trimestre di riferimento,
a nulla rilevando la presenza di una unica base di calcolo della CMS.
12 R.G. n. 1916/2022
Tanto premesso, il ctu ricalcolato le competenze prescritte rispetto a quelle originarie del contratto di conto corrente n. 12255.71. In ossequio al quesito O, punto 6), il ctu ha poi analizzato gli estratti conto e gli scalari trimestrali del periodo di indagine 1° gennaio 1990 fino al 27 dicembre 1990, dai quali è emersa la presenza di un fido di € 20.000,00 ricavato dalla indicazione del tasso “entro fido”
e “fuori fido” e dall'analisi dei prospetti di liquidazione degli interessi e del calcolo dei “numeri”.
Su tali basi, ha individuato le rimesse bancarie prescritte, che ammontano a € 2.849,90.
16. In merito al contratto di mutuo, la parte attrice ha lamentato l'indeterminatezza dei tassi di interesse, del piano di ammortamento e del regime finanziario applicati al contratto di mutuo.
Dette censure non possono, tuttavia, essere condivise, in quanto il contratto indica in modo puntuale il capitale erogato, i tassi e tutte le condizioni economiche che disciplinano l'erogazione del credito e la sua restituzione con piano di ammortamento. Nel dettaglio, dalla lettura della documentazione in atti si ricava che la banca ha concesso alla società odierna opponente la somma di € 150.000,00 da rimborsarsi in 180 rate mensili (nella tecnica finanziaria chiamato “fisso alla francese”) per la durata complessiva quindi di 15 anni, a partire dalla data del 31 ottobre 2005, al tasso di interesse del 3,126% nominale annuo per il periodo di ammortamento. Il contratto inoltre prevedeva l'opzione per la parte mutuataria di ottenere l'applicazione del tasso fisso oppure quella del tasso variabile all'epoca determinati in base ai criteri indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi, fino alla successiva scadenza: al termine del primo anno, e cioè alla scadenza della dodicesima rata;
al termine del terzo anno, e cioè alla scadenza della trentaseiesima rata;
al termine del quinto anno, e cioè alla scadenza della sessantesima rata;
al termine del settimo anno, e cioè alla scadenza della ottantaquattresima rata;
al termine del decimo anno, e cioè alla scadenza della centoventesima rata. In caso di tasso fisso il contratto prevede l'uso dell'Interest Rate Swap lettera Euro a due, tre o cinque anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,25 (uno virgola venticinque) punti annui.
Ciò chiarito, va ricordato che l'ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito “a rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi
(decrescente). Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da
13 R.G. n. 1916/2022
frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi. Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, così determinando la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale. In sostanza, in virtù di detta modalità, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici, eseguiti in relazione alle rate che scadono, sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi.
Tanto premesso, non risulta innanzitutto condivisibile il rilievo secondo cui non è lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. Induce a tale convinzione l'art. 820 co. 3 c.p.c., secondo cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Da tale disposizione si ricava, infatti, che il mutuante ha diritto alla immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento. La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale, di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quanto maturati su un capitale ancora non esigibile, è, peraltro, confermata dall'art. 1820 c.c.
Sotto altro profilo, non risulta prospettabile la violazione dell'art. 1194 c.c. A ben vedere, infatti, i criteri di imputazione del pagamento, in caso di mutuo con piano di ammortamento, sono convenuti dalle parti in virtù di accordo che costituisce espressione di diritti disponibili.
Non può neppure prospettarsi la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Detto
divieto ricorre, invero, esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in
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base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Né può condividersi la tesi secondo cui, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, formula,
quest'ultima, che costituisce solo una delle modalità di imputazione delle rate. Risulta, dunque,
errata la deduzione secondo cui, poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
La validità del mutuo con ammortamento alla francese è stata, inoltre, valutata dalla Corte di
Cassazione sia con riguardo al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto, sia con riguardo al profilo della trasparenza (Cass. sez. un. 151340 del 2024).
Sotto il primo profilo, si è ritenuto che l'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporta indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso
è, infatti, certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.
Con riguardo alla seconda questione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di mutuo a tasso fisso che prevede un rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAN e TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. In tal modo, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso, mediante semplice sommatoria.
Nel caso che di specie, come si è detto, il contratto di mutuo specifica l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato.
Come evidenziato dal ctu, parte attrice ha optato, come previsto nel contratto, per il tasso fisso dalla 37° rata fino alla 60° (quindi per la 4° e la 5° annualità), tornando poi, dalla 61° rata fino alla scadenza, al tasso variabile.
Il ctu ha, inoltre, accertato la conformità dell'importo capitale pagato con le singole rate rispetto al piano di ammortamento allegato al contratto, nonché la coerenza del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sottoscritto (relativamente al capitale) con l'enunciato contrattuale;
ha rilevato inoltre l'assenza in atti di pattuizioni scritte modificative del contratto originario
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stipulato in data 30 agosto 2005 e che, relativamente alle rate di cui agli atti, non vi sono i documenti inerenti i pagamenti effettuati (come sopra analiticamente indicati), per cui non è stato possibile verificare se siano stati addebitati interessi maggiori/minori rispetto a quanto pattuito.
Applicando la formula di matematica finanziaria indicata nelle istruzioni Banca d'Italia, in virtù
dell'art. 121 comma 3 del TUB, è emersa una differenza a debito del mutuatario pari ad € 127,9
oltre € 0,02 relativi agli interessi di mora.
Ha poi evidenziato che “la rata di mutuo n. 51 con scadenza 31/12/2009 (cfr pag. 87 dell'allegato “Fm” di
parte attrice) riporta in dettaglio un accredito di € 602,94 con descrizione “Cong. D.L. 185/2008”; la rata di
mutuo n. 55 con scadenza 30/4/2010 (cfr pag. 83 dell'allegato “Fm” di parte attrice) riporta in dettaglio un
accredito di € 624,18 con descrizione “part. varie” che epurate dell'addebito periodico di € 2,50 di spese
amministrative, determina un effettivo accredito per partite diverse pari ad € 626,68. Tali somme sono state
espunte dal conteggio degli interessi per le verifiche richieste dal G.I. trattandosi di poste accreditate a titoli
diversi inerenti il citato “Decreto anti-crisi.”
17. Quanto all'ISC, è emerso che l'ISC effettivamente praticato (3,2730%) è inferiore rispetto a quello indicato in contratto (3,48%).
18. Non può neppure ravvisarsi l'indeterminatezza del tesso di interesse per la mancata indicazione del TAE.
Invero, la mancata indicazione del TAE non può produrre alcun effetto patologico, perché nel nostro ordinamento giuridico non esistono disposizioni normative, né di grado primario né
secondario, che impongano l'espressa menzione del tasso annuo effettivo nei contratti di finanziamento (così Corte di Appello L'Aquila n. 484/2022). L'art. 6 della delibera del CICR del
9.2.2000, difatti, dispone che in contratto debba essere indicato “il valore del tasso rapportato su base
annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, facendo tuttavia riferimento ai soli casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. Pertanto, tale disposizione non può ritenersi applicabile ai contratti di mutuo, in cui non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi, come invece avviene nei contratti di conto corrente, ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (in tal senso, cfr. Tribunale di Marsala, n.
5/2024).
L'eventuale indicazione del TAE non avrebbe comunque sortito l'effetto di far emergere gli effetti della capitalizzazione, in quanto, come già visto sopra, tale finanziamento è da rimborsare secondo
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l'ammortamento c.d. alla francese, nel quale gli interessi corrispettivi maturano e devono essere pagati rata per rata e non vengono portati a capitale.
19. Né tantomeno può assumere rilievo la mancata indicazione del TPE (Tasso periodale effettivo),
posto che non vi è nessuna normativa che prevede che tale tasso d'interesse debba essere espressamente indicato in contratto.
20. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dei calcoli compiuti nei termini sopra esposti,
l'ammontare delle somme indebitamente applicate sul conto corrente n. 12255.71 è pari a €
32.155,42, a favore del correntista. Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento,
in favore della parte attrice, della somma pari ad € 32.155,42, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Nulla è invece dovuto dalla convenuta in relazione al contratto di mutuo, il quale, come detto,
presentava un saldo a debito della parte mutuataria pari ad € 127,90 oltre € 0,02 relativi agli interessi di mora.
Contrariamente a quanto richiesto da parte attrice, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in termini che si condividono, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale,
non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da allegarsi e provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c.
(Cass.. n. 5639/2014, da ultimo Cass. 17572/2023). Difatti, nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare - in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. -
soltanto il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui - tuttavia - il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 255 del 11/01/2006).
In altre parole, trattandosi di un debito di valuta, esso soggiace al principio nominalistico ex art. 1227 c.c. e, dunque, in caso di perdita del valore reale della moneta (svalutazione), il debito pecuniario resta insensibile alle suddette variazioni, dovendo il debitore corrispondere al creditore sempre la somma di denaro originariamente indicata.
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21. Deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi, in quanto generica e sprovvista di prova.
22. Va infine respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
23. Stante l'esito complessivo della lite, si giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di ctu, come liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna al pagamento in favore di ed Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 32.155,42, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
Parte_2
b) spese compensate;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Arezzo, in data 4 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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