TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 16393/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
r.g. n. 16393/2024
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16393/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
, nato in Ghana il 01.04.1986, CUI:03N9J0A, CF: , rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Amarilda Lici (CF. ), la quale lo rappresenta e assiste in virtù di C.F._2 mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 25.07.2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Napoli il 29.05.2024 su parere negativo della Commissione, notificatogli il 25.06.2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 04.09.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di del maggio 2024 in cui veniva rappresentata l'esistenza di plurimi rigetti delle domande di CP_1 protezione internazionale nel 2009, confermata anche in via giudiziale, e nel 2017.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata. All'esito dell'udienza cartolare per l'esame dell'istanza di sospensione, il Collegio la rigettava allo stato degli atti, rilevando la scarsa integrazione del ricorrente alla luce della scarna documentazione prodotta, trattandosi di domanda peraltro proposta dopo l'entrata in vigore del DL 20/23, e fissava l'udienza del 21.5.25 per la trattazione della causa nel merito innanzi al giudice designato, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter. Nelle note di udienza, parte ricorrente, unitamente ad ulteriore documentazione lavorativa, depositava pec di manifestazione della volontà di richiedere la protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998 inviata alla questura il 22.7.22, al fine di provare che la disciplina ratione temporis applicabile al caso de quo è quella antecedente alla riforma introdotta con il decreto-legge n. 20 del 2023, giacché la richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale era stata inviata al Questore di Caserta in data 22.07.2022. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 22.10.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc e la rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza del 22.10.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. In primo luogo, va evidenziato che durante il giudizio è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Siracusa nel 2009 e nel 2017, sia al parere negativo della CT di del maggio 2024. CP_1 In particolare, da tale documentazione risulta che egli ha lavorato con contratto a tempo determinato dal 04.08.2023 fino al 30.09.2023, presso la ditta di “C.G.F. S.R.L.” con la mansione di manovale edile (vds. Cud 2024 relativo all'anno 2023 ed Unilav protocollo 01543337 del 04.08.2023); ha poi svolto attività lavorativa a tempo determinato dal 05.06.2024 al 31.07.2024 presso la ditta “IL. CP_2 con la mansione di manovale edile, come si evince dall'Unilava protocollo 01159707 del 04.06.2024. In data 22.07.2024, tale rapporto si è poi trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, come emerge dall'Unilav protocollo 01570442 del 24.07.2024, dalla lettera di trasformazione del 19.07.2024, nonché dalle buste paga da giugno 2024 a settembre 2025. Il ricorrente ha inoltre depositato CUD 2025 relativo all'anno 2024 relativo all'anzidetto rapporto di lavoro alle dipendenze della IL CA. S.R.L.S. Il ricorrente ha inoltre depositato copia del contratto di locazione abitativa del 03.01.2018 per la durata di due anni dal 23.12.2017 al 22.12.2019 e la ricevuta di registrazione di tale contratto presso l'Agenzia dell'entrate in data 03.01.2018, nonché copia del contratto di locazione abitativa del 23/12/2021 per la durata di quattro anni dal 23.12.2021 al 22.12.2025 e comunicazione di acquisizione di registrazione del contratto di locazione dell'Agenzia dell'entrate. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e pagina 2 di 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 22.07.2022, come si evince dalla richiesta di appuntamento per rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. Dlgs 286/98, inviata dalla al Questore di in data 22.7.22, Controparte_3 CP_1 domanda poi formalizzata il 24.5.23 senza che ciò possa incidere sul regime applicabile al caso di specie, dovendo aversi riguardo alla manifestazione di volontà formalizzata nella pec del 22.7.22, depositata dal ricorrente in allegato alle note di udienza del 21.5.25. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel pagina 3 di 4 territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Sotto il profilo soggettivo, come innanzi detto, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare nell'agosto 2010 fino al mese di ottobre 2010 con contratto regolare alle dipendenze dell'azienda agricola “Bruno Emanuele” come bracciante agricolo (cfr. Unilav protocollo 00075359 del 30.08.2010). Il ricorrente ha poi svolto attività lavorativa dal 04.09.2015 al 20.09.2015 alle dipendenze di CP_4 nel settore della coltivazione di ortaggi (cfr. Unilav protocollo 00081056 del 03.09.2015
[...] relazione dell'Associazione SolidARCI), nonché attività lavorativa dal 03.09.2017 al 30.09.2017 con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze della Agricerentino di Paolo Società Agricola Semplice (cfr. Unilav protocollo 00155117 del 01.09.2017 e relazione dell'Associazione SolidARCI). Egli, ha poi lavorato con regolare contratto a tempo determinato dal 04.08.2023 fino al 30.09.2023, presso la ditta di “C.G.F. S.R.L.” con la mansione di manovale edile (cfr. Cud 2024 relativo all'anno 2023 nonché dall'Unilav protocollo 01543337 del 04.08.2023). Ha, quindi, lavorato presso la ditta “IL. dapprima a tempo determinato dal 05.06.2024 al CP_2 31.07.2024 con la mansione di manovale edile, rapporto successivamente trasformato nel luglio 2024 a tempo indeterminato (cfr. Unilav protocollo 01159707 del 04.06.2024 e Unilav protocollo 01570442 del 24.07.2024, lettera di trasformazione del 19.07.2024, buste paga da giugno 2024 a settembre 2025, nonché CUD 2025 relativo all'anno 2024 relativo all'anzidetto rapporto di lavoro alle dipendenze della IL CA. S.R.L.S). Tale documentazione prova anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa. Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli il 22.102025
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Dott.ssa Marida Corso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
r.g. n. 16393/2024
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16393/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
, nato in Ghana il 01.04.1986, CUI:03N9J0A, CF: , rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Amarilda Lici (CF. ), la quale lo rappresenta e assiste in virtù di C.F._2 mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 25.07.2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Napoli il 29.05.2024 su parere negativo della Commissione, notificatogli il 25.06.2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 04.09.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di del maggio 2024 in cui veniva rappresentata l'esistenza di plurimi rigetti delle domande di CP_1 protezione internazionale nel 2009, confermata anche in via giudiziale, e nel 2017.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata. All'esito dell'udienza cartolare per l'esame dell'istanza di sospensione, il Collegio la rigettava allo stato degli atti, rilevando la scarsa integrazione del ricorrente alla luce della scarna documentazione prodotta, trattandosi di domanda peraltro proposta dopo l'entrata in vigore del DL 20/23, e fissava l'udienza del 21.5.25 per la trattazione della causa nel merito innanzi al giudice designato, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter. Nelle note di udienza, parte ricorrente, unitamente ad ulteriore documentazione lavorativa, depositava pec di manifestazione della volontà di richiedere la protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998 inviata alla questura il 22.7.22, al fine di provare che la disciplina ratione temporis applicabile al caso de quo è quella antecedente alla riforma introdotta con il decreto-legge n. 20 del 2023, giacché la richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale era stata inviata al Questore di Caserta in data 22.07.2022. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 22.10.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc e la rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza del 22.10.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. In primo luogo, va evidenziato che durante il giudizio è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di Siracusa nel 2009 e nel 2017, sia al parere negativo della CT di del maggio 2024. CP_1 In particolare, da tale documentazione risulta che egli ha lavorato con contratto a tempo determinato dal 04.08.2023 fino al 30.09.2023, presso la ditta di “C.G.F. S.R.L.” con la mansione di manovale edile (vds. Cud 2024 relativo all'anno 2023 ed Unilav protocollo 01543337 del 04.08.2023); ha poi svolto attività lavorativa a tempo determinato dal 05.06.2024 al 31.07.2024 presso la ditta “IL. CP_2 con la mansione di manovale edile, come si evince dall'Unilava protocollo 01159707 del 04.06.2024. In data 22.07.2024, tale rapporto si è poi trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, come emerge dall'Unilav protocollo 01570442 del 24.07.2024, dalla lettera di trasformazione del 19.07.2024, nonché dalle buste paga da giugno 2024 a settembre 2025. Il ricorrente ha inoltre depositato CUD 2025 relativo all'anno 2024 relativo all'anzidetto rapporto di lavoro alle dipendenze della IL CA. S.R.L.S. Il ricorrente ha inoltre depositato copia del contratto di locazione abitativa del 03.01.2018 per la durata di due anni dal 23.12.2017 al 22.12.2019 e la ricevuta di registrazione di tale contratto presso l'Agenzia dell'entrate in data 03.01.2018, nonché copia del contratto di locazione abitativa del 23/12/2021 per la durata di quattro anni dal 23.12.2021 al 22.12.2025 e comunicazione di acquisizione di registrazione del contratto di locazione dell'Agenzia dell'entrate. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e pagina 2 di 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 22.07.2022, come si evince dalla richiesta di appuntamento per rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. Dlgs 286/98, inviata dalla al Questore di in data 22.7.22, Controparte_3 CP_1 domanda poi formalizzata il 24.5.23 senza che ciò possa incidere sul regime applicabile al caso di specie, dovendo aversi riguardo alla manifestazione di volontà formalizzata nella pec del 22.7.22, depositata dal ricorrente in allegato alle note di udienza del 21.5.25. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel pagina 3 di 4 territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Sotto il profilo soggettivo, come innanzi detto, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare nell'agosto 2010 fino al mese di ottobre 2010 con contratto regolare alle dipendenze dell'azienda agricola “Bruno Emanuele” come bracciante agricolo (cfr. Unilav protocollo 00075359 del 30.08.2010). Il ricorrente ha poi svolto attività lavorativa dal 04.09.2015 al 20.09.2015 alle dipendenze di CP_4 nel settore della coltivazione di ortaggi (cfr. Unilav protocollo 00081056 del 03.09.2015
[...] relazione dell'Associazione SolidARCI), nonché attività lavorativa dal 03.09.2017 al 30.09.2017 con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze della Agricerentino di Paolo Società Agricola Semplice (cfr. Unilav protocollo 00155117 del 01.09.2017 e relazione dell'Associazione SolidARCI). Egli, ha poi lavorato con regolare contratto a tempo determinato dal 04.08.2023 fino al 30.09.2023, presso la ditta di “C.G.F. S.R.L.” con la mansione di manovale edile (cfr. Cud 2024 relativo all'anno 2023 nonché dall'Unilav protocollo 01543337 del 04.08.2023). Ha, quindi, lavorato presso la ditta “IL. dapprima a tempo determinato dal 05.06.2024 al CP_2 31.07.2024 con la mansione di manovale edile, rapporto successivamente trasformato nel luglio 2024 a tempo indeterminato (cfr. Unilav protocollo 01159707 del 04.06.2024 e Unilav protocollo 01570442 del 24.07.2024, lettera di trasformazione del 19.07.2024, buste paga da giugno 2024 a settembre 2025, nonché CUD 2025 relativo all'anno 2024 relativo all'anzidetto rapporto di lavoro alle dipendenze della IL CA. S.R.L.S). Tale documentazione prova anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa. Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli il 22.102025
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Dott.ssa Marida Corso
pagina 4 di 4