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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1960/2024 R.G.
Promossa dalla
Ro. con sede in Sestu, ex S.S. 131, km 10.500 (P. I.V.A. n. Pt_1 Pt_2
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso in P.IVA_1 opposizione, dall'avvocato Salvatore Cincotti, presso il quale è elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in LI presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti
Opposto
E contro
l' , elettivamente domiciliata in LI presso lo Controparte_2 studio dell'avvocato Valeria Deiana, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.6.2024 la Ro. (di seguito, per Pt_1 Pt_2 brevità, opponente) ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. CP_1
025 2020 0012282549 000, agli atti del cassetto fiscale dell' Controparte_2
di LI (recante quale importo da pagare la somma di euro 6.230,85).
[...]
pagina 1 Parte opponente, a fondamento del ricorso, ha dedotto che, in ordine alle varie somme richieste dall' , aveva provveduto a richiedere un piano rateale di CP_1 pagamento, che l'Istituto aveva concesso.
Alla data del ricorso, erano stati regolarmente versati i primi due ratei a mezzo F24.
Di conseguenza, nessuna delle somme iscritte a ruolo avrebbe potuto essere pretesa in forma alternativa.
Parte opponete ha quindi richiesto al Tribunale di voler accertare l'avvenuto pagamento in forma rateale dei premi di cui alla citata cartella e, per l'effetto, CP_1 dichiarare nullo e/o inefficace il relativo ruolo.
2. L (di seguito e l' si sono Controparte_3 CP_4 CP_1 costituiti in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. L'opposizione è inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, il sistema normativo della riscossione dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, consente di proporre astrattamente tre diversi tipi di opposizione:
1) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito
; CP_5
2) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, ecc.);
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di 20 giorni (per effetto della modifica introdotta del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento, nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Inoltre, l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n.
125/2021, ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 introducendovi il comma 4-
pagina 2 bis, il quale circoscrive ai tassativi casi previsti dal Legislatore la tipologia di interesse atto a sorreggere l'impugnazione.
Secondo tale disposizione “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma trae spunto da quanto emerso nella relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, ove si è proposta la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, poiché la soluzione adottata dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. n. 19704/2015 (secondo cui la cartella della cui esistenza il contribuente ha avuto cognizione solo mediante la consultazione dell'estratto di ruolo può essere fatta oggetto di impugnazione immediata in funzione recuperatoria) ha permesso al contribuente di far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esso sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche nell'esercizio della tutela.
In effetti, la formulazione letterale della disposizione ne lascia intendere lo scopo: arginare l'enorme contenzioso esistente e la relativa spesa a carico della finanza pubblica, quali ostacoli che si frappongono al rapido soddisfacimento del credito una volta spirati i termini delle opposizioni c.d. tipiche.
Venendo al caso di specie, si osserva come parte opponente non abbia addotto alcun motivo di impugnazione riguardante il merito della pretesa creditoria dell' , né CP_1 abbia dedotto alcun vizio formale degli atti impositivi, essendosi limitata a dare atto della circostanza, invero pacifica, di aver richiesto la rateizzazione del proprio debito complessivo.
Ed ancora, l'opponete non ha neppure affermato l'inesistenza ovvero la nullità della notifica della cartella oggetto di causa.
Più precisamente, anche in relazione alla cartella oggetto di causa, l'opponente ha presentato in data 9.12.2020 un'istanza di rateazione, poi revocata dal concessionario in
pagina 3 quanto la stessa cartella era stata inserita fra le altre anche nella definizione agevolata- rottamazione quater depositata in data 7.6.2023.
La suindicata istanza di definizione agevolata è stata poi revocata in data 12.4.2024, per mancato rispetto dei termini di pagamento delle rate.
In data 31.7.2024 l'opponente ha presentato una nuova istanza di rateazione delle cartelle, fra le quali è compresa anche quella oggetto del presente giudizio.
L'opponente non ha quindi indicato alcuno dei casi tassativi nei quali l'interesse all'impugnazione in via autonoma del ruolo e/o della cartella è da ritenersi sussistente, ovverosia quando può derivargli uno dei tre pregiudizi ivi espressamente indicati (per la partecipazione ad un pubblico appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.).
In definitiva, l'opposizione è inammissibile, non avendo l'opponente assolto all'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di uno specifico, concreto ed attuale interesse ad agire.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00.
I compensi si liquidano con esclusione di quelli previsti per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario dell' CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la Ro. alla rifusione delle spese processuali in favore Pt_1 Pt_2 dell' e dell' , che liquida, per ciascuna delle CP_1 Controparte_2 predette parti opposte, in euro 1.900,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese liquidate all' in favore dell'avvocato Valeria Controparte_2
Deiana.
pagina 4 LI, 24.9.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5