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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21964 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/12/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 04/09/1992, dalla cui unione nasceva la figlia ( nata a [...] il [...]) , che come dichiarato dalle parti risulta essere Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I sig.ri Parte_1
e espressamente consentono alla loro separazione personale Controparte_1 consensuale e si danno atto che il sig. ha già lasciato l'immobile coniugale Parte_1
trasferendosi presso altro luogo, e che trasferirà la propria residenza non appena avrà trovato una dimora stabile. Pertanto, convengono sin d'ora, che potranno di fatto vivere separati fino all'udienza presidenziale in attesa della formale autorizzazione. Eventuali cambi di residenza
e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r. La casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra . 2) I coniugi si Controparte_1
obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio del passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi. 3)
In relazione agli aspetti patrimoniali, tenuto conto delle condizioni economiche indicate, sostanzialmente paritarie tra le parti, nessuno dei due deve all'altro alcunchè a titolo di assegno di mantenimento ne ad ulteriore titolo, ragione o causa.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e nulla deve disporsi in favore della figlia in quanto maggiorenne ed autosufficiente, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.184 ,parte I s., Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2 c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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