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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 720 / 2023 R.G. ;
promosso da:
già (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO;
- appellante contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIOANNI GIUSEPPE ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo Studio in C.SO DANTE, 14 10134 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 4534/22 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 23.11.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Torino RG 9862/21 instaurato da – Parte_1 nuova denominazione di – nei confronti di Parte_2 [...]
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 [...]
: Controparte_1
• interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' , precisando che CP_1 tale importo di € 44.138,02 corrisponde alla differenza tra la sorte capitale di € 44.206,94 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la sorte capitale di Parte
€ 68,92 riconosciuta dovuta a dal Tribunale anche per quanto concerne gli accessori, precisando altresì che le fatture costituenti la predetta sorte capitale di 44.138,02 sono state
Parte emesse da e da essa cedute a e sono riepilogate nell'elenco che si CP_2 produce sub DOC. 1, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' , precisando che tale importo di € 44.138,02 corrisponde CP_1 alla differenza tra la sorte capitale di € 44.206,94 azionata con l'atto di citazione introduttivo Parte del giudizio di primo grado e la sorte capitale di € 68,92 riconosciuta dovuta a dal
Tribunale anche per quanto concerne gli accessori, precisando altresì che le fatture costituenti la predetta sorte capitale di 44.138,02 sono state emesse da e CP_2
Parte da essa cedute a e sono riepilogate nell'elenco che si produce sub DOC. 1
• € 4.840 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione introduttivo del
2 giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' , precisando che tale importo di CP_1
€ 44.138,02 corrisponde alla differenza tra la sorte capitale di € 44.206,94 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la sorte capitale di € 68,92 riconosciuta Parte dovuta a dal Tribunale anche per quanto concerne gli accessori, precisando altresì che le fatture costituenti la predetta sorte capitale di 44.138,02 sono state emesse da
[...]
Parte
e da essa cedute a e sono riepilogate nell'elenco che si produce sub DOC. CP_2
1. condannare al relativo pagamento Controparte_1
in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della diversa somma Controparte_1 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi
[...] Parte_1 di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria o diversa domanda
e deduzione disattese,
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto,
- confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino n. 4534/2022 pubblicata in data 23/11/2022;
- con vittoria di spese e compensi, oltre oneri riflessi nella misura del 24,66% in luogo di
I.V.A. (trattandosi di patrocinio a favore di un ente pubblico difeso da un avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 23, L. 247/2012), oltre rimborso forfettario 15%”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - a intrattenuto con l Parte_3 Controparte_3
un rapporto di fornitura di energia elettrica ed ha ceduto
[...]
i relativi crediti con contratto di factoring in data 18.12.2020 a Parte_1
3 1.2 – La cessionaria ha agito contro l' dinanzi al Tribunale Pt_1 Controparte_3
di Torino per ottenerne la condanna al pagamento:
- in linea capitale, di € 44.084,14, costituenti il corrispettivo di originarie n. 123 fatture, come elencate al proprio doc. 2;
- degli interessi di mora maturati e maturandi, al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002;
- degli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data della domanda giudiziale;
- della somma forfetaria di € 40 per ciascuna fattura non pagata o pagata in ritardo ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002; ovvero, in subordine, al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3 - L si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione Controparte_3 per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164, 4° co., c.p.c.
1.4 - Con ordinanza del 29.10.2021, il Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione ed ha assegnato termine perentorio ex art. 164, 5° co., c.p.c. per il deposito di una memoria integrativa contenente la specificazione dell'oggetto della domanda giudiziale.
La memoria integrativa di veniva depositata in data 22.12.2021 e con essa, Pt_1
l'istituto di credito cessionario riduceva la propria pretesa ad € 13.201,09 per sorte capitale
(portata da n. 5 fatture rispetto alle n. 123 inizialmente azionate), oltre interessi di mora e anatocistici, ma insisteva sugli interessi, moratori e secondari, sull'intera somma originariamente richiesta.
Parte 1.5 - Con comparsa di risposta integrativa, l osservava che Controparte_3 non aveva provato né l'an né il quantum del ritardo dell'asserito credito e che quindi analogamente, allo stato, non era dovuto l'importo di € 40 ex art. 6, co. 2, d.lgs 231/2002; in ogni caso, qualora fosse stata comprovata l'esistenza del ritardo nel pagamento, questo sarebbe stato da addebitare a condotte non attribuibili alla convenuta poiché essa aveva subìto un attacco informatico che ne aveva compromesso i lavori;
sottolineava infine che intendeva dare corso ai pagamenti delle fatture rimaste insolute di sua effettiva pertinenza.
4 Parte 1.6 – Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale, dava atto dell'intervenuto pagamento da parte della convenuta di una serie di altre fatture, con conseguente riduzione del debito residuo ad € 68,92, portato da due fatture.
1.7 - Con sent. n. 4534/2022, pubblicata il 23.11.2022, il Tribunale di Torino condannava l' al pagamento: Controparte_3
- di € 68,92 in linea capitale;
- degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza della singola fattura al saldo effettivo;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
- di € 80 ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002;
e compensava integralmente le spese di lite.
Questi gli argomenti del Tribunale:
Parte
- con l'integrazione ex art. 164, 5° co., c.p.c. della citazione, aveva ridotto l'ammontare del capitale richiesto, rinunciando alla richiesta di pagamento di molte fatture, senza specificarne il motivo, e tale condotta equivaleva ad una rinuncia parziale alla domanda;
- il credito residuo in sorte capitale dell'attrice, pari a € 68,92 (per il mancato pagamento delle fatture n.12040066066, con scadenza 17.12.2020, per un importo di € 24,75 e n.
12040061469, con scadenza 2.12.2020, per un importo di € 44,17), era certo, liquido ed esigibile;
- la certezza del credito derivava dalla produzione da parte di del contratto di Pt_1 cessione del credito e l'ATC convenuta non aveva contestato la legittimità di tale produzione e nemmeno l'erogazione delle forniture;
- il credito era altresì liquido in quanto la somma richiesta era determinata nel suo ammontare e pari ad € 68,92, oltre che esigibile in quanto non vi erano vincoli, condizioni o termini di alcun genere;
- la domanda relativa al pagamento degli interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale inizialmente azionata, pari ad € 44.084,14, era invece infondata: la mera allegazione dello inadempimento del debitore e la prova della scadenza di una fattura non erano sufficienti nel caso in cui il creditore chiedesse il pagamento degli interessi
5 moratori su fatture che invece erano state pagate, per quanto asseritamente in ritardo;
gli interessi di mora decorrevano infatti dalla scadenza della fattura sino al suo pagamento, quando ne cessa la maturazione. L'onere di allegare e provare il pagamento tardivo ricadeva in capo al creditore come elemento costitutivo della domanda, mentre Parte spettava al debitore provare la non imputabilità del ritardo: avrebbe perciò dovuto allegare specificamente sia la data di scadenza delle fatture, con conseguente inizio della decorrenza degli interessi moratori (cosa indubbiamente avvenuta), sia la tardività Cont dei pagamenti delle stesse da parte dell' , con conseguente cessazione della decorrenza degli interessi, ma tale ultima allegazione non era presente in atti, benchè fosse necessaria per l'esatta individuazione del credito in punto interessi di mora sia nell'an che nel quantum, né sul punto risultava applicabile il principio di non contestazione, dato che esso vale in relazione ai fatti allegati dalla controparte, ma non in relazione ai fatti mai allegati (e di cui anzi la convenuta aveva contestato la mancata allegazione). Non vi era dunque alcuna prova della debenza degli interessi moratori in relazione alle fatture per cui l'attrice non aveva domandato il pagamento della sorte capitale, giacché l'attrice non aveva né allegato né provato uno degli elementi costitutivi della propria domanda;
- il rigetto delle domande sugli interessi di mora comportava la reiezione dell'ulteriore domanda per gli interessi anatocistici;
- la richiesta di pagamento della somma di € 40 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo in forza dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 era fondata limitatamente alle due fatture per cui vi era prova del ritardo nel pagamento (i.e. limitatamente alle due fatture per cui era chiesto anche il pagamento della sorte capitale), mentre per tutte le altre non vi era prova del tardivo pagamento da parte dell' convenuta, per difetto di allegazione CP_1 dell'attrice;
- la domanda di ingiustificato arricchimento non poteva essere accolta: essa, infatti, non poteva che riguardare gli interessi e l'indennizzo forfettario, dato che il capitale o era stato pagato o era oggetto di condanna in forza della domanda principale, ma tali componenti non potevano essere oggetto di indennizzo ex art. 2041 c.c. non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza dei diritti attorei.
2. – L'appello di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
6 Con l'unico motivo (“nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale rigettato la Parte domanda di volta al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 correlate alla sorte capitale tardivamente pagata dall' ”), la banca appellante rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata CP_1 la tardività dei pagamenti effettuati dall' . Controparte_3
Il creditore è onerato esclusivamente dell'onere di allegare la fonte del credito e l'inadempimento del debitore, mentre spetta al debitore provare l'avvenuta estinzione del credito;
vi sarebbero numerose circostanze che dimostrano che il pagamento delle fatture
è avvenuto tardivamente rispetto alle date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture, e precisamente:
- ha notificato l'atto di citazione chiedendo il pagamento della sorte capitale e Pt_1
l'atto di citazione è stato notificato quando i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale erano scaduti;
- l'atto di cessione è stato redatto mediante scrittura autenticata e nell'atto di cessione sono indicate le fatture oggetto di cessione, a conferma del fatto che i termini di pagamento delle fatture erano già scaduti;
- l'atto di cessione è stato notificato quando erano già scaduti i termini di pagamento delle fatture;
- ha inviato alla convenuta le intimazioni di pagamento delle fatture costituenti Pt_1
la sorte capitale delle fatture e tale invio è stato effettuato quando erano già scaduti i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Pertanto, essa appellante ha allegato:
- sia le date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture e, dunque, di inizio decorrenza degli interessi di mora e la relativa documentazione di supporto;
- sia il fatto che il pagamento delle fatture da parte dell'appellata è avvenuto in corso di causa e dunque, pacificamente, in data successiva rispetto a quella di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
- sia il fatto che l'appellata abbia riconosciuto il tardivo pagamento, ancorché tentando di giustificarlo;
- sia il fatto che la stessa appellata ha prodotto documentazione volta a dimostrare il pagamento dei crediti e volta ad indicare proprio le date di pagamento dei crediti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere:
- il diritto agli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione;
7 - il diritto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
- il diritto al risarcimento forfetizzato ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, pari ad € 4.840, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 44.138,02.
Per quanto riguarda gli interessi anatocistici, si sottolinea che il diritto alla loro corresponsione deriva dal fatto che (come risulta dall'elenco prodotto al doc. 3 di primo grado e al doc. 1 di questo giudizio d'appello) alla data di avvio del giudizio i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale erano scaduti da oltre sei mesi.
Tali interessi decorrono dalla data di notifica della citazione e, per quanto riguarda il quantum, essi sono dovuti nella misura degli interessi legali di mora.
Il motivo è infondato sotto tutti gli aspetti in cui è stato articolato.
2.1 - Quanto gli interessi moratori ex artt 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici,
Parte produce al proprio doc. 9, allegato alla memoria integrativa ex art. 164, 5° co., c.p.c., nonché al doc. “ .zip allegato alla memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. Parte_4
depositata il 6.06.2022, le singole fatture azionate ab origine, dalle quali risulta possibile individuare la data di scadenza agli effetti dell'art. 3 d.lgs. 231/2002.
Tuttavia, non è dato di sapere quando sono stati effettuati i pagamenti prima dell'avvio della causa o in corso di causa.
Non è perciò possibile stabilire fino a quando gli interessi decorrono a partire dalla data di scadenza, ossia il momento del saldo (avvenuto in corso di causa), e dunque non è possibile stabilire il lasso temporale tra la scadenza della fattura e il suo pagamento, che corrisponde al tempo sul quale vanno conteggiati gli interessi di mora al tasso commerciale.
Parte D'altra parte, e a monte di tale rilievo, è corretto dire, come il primo Giudice, che – pur dando atto di avere ricevuto i pagamenti (tardivi) in corso di causa dall' CP_3
– non ha neppure allegato le singole date di pagamento, suddivise fattura per
[...]
fattura: di talchè non può neppure ritenersi operante il meccanismo della non contestazione
(art. 115 c.p.c.), il quale postula a monte un'allegazione fattuale che qui è mancata del tutto.
L'impossibilità come sopra di quantificare l'importo degli interessi moratori impedisce, altresì, di accogliere la domanda per gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dato che il calcolo degli interessi secondari esige che siano prima determinati gli interessi primari.
2.2 - Quanto all'indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002 di 40 euro per ogni fattura impagata, Parte
a fronte della contestazione di (tanto in comparsa costitutiva, Controparte_3
8 quanto nella comparsa successiva al deposito della memoria integrativa ex art. 164, 5° co.,
c.p.c.) della debenza di tutti gli importi originariamente richiesti (ben n. 123 fatture) e poi ridotti (n. 5 fatture), non ha in alcun modo specificato per quali fatture il pagamento sarebbe stato fatto in corso di causa, per quali è stato fatto prima dell'avvio della causa e per quali, infine, risulterebbe essere stato tempestivamente eseguito, così da escludere, in quest'ultimo caso, il presupposto stesso per la voce indennitaria dell'art. 6 d.lgs. 231/2002: non è chiaro, cioè, quali fatture, di quelle indicate in atto di citazione di primo grado, fossero rimaste impagate dalla debitrice alla loro scadenza e quali, invece, Controparte_3
siano state pagate in epoca successiva alla scadenza (e quindi, se la riduzione delle fatture azionate da originarie n. 123 a n. 5 e poi a due soltanto sia, e soprattutto in che misura, la conseguenza di un loro pagamento mano mano da parte dell' ), così da Controparte_1 pervenire ad una esatta quantificazione del risarcimento forfetario dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, pari al numero di fatture pagate tardivamente per la cifra à forfait di 40 euro.
Parte Piuttosto, sarebbe stato necessario per allegare, per ciascuna delle fatture richieste fin dall'atto di citazione di primo grado, la data in cui questa è stata pagata dalla debitrice
[...]
rispetto alla sua scadenza naturale, onde stabilire se si tratti di Controparte_3 pagamento tardivo (non importa se prima dell'avvio del processo o in corso di giudizio) e se, quindi, sia dovuto, per ognuna, l'indennizzo previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2002.
In difetto di allegazione, la domanda – conforme quanto stabilito dal primo giudice – deve essere respinta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari sul valore della domanda indicato da in atto di appello (€ 4.840), esclusa la fase Pt_1
istruttoria/trattazione, non svoltasi. Non sono dovuti gli oneri riflessi, dal momento che, quando un ente pubblico si è difeso tramite l'avvocatura interna, essi restano a carico dello stesso legale secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 208, l. 266/2005 – l. fin. 2006 (si richiama al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito da App.
Torino, Sez. lavoro, sent. n. 422 del 7.09.2018).
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 4534/22 emessa dal Tribunale di Torino in data
[...]
23.11.2022, con atto di citazione notificato in data 23.05.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo secondo grado di giudizio in Pt_1 complessivi € 1.923, oltre rimb. forfet. come per legge, esclusi gli oneri riflessi;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 720 / 2023 R.G. ;
promosso da:
già (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO;
- appellante contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIOANNI GIUSEPPE ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo Studio in C.SO DANTE, 14 10134 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 4534/22 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 23.11.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Torino RG 9862/21 instaurato da – Parte_1 nuova denominazione di – nei confronti di Parte_2 [...]
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 [...]
: Controparte_1
• interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' , precisando che CP_1 tale importo di € 44.138,02 corrisponde alla differenza tra la sorte capitale di € 44.206,94 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la sorte capitale di Parte
€ 68,92 riconosciuta dovuta a dal Tribunale anche per quanto concerne gli accessori, precisando altresì che le fatture costituenti la predetta sorte capitale di 44.138,02 sono state
Parte emesse da e da essa cedute a e sono riepilogate nell'elenco che si CP_2 produce sub DOC. 1, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' , precisando che tale importo di € 44.138,02 corrisponde CP_1 alla differenza tra la sorte capitale di € 44.206,94 azionata con l'atto di citazione introduttivo Parte del giudizio di primo grado e la sorte capitale di € 68,92 riconosciuta dovuta a dal
Tribunale anche per quanto concerne gli accessori, precisando altresì che le fatture costituenti la predetta sorte capitale di 44.138,02 sono state emesse da e CP_2
Parte da essa cedute a e sono riepilogate nell'elenco che si produce sub DOC. 1
• € 4.840 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione introduttivo del
2 giudizio di primo grado e tardivamente pagata dall' , precisando che tale importo di CP_1
€ 44.138,02 corrisponde alla differenza tra la sorte capitale di € 44.206,94 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la sorte capitale di € 68,92 riconosciuta Parte dovuta a dal Tribunale anche per quanto concerne gli accessori, precisando altresì che le fatture costituenti la predetta sorte capitale di 44.138,02 sono state emesse da
[...]
Parte
e da essa cedute a e sono riepilogate nell'elenco che si produce sub DOC. CP_2
1. condannare al relativo pagamento Controparte_1
in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della diversa somma Controparte_1 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi
[...] Parte_1 di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria o diversa domanda
e deduzione disattese,
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto,
- confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino n. 4534/2022 pubblicata in data 23/11/2022;
- con vittoria di spese e compensi, oltre oneri riflessi nella misura del 24,66% in luogo di
I.V.A. (trattandosi di patrocinio a favore di un ente pubblico difeso da un avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 23, L. 247/2012), oltre rimborso forfettario 15%”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - a intrattenuto con l Parte_3 Controparte_3
un rapporto di fornitura di energia elettrica ed ha ceduto
[...]
i relativi crediti con contratto di factoring in data 18.12.2020 a Parte_1
3 1.2 – La cessionaria ha agito contro l' dinanzi al Tribunale Pt_1 Controparte_3
di Torino per ottenerne la condanna al pagamento:
- in linea capitale, di € 44.084,14, costituenti il corrispettivo di originarie n. 123 fatture, come elencate al proprio doc. 2;
- degli interessi di mora maturati e maturandi, al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002;
- degli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data della domanda giudiziale;
- della somma forfetaria di € 40 per ciascuna fattura non pagata o pagata in ritardo ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002; ovvero, in subordine, al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3 - L si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione Controparte_3 per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164, 4° co., c.p.c.
1.4 - Con ordinanza del 29.10.2021, il Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione ed ha assegnato termine perentorio ex art. 164, 5° co., c.p.c. per il deposito di una memoria integrativa contenente la specificazione dell'oggetto della domanda giudiziale.
La memoria integrativa di veniva depositata in data 22.12.2021 e con essa, Pt_1
l'istituto di credito cessionario riduceva la propria pretesa ad € 13.201,09 per sorte capitale
(portata da n. 5 fatture rispetto alle n. 123 inizialmente azionate), oltre interessi di mora e anatocistici, ma insisteva sugli interessi, moratori e secondari, sull'intera somma originariamente richiesta.
Parte 1.5 - Con comparsa di risposta integrativa, l osservava che Controparte_3 non aveva provato né l'an né il quantum del ritardo dell'asserito credito e che quindi analogamente, allo stato, non era dovuto l'importo di € 40 ex art. 6, co. 2, d.lgs 231/2002; in ogni caso, qualora fosse stata comprovata l'esistenza del ritardo nel pagamento, questo sarebbe stato da addebitare a condotte non attribuibili alla convenuta poiché essa aveva subìto un attacco informatico che ne aveva compromesso i lavori;
sottolineava infine che intendeva dare corso ai pagamenti delle fatture rimaste insolute di sua effettiva pertinenza.
4 Parte 1.6 – Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale, dava atto dell'intervenuto pagamento da parte della convenuta di una serie di altre fatture, con conseguente riduzione del debito residuo ad € 68,92, portato da due fatture.
1.7 - Con sent. n. 4534/2022, pubblicata il 23.11.2022, il Tribunale di Torino condannava l' al pagamento: Controparte_3
- di € 68,92 in linea capitale;
- degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza della singola fattura al saldo effettivo;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
- di € 80 ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002;
e compensava integralmente le spese di lite.
Questi gli argomenti del Tribunale:
Parte
- con l'integrazione ex art. 164, 5° co., c.p.c. della citazione, aveva ridotto l'ammontare del capitale richiesto, rinunciando alla richiesta di pagamento di molte fatture, senza specificarne il motivo, e tale condotta equivaleva ad una rinuncia parziale alla domanda;
- il credito residuo in sorte capitale dell'attrice, pari a € 68,92 (per il mancato pagamento delle fatture n.12040066066, con scadenza 17.12.2020, per un importo di € 24,75 e n.
12040061469, con scadenza 2.12.2020, per un importo di € 44,17), era certo, liquido ed esigibile;
- la certezza del credito derivava dalla produzione da parte di del contratto di Pt_1 cessione del credito e l'ATC convenuta non aveva contestato la legittimità di tale produzione e nemmeno l'erogazione delle forniture;
- il credito era altresì liquido in quanto la somma richiesta era determinata nel suo ammontare e pari ad € 68,92, oltre che esigibile in quanto non vi erano vincoli, condizioni o termini di alcun genere;
- la domanda relativa al pagamento degli interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale inizialmente azionata, pari ad € 44.084,14, era invece infondata: la mera allegazione dello inadempimento del debitore e la prova della scadenza di una fattura non erano sufficienti nel caso in cui il creditore chiedesse il pagamento degli interessi
5 moratori su fatture che invece erano state pagate, per quanto asseritamente in ritardo;
gli interessi di mora decorrevano infatti dalla scadenza della fattura sino al suo pagamento, quando ne cessa la maturazione. L'onere di allegare e provare il pagamento tardivo ricadeva in capo al creditore come elemento costitutivo della domanda, mentre Parte spettava al debitore provare la non imputabilità del ritardo: avrebbe perciò dovuto allegare specificamente sia la data di scadenza delle fatture, con conseguente inizio della decorrenza degli interessi moratori (cosa indubbiamente avvenuta), sia la tardività Cont dei pagamenti delle stesse da parte dell' , con conseguente cessazione della decorrenza degli interessi, ma tale ultima allegazione non era presente in atti, benchè fosse necessaria per l'esatta individuazione del credito in punto interessi di mora sia nell'an che nel quantum, né sul punto risultava applicabile il principio di non contestazione, dato che esso vale in relazione ai fatti allegati dalla controparte, ma non in relazione ai fatti mai allegati (e di cui anzi la convenuta aveva contestato la mancata allegazione). Non vi era dunque alcuna prova della debenza degli interessi moratori in relazione alle fatture per cui l'attrice non aveva domandato il pagamento della sorte capitale, giacché l'attrice non aveva né allegato né provato uno degli elementi costitutivi della propria domanda;
- il rigetto delle domande sugli interessi di mora comportava la reiezione dell'ulteriore domanda per gli interessi anatocistici;
- la richiesta di pagamento della somma di € 40 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo in forza dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 era fondata limitatamente alle due fatture per cui vi era prova del ritardo nel pagamento (i.e. limitatamente alle due fatture per cui era chiesto anche il pagamento della sorte capitale), mentre per tutte le altre non vi era prova del tardivo pagamento da parte dell' convenuta, per difetto di allegazione CP_1 dell'attrice;
- la domanda di ingiustificato arricchimento non poteva essere accolta: essa, infatti, non poteva che riguardare gli interessi e l'indennizzo forfettario, dato che il capitale o era stato pagato o era oggetto di condanna in forza della domanda principale, ma tali componenti non potevano essere oggetto di indennizzo ex art. 2041 c.c. non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza dei diritti attorei.
2. – L'appello di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
6 Con l'unico motivo (“nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale rigettato la Parte domanda di volta al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 correlate alla sorte capitale tardivamente pagata dall' ”), la banca appellante rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata CP_1 la tardività dei pagamenti effettuati dall' . Controparte_3
Il creditore è onerato esclusivamente dell'onere di allegare la fonte del credito e l'inadempimento del debitore, mentre spetta al debitore provare l'avvenuta estinzione del credito;
vi sarebbero numerose circostanze che dimostrano che il pagamento delle fatture
è avvenuto tardivamente rispetto alle date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture, e precisamente:
- ha notificato l'atto di citazione chiedendo il pagamento della sorte capitale e Pt_1
l'atto di citazione è stato notificato quando i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale erano scaduti;
- l'atto di cessione è stato redatto mediante scrittura autenticata e nell'atto di cessione sono indicate le fatture oggetto di cessione, a conferma del fatto che i termini di pagamento delle fatture erano già scaduti;
- l'atto di cessione è stato notificato quando erano già scaduti i termini di pagamento delle fatture;
- ha inviato alla convenuta le intimazioni di pagamento delle fatture costituenti Pt_1
la sorte capitale delle fatture e tale invio è stato effettuato quando erano già scaduti i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Pertanto, essa appellante ha allegato:
- sia le date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture e, dunque, di inizio decorrenza degli interessi di mora e la relativa documentazione di supporto;
- sia il fatto che il pagamento delle fatture da parte dell'appellata è avvenuto in corso di causa e dunque, pacificamente, in data successiva rispetto a quella di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
- sia il fatto che l'appellata abbia riconosciuto il tardivo pagamento, ancorché tentando di giustificarlo;
- sia il fatto che la stessa appellata ha prodotto documentazione volta a dimostrare il pagamento dei crediti e volta ad indicare proprio le date di pagamento dei crediti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere:
- il diritto agli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 44.138,02 azionata con l'atto di citazione;
7 - il diritto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
- il diritto al risarcimento forfetizzato ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, pari ad € 4.840, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 44.138,02.
Per quanto riguarda gli interessi anatocistici, si sottolinea che il diritto alla loro corresponsione deriva dal fatto che (come risulta dall'elenco prodotto al doc. 3 di primo grado e al doc. 1 di questo giudizio d'appello) alla data di avvio del giudizio i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale erano scaduti da oltre sei mesi.
Tali interessi decorrono dalla data di notifica della citazione e, per quanto riguarda il quantum, essi sono dovuti nella misura degli interessi legali di mora.
Il motivo è infondato sotto tutti gli aspetti in cui è stato articolato.
2.1 - Quanto gli interessi moratori ex artt 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici,
Parte produce al proprio doc. 9, allegato alla memoria integrativa ex art. 164, 5° co., c.p.c., nonché al doc. “ .zip allegato alla memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. Parte_4
depositata il 6.06.2022, le singole fatture azionate ab origine, dalle quali risulta possibile individuare la data di scadenza agli effetti dell'art. 3 d.lgs. 231/2002.
Tuttavia, non è dato di sapere quando sono stati effettuati i pagamenti prima dell'avvio della causa o in corso di causa.
Non è perciò possibile stabilire fino a quando gli interessi decorrono a partire dalla data di scadenza, ossia il momento del saldo (avvenuto in corso di causa), e dunque non è possibile stabilire il lasso temporale tra la scadenza della fattura e il suo pagamento, che corrisponde al tempo sul quale vanno conteggiati gli interessi di mora al tasso commerciale.
Parte D'altra parte, e a monte di tale rilievo, è corretto dire, come il primo Giudice, che – pur dando atto di avere ricevuto i pagamenti (tardivi) in corso di causa dall' CP_3
– non ha neppure allegato le singole date di pagamento, suddivise fattura per
[...]
fattura: di talchè non può neppure ritenersi operante il meccanismo della non contestazione
(art. 115 c.p.c.), il quale postula a monte un'allegazione fattuale che qui è mancata del tutto.
L'impossibilità come sopra di quantificare l'importo degli interessi moratori impedisce, altresì, di accogliere la domanda per gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dato che il calcolo degli interessi secondari esige che siano prima determinati gli interessi primari.
2.2 - Quanto all'indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002 di 40 euro per ogni fattura impagata, Parte
a fronte della contestazione di (tanto in comparsa costitutiva, Controparte_3
8 quanto nella comparsa successiva al deposito della memoria integrativa ex art. 164, 5° co.,
c.p.c.) della debenza di tutti gli importi originariamente richiesti (ben n. 123 fatture) e poi ridotti (n. 5 fatture), non ha in alcun modo specificato per quali fatture il pagamento sarebbe stato fatto in corso di causa, per quali è stato fatto prima dell'avvio della causa e per quali, infine, risulterebbe essere stato tempestivamente eseguito, così da escludere, in quest'ultimo caso, il presupposto stesso per la voce indennitaria dell'art. 6 d.lgs. 231/2002: non è chiaro, cioè, quali fatture, di quelle indicate in atto di citazione di primo grado, fossero rimaste impagate dalla debitrice alla loro scadenza e quali, invece, Controparte_3
siano state pagate in epoca successiva alla scadenza (e quindi, se la riduzione delle fatture azionate da originarie n. 123 a n. 5 e poi a due soltanto sia, e soprattutto in che misura, la conseguenza di un loro pagamento mano mano da parte dell' ), così da Controparte_1 pervenire ad una esatta quantificazione del risarcimento forfetario dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, pari al numero di fatture pagate tardivamente per la cifra à forfait di 40 euro.
Parte Piuttosto, sarebbe stato necessario per allegare, per ciascuna delle fatture richieste fin dall'atto di citazione di primo grado, la data in cui questa è stata pagata dalla debitrice
[...]
rispetto alla sua scadenza naturale, onde stabilire se si tratti di Controparte_3 pagamento tardivo (non importa se prima dell'avvio del processo o in corso di giudizio) e se, quindi, sia dovuto, per ognuna, l'indennizzo previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2002.
In difetto di allegazione, la domanda – conforme quanto stabilito dal primo giudice – deve essere respinta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari sul valore della domanda indicato da in atto di appello (€ 4.840), esclusa la fase Pt_1
istruttoria/trattazione, non svoltasi. Non sono dovuti gli oneri riflessi, dal momento che, quando un ente pubblico si è difeso tramite l'avvocatura interna, essi restano a carico dello stesso legale secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 208, l. 266/2005 – l. fin. 2006 (si richiama al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito da App.
Torino, Sez. lavoro, sent. n. 422 del 7.09.2018).
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 4534/22 emessa dal Tribunale di Torino in data
[...]
23.11.2022, con atto di citazione notificato in data 23.05.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo secondo grado di giudizio in Pt_1 complessivi € 1.923, oltre rimb. forfet. come per legge, esclusi gli oneri riflessi;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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