TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 07 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1036/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Email_1 C.F._1
Bovalino, alla Via G. Fortunato n.1, presso lo studio dell'avv. Teresa STRANGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
(P.I.: , in persona del l.r.p.t. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Locri, alla Via Oliverio snc, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
MONTELEONE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, pec:
Email_3
RESISTENTE
Oggetto: crediti retributivi – pagamento somme - azione di condanna
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2021, ha esposto che Parte_3
CP_ veniva assunta alle dipendenze della resistente in data 13/3/2000 in qualità di assistente sanitario, livello 4, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale 60%; che il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data Pag. 1 a 5 6/8/2016; che il datore di lavoro ad oggi non ha provveduto al pagamento del tfr maturato fino al licenziamento pari ad € 14.490,56di cui € 784,68 per TFR maturato fino al 31/12/2000 ed
€ 13.705,88 per importo maturato dal 1/1/2001 al 6/8/2016, oltre interessi e rivalutazione;
che inoltre il datore di lavoro, inoltre, non ha versato i contributi per il periodo da marzo 2000 a dicembre 2002, ed ha pertanto così concluso: “Voglia il sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectiis": 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del tfr maturato e non riscosso, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare il datore di lavoro al pagamento di €14.490,56, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3) condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi all' per il periodo marzo 2000-dicembre 2002; 4) Vittoria di spese e compensi del CP_2 giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tardivamente costituita la società convenuta che ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per la richiesta del TFR, ritenendo che il semplice deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice adito non produce alcun effetto interruttivo, ed ha esposto che la prescrizione è interrotta soltanto dalla notificazione al destinatario dell'atto, ha esposto pertanto che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal 06 agosto 2016, data di cessazione del rapporto lavorativo, e si compie il 06 agosto 2021 e che dunque il ricorso introduttivo, depositato in aprile 2021 ovvero, entro il termine di prescrizione del credito richiesto, non produce alcun effetto, poichè il decreto di fissazione udienza è stato emesso nel giugno 2021 e la notifica piuttosto è stata effettuata a marzo 2022 quando, al contrario la si doveva espletare entro agosto 2021 per non incorrere nella prescrizione del credito invocato per come sopra spiegato;
ha inoltre invocato la prescrizione dei contributi richiesti ed ha così concluso: “- rigettare la richiesta di pagamento del TFR e dei contributi previdenziali, avanzata dalla ricorrente, poiché per entrambe prescritta;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite con distrazione ex art. 96 c.p.c..”.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, è stata decisa.
Pag. 2 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONE
La ricorrente allega di aver prestato lavoro in favore della società convenuta dal 2000 al 2016, e di non aver ricevuto quanto di spettanza a titolo di TFR, e chiede inoltre il pagamento dei contributi dovuti per il periodo marzo 2000-dicembre 2002.
La domanda è fondata nei limiti che vengono appresso indicati.
Per principio generale occorre ricordare che il creditore che agisce per l'adempimento per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo, ovvero il contratto. Grava poi sul debitore la prova di aver già adempiuto, o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza, o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima, alla quattordicesima, al TFR,
a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
La lavoratrice, come indicato in premessa, ha indicato correttamente allegato il contratto di lavoro ed ha indicato con specificità i titoli delle proprie pretese, ovvero il TFR, che, per quanto detto, è assoggettato ad un onere della prova “agevolato”.
Per il resto, grava sul datore di lavoro l'onere della prova contraria, tesa a dimostrare l'effettivo pagamento o l'intervenuto fatto estintivo o impeditivo.
Deve dunque essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ebbene, in ragione della tardiva costituzione della parte convenuta essa deve dirsi decaduta dal relativo esperimento.
Ed infatti, è noto che l'art. 416 c.p.c. dispone che il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza per mezzo di una memoria difensiva nella quale devono essere prposte a pena di decadenza tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Ebbene, rilevato che il decreto di fissazione d'udienza ha indicato quale prima
Pag. 3 a 5 udienza di discussione quella dell'8 aprile 2022, ne deriva che la parte avrebbe dovuto costituirsi entro il termine del 30 marzo 2022. Diversamente, ella si è costituita mediante deposito telematico della memoria di comparsa solo in data 2 aprile 2022, con la conseguenza che è incorsa nella prescritta decadenza di cui all'art. 416 comma 2 c.p.c.
Né del resto possono sorgere dubbi in ordine alla natura in senso stretto dell'eccezione di prescrizione ove avente per oggetto crediti di lavoro. Ed infatti l'eccezione di prescrizione si configura quale eccezione sostanziale, la cui tardività può essere rilevata d'ufficio. Quanto al primo aspetto, non vi è dubbio che la prescrizione sia da qualificare un'eccezione in senso stretto ex art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua sottoposizione deve avvenire su esplicita richiesta della parte che sia anche tempestivamente esperita. Ne consegue che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, essa è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 cod. proc. civ., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr., Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24/11/2008, n. 27866, e da ultimo Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 28/10/2024, n. 27813 per la quale “Nel giudizio di lavoro, l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte interessata nel rispetto delle preclusioni poste dall'art. 416 c.p.c.; pertanto, la tardiva costituzione in giudizio del convenuto comporta la preclusione dell'eccezione stessa”).
Ne deriva che, in assenza di ulteriori eccezioni e contestazioni della parte convenuta, deve essere accolta la domanda relativa al pagamento del TFR.
Diversamente, va respinta la richiesta di condanna al pagamento dei contributi per il periodo indicato, ovvero da marzo 2000 a dicembre 2001, perché, come noto, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. 8 agosto 1995 n. 335, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo comma 10 dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge. Da ciò consegue che deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti, in quanto richiesti oltre il termine di esigibilità e riferiti a prestazioni lavorative effettuate circa venti anni prima della presente domanda.
Va pertanto condannata la società convenuta al pagamento delle spettanze retributive a titolo di TFR, come risultanti nella CU 2017, debitamente prodotta in atti, pari ad €
Pag. 4 a 5 14.490,56, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con reiezione della sola domanda al pagamento di contributi stante l'intervenuto fatto estintivo del relativo diritto.
Pertanto, il ricorso va accolto, nei termini precisati.
La regolazione delle spese di lite tiene conto dell'esito della lite, e pertanto esse sono compensate nella misura di 1/3, ponendo la restante parte, visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, secondo la materia lavoristica in esame nello scaglione di riferimento, parametrato nei suoi valori minimi, stante l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, in complessivi €2.0000,00, oltre IVA e CPA come per legge, da riconoscersi al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_4
1.- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna (P.I.: Parte_1
, in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore della P.IVA_1 Parte_2 ricorrente, di €14.490,56# a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
2.- condanna (P.I.: , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano Parte_2 in complessivi €2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 6 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5