Articolo 31 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 gennaio 1974
Art. 31.
Alle indennita' ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall'articolo 84, lettera e) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974