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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4016/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 16.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Fogliano del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno
n. 119
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Illuminati e Avv. Michela Forti congiuntamente e disgiuntamente elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Riccardo Erioli in Fermo, C.so Cefalonia n. 46;
i quali hanno contratto matrimonio in data 10.09.2011 con rito civile in Porto Sant'Elpidio (FM), optando per il regime della separazione dei beni (anno 2011 atto n.19 parte 1)
separati con sentenza n. 559/2022 del 18.10.2022, ormai divenuta irrevocabile come da attestazione della
Cancelleria del compente Tribunale di Fermo con i seguenti figli: nato ad [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]
Porto Sant'Elpidio (FM), Via Verdi n. 81. pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. CASA FAMILIARE La casa familiare sita in Porto Sant'Elpidio, Via Verdi n. 81 (individuata nel Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 20, particella 445, al sub 2, categoria A/2, classe 2, vani 4, RC euro 247,90) di proprietà esclusiva del IG. resta assegnata alla IG.ra nell'interesse Parte_2 Parte_1 del di loro figlio minorenne , collocato in via prevalente presso la mamma.
2. Parte_3
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORENNE
L'affidamento di sarà quello condiviso di Legge, i IG.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_1 stabiliscono inoltre che il ragazzino avrà il collocamento prevalente con la madre presso la casa coniugale di Porto Sant'Elpidio, Via Verdi n. 81.
3.DIRITTO DI VISITA PADRE/FIGLIO E DI PERMANENZA, DISCIPLINA DEL PERIODO ESTIVO E
DELLE MAGGIORI FESTIVITÀ
Qualora gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici ed extrascolastici del minore lo consentissero, il diritto paterno di visita infrasettimanale potrà essere esercitato due volte a settimana in un orario che, preferibilmente, va dalle 18.00 alle 21:30, previa comunicazione alla IG.ra entro la Parte_1 prima mattina del giorno stesso e sempre compatibilmente anche con i di lei impegni;
tuttavia, stante i particolari orari lavorativi del padre, per assicurare a una maggiore regolarità delle visite paterne, Pt_3 le parti stabiliscono che padre e figlio possano continuare a trascorrere insieme tutti i fine settimana, posto che già da tempo è stata concordemente adottata tra i genitori tale modalità; in particolare il padre potrà trascorrere con il figlio il weekend dal sabato dopo pranzo sino alle 21.30 della domenica, con onere a carico del padre di prendere e riportare il minore da scuola e/o presso l'abitazione famigliare, salvi diversi accordi che intercorreranno tra i genitori. Qualora venisse esercitato regolarmente il diritto di visita infrasettimanale sopra previsto, padre e figlio trascorreranno insieme i fine settimana in maniera alternata, e cioè dal sabato dopo pranzo fino alle 21.30 della domenica, con onere a carico del padre di prendere il minore da scuola e/o da casa per poi riaccompagnarlo presso la casa famigliare. Rispetto alla disciplina dei diritti di visita sopra enucleata sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori e così la possibilità, per entrambi, di comune accordo e compatibilmente con le loro eIGenze e con quelle del figlio minore, nel superiore interesse dello stesso, di modificare quanto innanzi concordato al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata al figlio. Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé per un periodo di dieci giorni anche consecutivi, Pt_3 previa comunicazione alla madre del periodo e del luogo e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto al periodo di vacanza prescelto;
analogo onere di comunicazione del luogo, del periodo di vacanza col figlio e di tempistica di preavviso è posto a carico della madre. Durante le vacanze natalizie trascorrerà coi genitori alternativamente la Vigilia di Natale ed il Natale;
ed ancora il Pt_3 periodo 26-30 dicembre con un genitore;
il periodo 31 Dicembre-6 Gennaio con l'altro, con alternanza negli anni dei predetti periodi;
durante le festività Pasquali starà tre giorni anche non consecutivi Pt_3 con ciascun genitore comunque in modo da trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; così come il minore trascorrerà con ciascun genitore, e alternandosi negli anni, tutte le ulteriori festività del calendario (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 pagina 2 di 4 Novembre, 8 Dicembre ecc.), osservando l'alternanza pure nell'anno in corso, quindi a titolo esemplificativo il 25 aprile con un genitore il 1° maggio con l'altro e così via.
4. CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI, AUU E SPESE
STRAORDINARIE: il IG. verserà alla IG.ra un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento in favore del figlio di € 400,00 (euro quattrocento/oo) mensili entro il giorno 15 di Pt_3 ogni mese, e detto emolumento sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. L'Assegno Unico Universale, attualmente pari ad € 189,00 mensili, continuerà a essere percepito integralmente dalla IG.ra . Quanto alla disciplina e alla regolamentazione delle spese straordinarie, le parti Parte_1 adotteranno il Protocollo Programmatico Distrettuale del 10.07.2024 e le spese straordinarie verranno ripartite nella quota del 50% ciascuno, ad esclusione, e in via del tutto eccezionale, della spesa relativa all'apparecchio ortodontico del minore che, invece, verrà suddivisa al 75% a carico del padre e il residuo 25% a carico della madre. Per il rimborso di dette spese che non prevedono il consenso di entrambi i genitori sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al loro sostenimento scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. Per il rimborso delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, email, pec ecc..) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Anche in tale ipotesi, in caso di accordo all'esborso, sarà sufficiente l'esibizione in favore dell'altro obbligato al sostenimento di scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano, sempre mediante bonifico bancario ovvero altro mezzo tracciabile di pagamento. Le parti, a tale riguardo, convengono che fiscalmente tutte le spese straordinarie detraibili (di istruzione, sportive, sanitarie etc..) saranno portate in detrazione al
100% dal IG. , pertanto la IG.ra si obbliga e impegna a fornire al IG. Parte_2 Parte_1
tutte le relative fatture/ricevute quietanzate e ciò in tempo utile alla predisposizione della Parte_2 di lui dichiarazione dei redditi. I ricorrenti dichiarano di essere già in possesso del predetto Protocollo
Distrettuale.
5. Assegno divorzile
Entrambi i ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di avere ciascuno una propria capacità lavorativa/reddituale e di non aver in alcuna maniera sacrificato proprie e rispettive aspettative professionali/lavorative in favore della famiglia durante il matrimonio, di talché nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
6. SPESE E COMPENSI LEGALI
Le spese e i compensi legali del presente giudizio saranno integralmente a carico del IG. Parte_2 il quale, pertanto, sosterrà anche quelli della IG.ra e ciò senza animo di rivalsa. A tal Parte_1 fine l'Avv. Daniela Fogliano si dichiara antistataria”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Sant'Elpidio (FM) in data 10.09.2011 tra i IG.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Le spese legali del presente procedimento sono regolate come da punto 6 dell'accordo ;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di conIGlio del 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 16.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Fogliano del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno
n. 119
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Illuminati e Avv. Michela Forti congiuntamente e disgiuntamente elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Riccardo Erioli in Fermo, C.so Cefalonia n. 46;
i quali hanno contratto matrimonio in data 10.09.2011 con rito civile in Porto Sant'Elpidio (FM), optando per il regime della separazione dei beni (anno 2011 atto n.19 parte 1)
separati con sentenza n. 559/2022 del 18.10.2022, ormai divenuta irrevocabile come da attestazione della
Cancelleria del compente Tribunale di Fermo con i seguenti figli: nato ad [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]
Porto Sant'Elpidio (FM), Via Verdi n. 81. pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. CASA FAMILIARE La casa familiare sita in Porto Sant'Elpidio, Via Verdi n. 81 (individuata nel Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 20, particella 445, al sub 2, categoria A/2, classe 2, vani 4, RC euro 247,90) di proprietà esclusiva del IG. resta assegnata alla IG.ra nell'interesse Parte_2 Parte_1 del di loro figlio minorenne , collocato in via prevalente presso la mamma.
2. Parte_3
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORENNE
L'affidamento di sarà quello condiviso di Legge, i IG.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_1 stabiliscono inoltre che il ragazzino avrà il collocamento prevalente con la madre presso la casa coniugale di Porto Sant'Elpidio, Via Verdi n. 81.
3.DIRITTO DI VISITA PADRE/FIGLIO E DI PERMANENZA, DISCIPLINA DEL PERIODO ESTIVO E
DELLE MAGGIORI FESTIVITÀ
Qualora gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici ed extrascolastici del minore lo consentissero, il diritto paterno di visita infrasettimanale potrà essere esercitato due volte a settimana in un orario che, preferibilmente, va dalle 18.00 alle 21:30, previa comunicazione alla IG.ra entro la Parte_1 prima mattina del giorno stesso e sempre compatibilmente anche con i di lei impegni;
tuttavia, stante i particolari orari lavorativi del padre, per assicurare a una maggiore regolarità delle visite paterne, Pt_3 le parti stabiliscono che padre e figlio possano continuare a trascorrere insieme tutti i fine settimana, posto che già da tempo è stata concordemente adottata tra i genitori tale modalità; in particolare il padre potrà trascorrere con il figlio il weekend dal sabato dopo pranzo sino alle 21.30 della domenica, con onere a carico del padre di prendere e riportare il minore da scuola e/o presso l'abitazione famigliare, salvi diversi accordi che intercorreranno tra i genitori. Qualora venisse esercitato regolarmente il diritto di visita infrasettimanale sopra previsto, padre e figlio trascorreranno insieme i fine settimana in maniera alternata, e cioè dal sabato dopo pranzo fino alle 21.30 della domenica, con onere a carico del padre di prendere il minore da scuola e/o da casa per poi riaccompagnarlo presso la casa famigliare. Rispetto alla disciplina dei diritti di visita sopra enucleata sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori e così la possibilità, per entrambi, di comune accordo e compatibilmente con le loro eIGenze e con quelle del figlio minore, nel superiore interesse dello stesso, di modificare quanto innanzi concordato al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata al figlio. Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé per un periodo di dieci giorni anche consecutivi, Pt_3 previa comunicazione alla madre del periodo e del luogo e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto al periodo di vacanza prescelto;
analogo onere di comunicazione del luogo, del periodo di vacanza col figlio e di tempistica di preavviso è posto a carico della madre. Durante le vacanze natalizie trascorrerà coi genitori alternativamente la Vigilia di Natale ed il Natale;
ed ancora il Pt_3 periodo 26-30 dicembre con un genitore;
il periodo 31 Dicembre-6 Gennaio con l'altro, con alternanza negli anni dei predetti periodi;
durante le festività Pasquali starà tre giorni anche non consecutivi Pt_3 con ciascun genitore comunque in modo da trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; così come il minore trascorrerà con ciascun genitore, e alternandosi negli anni, tutte le ulteriori festività del calendario (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 pagina 2 di 4 Novembre, 8 Dicembre ecc.), osservando l'alternanza pure nell'anno in corso, quindi a titolo esemplificativo il 25 aprile con un genitore il 1° maggio con l'altro e così via.
4. CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI, AUU E SPESE
STRAORDINARIE: il IG. verserà alla IG.ra un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento in favore del figlio di € 400,00 (euro quattrocento/oo) mensili entro il giorno 15 di Pt_3 ogni mese, e detto emolumento sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. L'Assegno Unico Universale, attualmente pari ad € 189,00 mensili, continuerà a essere percepito integralmente dalla IG.ra . Quanto alla disciplina e alla regolamentazione delle spese straordinarie, le parti Parte_1 adotteranno il Protocollo Programmatico Distrettuale del 10.07.2024 e le spese straordinarie verranno ripartite nella quota del 50% ciascuno, ad esclusione, e in via del tutto eccezionale, della spesa relativa all'apparecchio ortodontico del minore che, invece, verrà suddivisa al 75% a carico del padre e il residuo 25% a carico della madre. Per il rimborso di dette spese che non prevedono il consenso di entrambi i genitori sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al loro sostenimento scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. Per il rimborso delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, email, pec ecc..) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Anche in tale ipotesi, in caso di accordo all'esborso, sarà sufficiente l'esibizione in favore dell'altro obbligato al sostenimento di scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano, sempre mediante bonifico bancario ovvero altro mezzo tracciabile di pagamento. Le parti, a tale riguardo, convengono che fiscalmente tutte le spese straordinarie detraibili (di istruzione, sportive, sanitarie etc..) saranno portate in detrazione al
100% dal IG. , pertanto la IG.ra si obbliga e impegna a fornire al IG. Parte_2 Parte_1
tutte le relative fatture/ricevute quietanzate e ciò in tempo utile alla predisposizione della Parte_2 di lui dichiarazione dei redditi. I ricorrenti dichiarano di essere già in possesso del predetto Protocollo
Distrettuale.
5. Assegno divorzile
Entrambi i ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di avere ciascuno una propria capacità lavorativa/reddituale e di non aver in alcuna maniera sacrificato proprie e rispettive aspettative professionali/lavorative in favore della famiglia durante il matrimonio, di talché nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
6. SPESE E COMPENSI LEGALI
Le spese e i compensi legali del presente giudizio saranno integralmente a carico del IG. Parte_2 il quale, pertanto, sosterrà anche quelli della IG.ra e ciò senza animo di rivalsa. A tal Parte_1 fine l'Avv. Daniela Fogliano si dichiara antistataria”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Sant'Elpidio (FM) in data 10.09.2011 tra i IG.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Le spese legali del presente procedimento sono regolate come da punto 6 dell'accordo ;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di conIGlio del 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4