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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2133/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/11/2025, vertente tra nato a [...] il [...], Parte_1 c.f. , difeso dall'avv. Andrea Bracone, e , nata TA (Germania) il CodiceFiscale_1 CP_1 7/6/1970, c.f. , difesa dall'avv. Raffaele Iannotta, con l'intervento del Pubblico CodiceFiscale_2 Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/7/2025 il signor premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 il 30/7/1994 ad Arpino (FR) con la signora e di aver avuto dalla donna la figlia , (nata CP_1 Per_1 l'1/4/2001), ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della prole ad esito del procedimento di separazione consensuale instaurato dai coniugi.
***
Costituita con comparsa del 20/10/2025, la signora non si è opposta alla revoca del contributo. In via CP_1 riconvenzionale ha chiesto, tuttavia, un assegno di mantenimento di € 300,00 in suo favore.
***
All'udienza del 19/11/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla Parte_1 CP_1 definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Revoca dell'assegno per la figlia . Riconoscimento Per_1 in favore della signora a titolo di assegno di mantenimento, della somma mensile di € 100,00 rivalutabili CP_1 fino al reperimento, ad opera della beneficiaria, di un'occupazione lavorativa. Spese di lite compensate”
***
Il Tribunale è dell'avviso che le intese raggiunte dalle parti debbano essere recepite, venendo in rilievo accordi conformi alla legge.
***
L'accordo degli interessati giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2133/2025 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ riconosce gli accordi conclusi dalle parti durante il processo;
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2133/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/11/2025, vertente tra nato a [...] il [...], Parte_1 c.f. , difeso dall'avv. Andrea Bracone, e , nata TA (Germania) il CodiceFiscale_1 CP_1 7/6/1970, c.f. , difesa dall'avv. Raffaele Iannotta, con l'intervento del Pubblico CodiceFiscale_2 Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/7/2025 il signor premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 il 30/7/1994 ad Arpino (FR) con la signora e di aver avuto dalla donna la figlia , (nata CP_1 Per_1 l'1/4/2001), ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della prole ad esito del procedimento di separazione consensuale instaurato dai coniugi.
***
Costituita con comparsa del 20/10/2025, la signora non si è opposta alla revoca del contributo. In via CP_1 riconvenzionale ha chiesto, tuttavia, un assegno di mantenimento di € 300,00 in suo favore.
***
All'udienza del 19/11/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla Parte_1 CP_1 definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Revoca dell'assegno per la figlia . Riconoscimento Per_1 in favore della signora a titolo di assegno di mantenimento, della somma mensile di € 100,00 rivalutabili CP_1 fino al reperimento, ad opera della beneficiaria, di un'occupazione lavorativa. Spese di lite compensate”
***
Il Tribunale è dell'avviso che le intese raggiunte dalle parti debbano essere recepite, venendo in rilievo accordi conformi alla legge.
***
L'accordo degli interessati giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2133/2025 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ riconosce gli accordi conclusi dalle parti durante il processo;
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il presidente Glauco Zaccardi