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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 967/2023 promossa da:
– C.F. , in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Via Email_1
Alfredo Testoni n. 6, Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
– C.F. , nato il [...] a [...] e domiciliato in CP_1 C.F._1 via Ringhiera n. 11 in Castagnolo Minore, Frazione di Bentivoglio (BO), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Suriano del Foro di Bologna (pec ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via Val D'Aposa n. 10 in Bologna
(BO)
PARTE APPELLATA
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., nella causa civile iscritta al n. R.G.
1153/2023, emessa e pubblicata in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna – Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei Cittadini dell'UE
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da atto di citazione notificato in data 14 giugno 2023
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Per CP_1
Come da comparsa di costituzione del 30 ottobre 2023
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare:
- Dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione promossa con atto di citazione
14.06.23, per i motivi esposti in narrativa e comunque rilevabili di ufficio e/o per la ragionevole probabilità di non essere accolta;
Nel merito, in via principale,
- rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza 15.05.23 emessa in esito al procedimento avente Rg
n. 1153/2023 dal Tribunale di Bologna, in Composizione Monocratica, Sezione Specializzata in
Materia di Immigrazione, Protezionale Internazionale, Libera Circolazione cittadini UE, poiché infondato in fatto ed in diritto come esposto in narrativa;
- conseguentemente confermare l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 15.05.23, resa nel procedimento n. 1153/2023 R.G. Trib. Bo., che ha annullato il decreto emesso in data 30.12.22 dalla
Questura di Bologna ed accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre di minore cittadino italiano;
- ordinare alla Questura di Bologna di provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno a favore di
. CP_1
Con vittoria di spese e onorari per il presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 9 1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa e pubblicata in data 15 maggio 2023, il Tribunale di
Bologna – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'UE ha accolto il ricorso ex art. 30, comma sesto, D.lgs. 286/1998 proposto da avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, CP_1 emesso in data 30.12.2022 e notificato in data 3.1.2023, con il quale era stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Segnatamente, , in qualità CP_1 di padre del minore nato a [...] il [...] dalla relazione con Per_1 CP_2
, entrambi residenti nel territorio nazionale, ha presentato domanda di rinnovo del di
[...] rilascio del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario per ragioni familiari, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 286 del 1998, rigettata dalla Questura di Bologna. Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, valutata la pericolosità sociale dello straniero, tenuto altresì conto dell'effettività dei vincoli familiari tra la parte ricorrente ed il figlio minore, nonché dei legami ormai affievoliti con il Paese d'origine, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il affidandolo Parte_1 ad un unico articolato motivo col quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 in relazione alla contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale in ordine al giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero ed ha affermato la legittimità del provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Bologna in ragione delle condotte criminose perpetrate dal ricorrente. Segnatamente ha lamentato l'insussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 D. Lgs. n. 286/1998, in ragione di quanto risultante sul nominativo dello straniero e, dunque, la condanna del 5.9.2018 del Giudice di
Pace di Bologna per la violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale ex art. 14, comma 5 quater TUI;
la condanna del Tribunale di Bologna del 23.4.2021 ex art. 73 comma 5 del DPR
n. 309/1990; il rinvio a giudizio del 9.12.2022 ex art. 337 c.p.; l'arresto del 7.12.2022 e la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamento ex art. 572 c.p. per il quale non risulterebbe essere intervenuto il provvedimento di archiviazione, nonché il decreto di ammonimento del 14.12.2022 ad opera della Questura di Bologna con il quale è stato invitato a tenere una CP_1 condotta conforme alla legge ed a astenersi dal compiere atti di violenza domestica nei confronti della ex compagna Ha, inoltre, evidenziato che la mancata incriminazione per gli Controparte_2 accadimenti del 7.12.2022 sarebbe da ricondurre alla sola circostanza per cui la ex compagna si sarebbe rifiutata di sporgere querela;
che dall'istruttoria è emerso che il legame tra i due è venuto meno, che il pagina 3 di 9 nucleo familiare non risulta convivente e che l'appellato non svolge alcuna attività lavorativa per cui non sarebbero note le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
2.1 - Si è costituito in data 30 ottobre 2023 , il quale ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto la correttezza del convincimento del Giudice di prime cure, per l'effetto invocando il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.2 - All'udienza di prima comparizione del 28 novembre 2023 il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352
c.p.c.
2.3 - In data 4 luglio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
2.4 - All'udienza dell'8 luglio 2025 è comparso il solo procuratore di parte appellante, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in appello ed il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Preliminarmente non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c.
Vero è che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.
18309).
Questa Corte reputa che l'impugnazione formulata dal appaia sufficientemente Parte_1 comprensibile e correlata alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ed invero, questo Collegio è stato posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura e delle modifiche che si propongono al provvedimento impugnato. È stato infatti censurato l'accoglimento del ricorso ex art. 30, comma sesto, D.lgs. 286/1998, adducendo la congruità della motivazione, in punto di pericolosità sociale dell'appellato, adottata dalla Questura di Bologna in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le argomentazioni formulate, benchè si sostanzino anche nella riproduzione letterale delle deduzioni già spiegate in primo grado, consentono di cogliere la proposta di pagina 4 di 9 modifica invocata dall'appellante ricapitolata nelle rassegnate conclusioni, ravvisandosi una pertinente censura in riferimento alle statuizioni adottate dal Tribunale, dovendosi ritenere, dunque, siano chiaramente esposte le ragioni per le quali l'ordinanza viene ritenuta ingiusta e se ne invoca la riforma.
4. – Nel merito l'appello è fondato, non essendo condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, all'esito del giudizio di bilanciamento, in punto di pericolosità sociale dell'appellato e di preminenza dell'interesse all'unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della pubblica sicurezza.
Pertanto, il provvedimento del Tribunale impugnato va riformato, con conseguente conferma del provvedimento della Questura di Bologna che ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Va premesso che anche questo Collegio ritiene non condivisibile l'orientamento risalente secondo cui il diritto del genitore straniero sarebbe comprimibile soltanto in caso di privazione della responsabilità genitoriale del richiedente secondo la legge italiana (Cass. Civ., Sez. I, n. 2358 del 4.2.2005) e, in linea di continuità con quanto statuito dal Giudice del primo grado, si ritiene imprescindibile verificare se sussistano ragioni impeditive del rinnovo del permesso di soggiorno a causa della pericolosità sociale del richiedente, da valutarsi in concreto, tale da portare alla conclusione che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di ritenere che “il bilanciamento tra le esigenze in conflitto – da un lato, l'interesse collettivo al mantenimento della sicurezza pubblica e, dall'altro, quello individuale del minore a godere di una piena genitorialità – è criterio espressamente posto dal legislatore a guida della valutazione della Pubblica Amministrazione nel rilascio dei titoli di soggiorno, secondo quanto previsto in materia di unità familiare… Ne consegue che il diritto a soggiornare sul Territorio nazionale deve ritenersi in ogni caso comprimibile – a seguito di bilanciamento – ove vi siano qualificate ragioni di ritenere che il richiedente possa rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato” (ex multis, cfr. Corte d'Appello Milano,
Sez. V, 02/12/2021 n. 3518).
Ciò detto, valutando quanto riportato dalla Questura e la documentazione acquisita, sul nominativo dell'appellato risultano:
- la condanna del 5.9.2018 del Giudice di Pace di Bologna alla multa di euro 8.000,00 per la violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale ex art. 14, comma 5 quater,
TUI;
- la condanna in data 23.04.2021 del Tribunale di Bologna alla pena di mesi dieci di reclusione e multa di euro 3.000,00 ex art. 73 comma 5 del DPR n. 309/1990;
- il rinvio a giudizio in data 9.12.2022 nell'ambito del procedimento penale RG DIB 2022/4473 pagina 5 di 9 ex art. 337 c.p. e la misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito dei fatti occorsi in data
7.12.2022, poi sostituita con l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria;
- il decreto di ammonimento del 14.12.2022 con il quale è stato invitato a tenere una CP_1 condotta conforme alla legge e ad astenersi per il futuro dal compiere atti di violenza domestica nei confronti della compagna;
- il procedimento penale RG 14609/2022 per il delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p. per il quale il Pubblico Ministero ha presentato in data 22.12.2022 richiesta di archiviazione.
Orbene, da un lato è evidente che l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari si basava su presupposti ad oggi non più sussistenti (le condotte poste in essere dall'appellato, ad esclusione della violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, sono tutte successive al permesso di soggiorno per motivi familiari n. , rilasciato Numero_1 ad dalla Questura di Bologna in data 10.07.2020 con scadenza 10.07.2021); CP_1 dall'altro, la sequela di condotte criminose, poste in essere a seguito della nascita del minore, e sostanziatesi, da ultimo, in un grave episodio nei confronti della madre del minore (PROBLEMA: non c'è condanna, né giudizio, ma non risulta ancora archiviazione) , non solo denotano l'assenza di resipiscenza in capo all'appellato, ma non depongono certamente a favore di un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali.
Segnatamente, quanto al procedimento RGNR 14609/2022 per il delitto previsto e punito dall'art. 572
c.p., lo stesso trae origine dalla notizia di reato trasmessa dalla Questura in occasione dell'arresto dell'appellato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla documentazione in atti risulta che “in occasione dell'arresto l'indagato colpiva la compagna con un pugno, facendola Controparte_2 cadere per terra, nonchè con un calcio in pieno volto, una volta che la ragazza si trovava per terra”.
Vero è che risulta documentalmente provato dall'appellato che il pubblico ministero ha inoltrato al GIP una richiesta di archiviazione in data 22.12.2022, ma non può prescindersi dalle motivazioni fondanti tale richiesta: il difetto di convivenza quanto al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.c.; il difetto della condizione di procedibilità della querela ed il mancato avveramento di uno dei tre eventi per il reato di stalking; il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di lesioni.
Ciò che più rileva è che neppure la difesa dell'appellato pone in dubbio l'effettivo accadimento dei fatti ora richiamati, riconoscendo che si tratta di episodio “deprecabile” limitandosi a sottolineare che sarebbe stato un episodio unico e isolato, mentre in precedenza gli episodi tumultuosi (che pure sono stati tali da sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine) sarebbero stati dovuti a semplici litigi caratterizzati da reciproche offese verbali e fisiche.
E' convincimento della Corte che, pur in assenza di una condanna e nonostante tale richiesta di pagina 6 di 9 archiviazione (attualmente non ancora accolta) e più in generale, la mancata querela dei fatti da parte della madre del minore, non può dubitarsi della gravità dell'accaduto e dell'elevato allarme sociale della condotta posta in essere dall'appellato, peraltro non risalente nel tempo e verificatasi proprio nell'ambito del nucleo familiare che il rinnovo del permesso di soggiorno dovrebbe tutelare, e che per contro confligge in primis proprio con la tutela dell'interesse del minore, nonché con l'esigenza di garantire la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine pubblico sul territorio nazionale. Né può ragionevolmente escludersi la probabilità che episodi di tal fatta possano accadere nuovamente, tenuta in seria considerazione la conflittualità accesa tra la coppia (dalla richiesta di archiviazione del GIP è emersa la sussistenza di “numerose relazioni di servizio redatte in occasione di numerosi interventi per litigi tra l'indagato e la compagna”). Sussistono quindi le gravi ragioni di pericolosità necessarie a giustificare, ex artt. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d. lgs. 286/98, il rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del cittadino straniero padre di minore cittadino italiano residente in Italia
4.1 – Corre l'obbligo di osservare, ad abundantiam che non vi è prova dell'esercizio della funzione genitoriale (del ruolo educativo, affettivo ed accuditivo del padre, né del mantenimento e della cura morale e materiale nei confronti del minore). Segnatamente, al di là delle fotografie, peraltro risalenti, che ritraggono il padre con il minore (doc. 5-16) difetta la prova della sussistenza di un reale e significativo rapporto con il minore e delle idonee capacità genitoriali, tanto più che lo stesso CP_1 all'udienza del 30.3.2023, pur dichiarando di vedere sempre il minore, ha dichiarato di essere stato arrestato il 7.12.2022 e che la misura degli arresti domiciliari era stata revocata solo da una settimana dalla data della sua comparizione dinanzi al giudice di primo grado, aggiungendo inoltre che
“nell'ultimo anno prima dell'arresto la mia compagna per problemi di coppia… si è trasferita per alcuni periodi presso l'abitazione dei genitori”. Da parte sua (la quale – non va Controparte_2 dimenticato – non ha voluto sporgere querela nonostante le gravi percosse subite: calci e pugni), alla successiva udienza del 13 aprile 2023, ha affermato che “a volte il papà lo va a prendere a scuola” , affermando che il rapporto del bambino con il padre sarebbe buono, ma non facendo neppure riferimento al fatto (ammesso dal compagno alla precedente udienza) che egli era stato arrestato e rimasto agli arresti domiciliari per diversi mesi. E' circostanza pacifica che , non CP_3 convive né con la il figlio né con la madre, avendo affermato di abitare con i propri zii..
4.2 - Non è dato, poi, conoscere se l'appellato attualmente svolga attività lavorativa (dalla documentazione in atti risulta che la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato avesse scadenza al 31.10.2023) e se lo stesso tragga, quindi, i mezzi di sussistenza, per sé ed eventualmente per il nucleo familiare, ove ricostituito, da fonti lecite (d'altronde il reato in materia di stupefacenti è stato commesso benchè all'epoca svolgesse attività lavorativa). pagina 7 di 9 4.3 - Va, inoltre, rilevato che l'appellato non si è in alcun modo premurato di produrre documentazione attestante la frequenza e l'andamento degli incontri presso il Centro senza violenza, in conseguenza del grave episodio occorso, per i quali era sì stato collocato in lista d'attesa per la mancanza di posti disponibili, risultando soltanto agli atti del primo grado che l'operatrice e la coordinatrice del centro avevano stimato un inizio a settembre 2023, incontri, dunque, che non risulta abbiano avuto mai inizio.
Da ultimo, vero è che dal 2017 l'appellato si trova sul territorio nazionale (a seguito di ingresso irregolare in data 1.10.2017 trattenendosi nel territorio nonostante l'espulsione del Prefetto di Bologna del 7.1.2018 e che solo nel 2020 ha richiesto ed ottenuto il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) d.lgs. 286/1998) e, dunque, naturalmente i rapporti con il
Paese d'origine sono affievoliti, ma lo stesso appellato all'udienza del 30 marzo 2023 ha dichiarato
“sono stato in Tunisia nel 2021 con la mia compagna e mio figlio. In Tunisia ho la mamma, il papà e una sorella. Nel mio paese lavoravo”, per cui si può ragionevolmente ritenere che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei propri interessi.
In conclusione, questa Corte reputa – difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado – che, nella presente fattispecie, non vi siano elementi prevalenti e, dunque, idonei a controbilanciare il giudizio di pericolosità attuale e concreto del soggetto, da dedursi dalla tipologia di reati di cui si è reso responsabile, oltre che dall'allarme sociale delle condotte poste in essere ai danni della madre del bambino e dalle conseguenze delle stesse sulla funzione genitoriale.
Deve quindi dirsi prevalente l'interesse dello Stato a non consentire la presenza sul proprio territorio di uno straniero che rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.
Da ciò consegue la legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e la riforma in questo senso dell'ordinanza impugnata.
5. - La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Tuttavia la natura della controversia, in considerazione della rilevanza degli interessi in gioco, questa
Corte ritiene ricorrano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) in accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma Parte_1 dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2023, rigetta la domanda di di CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
2) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 967/2023 promossa da:
– C.F. , in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Via Email_1
Alfredo Testoni n. 6, Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
– C.F. , nato il [...] a [...] e domiciliato in CP_1 C.F._1 via Ringhiera n. 11 in Castagnolo Minore, Frazione di Bentivoglio (BO), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Suriano del Foro di Bologna (pec ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via Val D'Aposa n. 10 in Bologna
(BO)
PARTE APPELLATA
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., nella causa civile iscritta al n. R.G.
1153/2023, emessa e pubblicata in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna – Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei Cittadini dell'UE
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da atto di citazione notificato in data 14 giugno 2023
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Per CP_1
Come da comparsa di costituzione del 30 ottobre 2023
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare:
- Dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione promossa con atto di citazione
14.06.23, per i motivi esposti in narrativa e comunque rilevabili di ufficio e/o per la ragionevole probabilità di non essere accolta;
Nel merito, in via principale,
- rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza 15.05.23 emessa in esito al procedimento avente Rg
n. 1153/2023 dal Tribunale di Bologna, in Composizione Monocratica, Sezione Specializzata in
Materia di Immigrazione, Protezionale Internazionale, Libera Circolazione cittadini UE, poiché infondato in fatto ed in diritto come esposto in narrativa;
- conseguentemente confermare l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 15.05.23, resa nel procedimento n. 1153/2023 R.G. Trib. Bo., che ha annullato il decreto emesso in data 30.12.22 dalla
Questura di Bologna ed accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre di minore cittadino italiano;
- ordinare alla Questura di Bologna di provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno a favore di
. CP_1
Con vittoria di spese e onorari per il presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 9 1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa e pubblicata in data 15 maggio 2023, il Tribunale di
Bologna – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'UE ha accolto il ricorso ex art. 30, comma sesto, D.lgs. 286/1998 proposto da avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, CP_1 emesso in data 30.12.2022 e notificato in data 3.1.2023, con il quale era stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Segnatamente, , in qualità CP_1 di padre del minore nato a [...] il [...] dalla relazione con Per_1 CP_2
, entrambi residenti nel territorio nazionale, ha presentato domanda di rinnovo del di
[...] rilascio del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario per ragioni familiari, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 286 del 1998, rigettata dalla Questura di Bologna. Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, valutata la pericolosità sociale dello straniero, tenuto altresì conto dell'effettività dei vincoli familiari tra la parte ricorrente ed il figlio minore, nonché dei legami ormai affievoliti con il Paese d'origine, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il affidandolo Parte_1 ad un unico articolato motivo col quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 in relazione alla contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale in ordine al giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero ed ha affermato la legittimità del provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Bologna in ragione delle condotte criminose perpetrate dal ricorrente. Segnatamente ha lamentato l'insussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 D. Lgs. n. 286/1998, in ragione di quanto risultante sul nominativo dello straniero e, dunque, la condanna del 5.9.2018 del Giudice di
Pace di Bologna per la violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale ex art. 14, comma 5 quater TUI;
la condanna del Tribunale di Bologna del 23.4.2021 ex art. 73 comma 5 del DPR
n. 309/1990; il rinvio a giudizio del 9.12.2022 ex art. 337 c.p.; l'arresto del 7.12.2022 e la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamento ex art. 572 c.p. per il quale non risulterebbe essere intervenuto il provvedimento di archiviazione, nonché il decreto di ammonimento del 14.12.2022 ad opera della Questura di Bologna con il quale è stato invitato a tenere una CP_1 condotta conforme alla legge ed a astenersi dal compiere atti di violenza domestica nei confronti della ex compagna Ha, inoltre, evidenziato che la mancata incriminazione per gli Controparte_2 accadimenti del 7.12.2022 sarebbe da ricondurre alla sola circostanza per cui la ex compagna si sarebbe rifiutata di sporgere querela;
che dall'istruttoria è emerso che il legame tra i due è venuto meno, che il pagina 3 di 9 nucleo familiare non risulta convivente e che l'appellato non svolge alcuna attività lavorativa per cui non sarebbero note le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
2.1 - Si è costituito in data 30 ottobre 2023 , il quale ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto la correttezza del convincimento del Giudice di prime cure, per l'effetto invocando il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.2 - All'udienza di prima comparizione del 28 novembre 2023 il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352
c.p.c.
2.3 - In data 4 luglio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
2.4 - All'udienza dell'8 luglio 2025 è comparso il solo procuratore di parte appellante, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in appello ed il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Preliminarmente non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c.
Vero è che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.
18309).
Questa Corte reputa che l'impugnazione formulata dal appaia sufficientemente Parte_1 comprensibile e correlata alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ed invero, questo Collegio è stato posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura e delle modifiche che si propongono al provvedimento impugnato. È stato infatti censurato l'accoglimento del ricorso ex art. 30, comma sesto, D.lgs. 286/1998, adducendo la congruità della motivazione, in punto di pericolosità sociale dell'appellato, adottata dalla Questura di Bologna in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le argomentazioni formulate, benchè si sostanzino anche nella riproduzione letterale delle deduzioni già spiegate in primo grado, consentono di cogliere la proposta di pagina 4 di 9 modifica invocata dall'appellante ricapitolata nelle rassegnate conclusioni, ravvisandosi una pertinente censura in riferimento alle statuizioni adottate dal Tribunale, dovendosi ritenere, dunque, siano chiaramente esposte le ragioni per le quali l'ordinanza viene ritenuta ingiusta e se ne invoca la riforma.
4. – Nel merito l'appello è fondato, non essendo condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, all'esito del giudizio di bilanciamento, in punto di pericolosità sociale dell'appellato e di preminenza dell'interesse all'unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della pubblica sicurezza.
Pertanto, il provvedimento del Tribunale impugnato va riformato, con conseguente conferma del provvedimento della Questura di Bologna che ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Va premesso che anche questo Collegio ritiene non condivisibile l'orientamento risalente secondo cui il diritto del genitore straniero sarebbe comprimibile soltanto in caso di privazione della responsabilità genitoriale del richiedente secondo la legge italiana (Cass. Civ., Sez. I, n. 2358 del 4.2.2005) e, in linea di continuità con quanto statuito dal Giudice del primo grado, si ritiene imprescindibile verificare se sussistano ragioni impeditive del rinnovo del permesso di soggiorno a causa della pericolosità sociale del richiedente, da valutarsi in concreto, tale da portare alla conclusione che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di ritenere che “il bilanciamento tra le esigenze in conflitto – da un lato, l'interesse collettivo al mantenimento della sicurezza pubblica e, dall'altro, quello individuale del minore a godere di una piena genitorialità – è criterio espressamente posto dal legislatore a guida della valutazione della Pubblica Amministrazione nel rilascio dei titoli di soggiorno, secondo quanto previsto in materia di unità familiare… Ne consegue che il diritto a soggiornare sul Territorio nazionale deve ritenersi in ogni caso comprimibile – a seguito di bilanciamento – ove vi siano qualificate ragioni di ritenere che il richiedente possa rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato” (ex multis, cfr. Corte d'Appello Milano,
Sez. V, 02/12/2021 n. 3518).
Ciò detto, valutando quanto riportato dalla Questura e la documentazione acquisita, sul nominativo dell'appellato risultano:
- la condanna del 5.9.2018 del Giudice di Pace di Bologna alla multa di euro 8.000,00 per la violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale ex art. 14, comma 5 quater,
TUI;
- la condanna in data 23.04.2021 del Tribunale di Bologna alla pena di mesi dieci di reclusione e multa di euro 3.000,00 ex art. 73 comma 5 del DPR n. 309/1990;
- il rinvio a giudizio in data 9.12.2022 nell'ambito del procedimento penale RG DIB 2022/4473 pagina 5 di 9 ex art. 337 c.p. e la misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito dei fatti occorsi in data
7.12.2022, poi sostituita con l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria;
- il decreto di ammonimento del 14.12.2022 con il quale è stato invitato a tenere una CP_1 condotta conforme alla legge e ad astenersi per il futuro dal compiere atti di violenza domestica nei confronti della compagna;
- il procedimento penale RG 14609/2022 per il delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p. per il quale il Pubblico Ministero ha presentato in data 22.12.2022 richiesta di archiviazione.
Orbene, da un lato è evidente che l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari si basava su presupposti ad oggi non più sussistenti (le condotte poste in essere dall'appellato, ad esclusione della violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, sono tutte successive al permesso di soggiorno per motivi familiari n. , rilasciato Numero_1 ad dalla Questura di Bologna in data 10.07.2020 con scadenza 10.07.2021); CP_1 dall'altro, la sequela di condotte criminose, poste in essere a seguito della nascita del minore, e sostanziatesi, da ultimo, in un grave episodio nei confronti della madre del minore (PROBLEMA: non c'è condanna, né giudizio, ma non risulta ancora archiviazione) , non solo denotano l'assenza di resipiscenza in capo all'appellato, ma non depongono certamente a favore di un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali.
Segnatamente, quanto al procedimento RGNR 14609/2022 per il delitto previsto e punito dall'art. 572
c.p., lo stesso trae origine dalla notizia di reato trasmessa dalla Questura in occasione dell'arresto dell'appellato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla documentazione in atti risulta che “in occasione dell'arresto l'indagato colpiva la compagna con un pugno, facendola Controparte_2 cadere per terra, nonchè con un calcio in pieno volto, una volta che la ragazza si trovava per terra”.
Vero è che risulta documentalmente provato dall'appellato che il pubblico ministero ha inoltrato al GIP una richiesta di archiviazione in data 22.12.2022, ma non può prescindersi dalle motivazioni fondanti tale richiesta: il difetto di convivenza quanto al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.c.; il difetto della condizione di procedibilità della querela ed il mancato avveramento di uno dei tre eventi per il reato di stalking; il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di lesioni.
Ciò che più rileva è che neppure la difesa dell'appellato pone in dubbio l'effettivo accadimento dei fatti ora richiamati, riconoscendo che si tratta di episodio “deprecabile” limitandosi a sottolineare che sarebbe stato un episodio unico e isolato, mentre in precedenza gli episodi tumultuosi (che pure sono stati tali da sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine) sarebbero stati dovuti a semplici litigi caratterizzati da reciproche offese verbali e fisiche.
E' convincimento della Corte che, pur in assenza di una condanna e nonostante tale richiesta di pagina 6 di 9 archiviazione (attualmente non ancora accolta) e più in generale, la mancata querela dei fatti da parte della madre del minore, non può dubitarsi della gravità dell'accaduto e dell'elevato allarme sociale della condotta posta in essere dall'appellato, peraltro non risalente nel tempo e verificatasi proprio nell'ambito del nucleo familiare che il rinnovo del permesso di soggiorno dovrebbe tutelare, e che per contro confligge in primis proprio con la tutela dell'interesse del minore, nonché con l'esigenza di garantire la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine pubblico sul territorio nazionale. Né può ragionevolmente escludersi la probabilità che episodi di tal fatta possano accadere nuovamente, tenuta in seria considerazione la conflittualità accesa tra la coppia (dalla richiesta di archiviazione del GIP è emersa la sussistenza di “numerose relazioni di servizio redatte in occasione di numerosi interventi per litigi tra l'indagato e la compagna”). Sussistono quindi le gravi ragioni di pericolosità necessarie a giustificare, ex artt. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d. lgs. 286/98, il rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del cittadino straniero padre di minore cittadino italiano residente in Italia
4.1 – Corre l'obbligo di osservare, ad abundantiam che non vi è prova dell'esercizio della funzione genitoriale (del ruolo educativo, affettivo ed accuditivo del padre, né del mantenimento e della cura morale e materiale nei confronti del minore). Segnatamente, al di là delle fotografie, peraltro risalenti, che ritraggono il padre con il minore (doc. 5-16) difetta la prova della sussistenza di un reale e significativo rapporto con il minore e delle idonee capacità genitoriali, tanto più che lo stesso CP_1 all'udienza del 30.3.2023, pur dichiarando di vedere sempre il minore, ha dichiarato di essere stato arrestato il 7.12.2022 e che la misura degli arresti domiciliari era stata revocata solo da una settimana dalla data della sua comparizione dinanzi al giudice di primo grado, aggiungendo inoltre che
“nell'ultimo anno prima dell'arresto la mia compagna per problemi di coppia… si è trasferita per alcuni periodi presso l'abitazione dei genitori”. Da parte sua (la quale – non va Controparte_2 dimenticato – non ha voluto sporgere querela nonostante le gravi percosse subite: calci e pugni), alla successiva udienza del 13 aprile 2023, ha affermato che “a volte il papà lo va a prendere a scuola” , affermando che il rapporto del bambino con il padre sarebbe buono, ma non facendo neppure riferimento al fatto (ammesso dal compagno alla precedente udienza) che egli era stato arrestato e rimasto agli arresti domiciliari per diversi mesi. E' circostanza pacifica che , non CP_3 convive né con la il figlio né con la madre, avendo affermato di abitare con i propri zii..
4.2 - Non è dato, poi, conoscere se l'appellato attualmente svolga attività lavorativa (dalla documentazione in atti risulta che la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato avesse scadenza al 31.10.2023) e se lo stesso tragga, quindi, i mezzi di sussistenza, per sé ed eventualmente per il nucleo familiare, ove ricostituito, da fonti lecite (d'altronde il reato in materia di stupefacenti è stato commesso benchè all'epoca svolgesse attività lavorativa). pagina 7 di 9 4.3 - Va, inoltre, rilevato che l'appellato non si è in alcun modo premurato di produrre documentazione attestante la frequenza e l'andamento degli incontri presso il Centro senza violenza, in conseguenza del grave episodio occorso, per i quali era sì stato collocato in lista d'attesa per la mancanza di posti disponibili, risultando soltanto agli atti del primo grado che l'operatrice e la coordinatrice del centro avevano stimato un inizio a settembre 2023, incontri, dunque, che non risulta abbiano avuto mai inizio.
Da ultimo, vero è che dal 2017 l'appellato si trova sul territorio nazionale (a seguito di ingresso irregolare in data 1.10.2017 trattenendosi nel territorio nonostante l'espulsione del Prefetto di Bologna del 7.1.2018 e che solo nel 2020 ha richiesto ed ottenuto il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) d.lgs. 286/1998) e, dunque, naturalmente i rapporti con il
Paese d'origine sono affievoliti, ma lo stesso appellato all'udienza del 30 marzo 2023 ha dichiarato
“sono stato in Tunisia nel 2021 con la mia compagna e mio figlio. In Tunisia ho la mamma, il papà e una sorella. Nel mio paese lavoravo”, per cui si può ragionevolmente ritenere che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei propri interessi.
In conclusione, questa Corte reputa – difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado – che, nella presente fattispecie, non vi siano elementi prevalenti e, dunque, idonei a controbilanciare il giudizio di pericolosità attuale e concreto del soggetto, da dedursi dalla tipologia di reati di cui si è reso responsabile, oltre che dall'allarme sociale delle condotte poste in essere ai danni della madre del bambino e dalle conseguenze delle stesse sulla funzione genitoriale.
Deve quindi dirsi prevalente l'interesse dello Stato a non consentire la presenza sul proprio territorio di uno straniero che rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.
Da ciò consegue la legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e la riforma in questo senso dell'ordinanza impugnata.
5. - La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Tuttavia la natura della controversia, in considerazione della rilevanza degli interessi in gioco, questa
Corte ritiene ricorrano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) in accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma Parte_1 dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2023, rigetta la domanda di di CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
2) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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