Articolo 7 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 dicembre 1981
Art. 7. (Non trasmissibilita' dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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