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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 6942 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusto mandato in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo, dall'avv. Antonio Casolaro, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA) al Viale dei Pini Nord n.28; Appellante e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Vitale Di Gennaro, con studio in Napoli, alla via Lepanto n.97, presso cui elettivamente domicilia;
Appellata nonché C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 1225/2024 pubbl. il 21/03/2024 a definizione del procedimento contenzioso iscritto al n. RG 2636/2021
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'15.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. Parte_1 avverso la Comunicazione preliminare dell'avvio delle procedure esecutive n. 07120189054602633000, notificata il 08/05/2019 dall' . Oggetto della Comunicazione era il mancato Controparte_1 pagamento del credito, di importo complessivo pari ad € 886,39, dovuto alla per violazioni Controparte_2 al Codice della Strada relative all'anno 2015, portato dalla cartella esattoriale n. 07120180008471205000 notificata il 08/05/2018. L'odierno appellante eccepiva l'illegittimità della suddetta Comunicazione preliminare poiché la cartella n. 07120189054602633000 ad essa sottesa era stata annullata con la sentenza n. 5361/2020 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli nella causa R.G. n. 11618/2018.
In seguito alla mancata costituzione dei convenuti, il giudice di I grado tratteneva la causa in decisione e, successivamente, con sentenza n. 1225/2024, pubblicata il 21/03/2024, dichiarava inammissibile la domanda attorea a causa della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi della L. n. 215/2021.
ha proposto appello deducendo l'autonoma impugnabilità della Comunicazione preliminare Parte_1 dell'avvio delle procedure esecutive ed evidenziando l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della L. n. 215/2021 all'atto in questione, essendo tale legge riferibile ai soli casi di impugnativa dell'estratto di ruolo. Inoltre, ha insistito sulla fondatezza dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sollevata in primo grado poiché il credito riportato nella Comunicazione impugnata risulta inesistente atteso che la cartella n. 07120180008471205000 era stata annullata con Sentenza n. 5361/2020 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli. Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, l'Ente Riscossore avrebbe agito in mancanza un valido titolo esecutivo. Si è costituita in giudizio l , eccependo la correttezza della sentenza n. Controparte_3
1225/2024 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli poiché la Comunicazione di avvio delle procedure esecutive impugnata in I grado - qualificandosi come atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile
- risulterebbe assimilabile ad un estratto di ruolo e, di conseguenza, renderebbe inammissibile l'opposizione spiegata avverso di essa. Rimaneva, invece, contumace la sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
2. Nel merito.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Hanno rilievo del tutto assorbente i principi enunciati dalla Sent. Cass. n. 21254 del 19/07/2023, recentemente evocati dall'Ordinanza Cass., n. 3001/2024, con cui si è affermato che: “questa Corte ha affermato, con recente pronuncia (Cass. n. 21254 del 19/07/2023 Rv. 668511 -01, nonché in motivazione alle pag. 6 e segg.), che il Collegio condivide e alla quale si intende dare seguito, che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori e, viceversa, non possono, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia;
nella specie nella «Comunicazione preliminare di avvio RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive e cautelari», avverso la quale è insorta la COGNOME con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non è dato ravvisare alcun concreto ed attuale effetto lesivo della posizione giuridica della contribuente, in quanto l'atto suddetto non è altro che un avviso della futura, ma ancora soltanto eventuale, iniziativa dell'amministrazione finanziaria, e di nessuna concreta efficacia cautelare o esecutiva, vieppiù ove si rilevi che la ricorrente depositava nel corso del processo sentenza con la quale veniva annullata la cartella di pagamento sottesa alla predetta comunicazione, con conseguente dichiarazione giudiziale di insussistenza dell'interesse ad agire;
l'atto avverso il quale è chiesta tutela non è, pertanto, un atto suscettibile di assumere valenza di atto dell'esecuzione forzata esplicativo del diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere esecutivamente”. Ebbene, nel caso di specie, la “Comunicazione preliminare dell'avvio delle procedure esecutive e cautelari”, avverso cui ha effettuato opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., non è idonea a produrre alcun Parte_1 effetto lesivo, concreto ed attuale, nei confronti della posizione giuridica dell'opponente, in quanto il suddetto atto non è altro che un avviso della futura, eventuale, iniziativa dell'amministrazione finanziaria;
né le si può concretamente riconoscere alcuna efficacia cautelare o esecutiva, soprattutto ove la cartella di pagamento ad essa sottesa sia stata già annullata con la sentenza n.5361/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli. Per le ragioni esposte l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 6942/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_3 che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 21.12.2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Buffardo
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 6942 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusto mandato in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo, dall'avv. Antonio Casolaro, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA) al Viale dei Pini Nord n.28; Appellante e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Vitale Di Gennaro, con studio in Napoli, alla via Lepanto n.97, presso cui elettivamente domicilia;
Appellata nonché C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 1225/2024 pubbl. il 21/03/2024 a definizione del procedimento contenzioso iscritto al n. RG 2636/2021
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'15.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. Parte_1 avverso la Comunicazione preliminare dell'avvio delle procedure esecutive n. 07120189054602633000, notificata il 08/05/2019 dall' . Oggetto della Comunicazione era il mancato Controparte_1 pagamento del credito, di importo complessivo pari ad € 886,39, dovuto alla per violazioni Controparte_2 al Codice della Strada relative all'anno 2015, portato dalla cartella esattoriale n. 07120180008471205000 notificata il 08/05/2018. L'odierno appellante eccepiva l'illegittimità della suddetta Comunicazione preliminare poiché la cartella n. 07120189054602633000 ad essa sottesa era stata annullata con la sentenza n. 5361/2020 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli nella causa R.G. n. 11618/2018.
In seguito alla mancata costituzione dei convenuti, il giudice di I grado tratteneva la causa in decisione e, successivamente, con sentenza n. 1225/2024, pubblicata il 21/03/2024, dichiarava inammissibile la domanda attorea a causa della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi della L. n. 215/2021.
ha proposto appello deducendo l'autonoma impugnabilità della Comunicazione preliminare Parte_1 dell'avvio delle procedure esecutive ed evidenziando l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della L. n. 215/2021 all'atto in questione, essendo tale legge riferibile ai soli casi di impugnativa dell'estratto di ruolo. Inoltre, ha insistito sulla fondatezza dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sollevata in primo grado poiché il credito riportato nella Comunicazione impugnata risulta inesistente atteso che la cartella n. 07120180008471205000 era stata annullata con Sentenza n. 5361/2020 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli. Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, l'Ente Riscossore avrebbe agito in mancanza un valido titolo esecutivo. Si è costituita in giudizio l , eccependo la correttezza della sentenza n. Controparte_3
1225/2024 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli poiché la Comunicazione di avvio delle procedure esecutive impugnata in I grado - qualificandosi come atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile
- risulterebbe assimilabile ad un estratto di ruolo e, di conseguenza, renderebbe inammissibile l'opposizione spiegata avverso di essa. Rimaneva, invece, contumace la sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
2. Nel merito.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Hanno rilievo del tutto assorbente i principi enunciati dalla Sent. Cass. n. 21254 del 19/07/2023, recentemente evocati dall'Ordinanza Cass., n. 3001/2024, con cui si è affermato che: “questa Corte ha affermato, con recente pronuncia (Cass. n. 21254 del 19/07/2023 Rv. 668511 -01, nonché in motivazione alle pag. 6 e segg.), che il Collegio condivide e alla quale si intende dare seguito, che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori e, viceversa, non possono, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia;
nella specie nella «Comunicazione preliminare di avvio RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive e cautelari», avverso la quale è insorta la COGNOME con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non è dato ravvisare alcun concreto ed attuale effetto lesivo della posizione giuridica della contribuente, in quanto l'atto suddetto non è altro che un avviso della futura, ma ancora soltanto eventuale, iniziativa dell'amministrazione finanziaria, e di nessuna concreta efficacia cautelare o esecutiva, vieppiù ove si rilevi che la ricorrente depositava nel corso del processo sentenza con la quale veniva annullata la cartella di pagamento sottesa alla predetta comunicazione, con conseguente dichiarazione giudiziale di insussistenza dell'interesse ad agire;
l'atto avverso il quale è chiesta tutela non è, pertanto, un atto suscettibile di assumere valenza di atto dell'esecuzione forzata esplicativo del diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere esecutivamente”. Ebbene, nel caso di specie, la “Comunicazione preliminare dell'avvio delle procedure esecutive e cautelari”, avverso cui ha effettuato opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., non è idonea a produrre alcun Parte_1 effetto lesivo, concreto ed attuale, nei confronti della posizione giuridica dell'opponente, in quanto il suddetto atto non è altro che un avviso della futura, eventuale, iniziativa dell'amministrazione finanziaria;
né le si può concretamente riconoscere alcuna efficacia cautelare o esecutiva, soprattutto ove la cartella di pagamento ad essa sottesa sia stata già annullata con la sentenza n.5361/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli. Per le ragioni esposte l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 6942/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_3 che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 21.12.2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Buffardo