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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2437 RG. 2021;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mario Marino e
CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA DEFINITIVA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
599 2021 0000758482 000, notificatole il 20.11.2021, col quale le è stato intimato il pagamento di € 209.496,42 a titolo di “contributi a titolo di gestione aziende con [n. 17] lavoratori dipendenti relativamente al periodo marzo 2017- giugno 2019”, sulla base di verbale ispettivo NIU 2019014340 Prot. 8200 del 24.6.2020 - 14.7.2020. CP_2
Con sentenza non definitiva del 23.9.2024 è stato delimitato il perimetro entro il quale la pretesa dell' è stata ritenuta meritevole di accoglimento. CP_2
Con note del 21.10.2024 l' ha quantificato le somme inerenti al debito, così come CP_2 decurtato dal detto provvedimento, in € 74.601,83.
MOTIVAZIONE L'opposizione va accolta parzialmente.
Va infatti detto che i conteggi depositati dall' il 21.10.2024 sono stati CP_1 contestati dalla parte opponente con le note di trattazione scritta del 11.11.2024, quindi, si è reso necessario nominare un CTU contabile per la quantificazione degli importi.
1 Il Consulente nominato ha concluso che il debito della società opponente, secondo le direttrici tratteggiate nella sentenza non definitiva, ammonta ad € 66.118,38. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vanno invece poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Annulla l'avviso di addebito opposto e quantifica in 66.118,38 il credito dell' concernente i fatti in esso considerati e comprovati nel CP_2 presente giudizio;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società ricorrente.
Trapani, 5.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mario Marino e
CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA DEFINITIVA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
599 2021 0000758482 000, notificatole il 20.11.2021, col quale le è stato intimato il pagamento di € 209.496,42 a titolo di “contributi a titolo di gestione aziende con [n. 17] lavoratori dipendenti relativamente al periodo marzo 2017- giugno 2019”, sulla base di verbale ispettivo NIU 2019014340 Prot. 8200 del 24.6.2020 - 14.7.2020. CP_2
Con sentenza non definitiva del 23.9.2024 è stato delimitato il perimetro entro il quale la pretesa dell' è stata ritenuta meritevole di accoglimento. CP_2
Con note del 21.10.2024 l' ha quantificato le somme inerenti al debito, così come CP_2 decurtato dal detto provvedimento, in € 74.601,83.
MOTIVAZIONE L'opposizione va accolta parzialmente.
Va infatti detto che i conteggi depositati dall' il 21.10.2024 sono stati CP_1 contestati dalla parte opponente con le note di trattazione scritta del 11.11.2024, quindi, si è reso necessario nominare un CTU contabile per la quantificazione degli importi.
1 Il Consulente nominato ha concluso che il debito della società opponente, secondo le direttrici tratteggiate nella sentenza non definitiva, ammonta ad € 66.118,38. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vanno invece poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Annulla l'avviso di addebito opposto e quantifica in 66.118,38 il credito dell' concernente i fatti in esso considerati e comprovati nel CP_2 presente giudizio;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società ricorrente.
Trapani, 5.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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