Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
671/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e , difeso Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Daniele e Riccardo Caprara , per mandato allegato alla citazione in riassunzione.
ATTORI in riassunzione
CONTRO
rappresentato dall'avv. CP_1
Massimiliano Bertolucci, per procura allegata alla comparsa di appello.
CONVENUTO in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, ritenuto e dichiarato che è CP_1 responsabile del delitto p.p. dall'art 643 c.p. per circonvenzione d'incapace; - confermare le determinazioni e le conseguenti statuizioni civilistiche contenute nella sentenza 338 pronunciata in data 5 aprile 2022 dal Tribunale della Spezia confermando la condanna di
[...]
[...] Parte_2 in conseguenza delle condotte così come ricostruite ed accertate dalla sentenza suindicata, alle quali la primigenia costituzione di parte civile e l'od ierno atto si riferiscono e, più complessivamente, tutte le statuizioni civili già oggetto del detto provvedimento;
- dichiarare nulle e prive di giuridici effetti le disposizioni testamentarie di cui al testamento in morte di del 25 Persona_1 novembre 2014 pubblicato con atto Notaio Lops di
Prato il 22 gennaio 2016, riconoscendo che eredi legittimi del medesimo sono i Persona_1 concludenti;
- per l'effetto dichiarare nullo e privo di giuridici effetti l'atto a rogito Notaio di Per_2
Prato del 3 agosto 2018 col quale veniva disposta la permuta tra e di beni CP_1 Parte_3 dallo stesso per effetto della successione in CP_1 morte di con conseguente obbligo di Persona_1 restituzione delle somme ricevute a titolo di conguaglio pari ad € 23.000,00; - dichiarare che il convenuto occupa illegittimamente l'immobile sito in Sarzana, Via Cisa Sud 26, identificato in NCEU al Foglio 43 col mappale 70 sub 4 e per l'effetto condannarlo alla immediata liberazione d ello stesso - condannare al pagamento in CP_1 favore dei concludenti di un'indennità di occupazione dell'immobile sito in Sarzana, Via Cisa
Sud 26, identificato in NCEU al Foglio 43 col mappale 70 sub 4, per il periodo decorrente dall'apertura della successione di Persona_1 fino all'effettiva liberazione;
- condannare
[...] al versamento delle somme dovute per CP_1
l'assistenza della parte civile nel giudizio d'appello e nel giudizio dianzi la Corte di Cassazione, così come disposto con sentenza 314 del 2 -2/27-3-2024 della medesima Corte. Con vittoria di spese del presente giudizio".
PER PARTE CONVENUTA: “1. IN VIA
PREGIUDIZIALE dichiarare nullo e inammissibile
l'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 345
c.p.c., in quanto mancante di idonea motivazione e fondato su domande nuove che non possono essere rilevate in appello - in particolare la richiesta di dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di permuta del 03 Agosto 2018 a rogito del notaio
di Prato -;
2. rigettare, per i motivi di cui Per_2 sopra, l'atto di appello in quanto infondato in fatto
e diritto e in particolare IN DIRITTO:
1. dichiarare
l'inammissibilità delle memorie integrative (ex art.
171 ter c.p.c.) eventualmente depositate da controparte;
2. dichiarare e accertare - in conseguenza della formazione di giudicato interno sul punto - l'intervenuta prescrizione dell'illecito civile relativo al reato addebitato al Signor
[...] previsto all'art. 643 c.p., e, CP_1 conseguentemente, dichiararlo estinto per intervenuta prescrizione;
3. dichiarare e accertare ex articolo 606, comma II, c.p.c. - l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento del testamento olografo del 25.11.2014 (doc. 7), nonché - ex art. 1442 c.c. - dell'azione di annullamento dell'atto di permuta Notaio del Per_2
3.8.2018 (doc. 6 – fascicolo – ), ER Parte_2
e conseguentemente dichiarare entrambe estinte per prescrizione. NEL MERITO:
4. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui sopra,
l'insussistenza del reato ascritto al Signor previsto all'art. 643 c.p. e/o di ogni altro CP_1 illecito civile eventualmente accertato da questa
Ecc.ma Corte d'Appello. Conseguentemente rigettare, in quanto non provate nell'an e nel quantum, tutte le domande risarcitorie avanzate dagli attori e la richiesta di indennità di occupazione dell'immobile sito in Sarzana, Via Cisa
Sud 26; 5. Rigettare le domande di annullamento del testamento redatto in data 25.11.2014 dal
Signor e di annullamento dell'atto di Persona_1 permuta dell'8.3.2018 in quanto , per le ragioni di cui in premessa, destituite di ogni fondamento;
IN
OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, come per legge, da rifondersi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93, comma I, c.p.c.”
Parole chiavi: riassunzione ex art. 622 c.p.c. - modifica domanda
MOTIVI
1 Il giudizio penale
è stato rinviato a giudizio, innanzi CP_1 al Tribunale penale della Spezia, sulla base del seguente capo di imputazione: “reato p. e p. dall'art. 643 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abusando della deficienza psichica di (persona affetta da deficit Persona_1 intellettivo, con disturbo del comport amento e disturbo delirante, già certificato, in data
27.10.2004, dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASL della Spezia, deceduto il 25.11.2015, a seguito di diagnosticate forme neoplastiche e decadimento cognitivo secondario, con infermità di natura cognitiva abituale) induceva quest'ultimo a designarlo erede con testamento olografo del
25.11.2014 nel quale disponeva in suo favore di tutti i suoi beni (nuda proprietà di un immobile sito in Sarzana, proprietario di 1/3 di altri tre immobili
e di 1/6 di un'ulteriore unità immobiliare); con
l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., per avere profittato delle circostanze di minorata difesa;
fatto commesso in Sarzana il 25.11.2014”.
e (fratello e Parte_2 Parte_1 nipote di padre di Parte_3 Persona_1 anch'egli deceduto) si sono costituiti parti civili nel relativo giudizio, per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'altrui illecita condotta.
Il Tribunale della Spezia, con la sentenza 338 del
2022, ha così statuito in dispositivo: “Visti gli artt.
533 e 535 c.p.p., dichiara CP_1 responsabile del reato ascrittogli e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 538 e 539, comma
1, c.p.p., dispone la condanna generica dell'imputato al risarcimento in favore della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva, nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova, pari ad € 5.000,00. Visto l'art.
541 c.p.p., condanna altresì l'imputato alla rifusione in favore delle parti civili delle spese processuali sostenute dalle predette, spese che liquida nella complessiva somma di € 2.880,00, per la fase g.u.p. ed ulteriori € 2.880,00 per la fase dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, oltre accessori di legge. Visti gli artt. 323, comma
3, c.p.p. e 240, comma 1, c.p. Dispone la confisca della nuda proprietà dell'unità immobiliare iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Sarzana al Fg.
13, Mapp. 448, sub. 11, sita in Sarzana, Via dei
Molini 74 e della quota di 1/6 di proprietà dell'unità immobiliare iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Sarzana al Fg. 13, Mapp. 448, sub.
6, sita in Sarzana, Via dei Molini 74/D (beni indicati ai punti 1) e 2) del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. della Spezia in data
25.6.2019)”.
Il Tribunale ha considerato provati i fatti oggetto del capo di imputazione, evidenziando che la condotta dell'imputato integrava gli estremi del reato di cui all'art. 643 c.p. era affetto da infermità psichica, che Parte_4 lo rendeva incapace di provvedere ai propri interessi, nel momento in cui aveva redatto il testamento. Tale conclusione emergeva dalla consulenza affidata al dott. nell'ambito del Per_3 giudizio di interdizione promosso nei confronti della vittima del reato, che aveva attestato che soffriva di “cacchesia neoplastica con Persona_1 decadimento cognitivo secondario;
infermità mentale di natura cognitiva abituale” e lo giudicava “del tutto incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere alcun atto per provvedere a se stesso”; ascoltato come testimone nel processo penale, il professionista aveva, poi, ribadito, sulla base di certificati medici risalenti
(che evidenziavano disturbi di comportamento risalenti sin ai primi anni 90' ed un deficit intellettivo), che la persona offesa doveva essere stato affetto da lunga data da una patologia psichiatrica importante, che, con tutta probabilità, lo aveva reso incapace di compiere anche semplici attività quotidiane quali l'effettuazione di un prelievo di denaro con il bancomat. Tali conclusioni avevano trovato riscontro nell'istruttoria testimoniale, con l'audizione di alcuni familiari di e del ER medico curante, dott. Per_4
Tale condizione psichica era nota all'imputato, in quanto questi trascorreva l'intera giornata con
Persona_1
Che, poi, l'imputato avesse abusato di tale condizione, inducendo a disporre Persona_1 delle sue sostanze mortis causa a suo favore, era dimostrato: dalla constatazione che il testamento era stato redatto in data coincidente con la diagnosi della grave malattia che l'aveva colpito, di cui, però, non aveva consapevolezza, proprio per la ER patologia psichiatrica;
dall'isolamento di il quale, a far data dalla ER frequentazione con l'imputato, aveva smesso di rapportarsi con gli altri parenti, motivo, questo di forte preoccupazione del padre , come riferito PT dalla teste Testimone_1 dalle continue intromissioni di nella CP_1 gestione patrimoniale, come confermato dal teste dipendente della banca, secondo cui, Tes_2 quando si recava in banca , era Persona_1
a parlare delle relative questioni . CP_1
Infine, c'era prova del dolo specifico, ricavata dall'entità dell'atto di disposizione patrimoniale.
Su queste basi, disposta la condanna penale dell'imputato, il Tribunale ha pronunciato condanna al risarcimento del danno a favore delle parti civili, con provvisionale di risarcimento del danno non patrimoniale di 5.000,00 euro e confisca di alcuni beni, oltre al rimborso delle spese di lite.
A seguito dell'impugnazione proposta dall'imputato, la sentenza in questione è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello n.
1028 del 2023, la quale ha così deciso in dispositivo: “in riforma della sentenza del
Tribunale della Spezia in data 5.4.22 appellata dall'imputato lo assolve perché il CP_1 fatto non sussiste”.
La Corte di Appello, dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato contestato, ha assolto l'imputato nel merito. Secondo la Corte di Appello, le dichiarazioni testimoniali in merito alla condizione psichica di non erano Persona_1 univoche, tenuto conto che il suo medico curante, dott. aveva redatto certificato Per_4 attestante la piena capacità di intendere e volere di ed i testi indicati dalla difesa Persona_1 dell'imputato ( e ) Testimone_3 Tes_4 avevano descritto una vita sociale e d i relazione normale.
Inoltre, la Corte ha escluso che ci fosse prova di atti di induzione, in quanto, se era vero che l'imputato si era ingerito nella vita di e del ER padre, era anche vero che , da un lato, le operazioni bancarie compiute con il suo intervento non avevano procurato alcun profitto all'imputato, non essendo, questi, destinatario di alcuna operazione. Da quando si era trasferito nel CP_1 seminterrato sottostante l'appartamento di ER
e , l'abitazione di questi ultimi, prima in PT precarie condizioni igieniche e maltenut a, era molto più pulita e ariosa. Infine, anche il testamento olografo del 25.11.2014, con il quale aveva designato erede unico di tutti Persona_1
i suoi beni poteva ben giustificarsi CP_1 per l'aiuto che quest'ultimo aveva dato a ER come ulteriormente confermato dal fatto che il testamento onerava a continuare a CP_1 prendersi cura dell'anziano padre e della sorella ,
a testimonianza del desiderio del da una ER parte di ricompensare per il sostegno CP_1 offerto, dall'altra di garantire la prosecuzione di assistenza, da parte di persona conosciuta e amica, a favore dei congiunti più fragili . Non era poi decisivo quanto rilevato dal Tribunale in merito alla datazione del testamento (prossima alla diagnosi della sua grave malattia) , in quanto, se è vero che non aveva Persona_1 consapevolezza della malattia, era anche vero che le sue generali condizioni di salute potevano averlo indotto a rendersi conto del progredire della malattia grave.
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione in Cassazione, la quale , con la sentenza n. 12627 del 2 febbraio 2024, ha così statuito: “Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità”.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i giudici di appello non avevano considerato, “ai fini della pronunzia liberatoria, la totalità degli elementi acquisiti in atti e scrutinati con esiti difformi dal primo giudice ma si erano limitati a valorizzare le dichiarazioni del medico di base, Dott. il Per_4 quale aveva riferito che la vittima era presente a sé, pur ammettendo a seguito di contestazioni che egli stesso aveva effettuato nei suoi confronti una diagnosi di oligofrenia. In verità, la cospicua mole di certificazioni mediche acquisite e la testimonianza del Dott. danno conto che la Tes_5
p.o. era affetta (con risalente diagnosi) da un deficit psichico grave, cui si erano affiancate negli ultimi anni di vita concorrenti patologie, anche neoplastiche”. La Corte d'Appello aveva, poi, tralasciato “le evidenze mediche più argomentate, sfociate anche nel riconoscimento di una invalidità pari al 74/%”, limitandosi “a rilevare la difforme prospettazione in ordine alla capacità della p.o. di attendere ai propri interessi proveniente dai testi dell'accusa e della difesa, trascurando, tuttavia, voci a tal fine decisive come quella del consulente finanziario (pag. 5 sentenza primo grado), CP_2 ovvero dello stesso dott. nella parte in cui Per_4 ha riferito che la p.o. non era in grado di provvedere all'accudimento dell'anziano padre né alla gestione domestica”.
La Suprema Corte ha, poi, aggiunto che “I giudici territoriali hanno, inoltre, incongruamente sminuito lo squilibrio relazionale emergente dalle fonti esaminate, omettendo di considerare il progressivo allontanamento dei parenti, cui era impedito di far visita ai congiunti, e lo stato di totale dipendenza dall'imputato per tal via instaurato”.
Secondo la Cassazione, la Corte di Appello non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui “il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche, rilevando ai fini dello stato di circonvenibilità tutte le condizioni patologiche in grado di incidere significativamente sulle facoltà di discernimento e di determinazione della vittima, nonché sulle sue capacità decisionali e sull'autonomia di gestione ( tra molte, Sez. 2 , n. 23283 del 24/02/2023, Rv.
284729 - 01)”.
La Corte di Cassazione ha, poi, criticato il capo della sentenza impugnata che aveva escluso il difetto di prova in merito all'atto di induzione patrimoniale da parte dell'imputato nei confronti di in quanto “L'espunzione dal Persona_1 materiale probatorio delle dichiarazioni del teste
e delle risultanze degli estratti conto Tes_2 bancari in ordine alla pluralità ed entità dei prelievi effettuati sui conti dei in quanto ER circostanze non oggetto di contestazione e x art.
643 cod.pen. non persuade, trattandosi di evidenze che sotto il profilo ricostruttivo valgono a segnalare la diretta ingerenza dell'imputato nella gestione delle risorse patrimoniali della p.o. per un consistente lasso temporale. Né del pari risulta rispondente ai canoni della logica giuridica
l'assunto in ordine all'esistenza di ragionevole giustificazione all'atto dispositivo, ravvisato nell'attività di assistenza prestata alla vittima e al di lui padre, prescindendo del tutto dal determinismo causale dell'atto stesso”.
2 Il giudizio ex art. 622 c.p.c. ed hanno Parte_1 Parte_2 riassunto il giudizio innanzi alla Corte di Appello civile di Genova. Dopo aver ricostruito la vicenda in esame, questi hanno chiesto di dichiarare nullo il testamento con il quale aveva Persona_1 disposto delle sue sostanze a favore di
[...]
con conseguente devoluzione dell'eredità CP_1
a favore degli attori, quali eredi ex lege;
inoltre, le parti attrici hanno chiesto di revocare l'atto di permuta del 3 agosto 2018 intercorso tra PT
(in persona del suo ads) e
[...] CP_1 avente ad oggetto i beni acquistati per successione di con conseguente restituzione Persona_1 degli importi ricevuti a titolo di conguaglio.
Inoltre, aveva ceduto a terzi i beni CP_1 oggetto del testamento, rendendoli, quindi, irrecuperabili. Ulteriori voci di danno rivendicate dagli attori sono state quelle relative all'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile di
Sarzana, via Cisa 26, illegittimamente modificato nella sua destinazione. si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
4 la novità delle domande proposte n el giudizio civile ex art. 622 c.p.c.
Gli odierni attori si sono costituiti parti civili , in qualità di eredi di cui spettavano i Parte_3 diritti successori sul patrimonio di Persona_1 nel caso in cui il testamento di quest'ultimo a favore dell'imputato fosse stato invalidato, al fine di “ottenere, previa declaratoria della responsabilità penale dell'imputato per i reati sopra ascritti e condanna dello stesso alla pena di giustizia, l'integrale risarcimento dei danni di carattere patrimoniale, morale ed esistenziale patiti dai sottoscritti, come sopra costituiti, a seguito dei reati rubricati nel capo di imputazione, nonché l'integrale rimborso delle spese legali necessarie per la costituzione di parte civile”.
Nella costituzione di parte civile, quindi, si è chiesto il risarcimento dei danni correlati alla condotta integrante gli estremi di cui all'art. 643
c.p. Null'altro è stato aggiunto.
In sede di giudizio ex art. 622 c.p.p., invece, parte appellante ha ampliato le relative richieste: questi hanno, infatti, esercitato un'azione di accertamento della nullità del testamento e degli atti dispositivi (non meglio identificati, né tanto meno prodotti, salvo che per quanto riguarda l'atto di permuta di cui alla prod. 6) dei beni acquistati per successione di Persona_1 hanno, poi, chiesto il risarcimento dei danni conseguenti proprio a tali atti dispositivi, che avrebbero reso irrecuperabili i beni ereditati da di cui le parti civili erano eredi e, Parte_3 quindi, legittime proprietarie;
infine, hanno chiesto il risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva degli immobili successiva alla morte di
Persona_1
Si deve valutare se sia possibile esaminare tali domande.
L'art. 622 c.p.p. trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di dare risposta alle domande di parte civile rimaste inevase nell'ambito di un processo penale ormai definitivamente concluso, senza costringere il danneggiato a radicare un processo del tutto nuovo e consentendogli invece di non disperdere completamente gli effetti utili della domanda convogliata in sede penale.
Il giudizio civile che scaturisce, ex art. 622 c.p.p., dal giudizio penale, quindi, costituisce la prosecuzione della causa risarcitoria, già pendente di fronte al giudice penale e non può, quindi, prescindere dall'oggetto di essa. Il giudizio civile, però, è, al contempo, autonomo rispetto a quello penale, in quanto la decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile della originaria domanda risarcitoria proposta, sicché la corte di appello competente, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile .
Vi è, quindi, da un lato, una evidente continuità tra i due rapporti processuali, che impone una tendenziale immutazione della domanda originaria proposta nel giudizio penale, con esclusione di pretese nuove ed aggiuntive;
al contempo, dal momento che si applicano le regole del giudice del rinvio e, quindi, quelle civilistiche e dal momento che l'oggetto del giudizio non è più il reato, ma la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. (Cass.
15290/24), vi è la necessità di adattare l'originaria domanda al mutato contestato processuale e sostanziale. Devono, quindi, essere prospettati gli elementi della responsabilit à civile, non più penale;
e, sul piano sostanziale, gli elementi costitutivi della responsabilit à civile sono diversi da quelli della responsabilit à penale.
Tale operazione di adattamento è possibile unicamente entro i limiti tracciati dalla emendatio libelli, secondo i medesimi spazi di manovra dischiusi dall'art. 183 c.p.c.
In questi termini si è espressa la giurisprudenza, secondo cui “Dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile conseguente all'annullamento dei capi civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p. discende, da un canto, la possibilità che le parti possano allegare fatti tali da consentire l'emendatio della domanda, secondo
i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015, dall'altro,
l'applicabilità delle regole processuali civilistiche sia in tema di nesso causale, sia di valutazione delle prove, in ragione della divers a funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale”.
(Cass. 6644/25); inoltre, “La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali
e sostanziali proprie del g iudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, in ragione della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. finalizzato alla percezione di aiuti comunitari, mentre invece avrebbe dovuto considerare che il "petitum" sostanziale, così come prospettato in sede di rinvio, era riconducibile alla richiesta in restituzione delle somme indebitamente percepite)”. (Cass. 7474/22).
Secondo la giurisprudenza, sono domande “nuove”
(implicitamente vietate ex art. 183 c.p.c.) quelle che sono ulteriori, aggiuntive rispetto a quelle iniziali, mentre sono domande “modificate”
(ammesse ex art. 183 c.p.c.) quelle che sostituiscono le domande originarie e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività o incompatibilità. Inoltre, la modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio (Cass. sez. un. 12310/15; Cass. sez. un. 22404/18).
Da un confronto tra le domande originarie
(contenute nella costituzione di parte civile) e quelle proposte nel presente giudizio, si osserva che, in primo luogo, la domanda volta ad ottenere la declaratoria, in via principale, di nullità del testamento si aggiunge a quelle risarcitorie e non si sostituisce ad esse. Di conseguenza, si tratta di una domanda inammissibile in questa sede.
Quanto, invece, alle domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di e quanto alla cessione degli CP_1 immobili da questi ereditati, si osserva quanto segue.
Si tratta di domande che deducono la violazione di interessi ulteriori rispetto a quelli tutelati con la contestazione del capo di imputazione , cronologicamente distanti rispetto ai fatti per i quali è stato tratto a giudizio e per CP_1
i9 quali vi è stata la costituzione in giudizio . In altri termini, non solo vi è l'aggiunta di nuove voci di danno rispetto a quelle del tutto genericamente indicate nella costituzione di parte civile, ma di circostanze e condotte ulteriori , estranee al nucleo fattuale della causa petendi originariamente dedotta, relativa ad un fatto illecito fonte di danno extracontrattuale e quindi ad un diritto c.d. eterodeterminato.
Detto in altri termini, non si può parlare di modifica ammessa ex art. 183 c.p.c. , in quanto le domande proposte in questa sede non costituiscono la medesima vicenda sostanziale oggetto dell'imputazione, dal momento che si può parlare di medesima vicenda sostanziale solo nel caso in cui non venga toccato il fatto costitutivo della pretesa. Qui il fatto costitutivo oggetto delle pretese delle parti attrici è diverso: aver indebitamente abitato, aver compiuto atti di disposizione di alcuni immobili. Si amplia, quindi, il novero di fatti da provare. Basti pensare, ad es. alla domanda volta ad ottenere un equivalente in denaro dei beni ereditati da in virtù CP_1 di un testamento che le controparti indicano essere nullo, essendo impossibile procedere al recupero degli stessi presso i terzi ai quali essi sono stati venduti. Qui si tratta di identificare non solo tali atti di disposizione, ma di valutarne l'eventuale inefficacia e, comunque, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2652 n. 6 c.c., al fine di accertarne l'irrecuperabilità.
Diversamente, come detto, il giudizio sulle domande risarcitorie che si svolge davanti al giudice civile in grado di appello si deve fondare pur sempre sulla pretesa introdotta a suo tempo in sede penale mediante costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 78 c.p.p., la cui causa petendi (di cui l'art. 78, lett. d, c.p.p., richiede l'indicazione all'atto della costituzione) è necessariamente collegata ai fatti oggetto dell'imputazione contestata in sede penale, come risulta dagli artt. 74 c.p.p. e 185 c .p.
In ogni caso, le domande proposte sono inammissibili in quanto del tutto generiche. Gli attori hanno sostenuto che “una CP_1 volta effettuata la divisione, ha alienato a terzi i beni di cui era divenuto esclusivo proprietario, rendendo così impossibile per gli eredi legittimi la reintegrazione del patrimonio”.
Nulla, però, è stato detto in ordine a quando e quali sono gli atti di disposizione compiuti;
non è stato indicato chi li acquistò e perché non sarebbero recuperabili;
quali furono i beni venduti e resi irrecuperabili, non potendo certo un simile accertamento essere rimesso ad una ctu, tanto più che alcuni beni erano stati confiscati dalla sentenza del Tribunale della Spezia (prod. 1 di parte appellante); infine, nessuna allegazione è stata compiuta in ordine a quali sono le facoltà di utilizzo dell'immobile di via Cisa, occupato da e da questi pregiudicati. In CP_1 sostanza, il contenuto minimo essenziale ed indefettibile dell'atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno extracontrattuale non è stato raggiunto, con conseguente lesione del diritto alla difesa della controparte. Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei
"danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa”. (Cass. 13328/15).
Da quanto precede, discende l'inammissibilità delle suddette domande.
Le parti attrici hanno, poi, ulteriormente richiesto di confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza del Tribunale della Spezia , tra le quali vi
è stato il riconoscimento di un danno non patrimoniale, provocato dall'altrui condotta, liquidato in 5.000,00 euro.
Tale domanda non può essere accolta, non essendo stato indicato in cosa sarebbe consistito il danno non patrimoniale patito (cd danno conseguenza, non di immediata percezione), come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 13536/21;
Cass. 10459/19; Cass. 691/12). A ben vedere, non
è neppure chiaro se gli attori abbiano inteso domandare il danno patito dalla vittima primaria e ad esse trasmesso iure haereditario, ovvero , come sembra da una lettura della costituzione di parte civile, il pregiudizio patito direttamente dagli attori.
Da quanto precede, discende che è superfluo valutare se la condotta tenuta da e CP_1 descritta nell'imputazione integra o meno gli estremi di un illecito civile.
5 Le spese di lite
Queste vengono compensate, tenuto conto da un lato degli esiti contrastanti dei giudizi penali e, dall'altro, dalla mancanza di una disciplina normativa chiara del procedimento ex art. 622
c.p.p., sopperita dalla giurisprudenza, oltre che dalla tutt'altro che agevole distinzione tra domanda nuova inammissibile e domanda modificata, che è alla base della presente sentenza.
PQM
Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da e Parte_1 nei confronti di Parte_2 [...]
CP_1 dichiara inammissibili le altre domande proposte;
compensa le spese di lite tra le parti.
Genova 6 maggio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno