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Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02061/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giampà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei provvedimenti del Prefetto di Catanzaro dell’-OMISSIS- di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore -OMISSIS-, cod. pratica n. -OMISSIS- e del nulla osta all’ingresso del lavoratore -OMISSIS- cod. pratica n. -OMISSIS-;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- il 21 maggio 2025:
- del provvedimento del Prefetto di Catanzaro prot. n. -OMISSIS- notificato in pari data con il quale si confermano le revoche dei nulla osta per ingresso lavoro del lavoratore -OMISSIS-, cod. pratica n. -OMISSIS- e del lavoratore -OMISSIS- cod. pratica n. -OMISSIS- disposte con i provvedimenti del -OMISSIS- già tempestivamente impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. OR ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia ha revocato i nulla osta all’ingresso dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-,
- con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti, disponendo che “ l’amministrazione provveda a riesaminare la posizione dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, tenendo conto della documentazione successivamente prodotta (incluso il certificato di idoneità alloggiativa) per la regolarizzazione della loro ingresso in Italia, e, sussistendone, i presupposti provveda alla loro convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ”;
- all’esito del riesame, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura ha confermato la revoca dei nulla osta per ingresso lavoro rilasciati ai ricorrenti;
- con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato anche quest’ultimo provvedimento;
- con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata nuovamente accolta la domanda cautelare, ritenendo la motivazione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti “ in contrasto con il combinato disposto dell’art. 5, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. n. 286/1998, che escludono i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro dalla regola secondo cui la durata del permesso di soggiorno è pari a quella prevista dal visto d’ingresso, prevedendo, invece, che la sua durata sia quella indicata dal contratto di soggiorno ”;
- all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la cessata materia del contendere, a seguito del rilascio dei titoli di soggiorno, insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese dell’amministrazione resistente; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a seguito della dichiarazione resa dal ricorrente in corso di udienza, il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- per la specificità della fattispecie, le spese di lite possono compensarsi, salva liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, per due ricorrenti, a seguito di apposita istanza del difensore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
OR ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR ED | VO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.