Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3057/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.to Marco Cadeddu ed elettivamente domiciliato in Milano, via Washington, 98 ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 rappresentata e difesa per mandato allegato alla memoria dall'avv. Francesco Dalla Pietra presso il cui studio sito in Vicenza, Contrà Mure Porta Nova n. 32 ha eletto domicilio. convenuta
OGGETTO: pagamento somme e impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di MILANO, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: 0) inaudita altera parte, emettere nei confronti della parte convenuta, (c.f. ) pec: Controparte_1 P.IVA_1
, ordinanza di pagamento ex artt. 186ter e/o 423 cpc, in favore di Email_1 della somma di Euro euro 1.731,11, oltre accessori di legge, dalle singole scadenze Parte_1 al saldo;
A) accertare che tra quale lavoratore e , quale datrice Parte_1 Controparte_1 di lavoro di lavoro, anche quale subentrata nel contratto a , Controparte_3
a sua volta subentrata a , è in corso un rapporto di lavoro subordinato dal 1° gennaio CP_4
2010 a tempo indeterminato e pieno di oltre 40 ore settimanali con qualifica impiegatizia nel settore
TERZIARIO DMO, ovvero della diversa durata, orario e qualifica che risulterà in corso di causa;
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato, a far data dal 1° novembre
2020, nel II livello contrattuale, ovvero nel livello che risulterà in corso di causa;
C) dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente con lettera del 24 agosto 2023 o, comunque, accertarne l'illegittimità; conseguentemente: - ordinare a (c.f. Controparte_1
) pec: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Email_1 tempore: a) di disporre l'immediata reintegra in servizio del ricorrente con le mansioni proprie della qualifica rivestita (II livello) all'epoca della estromissione;
b) di corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'indebita estromissione dal rapporto di lavoro, una somma commisurata alle retribuzioni globali di fatto che il ricorrente avrebbe percepito dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra nella misura di € 2.497,63 mensili, quale retribuzione globale di fatto, oltre contributi assistenziali e previdenziali come per legge, maggiorate della rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito sino ad effettivo soddisfo, e comunque per un importo non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ex art. 18, comma 1' post riforma Fornero); IN SUBORDINE: ordinare a
[...]
(c.f. ) pec: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro tempore: a) di disporre l'immediata reintegra in servizio del ricorrente con le mansioni proprie della qualifica rivestite all'epoca della estromissione;
b) di corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'indebita estromissione dal rapporto di lavoro, una somma commisurata alle retribuzioni globali di fatto che la ricorrente avrebbe percepito dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra nella misura di € 2.497,63 mensili, quale retribuzione globale di fatto, oltre contributi assistenziali e previdenziali come per legge, maggiorate della rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito sino ad effettivo soddisfo, e comunque per un importo massimo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ex art. 18, comma 4' post riforma Fornero); IN ESTREMO SUBORDINE: - ordinare a (c.f. ) pec: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa Email_1 dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra parte ricorrente e l'odierna convenuta, di corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno attraverso il versamento di un'indennità di importo pari a 24 m e n s i l i t à e , comunque, non i n f e r i o r e a 12 mensilità
,dell'ultima retribuzione globale di fatto, € 2.497,63 mensili, tutte maggiorate della rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art. 18, comma 5'); D) in ogni caso condannare CP_1
(c.f. pec: , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
140.576,18, (di cui euro 11.787,20 a titolo di differenza sul TFR), o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del - combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Marco Cadeddu, procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva».
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato dipendente della società resistente a far data dal 1 ottobre 2020, quale impiegato;
-che, in data 4 agosto 2023, la datrice di lavoro aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per i fatti meglio descritti nella lettera raccomandata recapitatagli e relativi ad alcune assenze dal lavoro (doc. 36), lettera nella quale veniva contestata anche la recidiva;
-che nonostante le giustificazioni rese, la società, con lettera del 24 agosto 2023, gli aveva intimato il licenziamento;
-che nonostante l'orario contrattuale, aveva sempre osservato un orario full time ed anche oltre;
-che dal 1 novembre 2020 aveva svolto mansioni riconducibili alla figura del vice direttore di cui al II livello CCNL Distribuzione;
-che, a prescindere dal diverso livello di inquadramento, nel periodo 1 aprile 2015-31 dicembre 2018 la società non gli aveva corrisposto la retribuzione parametrata agli aumenti contrattuali, titolo per il quale vantava un credito pari a € 1731,11 e per il quale chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
-che quanto dovuto a titolo di retribuzione per ferie, 13ma e 14ma era stato pagato in relazione ad un orario part time e non full time come, invece, lavorato;
-che anche per il TFR accantonato e poi pagato era stato calcolato un orario part time e non full time;
-che per le somme di cui sopra, vantava un credito pari a € 140.576,18 di cui € 11787,20 per TFR.
Si è costituita la società resistente precisando che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cassiere addetto alle vendite quindi, mansioni compatibili con il IV livello contrattuale;
inoltre non ha mai lavorato oltre l'orario concordato e pari ad un part time del 60%.
Nel chiedere il rigetto del ricorso ha rivendicato la piena legittimità del licenziamento. In relazione al primo periodo del rapporto, ha chiesto la chiamata in causa di
, società che, nelle more del giudizio ha sottoscritto un Controparte_3 accordo con il ricorrente.
Assunte le prove ammesse, all'udienza del 30 maggio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande avanzate dal ricorrente.
Lo stesso, sulla base delle mansioni che ha dedotto aver svolto, rivendica l'inquadramento nel superiore II livello CCNl di categoria;
per tale titolo e per aver lavorato un monte ore ben maggiore del parti time contrattuale e pari, quantomeno, al full time, chiede il pagamento delle differenze retributive maturate.
Impugna poi il licenziamento ritenendo l'insussistenza del fatto materiale e chiede tutte le conseguenze e tutele di legge.
Quanto al livello superiore, si ritiene che la pretesa non sia fondata in quanto le mansioni dedotte non siano sussumibili nel rivendicato II livello.
Alle pagg. 12 e 13 del ricorso, il sig. deduce di aver svolto le seguenti attività: Pt_1
“- gestione di ogni problematica contabile di denaro relativa alla chiusura dei cassetti dagli addetti al punto vendita;
- chiusura del rendiconto all'apertura apertura e/o chiusura dei vari punti vendita, ove di volta in volta ha prestato servizio;
- ordine del contante per “approvvigionamento” della cassaforte (operazione che veniva svolta un giorno a settimana, cadente tendenzialmente al mercoledì; - gestione della cassaforte del punto vendita (gestione per la quale aveva ricevuto anche controlli dall'ispettore di riferimento;
- gestione del carico e dello scarico del tir con le merci per i supermercati con l'utilizzo del terminale connesso al sistema operativo del supermercato, con “validazione” della merce in entrata dal fornitore. - Creazione di promozioni con l'ausilio di altri dipendenti che eseguivano le direttive del ricorrente;
- gestione della variazione dei prezzi di vendita;
- gestione del cd “PVT”, ossia con il terminale connesso al gestionale del supermercato;
- gestione a giorni alterni del carico e dello scarico del pane e della carne (mansione riservata a direttori e vicedirettori); - apertura e/o chiusura dei punti vendita di e Parte_2 [...]
dei quali il ricorrente aveva le chiavi nonché il dispositivo per la Parte_3 disattivazione dell'antifurto” L'art 99 CCNl ricomprende nel II livello “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: …omissis 2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
…omissis 44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”
Sono, invece, ricompresi nel IV livello contrattuale (ovvero quello di appartenenza del ricorrente): “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
[…] 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci””.
Le due declaratorie si differenziano in quanto nel II livello sono ricompresi i lavoratori di concetto mentre nel IV i lavoratori con ruoli operativi.
Il lavoratore di concetto è colui che svolge mansioni intellettuali e, nella specie poi, che deve avere anche autonomia operativa.
Le mansioni elencate alle pagg. 12 e 13 del ricorso non paiono potersi ricondurre nell'ambito del lavoro intellettuale e, comunque, non rientrano in alcuno dei profili esemplificativi.
Il ricorrente non ha dedotto di essere stato cassiere che sovraintende a più casse, di essere stato adibito a progetti, di essere un capo reparto, un contabile o un responsabile di magazzino.
Neppure risultano a tal fine, utili i messaggi prodotti sub doc. 44.
In disparte il fatto che sono limitati ad un periodo brevissimo (aprile-maggio 2022), in ogni caso, negli stessi, il mittente ci tiene a distinguere messaggi diretti a tutti Pt_4
i destinatari, da messaggi diretti ai soli direttori, sicchè, dovendo tralasciare questi ultimi che non possono ritenersi destinati anche al ricorrente che direttore non era e non assumere essere, gli altri non offrono elementi utili ai fini del riconoscimento del
II livello.
La società riconosce che il ricorrente abbia svolto mansioni di vice direttore, ma per un brevissimo lasso temporale (19-28 maggio 2022) ed in sostituzione del titolare in ferie.
Ruolo che, proprio per la temporaneità e la ragione (sostituzione), non vale ad attribuire al dipendente il diritto al superiore inquadramento.
L'impossibilità di ricondurre nel II livello le mansioni asseritamente svolte (comunque contestate) ha reso superflua ogni indagine istruttoria.
Questa si è, invece, concentrata sull'orario lavorato e sulle ragioni del licenziamento.
Quanto al primo punto, il ricorrente, come detto, ha dedotto che sin dall'assunzione e fino al 30 settembre 2020 ha lavorato dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo, dalle 6,30 alle 21 e dal 1 novembre 2020 o dalle 6,30 alle 14, o dalle 14 alle 21,30.
I testi hanno così riferito:
: Testimone_1
“Ho lavorato fino al 30 dicembre 2022 per la resistente, non ho cause in corso, conosco il sig. Pt_1
Posso riferire solo fino a tale data, posso confermare l'orario che mi viene detto in quanto orario che anch'io osservavo o, comunque, mi capiva di incrociarlo in entrata o uscita. Io, come responsabile, avevo le chiavi e per questo o io o l'altro collega passavamo le chiavi del negozio al ricorrente”.
: CP_5
“Sono dipendente della resistente dal 2006.
Conosco il sig. Pt_1
Posso riferire solo fino a quando non sono più stato ispettore di zona.
Non ricordo però l'anno.
Confermo, comunque che nel periodo nel quale ho il ricordo, l'orario è stato quello che mi viene detto.
Anzi voglio precisare perché credo di aver mal inteso che il ricorrente svolgeva un monte ore a volte superiore rispetto al suo orario part time di 24 ore settimanali, ma non sono in grado di dire per quante ore al giorno in più lui lavorasse e per quali periodi.
L'indicazione dell'orario da osservare veniva comunicato dal responsabile la settimana prima per quella dopo.
Il responsabile del negozio di era , su Corsico non so, per Parte_5 Controparte_6 Pt_2
era .
[...] Persona_1 Io non mi occupavo della programmazione degli orari.
L'ingresso e l'uscita erano segnati dalla timbratrice, la busta paga era calcolata sulle timbrature.
Ero responsabile di zona, ero presente nel singolo negozio per una volta a settimana per circa due ore alla volta.
La programmazione degli orari era visionata anche da me. se vi erano degli interventi extra, la società autorizza la timbratura prima o dopo l'orario; non era consentito che un dipendente rimanesse in negozio per finire il lavoro. Vi sono dei responsabili che verificano che ciò non succeda”.
: Controparte_7
“Ero dipendente della resistente, lo sono stato dal 1996 fino a ottobre 2023.
Ero cassiere.
Conosco il sig. sono collega dal 1996. Pt_1
Io lavoravo dalle 16,30 alle 20,15.
A volte facevo anche la mattina.
Nel mio orario solito capitava che al mio arrivo trovassi a volte lui mi diceva di essere lì dal Pt_1 mattino, a volte non so quanto tempo prima fosse arrivato, a volte si tratteneva con me fino alle 20,15, altre volte lui se ne andava quando io arrivavo.
Lui mi faceva la chiusura del cassetto che avveniva alle 20,15, io poi me ne andavo non so lui cosa facesse. Mi ricordo che chiudeva la porta dall'interno, ma non so se e quanto si trattenesse.
Timbravamo in ingresso ed in uscita, io non ho mai fatto lavoro supplementare”.
Il ricorrente riferisce:
“timbravo all'inizio ed alla fine della giornata di lavoro, sono stato pagato in base alle timbrature, tuttavia devo dire che in alcuni casi, circa una cinquantina con l'ispettore ho lavorato Tes_2 anche più ore ma senza timbrare, non sono in grado di ricordare se questo è successo perché l'ho deciso io o perché me l'hanno ordinato.
Il più delle volte era nel senso di posticipare l'uscita. e rimanevo a finire il lavoro. Per_2
Testimone_3
CP_
“Sono dipendente di dal 1 dicembre 2016, conosco il sig. sono stato suo responsabile Pt_1 su tutti e tre i negozi nei quali il ricorrente ha lavorato. Il ricorrente era un part time, lavorava su turni, vi erano tre turni, mattina intermedio e pomeriggio. Era il gerente di ogni singolo negozio che programmava la settima;
nella programmazione vi era l'indicazione dell'orario e del negozio nel quale si doveva lavorare. I turni che mi vengono letti non erano i turni programmati, potevano essere degli straordinari, ma dovevano essere avvallati dal gerente che a sua volta chiedeva autorizzazione all'ispettore.
Il ricorrente timbrava ingresso e uscita.
Escludo che al ricorrente sia stato chiesto di lavorare senza timbrare;
non era consentito al lavoratore di rimanere in negozio senza timbrare, capitava che l'azienda chiedesse conto delle mancate timbrature;
non era consentito che i lavoratori rimanessero in azienda oltre la timbratura”.
Rilevanti le precisazioni rese dal sig. l quale ha riferito di aver sempre timbrato Pt_1
l'entrata e l'uscita dal lavoro e di essere stato pagato in base alle timbrature.
Questo in uno con i dati leggibili sulle buste paga e che evidenziano il pagamento sia del lavoro supplementare sia del lavoro straordinario portano ad una prima conclusione, ovvero che per le ore lavorate e ricomprese nell'intervallo tra le due timbrare, il sig. non sia oggi creditore di alcunchè in quanto, debitamente Pt_1 retribuito.
Lo stesso ha, però aggiunto che, nella misura di circa 50 volte, si è trattenuto al lavoro oltre il proprio orario, senza timbrare.
Non ha saputo dire se su richiesta o per sua decisione propria.
In tali casi, in assenza di elementi documentali, la prova del maggior orario, a tale punto quale prosecuzione del proprio turno, non può che essere desunta dalle deposizioni testimoniali.
Si tratta, tuttavia, di deposizioni che non offrono elementi sufficienti a suffragare la richiesta di parte.
Il teste ha riferito di aver incrociato il ricorrente al suo arrivo o alla sua uscita Tes_1 dal lavoro in quanto a lui dava le chiavi.
Tuttavia se lo incontrava all'inizio del suo turno, significa che il ricorrente se ne andava a quell'ora, se lo incontrava alla fine del suo turno (del teste), la sua deposizione può significare solo che il ricorrente era presente all'inizio del suo turno (del ricorrente), ma non che si sia prolungato anche oltre la fine.
Quanto agli altri testi, non sono stati in grado di riferire con precisione l'orario lavorato, ammettendo che il ricorrente possa aver svolto lavoro ulteriore a quello contrattuale, ma sempre registrato dalle timbrature e, quindi, poi retribuito.
Per le ragioni sopra svolte, la domanda di differenze retributive per maggior orario non può essere accolta.
Da ultimo il ricorrente ha impugnato il licenziamento.
Nella lettera di contestazione, si legge: “Ci risulta che, in data 13.07.2023 alle ore 12:30, Lei non si sia presentato presso il punto vendita di per lo svolgimento del Suo turno di lavoro, senza avvertir nessuno e provocando Parte_2 disagi all'interno del negozio. Non vedendoLa arrivare all'orario previsto, il direttore Sig. CP_8
immediatamente La contattava per avere spiegazioni in merito alla Sua assenza e, di riposta,
[...]
Lei avrebbe riferito di essere rimasto in panne per strada con il proprio ciclomotore e che stava tornando a casa per prendere l'autovettura e recarsi al lavoro quanto prima. Da quel momento Lei si rendeva totalmente irreperibile alle numerose telefonate del direttore, del centralino e dell'ispettore. Risulta altresì che Lei sia stato assente ingiustificato anche nelle giornate del 14, 17 e
18 luglio 2023, senza dare alcun avviso ai superiori gerarchici né rispettare le direttive aziendali in ordine alla comunicazione delle assenze. Tutto ciò premesso con la presente siamo a contestarLe: l)
l'assenza ingiustificata per i giorni 13, 14, 17 e 18 luglio 2023; 2) di non aver rispettato le direttive aziendali in ordine alla comunicazione delle assenze nei predetti giorni;
3) di aver causato notevoli problemi organizzativi all'attività del punto vendita di Tali condotte Le vengono Parte_2 contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 e del vigente CCNL DMO.
Le stesse, configurandosi come grave inadempimento dei più elementari obblighi contrattuali di diligenza ed obbedienza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 cc e di quelli generali di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175 e 1 176 c.c. posti alla base del rapporto di lavoro, sono passibili di provvedimento disciplinare. Le assenze ingiustificate sopra individuate e il mancato rispetto delle direttive aziendali in ordine alla comunicazione delle assenze, qualora confermate, si inseriscono all'interno di una Sua più ampia condotta caratterizzata dalla totale inaffidabilità della prestazione lavorativa e dal Suo totale disinteresse per la gestione e l'organizzazione del punto vendita in cui Lei
è addetto, che riverbera i suoi effetti nei confronti dei colleghi di lavoro e dei superiori gerarchici. A tale riguardo, Le viene contestata la condotta recidiva generica e specifica ad ogni effetto di legge e di contratto in quanto: con contestazione disciplinare datata 8.10.2021, Le è stato contestato il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali (i.e. comportamento negligente, assenza ingiustificata, mancato rispetto della procedura per la comunicazione delle assenze e comportamento irrispettoso verso i superiori gerarchici) e Le è stata comminata la sanzione della multa di 2 ore di retribuzione;
2) con contestazione disciplinare datata 21.10.2021, Le è stato contestato il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali (i.e. comportamento irrispettoso nei confronti della clientela del punto vendita) e Le è Stata comminata una sanzione del richiamo scritto;
3) con contestazione disciplinare datata 18.08.2022, Le è stato contestato il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali
(i.e. assenza ingiustificata per il giorno 12.08.2022, mancato rispetto della procedura per la comunicazione delle assenze) e Le è stata comminata la sanzione della sospensione dal lavoro per 5
(cinque) giorni;
4) con contestazione disciplinare datata 18.10.2022, Le è stato contestato il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali (i.e. ammanchi di cassa relativi ai mesi di agosto e settembre
2022) e Le è stata comminata la sanzione della multa di 4 ore di retribuzione;
5) con contestazione disciplinare datata 30.11.2022, Le è stato contestato il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali
(i.e. mancato rispetto della procedura per la comunicazione delle assenze) e Le è stata comminata la sanzione della multa di 3 ore di retribuzione;
6) con contestazione disciplinare datata 28.04.2023,
Le è stato contestato il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali (i.e. mancato rispetto della procedura per la comunicazione delle assenze per stato di malattia) e Le è stata comminata la sanzione della multa di 3 ore di retribuzione. Ciò premesso, La invitiamo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 legge 300/70 e dal CCNL DMO, a presentare eventuali giustificazioni anche scritte entro
5 giorni dalla data di ricevimento della presente, riservandoci, in esito alle stesse, di assumere gli opportuni provvedimenti. Le ricordiamo inoltre che in tale sede Lei potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o Conferisce mandato. Stante la gravità e la reiterazione delle contestazioni. Lei viene sospeso con effetto immediato in via cautelare dal servizio sino alla conclusione del procedimento disciplinare. posta anche l'assoluta inaffidabilità che Lei ha sino ad oggi dimostrato nell'esecuzione della Sua prestazione lavorativa.”.
In disparte per un attimo le condotte richiamate ai fini della recidiva, le nuove contestazioni afferiscono alla mancata regolare comunicazione dell'assenza per il giorno 13 luglio 2023 e l'assenza nei giorni, 13, 14, 17 e 18 luglio 2023 in uno alla mancata comunicazione.
Quanto al primo giorno, il sig. ha riferito di non essersi recato al lavoro in Pt_1 quanto, mentre vi stava andando, è rimasto in panne con il motorino, quindi, preso dal panico è tornato a casa e si è dimenticato di comunicare l'assenza.
Le sue dichiarazioni valgono a confermare entrambi gli addebiti (vi è confessione sia in merito all'assenza che alla mancata comunicazione).
Quanto alla giustificazione (il motorino in panne), manca ogni prova a riguardo.
Per l'assenza del giorno 14 luglio, il ricorrente ha riferito che, mentre si stava recando al lavoro, è stato aggredito in via Toscana da due sconosciuti che l'hanno picchiato e gli hanno rotto due denti. Nonostante l'intervento delle Forze dell'ordine e dei sanitari, ha rifiutato il trasporto in ospedale preferendo rimanere sul posto per controllare l'auto, dalla quale i due sconosciuti aveva sottratto le chiavi.
Nelle sue giustificazioni, il ricorrente non ha indicato l'orario della presunta aggressione, né l'orario del suo turno di lavoro per quel giorno.
In sede di interrogatorio libero, ha così dichiarato:
“dovevo iniziare alle 12. L'aggressione è avvenuta alle 9 e non all'ora indicata nel verbale dei Poliziotti, il mio amico mi aveva chiamato al telefono chiedendomi di essere accompagnato Per_3
a casa sua nella circonvallazione esterna, non ricordo la via, ci siamo fermati al bar di via Toscana.
Non ho chiamato io la Polizia.
Non ricordo se ho avvertito di quanto mi è accaduto prima dei messaggi già prodotti”. Pt_6
Che l'orario di inizio del turno fosse le 12, è confermato anche dalla società che, a tal fine, ha prodotto il prospetto dei turni.
Tuttavia il ricorrente assume che l'aggressione sia avvenuta ben prima e che, quindi, laddove non fosse avvenuta, lui uscito di casa molto tempo prima (verso le nove), sarebbe certamente arrivato al lavoro.
I testi sentiti hanno riferito:
: Tes_2
“Il 14 luglio 2023 ho ricevuto le fotografie che mi vengono rammostrate, non ricordavo l'orario, ma ora lo vedo in foto, prima di tale momento non ho ricevuto nulla da mentre il gerente, sig. Pt_1
mi aveva comunicato che attendeva in negozio ma che non era mai arrivato. CP_8 Pt_1 Non ricordo l'orario”.
(agente di Polizia intervenuto sul posto): Testimone_4
“confermo di aver effettuato un intervento il 14 luglio 23 in viale Toscana;
la centrale operativa ci ha riferito di un evento che non si capiva se fosse una lite o un incidente, l'intervento era stato chiesto da una delle parti lese.
Nello specifico, si trattava del sig. . Parte_1
La richiesta di intervento è delle 12,35.
Che io sappia questa è stata la prima richiesta, in concomitanza è pervenuta anche altra richiesta da parte di un passante.
Giunto sul posto ho sentito il sig. ero molto agitato, diceva di essere stato aggredito mentre Pt_1 si trovava in macchina una persona aveva scagliato nell'abitacolo una bottiglia, poi era scappata con altra persona. Ha riferito che il fatto era successo tra le 12,15 e le 12,30 in quanto alle 12,15 aveva terminato di fare colazione in un bar vicino ed era salito in auto. Qui l'aggressione.
Escludo che il sig. abbia parlato di un orario intorno alle 9. Pt_1
era in compagnia di altra persona identificata come che era con lui nell'abitacolo. Pt_1 Per_4
Mi viene chiesto di precisare in ordine all'orario in cui sarebbero avvenuti i fatti. Leggo nei miei atti che riferiscono che l'aggressione è avvenuta dopo la colazione, terminata alle 12,15.
Escludo che qualcuno mi abbia riferito di un'aggressione intorno alle 9.
Non ho identificato il passante che ha fatto la telefonata.
Non ho sentito il passante, che comunque confermo ha telefonato alla centrale operativa più o meno alla stessa ora del richiedente Pt_1
Aggiungo che quando siamo arrivati sul posto, vi era il personale del 118 che stava medicando
Pt_1
Non ho sentito altri se non Addari, ho solo identificato ma siccome non Persona_5 necessitava di cure poi si è allontanato.
ha denunciato solo di essere stato aggredito mentre era in macchina, non ha detto che vi Pt_1 era stata anche una precedente aggressione o altro”
La deposizione del teste risulta di particolare importanza in quanto, da un Tes_4 lato sconfessa il ricorrente laddove ha riferito di non aver chiesto l'intervento della Polizia, cosa, invece, accaduta.
Inoltre, lo sconfessa in merito all'orario del fatto-aggressione avvenuta al termine della colazione tra le 12,15-12,30.
A quell'ora, però, il ricorrente avrebbe già dovuto essere al lavoro, sicchè il fatto di trovarsi ancora in viale Toscana gli ha impedito di essere puntuale per l'inizio del turno, a prescindere dall'aggressione. L'aggressione non è stata, quindi, la causa del suo ritardo al lavoro in quanto lo era indipendentemente dal fatto.
Quanto poi all'assenza, va detto che il ricorrente, con la sua negligenza e con il suo ritardo ha offerto l'occasione per l'aggressione che, non si sarebbe verificata se lo stesso, per le 12 si fosse trovato sul posto di lavoro e non laddove non aveva motivo di essere.
In sostanza, la permanenza in luogo lontano dal luogo di lavoro ed in orario lavorativo non trovano giustificazione se non nella negligenza del ricorrente, la sua assenza per quel giorno, non risulta sufficientemente giustificata da un'aggressione che, comunque poteva consentire, anzitutto una comunicazione al lavoro e che, comunque, non si sarebbe verificata a quell'ora se, a quell'ora, lo stesso si fosse trovato al lavoro.
Quanto alla doverosa comunicazione all'azienda, questa è avvenuta solo pochi minuti prima delle 21 come comprovano i messaggi sub doc. 45, 46 e 47 e solo con tale canale, quindi in maniera non corretta e sicuramente tardiva.
Ed, invero, non vi è spiegazione del perchè, dopo l'aggressione delle 12, abbia atteso fino alle 21 per far sapere qualcosa.
Anche per tale giorno, quindi, l'assenza risulta provata e la sua giustificazione non sufficiente.
Quanto poi al giorno 17, il ricorrente nulla dice del perchè non si sia recato al lavoro.
Solo il giorno 18, invia al sig. un messaggio con il quale asserisce di essere Pt_4 ricoverato all'ospedale di Magenta per problemi di cuore.
Per tale giorno, però non vi è prova di alcun ricovero che, come da certificato sub doc.
50 è avvenuto il giorno successivo, ovvero il 19 luglio.
Ed, invero, quanto all'ulteriore accesso all'ospedale del 15 luglio, il certificato sub doc.
49 dà conto del suo rifiuto al ricovero, quindi, delle sue dimissioni.
I giorni di assenza contestati (13, 14, 17 e 18 ) risultano provati.
Le giustificazioni addotte, certamente non valgono a escludere la responsabilità per i giorni 13, 17 e 18, quanto al giorno 14, certamente il ricorrente ha contribuito ad impedire la sua presenza al lavoro, creando, con il suo ritardo, l'occasione per l'aggressione.
Va poi detto che il sig. non era nuovo alle assenze né alle mancate o non esatte Pt_1 comunicazioni come risulta dalle precedenti contestazioni richiamate nella lettera di contestazione (cfr. nello specifico 8 ottobre 2021, 12 agosto 2022).
Si tratta di assenze (una sola delle quali sanzionata con la sospensione) che ben rilevano ai fini della recidiva. L'art. 222 CCNL sanziona con il licenziamento la recidiva in oltre tre mancanze per le quali sia prevista la sanzione della sospensione purchè nel medesimo anno solare.
Si tratta di fattispecie autonoma che può determinare il recesso laddove gli illeciti siano nel medesimo anno solare e siano, astrattamente, puniti con la sospensione.
Diversa è la recidiva quale aggravante per la quale vigono il termine dei due anni e il medesimo disvalore dei fatti contestati.
Nella specie, la società ha contestato la recidiva come aggravante e la stessa risulta sussistente.
Appare di particolare gravità la ragione dell'assenza del 12 agosto 2022, ragione che risulta manifesta dal contenuto della conversazione avvenuta il 13 agosto 2022 (doc.
16 fasc. res.).
Nel colloquio tra il ricorrente ed il suo responsabile, si comprende quale fosse la ragione dell'assenza, ovvero essere stato fermato dagli operanti mentre deteneva in auto qualcosa che non voleva gli venisse trovato e del quale è riuscito a disfarsene.
La gravità del fatto, gravità che lo stesso ricorrente nella conversazione dimostra di comprendere, ma che ritiene necessitato dall'esigenza di integrare le sue entrate ha ripercussioni sul rapporto di lavoro in quanto afferente un'attività che il sig. ha Pt_1 svolto durante l'orario nel quale doveva essere in servizio ed in sostituzione allo stesso.
L'assenza per oltre tre giorni è, ai sensi dell'art. 222 CCNL, causa di licenziamento.
A tale condotta si aggiungono poi il disvalore e l'incidenza della recidiva che ulteriormente aggravano i fatti.
Il licenziamento intimato risulta quindi legittimo e lo stesso non può dirsi dettato da ragioni discriminatorie.
Per il ricorrente la società lo avrebbe licenziato in quanto titolare dei permessi ex art. 104/91 e persona invalida.
Si ritiene che la doglianza non abbia alcun fondamento.
In nessuna occasione il ricorrente ha giustificato la sua assenza per la necessità di assistere il figlio, quindi non si vede in che modo lo stesso sarebbe stato discriminato per tale ragione.
Non vi è poi dubbio che lo stesso sia stato assente per quattro giorni nell'anno 2023 e per uno solo di essi ha fornito una giustificazione, seppur non idonea.
Anzi a sua volta manifesta della totale negligenza del dipendente che in orario di servizio si trovava lontano dal luogo di lavoro in un contestato sul quale permangono non pochi dubbi. Quanto poi alla sua disabilità, la stessa non risulta né causa di un comportamento discriminatorio, né scriminante delle condotte addebitate.
Quanto al primo profilo, è stato dimostrato come il sig. sia stato assente e non Pt_1 abbia, correttamente, comunicato le proprie assenze per oltre tre gironi.
Di tal chè i fatti contestati sono risultati sussistenti e il licenziamento, deciso per motivi accertati, può dirsi, per ciò solo, legittimo, dovendosi escludere altre ragioni.
Quanto poi alla scriminante, sarebbe stato onere del ricorrente rappresentare come le sue assenze fossero da ricondurre al suo stato di persona invalida.
Al contrario, per due giorni lo stesso ha addotto motivazioni del tutto estranee
(motorino in panne ed aggressione) e per altri due giorni ha tentato di far riferimento ad un presunto ricovero che, tuttavia, dai documenti è risultato essere successivo.
Il licenziamento è, quindi legittimo.
Pur di fronte alla totale soccombenza, le differenti condizioni tra le parti giustifica una totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 30 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia