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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 317/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente relatore dr. Massimo De Cesare . Consigliere
Dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. PALMERINI FRANCESCA Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di L'Aquila, in funzione di Giudice del Lavoro in data 17 gennaio 2024
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di L'Aquila ha rigettato il ricorso con il quale chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Parte_1 nullità dell'atto n. 5420190000296908000 dell'importo di euro 3.892,74 relativo alla richiesta di contributi “dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori CP_1 dipendenti” relativamente al mese di aprile 2014.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 17 gennaio 2024 e non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, Parte_1 chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, in particolare “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'atto n. 35420190000296908000 dell'importo di euro 3.892,74 trasmesso dall'
[...]
con condanna di parte appellata alla Controparte_1 CP_1 restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”
Si è costituito in giudizio l' contestando ogni motivo di gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto ritualmente pervenuta al destinatario la missiva con cui l' nel 2018 aveva richiesto il pagamento della somma, essendo l'indirizzo CP_1 errato (in “via delle Vec X” anziché alla sede della società Via Delle Vecchie n. 7) e il firmatario sconosciuto (tale , negando che la Pt_2 Pt_3 Controparte_2
[... l'avesse mai ricevuta, non potendo il Giudice limitarsi ad affermare che non essendo una metropoli il luogo di consegna, la notifica indirizzata in una via diversa da quella della società ed a persona sconosciuta alla società stessa, si ha per avvenuta.
Ha altresì lamentato che “non è consentito all'amministrazione, quanto, in particolare, alla responsabilità del socio accomandante di s.a.s., di notificare alla società l'atto impositivo e la cartella esattoriale, e procedere per l'esazione del credito nei confronti del socio” (Cass. n. 18012/2005), avendo quest'ultimo il diritto di ricevere la notifica di uno “specifico avviso di accertamento, limitato nel quantum alla quota conferita”, in linea con quanto disciplinato dall'art. 7 della legge n.
212/2000 (obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi). A mente dell'art. 2313 c.c. il socio accomandante è privo di legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni riferibili alla società, e la sua responsabilità è limitata alla quota conferita, pertanto i creditori sociali, incluso l'erario, non sono autorizzati ad agire direttamente nei suoi confronti (Cass. Civ. 13565/2021).
Ha infine riproposto la eccezione di decadenza già sollevata in primo grado e liquidata frettolosamente dal primo giudice, affermando che “potrà essere sollevata in sede esecutiva”. Nella specie l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2015 essendo il versamento del 2014, e non, come avvenuto e ritenuto giusto dal Giudice di primo grado, nel 2019.
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla visura storica della
[...]
emerge che trattasi di società costituita in data 8 gennaio 2004, Controparte_2 che risulta socio accomandante della stessa e che la compagine ha Parte_1 cessato l'attività in data 17 febbraio 2021, con cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 01.03.2021. Trattasi di dati non contestati dalle parti.
pag. 2/5 Non vi è dubbio che, a mente dell'art. 2324 c.c., tutte le obbligazioni della società estinta, per legge, si trasmettono a titolo universale in capo ai soci accomandatari ed ai soci accomandanti, e i primi rispondono solidalmente ed illimitatamente, i secondi rispondono limitatamente alla quota di conferimento (Cass. civ., sez. III, 08.08.2013
n. 18923).
Correttamente, come peraltro affermato anche da , , quale socio CP_1 Parte_1 accomandante, è pertanto obbligato "pro quota" al versamento della contribuzione previdenziale richiesta con l'avviso di addebito opposto, atteso che il limite per cui i creditori sociali non sono autorizzati ad agire direttamente sul socio accomandante è imposto dalla legge allorché la società in accomandita semplice è ancora operante, ma non certo se la società sia stata già cancellata dal registro delle imprese. Anzi, in questo caso, il creditore non è tenuto ad escutere dapprima i soci accomandatari, potendo indifferentemente agire contro questi o contro l'accomandante, con i limiti imposti dalla norma sul regime di responsabilità previsto per i primi e per i secondi.
Peraltro, in tema di riscossione, secondo l'orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 753/2024) “l'atto impositivo intestato a società di persone estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della società o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di atti specifici intestati o diretti ai medesimi, giacchè l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione,
a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili peri debiti sociali”.
Nel caso in esame correttamente l'avviso di addebito è stato emesso confronti della in data 8 giugno 2019 quando la società era ancora attiva e Controparte_2 notificato in data 19 maggio 2022 a , quale socio accomandante della Parte_1 stessa, quando la società era ormai cancellata, per effetto del fenomeno successorio del subentro dei soci alla società, non ravvisandosi alcun difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla questione per cui l'avviso di addebito debba essere preceduto da un avviso bonario, va rilevato che le norme sull'esazione esattoriale – ossia l'art. 24 del
Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46 – non ne impongono la notifica al debitore, a nulla rilevando che il socio sia rimasto o meno estraneo agli atti di accertamento ed impositivi inerenti la formazione e l'emissione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria (Cass. n.
27189/2014 e da ultimo n. 6020/2020).
Con riguardo infine alla decadenza, l'avviso di addebito n. 354-2019- CP_1
00002969-08 dell'08.06.2019 si è formato solo a seguito di accertamenti eseguiti nell'anno 2018, a seguito dei controlli documentali effettuati dall'Istituto dai quali è
pag. 3/5 emerso che la società non aveva provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in relazione al periodo da ottobre 2010 ad aprile 2014, pertanto non può ritenersi tardivo.
Riguardo all'eccezione di prescrizione estintiva del credito, poiché il "ticket di licenziamento" riguarda il mese di aprile 2014, il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto validamente da in data 19.11.2018, con la notifica alla CP_1 società (allora ancora attiva) della nota del 01.11.2018, mediante raccomandata CP_1
a/r n. 63030831592-0 diretta a Frazione Pescomaggiore, Via delle Controparte_2
Vec X. 67100 L'Aquila.”
Sul punto va anzitutto rilevato che trattasi di notificazione di una intimazione di pagamento, operata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del servizio postale “universale”, disciplinata dal regolamento postale, D.M. 9 aprile
2001, per il cui perfezionamento, è necessario che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015).
Nel caso in esame, tenuto conto che la sede della società, come risultante dalla visura camerale, è Via delle Vecchie 7, Frazione Pescomaggiore Controparte_2
67100 L'Aquila, l'aver indicato Frazione Pescomaggiore, Via Controparte_2 delle Vec X 67100 L'Aquila può ragionevolmente imputarsi ad un errore materiale di trascrizione, che non ha inficiato l'individuazione del luogo di consegna della raccomandata, tanto più che la stessa risulta essere stata consegnata a mani del medesimo soggetto – individuato da nella persona di , moglie CP_1 Testimone_1 del sig. – che sia in data 25 luglio 2013 che in data 10 aprile 2018 aveva Parte_1 ricevuto altre raccomandate, inviate da , come dimostrato dalla documentazione CP_1 versata in atti, da ritenersi tempestiva considerato che la questione riguardante la ricezione della raccomandata è stata introdotto dalla ricorrente in primo grado solo con le ultime note di trattazione scritta, immediatamente precedenti la decisione – in pag. 4/5 cui si evidenziano, a prima vista, identiche sottoscrizioni, sostanzialmente sovrapponibili e riconducibili alla medesima mano.
L'appello pertanto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 962 Parte_1 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 317/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente relatore dr. Massimo De Cesare . Consigliere
Dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. PALMERINI FRANCESCA Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e Controparte_1 difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di L'Aquila, in funzione di Giudice del Lavoro in data 17 gennaio 2024
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di L'Aquila ha rigettato il ricorso con il quale chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Parte_1 nullità dell'atto n. 5420190000296908000 dell'importo di euro 3.892,74 relativo alla richiesta di contributi “dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori CP_1 dipendenti” relativamente al mese di aprile 2014.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 17 gennaio 2024 e non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, Parte_1 chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, in particolare “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'atto n. 35420190000296908000 dell'importo di euro 3.892,74 trasmesso dall'
[...]
con condanna di parte appellata alla Controparte_1 CP_1 restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”
Si è costituito in giudizio l' contestando ogni motivo di gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto ritualmente pervenuta al destinatario la missiva con cui l' nel 2018 aveva richiesto il pagamento della somma, essendo l'indirizzo CP_1 errato (in “via delle Vec X” anziché alla sede della società Via Delle Vecchie n. 7) e il firmatario sconosciuto (tale , negando che la Pt_2 Pt_3 Controparte_2
[... l'avesse mai ricevuta, non potendo il Giudice limitarsi ad affermare che non essendo una metropoli il luogo di consegna, la notifica indirizzata in una via diversa da quella della società ed a persona sconosciuta alla società stessa, si ha per avvenuta.
Ha altresì lamentato che “non è consentito all'amministrazione, quanto, in particolare, alla responsabilità del socio accomandante di s.a.s., di notificare alla società l'atto impositivo e la cartella esattoriale, e procedere per l'esazione del credito nei confronti del socio” (Cass. n. 18012/2005), avendo quest'ultimo il diritto di ricevere la notifica di uno “specifico avviso di accertamento, limitato nel quantum alla quota conferita”, in linea con quanto disciplinato dall'art. 7 della legge n.
212/2000 (obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi). A mente dell'art. 2313 c.c. il socio accomandante è privo di legittimazione, attiva e passiva, rispetto alle obbligazioni riferibili alla società, e la sua responsabilità è limitata alla quota conferita, pertanto i creditori sociali, incluso l'erario, non sono autorizzati ad agire direttamente nei suoi confronti (Cass. Civ. 13565/2021).
Ha infine riproposto la eccezione di decadenza già sollevata in primo grado e liquidata frettolosamente dal primo giudice, affermando che “potrà essere sollevata in sede esecutiva”. Nella specie l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2015 essendo il versamento del 2014, e non, come avvenuto e ritenuto giusto dal Giudice di primo grado, nel 2019.
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla visura storica della
[...]
emerge che trattasi di società costituita in data 8 gennaio 2004, Controparte_2 che risulta socio accomandante della stessa e che la compagine ha Parte_1 cessato l'attività in data 17 febbraio 2021, con cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 01.03.2021. Trattasi di dati non contestati dalle parti.
pag. 2/5 Non vi è dubbio che, a mente dell'art. 2324 c.c., tutte le obbligazioni della società estinta, per legge, si trasmettono a titolo universale in capo ai soci accomandatari ed ai soci accomandanti, e i primi rispondono solidalmente ed illimitatamente, i secondi rispondono limitatamente alla quota di conferimento (Cass. civ., sez. III, 08.08.2013
n. 18923).
Correttamente, come peraltro affermato anche da , , quale socio CP_1 Parte_1 accomandante, è pertanto obbligato "pro quota" al versamento della contribuzione previdenziale richiesta con l'avviso di addebito opposto, atteso che il limite per cui i creditori sociali non sono autorizzati ad agire direttamente sul socio accomandante è imposto dalla legge allorché la società in accomandita semplice è ancora operante, ma non certo se la società sia stata già cancellata dal registro delle imprese. Anzi, in questo caso, il creditore non è tenuto ad escutere dapprima i soci accomandatari, potendo indifferentemente agire contro questi o contro l'accomandante, con i limiti imposti dalla norma sul regime di responsabilità previsto per i primi e per i secondi.
Peraltro, in tema di riscossione, secondo l'orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 753/2024) “l'atto impositivo intestato a società di persone estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della società o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di atti specifici intestati o diretti ai medesimi, giacchè l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione,
a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili peri debiti sociali”.
Nel caso in esame correttamente l'avviso di addebito è stato emesso confronti della in data 8 giugno 2019 quando la società era ancora attiva e Controparte_2 notificato in data 19 maggio 2022 a , quale socio accomandante della Parte_1 stessa, quando la società era ormai cancellata, per effetto del fenomeno successorio del subentro dei soci alla società, non ravvisandosi alcun difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla questione per cui l'avviso di addebito debba essere preceduto da un avviso bonario, va rilevato che le norme sull'esazione esattoriale – ossia l'art. 24 del
Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46 – non ne impongono la notifica al debitore, a nulla rilevando che il socio sia rimasto o meno estraneo agli atti di accertamento ed impositivi inerenti la formazione e l'emissione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria (Cass. n.
27189/2014 e da ultimo n. 6020/2020).
Con riguardo infine alla decadenza, l'avviso di addebito n. 354-2019- CP_1
00002969-08 dell'08.06.2019 si è formato solo a seguito di accertamenti eseguiti nell'anno 2018, a seguito dei controlli documentali effettuati dall'Istituto dai quali è
pag. 3/5 emerso che la società non aveva provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in relazione al periodo da ottobre 2010 ad aprile 2014, pertanto non può ritenersi tardivo.
Riguardo all'eccezione di prescrizione estintiva del credito, poiché il "ticket di licenziamento" riguarda il mese di aprile 2014, il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto validamente da in data 19.11.2018, con la notifica alla CP_1 società (allora ancora attiva) della nota del 01.11.2018, mediante raccomandata CP_1
a/r n. 63030831592-0 diretta a Frazione Pescomaggiore, Via delle Controparte_2
Vec X. 67100 L'Aquila.”
Sul punto va anzitutto rilevato che trattasi di notificazione di una intimazione di pagamento, operata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del servizio postale “universale”, disciplinata dal regolamento postale, D.M. 9 aprile
2001, per il cui perfezionamento, è necessario che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015).
Nel caso in esame, tenuto conto che la sede della società, come risultante dalla visura camerale, è Via delle Vecchie 7, Frazione Pescomaggiore Controparte_2
67100 L'Aquila, l'aver indicato Frazione Pescomaggiore, Via Controparte_2 delle Vec X 67100 L'Aquila può ragionevolmente imputarsi ad un errore materiale di trascrizione, che non ha inficiato l'individuazione del luogo di consegna della raccomandata, tanto più che la stessa risulta essere stata consegnata a mani del medesimo soggetto – individuato da nella persona di , moglie CP_1 Testimone_1 del sig. – che sia in data 25 luglio 2013 che in data 10 aprile 2018 aveva Parte_1 ricevuto altre raccomandate, inviate da , come dimostrato dalla documentazione CP_1 versata in atti, da ritenersi tempestiva considerato che la questione riguardante la ricezione della raccomandata è stata introdotto dalla ricorrente in primo grado solo con le ultime note di trattazione scritta, immediatamente precedenti la decisione – in pag. 4/5 cui si evidenziano, a prima vista, identiche sottoscrizioni, sostanzialmente sovrapponibili e riconducibili alla medesima mano.
L'appello pertanto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 962 Parte_1 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 5/5