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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3301/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUFFATTO Parte_1 C.F._1
MARINELLA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia
ATTORE contro
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/1/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni precisate e depositate in data 1.10.2024
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove tutte dedotte nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 28.12.23
pagina 1 di 4 NEL MERITO
Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
Con riserva di indicare capitoli di prova, di produrre, dedurre ed indicare testimoni e modificare le conclusioni”
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in TORINO in data 06/03/2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito della stessa al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente con ordinanza in data 15.6.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Eseguita l'istruttoria, con ordinanza del 11.10.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alla parte ricorrente i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti (30+20).
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, le istanze istruttorie vanno rigettate perché irrilevanti e superflue alla luce dell'attività istruttoria svolta.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 2 di 4 La domanda di addebito
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata al marito, per le condotte violenti, maltrattanti ed umilianti poste in essere in suo danno, in costanza di matrimonio.
A fondamento della propria domanda, la signora rappresenta che in data 08.09.22 si è Pt_1
determinata a sporgere denuncia – querela nei confronti del marito, temendo per la propria incolumità.
È stata, altresì, depositata un'integrazione di querela in data 30.11.22. per effetto della denuncia, è pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il procedimento penale n.
18069/2022 RG NR per il reato di cui all'art. 572 c.p.; essendo stata presentata richiesta di archiviazione, la ricorrente ha depositato opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p. e l'udienza per la decisione si è svolta in data 07.03.24 avanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Ad oggi il fascicolo penale è ancora a riserva.
In questa sede si ritiene che, a prescindere dall'esito del processo penale, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
In linea generale, infatti, le violenze e i maltrattamenti, sia fisici che psicologici, costituiscano
“violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità” (Cass. Sez. VI Civile, Ord. 22 marzo 2017, n.
7388).
Ne deriva che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare di per sé soli addebito della separazione al coniuge violento (Cass. 31901/18).
Si consideri, a tal proposito, che per consolidata giurisprudenza poi, la violenza fisica e/o morale è da considerare una violazione dei doveri che nascono dal matrimonio a tal punto intollerabile da non richiedere nemmeno la comparazione del comportamento dell'altro coniuge ai fini della pronuncia di addebito della separazione (ex multis: Cass. 7388/17 e Trib. Torino 783/21). Tanto che la Cassazione ha ritenuto che anche un singolo episodio di violenza domestica, sconvolgendo definitivamente l'equilibrio relazione della coppia, in quanto lesivo della pari dignità delle persone, è causa di addebito della separazione integrando violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (Cass. 433/2016 e Cass.
817/2011).
Nel caso di specie, i racconti della ricorrente sono precisi e dettagliati e descrivono un contesto di vita in cui il convenuto l'ha, sistematicamente, umiliata, denigrata, sminuita, nonché aggredita verbalmente e fisicamente.
pagina 3 di 4 Racconti che, inoltre, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della testimone (la figlia) sentita nel corso del giudizio, mediante l'escussione del 27.5.2024 (cfr. in particolare la risposta la capo 29, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc). A ciò si aggiunga che la ricostruzione dei fatti non stata contestata dalla parte convenuta che è rimasta contumace.
E' palese, dunque, che la causa diretta del venir meno dell'affectio maritalis debba essere individuata nei comportamenti del Sig. he si è coscientemente sottratto a tutti gli obblighi di assistenza CP_1
morale e materiale derivanti dal matrimonio, costringendo la moglie ad anni di maltrattamenti verbali e fisici ed a vivere in una condizione di soggezione e controllo da cui fa, ancora oggi, fatica a riscattarsi: la ricorrente, infatti, dal momento della prima querela sporta in data 08.09.22, è in protezione ed è in carico al Centro Antiviolenza della città di Torino e sta seguendo percorsi psicologi di supporto per superare la propria condizione di donna maltrattata.
La domanda di addebito della separazione al marito, quindi, è fondata e viene accolta.
Le spese di lite
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza: il convenuto è integralmente soccombente e va quindi si condanna alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, trattazione, decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 2 c.c., con addebito della stessa al signor CP_1
Condanna rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 3808, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da pagarsi allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Torino, 17 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Serafina Aceto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3301/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUFFATTO Parte_1 C.F._1
MARINELLA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia
ATTORE contro
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/1/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni precisate e depositate in data 1.10.2024
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove tutte dedotte nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 28.12.23
pagina 1 di 4 NEL MERITO
Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
Con riserva di indicare capitoli di prova, di produrre, dedurre ed indicare testimoni e modificare le conclusioni”
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in TORINO in data 06/03/2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito della stessa al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente con ordinanza in data 15.6.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Eseguita l'istruttoria, con ordinanza del 11.10.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alla parte ricorrente i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti (30+20).
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, le istanze istruttorie vanno rigettate perché irrilevanti e superflue alla luce dell'attività istruttoria svolta.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 2 di 4 La domanda di addebito
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata al marito, per le condotte violenti, maltrattanti ed umilianti poste in essere in suo danno, in costanza di matrimonio.
A fondamento della propria domanda, la signora rappresenta che in data 08.09.22 si è Pt_1
determinata a sporgere denuncia – querela nei confronti del marito, temendo per la propria incolumità.
È stata, altresì, depositata un'integrazione di querela in data 30.11.22. per effetto della denuncia, è pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il procedimento penale n.
18069/2022 RG NR per il reato di cui all'art. 572 c.p.; essendo stata presentata richiesta di archiviazione, la ricorrente ha depositato opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p. e l'udienza per la decisione si è svolta in data 07.03.24 avanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Ad oggi il fascicolo penale è ancora a riserva.
In questa sede si ritiene che, a prescindere dall'esito del processo penale, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
In linea generale, infatti, le violenze e i maltrattamenti, sia fisici che psicologici, costituiscano
“violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità” (Cass. Sez. VI Civile, Ord. 22 marzo 2017, n.
7388).
Ne deriva che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare di per sé soli addebito della separazione al coniuge violento (Cass. 31901/18).
Si consideri, a tal proposito, che per consolidata giurisprudenza poi, la violenza fisica e/o morale è da considerare una violazione dei doveri che nascono dal matrimonio a tal punto intollerabile da non richiedere nemmeno la comparazione del comportamento dell'altro coniuge ai fini della pronuncia di addebito della separazione (ex multis: Cass. 7388/17 e Trib. Torino 783/21). Tanto che la Cassazione ha ritenuto che anche un singolo episodio di violenza domestica, sconvolgendo definitivamente l'equilibrio relazione della coppia, in quanto lesivo della pari dignità delle persone, è causa di addebito della separazione integrando violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (Cass. 433/2016 e Cass.
817/2011).
Nel caso di specie, i racconti della ricorrente sono precisi e dettagliati e descrivono un contesto di vita in cui il convenuto l'ha, sistematicamente, umiliata, denigrata, sminuita, nonché aggredita verbalmente e fisicamente.
pagina 3 di 4 Racconti che, inoltre, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della testimone (la figlia) sentita nel corso del giudizio, mediante l'escussione del 27.5.2024 (cfr. in particolare la risposta la capo 29, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc). A ciò si aggiunga che la ricostruzione dei fatti non stata contestata dalla parte convenuta che è rimasta contumace.
E' palese, dunque, che la causa diretta del venir meno dell'affectio maritalis debba essere individuata nei comportamenti del Sig. he si è coscientemente sottratto a tutti gli obblighi di assistenza CP_1
morale e materiale derivanti dal matrimonio, costringendo la moglie ad anni di maltrattamenti verbali e fisici ed a vivere in una condizione di soggezione e controllo da cui fa, ancora oggi, fatica a riscattarsi: la ricorrente, infatti, dal momento della prima querela sporta in data 08.09.22, è in protezione ed è in carico al Centro Antiviolenza della città di Torino e sta seguendo percorsi psicologi di supporto per superare la propria condizione di donna maltrattata.
La domanda di addebito della separazione al marito, quindi, è fondata e viene accolta.
Le spese di lite
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza: il convenuto è integralmente soccombente e va quindi si condanna alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, trattazione, decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 2 c.c., con addebito della stessa al signor CP_1
Condanna rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 3808, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da pagarsi allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Torino, 17 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Serafina Aceto
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