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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2719/2015
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 13 del mese di marzo, avanti a noi dott. Salvatore Irullo,
Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n.
2719/2015 R.G. e vertente
TRA
c.f. , con l'avv. ADAMO PIETRO Parte_1 C.F._1
e AVV. Parte_1
- Attore –
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. DE DOMENICO GIUSEPPE;
Controparte_1
- Convenuto –
Oggi 13/03/2025 innanzi al Giudice on. dott. Salvatore Irullo sono comparsi:
Per l'avv. il quale si riporta Parte_1 Parte_1 integramente alla propria posizione processuale come spiegata in atti e verbali di causa e nelle note conclusive da ultimo spiegate, chiede pertanto che la causa venga decisa
Per 9, l'avv. MARIA DE DOMENICO per delega dell'AVV. CP_1
DE DOMENICO GIUSEPPE la quale si riporta integramente alla propria posizione processuale come spiegata in atti e verbali di causa e nelle note conclusive da ultimo spiegate, chiede pertanto che la causa venga decisa
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale. All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 2719/2015
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2719/2015 R.G., posta in decisione, all'udienza
13.03.2025 e promossa tra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ADAMO PIETRO, per C.F._1 procura in atti e dall'AV. quest'ultimo quale procuratore di sé Parte_1 stesso in virtù di nomina del 25.11.2021
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE DOMENICO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI CADORNA 2 C/O AVV. L.DIMASI 98100 MESSINA, per procura in atti;
- Convenuto –
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13/05/2015 notificato il 16/05/2015, Parte_1 premettendo di essere proprietario di un appartamento sito in Messina, viale Europa, Co is. 59, ubicato all'ultimo piano della palazzina B, Scala B del Condominio is. concesso in locazione e lamentando che, a seguito di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, si erano verificati, nell'appartamento di proprietà dell'attore, danni che avevano reso necessario interventi urgenti per ripristinare gli intonaci crollati e rendere abitabile l'immobile, conveniva in giudizio il , in persona Controparte_2
pagina2 di 9 dell'amministratore pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande
“…1) Ritenere e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il rimborso Parte_1 delle somme anticipate in via d'urgenza per la riparazione dei danni subiti nel suo appartamento a causa delle lamentate infiltrazioni provenienti dalle parti comuni ammalorate dello stabile condominiale, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e conseguenziali alla risoluzione anticipata del contratto di locazione con il conduttore sig. , nonché al mancato guadagno per CP_3
l'impossibilità di locare l'immobile a terzi nel periodo agosto 2013 - febbraio 2014. 2) Per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_4 del suo amministratore pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di € 10.605,00 (euro diecimilaseicentocinque,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi all'effettivo soddisfo, o di quel maggiore e/o minore importo che verrà determinato in corso di causa. 3) Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori negli assegnandi termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c. che saranno ritenuti utili e conducenti anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con salvezza di ogni diritto ed azione…”.
Con la memoria ex art. 183 cpc, del 28/10/2016, Parte attrice”, modifica e/o rettifica e/o esplicita meglio la domanda proposta chiedendo che il CP_1 convenuto venga condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro € 3.185,00 (euro 455,00/mese) relativo al canone di locazione concordato con il conduttore sig. per il periodo compreso tra il mese di agosto 2013 ed il Parte_2 mese di marzo 2014 e non pagato a causa delle precarie condizioni dell'immobile.”
Con memoria difensiva e di costituzione del 20/04/2016, si costituiva il CP_1 convenuto, rilevando che le doglianze mosse dall'attore erano destituite di fondamento, in quanto il aveva provveduto tempestivamente ad eseguire tutti gli CP_1 interventi necessari per eliminare in radice le infiltrazioni e le “situazioni di pericolo” verificatesi nell'appartamento. L'Assemblea del in data 8 agosto Controparte_1
2007 aveva deliberato l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione della terrazza soprastante l'appartamento di proprietà dell'attore. Per l'esecuzione di detti lavori il convenuto si era attenuto alle prescrizioni del Perito incaricato sia di redigere il computo dei lavori che di dirigere in qualità di Direttore gli interventi di ripristino, provvedendo il a programmare gli interventi necessari in tempi contenuti. CP_1
Il , ancora, contesta la fondatezza dell'assunto di parte attrice, secondo cui CP_1 intervento eseguito nel 2007 non era stato sufficiente a risolvere gli inconvenienti segnalati in quanto le infiltrazioni che interessavano l'appartamento provenivano dalle pareti perimetrali prospicienti il cortile interno, la scala A e dalle parti perimetrali dei soffitti prospicienti la Via Reggio Calabria, poiché, secondo il Convenuto, gli interventi eseguiti dal non erano stati risolutori, né potevano esserlo, in quanto nel CP_1
pagina3 di 9 tempo erano sopraggiunte nuove cause di infiltrazioni non presenti nel 2007. Tuttavia, anche in questo caso l'amministratore, constatato la presenza di infiltrazioni nell'appartamento in questione, aveva convocato un'assemblea condominiale straordinaria che aveva deliberato di conferire l'incarico ad un tecnico, il Perito Edile geom. di redigere una perizia sullo stato della facciata dello stabile al Persona_1 fine di individuare le cause e gli interventi che dovevano essere eseguiti in via d'urgenza. E l'assemblea straordinaria del 6 settembre 2013 aveva affidato alla
[...]
l'esecuzione di lavori straordinari di rifacimento della terrazza di proprietà CP_5 dell'attore, di parte della facciata prospiciente la parete del condomino delle CP_6 scarpe di piombo e dei relativi pluviali ed il rifacimento della gronda. Inoltre,
l'assemblea dava mandato al geom. di curare la direzione dei lavori straordinari Per_1
e di inserire l'appartamento di proprietà dell'attore nella ripartizione delle spese del lastrico solare. Secondo il Convenuto, Tali interventi straordinari erano stati risolutori, in quanto, dopo gli interventi eseguiti nel mese di agosto 2013 non si erano più verificate infiltrazioni nell'appartamento di conclusivamente, in Parte_1
chiedeva:” …1) In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibili e, CP_1 comunque, infondate sia in fatto che il diritto le domande attoree e, conseguentemente, rigettarle con ogni conseguenziale statuizione di legge. 2) Ritenere e dichiarare, che le fatture n. 7/2011 e n. 8/2011 datate 18 maggio 2015 son state emesse ben quattro anni dopo la data di esecuzione dei lavori. 3) Ritenere e dichiarare, che il Sig.
[...] Co a l'uso esclusivo del lastrico solare del Condominio is. sito in Messina, Parte_1
V.le Europa, Pal. B,, Scala B. 4) In subordine, ritenere e dichiarare che le eventuali spese sostenute per l'esecuzione di lavori devono essere poste a carico del Sig. nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 1126 cod. civ .. 5) Con riserva di Parte_1 articolare ulteriori mezzi istruttori ed ulteriormente produrre negli assegnandi termini di cui all'art. 183, comma 6° cpc. Con vittoria di spese e compensi difensivi…”.
La causa è stata istruita con prove documentali, con l'assunzione di testimoniane e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nominando, a tal uopo, il Dott.
Ing. . Persona_2
La domanda di arte attrice è fondata nei termini che seguono.
Incontestato, come sopra riassunto l'accadimento dei fatti da parte del
, deve rilevarsi A mente dell'art. 2051 c. c. “Ciascuno è responsabile del CP_1 danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue pagina4 di 9 caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra nesso e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima” (Cass. n. 30775/2017 che ha affermato tale principio in una ipotesi di invocata responsabilità di un . CP_7
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., ordinanza, n. 6756/2024).
Nella presente controversia, come detto, incontestato da parte del Convenuto il danno e il nesso causale tra cosa in custodia, non è stata neppure prospettata la ricorrenza del caso fortuito o delal rilevanza causale esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. Sicché le prove offerte da parte attrice, prove testimoniali e prove documentali non hanno fatto che confermare, pur in assenza di concreta contestazione di controparte, l'accadimento.
Ne consegue che, come detto, posto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sotto tale profilo della prova del nesso causale tra le infiltrazioni e il danno lamentato dall'attore, elementi possono trarsi anche CTU dell'Ing. Persona_2
, dove si legge (pagg. 5-6),” Poiché i danni lamentati dalla parte attrice, causati
[...] da pregresse infiltrazioni dalle pareti esterne e/o dal soprastante terrazzo, riguardano solo i vani ove sono presenti i controsoffitti, ho provveduto a fare rimuovere diversi pannelli dei controsoffitti sia nell'ingresso che nelle tre camere. Nell'occasione è stato riscontrato il degrado dell'intradosso del solaio in entrambi i quatto vani, con presenza pagina5 di 9 di distacchi di intonaco, rottura delle pignatte, con vuoti prodotti dallo sfondellamento,
e ossidazione dei ferri. Si evidenzia la presenza di una rete tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio a protezione dallo sfondellamento di parti delle pignatte del solaio.”
Deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Nel caso di specie, l convenuto deve essere ritenuto Controparte_8 responsabile in quanto inadempiente all'obbligo sullo stesso gravante di di eseguire le necessarie opere di riparazione, consolidamento e di manutenzione del predetto lastrico.
Si deve pertanto, condannare il Convenuto, in accoglimento della domanda attorea, al pagamento della somma complessiva di euro 28575,67, al netto dell'iva sull'importo riconosciuto a titolo di danni, di cui: - € 2280,00 fattura n. 7/2011
Centroellisse Costruzioni;
- € 2760,00 fattura n. 8/2011 Centroellisse Costruzioni;
- €
1925,00 fattura n. 16 del 05.11.2013 ditta AL ND;
- € 455,00 canone locazione mese di luglio 2013; - € 3185,00 mancata locazione periodo agosto 2013 - marzo 2014;
- € 570,00 mancato pagamento canone locazione marzo 2023; - € 2451,53 liquidazione giudiziale CTU;
- € 14.700,59, oltre iva come per legge, danni riconosciuti dal Per_2
CTU; - € 237,00 contributo unificato;
- € 11,55 notifica atto di citazione, come specificato dall'Attore nelle note conclusive del 26.02.2025.
Al riguardo, non appare conducente il rilievo di Parte convenuta secondo cui “In ordine al rimborso delle spese affrontate per la riparazione dell'appartamento si puntualizza quanto segue. La fattura n. 7 datata 18/05/2011 è relativa “a lavori eseguiti in data 18/06/2006 nell'appartamento sito a Messina, V.le Europa, is. 59”. La fattura n. 8 data 18/05/2011 (emessa in pari data della fatur n. 7/2011) ha il medesimo oggetto della precedente e cioè “lavori eseguiti in data 25/07/2007 nell'appartamento sito a Messina, V.le Europa, is. 59” dell'attore. Entrambi i documenti contabili, che si contestano, non solo recano la medesima data di emissione (18/05/2011) ma sono posteriori di ben quattro anni rispetto alla data di esecuzione dei presunti lavori eseguiti nell'appartamento dell'attore. L'attore poi omette di offrire qualsiasi elemento utile a dimostrare che i lavori indicati nella descrizione delle fatture in parola siano stati effettivamente eseguiti mentre la fattura n. 16 del 5 novembre 2013 non reca alcuna descrizione dettagliata ed analitica dei lavori eseguiti.”.
Al riguardo, si deve rilevare che L'AR. , ascoltato all'udienza Persona_3 del 18/10/2022, ha dichiarato “…Sì è vero la circostanza di quella lettera a) della memoria art. 183, VI comma, n.2 c.p.c.. Posso dirlo perché in qualità di titolare della ditta di costruzioni sono stato chiamato dall'Avv. per provvedere al Parte_1 ripristino. lett… b) Sì è vero, i ferri dell'armatura dei soffitti erano visibili, tanto che li pagina6 di 9 abbiamo trattati... Lett.c) Ricordo che la zona interessata dai crolli riguarda il soffitto della stanza in adiacenza alla proprietà Ricordo che il crollo ha riguardato il CP_9 soffitto della camera da letto, anche se non ricordo se tale stanza fosse adiacente al corpo del condominio… lett. e) Si è vero il signor i ha dato incarico CP_10 Parte_1 di ripristinare gli intonaci e le murature ammalorate… lett. f) Sì è vero. Preciso che sono il titolare della ditta Centroellisse Costruzioni… lett. g) Sì è vero. Riconosco la fattura 117/2011 dell'importo di euro 2280,00. Preciso che il pagamento è stato regolarmente effettuato dall'avvocato Tommasini… lett. h) Si è vero. Dopo il rilascio dell'immobile da parte del sig. , l'Avv. ci diede l'incarico di CP_11 Parte_1 ripristinare altri intonaci ammalorati, demolire parti ammalorate e pitturare il tutto… lett. i) Si è vero. Riconosco la fattura numero 8/2011 dell'importo di euro 2760,00 pagata dall'avvocato per i lavori suindicati… lett. ee) Ricordo che l'Avv. Parte_1 ha provveduto al pagamento e che per emettere la fattura abbiamo dovuto Parte_1 aspettare perché non era chiaro a chi intestarla, se all'Avv. o al Parte_1
Condominio. Ciò perché non era chiaro chi dovesse effettuare il pagamento. Lett. ff)
Non ricordo se le fatture sono state pagate al momento dell'emissione o prima. Lett. ii) Posso dire che i lavori erano urgenti perché si era verificato il distacco dell'intonaco con rischio del crollo. Posso dire che abbiamo rilevato infiltrazioni provenienti dalla terrazza che hanno provocato l'ammaloramento dei ferri di armatura con il conseguente distacco dell'intonaco. Lett. ll) Si conferma la relazione e gli allegati esibiti…”. Il
Testimone AL ND, ascoltato all'udienza del 18/10/2022, ha dichiarato
“…Ricordo che sono stato chiamato per collocare il controsoffitto nei vani interessati dai crolli…. Non mi sono occupato del ripristino degli intonaci. Ricordo che gli intonaci erano stati demoliti e non ripristinati…. Riconosco la fattura esibita numero
16 del 5/11/2013 dell'importo di euro 1925,00 ma non ricordo se i lavori demolizione delle parti ammalorate li ho fatti io. Ricordo che la fattura è stata pagata dall'Avv. Tommasini…”. f) Il Sig. ascoltato all'udienza del 18/10/2022, ha Testimone_1 dichiarato “…lett. y) Ricordo che sono stato chiamato dall'Avv. e ho Parte_1 provveduto alla demolizione degli intonaci pericolanti in quasi tutto l'appartamento, senza provvedere al ripristino. Ricordo che i fatti mi sono si sono svolti prima del 2014, data in cui ho aperto la ditta. Preciso che sono stato chiamato dall'Avv. in Parte_1 via amichevole, considerati i rapporti di amicizia..” Sicché appare provato che anche le fatture relativi ai lavori di ripristino di cui l'Attore chiede il rimborso, provino il danno di cui l'Attore ha diritto ad essere risarcito. Così come sono provati, in ragione della non negata sussistenza dei danni per infiltrazioni, i danni lamentati dall'Attore per mancata locazione dell'appartamento.
È fondata, invece la domanda di Parte convenuta di porre le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento del lastrico solare a carico dell'Attore
pagina7 di 9 nella misura di un terzo così come dispone l'art. 1126 cod. civ. mentre i restanti due terzi sono a carico dei condomini. Ed invero, la responsabilità per i danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare il cui uso non è comune a tutti i condòmini si ripartisce tra il proprietario esclusivo - che ne risponde quale custode in virtù dell'art. 2051 c.c. - ed il , che è chiamato a risponderne in forza degli CP_1 obblighi di conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore (art. 1130 comma 1 n. 4 c.c.) e sull'assemblea (art. 1135 comma 1 n. 4 c.c.), in solido tra loro, entrambi i coobbligati alla conservazione (proprietario esclusivo ed ente condominiale) indipendentemente da ogni indagine sulla colpa dell'uno o dell'altro in quanto si tratta, com'è noto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante su tutti i soggetti che dal lastrico ricavano un'utilità (vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo).
Pertanto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno ad uno dei predetti soggetti (al proprietario esclusivo o al condominio), la responsabilità graverà in modo oggettivo su entrambi i soggetti solidali.
In ragione della soccombenza, le spese di lite, comprese quelle relative alla
C.T.U., sono da porsi a carico di Parte convenuta e a favore di parte Attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto, condanna il Convenuto al pagamento, nella misura di due terzi, restando per un terzo le predette somme a carico di parte attrice come disposto dall'art. 1126 cod. civ., della somma complessiva di euro 28575,67, al netto dell'iva sull'importo riconosciuto a titolo di danni, di cui: - €
2280,00 fattura n. 7/2011 Centroellisse Costruzioni;
- € 2760,00 fattura n. 8/2011
Centroellisse Costruzioni;
- € 1925,00 fattura n. 16 del 05.11.2013 ditta AL ND;
- € 455,00 canone locazione mese di luglio 2013; - € 3185,00 mancata locazione periodo agosto 2013 - marzo 2014; - € 570,00 mancato pagamento canone locazione marzo 2023; - € 2451,53 liquidazione giudiziale CTU;
- € 14.700,59, oltre iva Per_2 come per legge, danni riconosciuti dal CTU;
- € 237,00 contributo unificato;
- € 11,55 notifica atto di citazione, come specificato dall'Attore nelle note conclusive del
26.02.2025. Disponendo
Condanna Parte convenuta al pagamento a favore di Parte attrice delle spese di lite - comprese le spese di CTU anticipate dalla Parte vittoriosa e le spese di euro
237,00 contributo unificato,; - € 11,55 notifica atto di citazione già indicate nel punto del dispositivo che precede e nella predetta misura di due terzi- ; spese che si pagina8 di 9 quantificano ulteriormente per onorari di difesa in euro 2540,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario(15%).
Così deciso in Messina il 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina9 di 9
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 13 del mese di marzo, avanti a noi dott. Salvatore Irullo,
Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n.
2719/2015 R.G. e vertente
TRA
c.f. , con l'avv. ADAMO PIETRO Parte_1 C.F._1
e AVV. Parte_1
- Attore –
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. DE DOMENICO GIUSEPPE;
Controparte_1
- Convenuto –
Oggi 13/03/2025 innanzi al Giudice on. dott. Salvatore Irullo sono comparsi:
Per l'avv. il quale si riporta Parte_1 Parte_1 integramente alla propria posizione processuale come spiegata in atti e verbali di causa e nelle note conclusive da ultimo spiegate, chiede pertanto che la causa venga decisa
Per 9, l'avv. MARIA DE DOMENICO per delega dell'AVV. CP_1
DE DOMENICO GIUSEPPE la quale si riporta integramente alla propria posizione processuale come spiegata in atti e verbali di causa e nelle note conclusive da ultimo spiegate, chiede pertanto che la causa venga decisa
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale. All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 2719/2015
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2719/2015 R.G., posta in decisione, all'udienza
13.03.2025 e promossa tra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ADAMO PIETRO, per C.F._1 procura in atti e dall'AV. quest'ultimo quale procuratore di sé Parte_1 stesso in virtù di nomina del 25.11.2021
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE DOMENICO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI CADORNA 2 C/O AVV. L.DIMASI 98100 MESSINA, per procura in atti;
- Convenuto –
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13/05/2015 notificato il 16/05/2015, Parte_1 premettendo di essere proprietario di un appartamento sito in Messina, viale Europa, Co is. 59, ubicato all'ultimo piano della palazzina B, Scala B del Condominio is. concesso in locazione e lamentando che, a seguito di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, si erano verificati, nell'appartamento di proprietà dell'attore, danni che avevano reso necessario interventi urgenti per ripristinare gli intonaci crollati e rendere abitabile l'immobile, conveniva in giudizio il , in persona Controparte_2
pagina2 di 9 dell'amministratore pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande
“…1) Ritenere e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il rimborso Parte_1 delle somme anticipate in via d'urgenza per la riparazione dei danni subiti nel suo appartamento a causa delle lamentate infiltrazioni provenienti dalle parti comuni ammalorate dello stabile condominiale, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e conseguenziali alla risoluzione anticipata del contratto di locazione con il conduttore sig. , nonché al mancato guadagno per CP_3
l'impossibilità di locare l'immobile a terzi nel periodo agosto 2013 - febbraio 2014. 2) Per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_4 del suo amministratore pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di € 10.605,00 (euro diecimilaseicentocinque,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi all'effettivo soddisfo, o di quel maggiore e/o minore importo che verrà determinato in corso di causa. 3) Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori negli assegnandi termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c. che saranno ritenuti utili e conducenti anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con salvezza di ogni diritto ed azione…”.
Con la memoria ex art. 183 cpc, del 28/10/2016, Parte attrice”, modifica e/o rettifica e/o esplicita meglio la domanda proposta chiedendo che il CP_1 convenuto venga condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro € 3.185,00 (euro 455,00/mese) relativo al canone di locazione concordato con il conduttore sig. per il periodo compreso tra il mese di agosto 2013 ed il Parte_2 mese di marzo 2014 e non pagato a causa delle precarie condizioni dell'immobile.”
Con memoria difensiva e di costituzione del 20/04/2016, si costituiva il CP_1 convenuto, rilevando che le doglianze mosse dall'attore erano destituite di fondamento, in quanto il aveva provveduto tempestivamente ad eseguire tutti gli CP_1 interventi necessari per eliminare in radice le infiltrazioni e le “situazioni di pericolo” verificatesi nell'appartamento. L'Assemblea del in data 8 agosto Controparte_1
2007 aveva deliberato l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione della terrazza soprastante l'appartamento di proprietà dell'attore. Per l'esecuzione di detti lavori il convenuto si era attenuto alle prescrizioni del Perito incaricato sia di redigere il computo dei lavori che di dirigere in qualità di Direttore gli interventi di ripristino, provvedendo il a programmare gli interventi necessari in tempi contenuti. CP_1
Il , ancora, contesta la fondatezza dell'assunto di parte attrice, secondo cui CP_1 intervento eseguito nel 2007 non era stato sufficiente a risolvere gli inconvenienti segnalati in quanto le infiltrazioni che interessavano l'appartamento provenivano dalle pareti perimetrali prospicienti il cortile interno, la scala A e dalle parti perimetrali dei soffitti prospicienti la Via Reggio Calabria, poiché, secondo il Convenuto, gli interventi eseguiti dal non erano stati risolutori, né potevano esserlo, in quanto nel CP_1
pagina3 di 9 tempo erano sopraggiunte nuove cause di infiltrazioni non presenti nel 2007. Tuttavia, anche in questo caso l'amministratore, constatato la presenza di infiltrazioni nell'appartamento in questione, aveva convocato un'assemblea condominiale straordinaria che aveva deliberato di conferire l'incarico ad un tecnico, il Perito Edile geom. di redigere una perizia sullo stato della facciata dello stabile al Persona_1 fine di individuare le cause e gli interventi che dovevano essere eseguiti in via d'urgenza. E l'assemblea straordinaria del 6 settembre 2013 aveva affidato alla
[...]
l'esecuzione di lavori straordinari di rifacimento della terrazza di proprietà CP_5 dell'attore, di parte della facciata prospiciente la parete del condomino delle CP_6 scarpe di piombo e dei relativi pluviali ed il rifacimento della gronda. Inoltre,
l'assemblea dava mandato al geom. di curare la direzione dei lavori straordinari Per_1
e di inserire l'appartamento di proprietà dell'attore nella ripartizione delle spese del lastrico solare. Secondo il Convenuto, Tali interventi straordinari erano stati risolutori, in quanto, dopo gli interventi eseguiti nel mese di agosto 2013 non si erano più verificate infiltrazioni nell'appartamento di conclusivamente, in Parte_1
chiedeva:” …1) In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibili e, CP_1 comunque, infondate sia in fatto che il diritto le domande attoree e, conseguentemente, rigettarle con ogni conseguenziale statuizione di legge. 2) Ritenere e dichiarare, che le fatture n. 7/2011 e n. 8/2011 datate 18 maggio 2015 son state emesse ben quattro anni dopo la data di esecuzione dei lavori. 3) Ritenere e dichiarare, che il Sig.
[...] Co a l'uso esclusivo del lastrico solare del Condominio is. sito in Messina, Parte_1
V.le Europa, Pal. B,, Scala B. 4) In subordine, ritenere e dichiarare che le eventuali spese sostenute per l'esecuzione di lavori devono essere poste a carico del Sig. nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 1126 cod. civ .. 5) Con riserva di Parte_1 articolare ulteriori mezzi istruttori ed ulteriormente produrre negli assegnandi termini di cui all'art. 183, comma 6° cpc. Con vittoria di spese e compensi difensivi…”.
La causa è stata istruita con prove documentali, con l'assunzione di testimoniane e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nominando, a tal uopo, il Dott.
Ing. . Persona_2
La domanda di arte attrice è fondata nei termini che seguono.
Incontestato, come sopra riassunto l'accadimento dei fatti da parte del
, deve rilevarsi A mente dell'art. 2051 c. c. “Ciascuno è responsabile del CP_1 danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue pagina4 di 9 caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra nesso e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima” (Cass. n. 30775/2017 che ha affermato tale principio in una ipotesi di invocata responsabilità di un . CP_7
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., ordinanza, n. 6756/2024).
Nella presente controversia, come detto, incontestato da parte del Convenuto il danno e il nesso causale tra cosa in custodia, non è stata neppure prospettata la ricorrenza del caso fortuito o delal rilevanza causale esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. Sicché le prove offerte da parte attrice, prove testimoniali e prove documentali non hanno fatto che confermare, pur in assenza di concreta contestazione di controparte, l'accadimento.
Ne consegue che, come detto, posto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sotto tale profilo della prova del nesso causale tra le infiltrazioni e il danno lamentato dall'attore, elementi possono trarsi anche CTU dell'Ing. Persona_2
, dove si legge (pagg. 5-6),” Poiché i danni lamentati dalla parte attrice, causati
[...] da pregresse infiltrazioni dalle pareti esterne e/o dal soprastante terrazzo, riguardano solo i vani ove sono presenti i controsoffitti, ho provveduto a fare rimuovere diversi pannelli dei controsoffitti sia nell'ingresso che nelle tre camere. Nell'occasione è stato riscontrato il degrado dell'intradosso del solaio in entrambi i quatto vani, con presenza pagina5 di 9 di distacchi di intonaco, rottura delle pignatte, con vuoti prodotti dallo sfondellamento,
e ossidazione dei ferri. Si evidenzia la presenza di una rete tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio a protezione dallo sfondellamento di parti delle pignatte del solaio.”
Deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Nel caso di specie, l convenuto deve essere ritenuto Controparte_8 responsabile in quanto inadempiente all'obbligo sullo stesso gravante di di eseguire le necessarie opere di riparazione, consolidamento e di manutenzione del predetto lastrico.
Si deve pertanto, condannare il Convenuto, in accoglimento della domanda attorea, al pagamento della somma complessiva di euro 28575,67, al netto dell'iva sull'importo riconosciuto a titolo di danni, di cui: - € 2280,00 fattura n. 7/2011
Centroellisse Costruzioni;
- € 2760,00 fattura n. 8/2011 Centroellisse Costruzioni;
- €
1925,00 fattura n. 16 del 05.11.2013 ditta AL ND;
- € 455,00 canone locazione mese di luglio 2013; - € 3185,00 mancata locazione periodo agosto 2013 - marzo 2014;
- € 570,00 mancato pagamento canone locazione marzo 2023; - € 2451,53 liquidazione giudiziale CTU;
- € 14.700,59, oltre iva come per legge, danni riconosciuti dal Per_2
CTU; - € 237,00 contributo unificato;
- € 11,55 notifica atto di citazione, come specificato dall'Attore nelle note conclusive del 26.02.2025.
Al riguardo, non appare conducente il rilievo di Parte convenuta secondo cui “In ordine al rimborso delle spese affrontate per la riparazione dell'appartamento si puntualizza quanto segue. La fattura n. 7 datata 18/05/2011 è relativa “a lavori eseguiti in data 18/06/2006 nell'appartamento sito a Messina, V.le Europa, is. 59”. La fattura n. 8 data 18/05/2011 (emessa in pari data della fatur n. 7/2011) ha il medesimo oggetto della precedente e cioè “lavori eseguiti in data 25/07/2007 nell'appartamento sito a Messina, V.le Europa, is. 59” dell'attore. Entrambi i documenti contabili, che si contestano, non solo recano la medesima data di emissione (18/05/2011) ma sono posteriori di ben quattro anni rispetto alla data di esecuzione dei presunti lavori eseguiti nell'appartamento dell'attore. L'attore poi omette di offrire qualsiasi elemento utile a dimostrare che i lavori indicati nella descrizione delle fatture in parola siano stati effettivamente eseguiti mentre la fattura n. 16 del 5 novembre 2013 non reca alcuna descrizione dettagliata ed analitica dei lavori eseguiti.”.
Al riguardo, si deve rilevare che L'AR. , ascoltato all'udienza Persona_3 del 18/10/2022, ha dichiarato “…Sì è vero la circostanza di quella lettera a) della memoria art. 183, VI comma, n.2 c.p.c.. Posso dirlo perché in qualità di titolare della ditta di costruzioni sono stato chiamato dall'Avv. per provvedere al Parte_1 ripristino. lett… b) Sì è vero, i ferri dell'armatura dei soffitti erano visibili, tanto che li pagina6 di 9 abbiamo trattati... Lett.c) Ricordo che la zona interessata dai crolli riguarda il soffitto della stanza in adiacenza alla proprietà Ricordo che il crollo ha riguardato il CP_9 soffitto della camera da letto, anche se non ricordo se tale stanza fosse adiacente al corpo del condominio… lett. e) Si è vero il signor i ha dato incarico CP_10 Parte_1 di ripristinare gli intonaci e le murature ammalorate… lett. f) Sì è vero. Preciso che sono il titolare della ditta Centroellisse Costruzioni… lett. g) Sì è vero. Riconosco la fattura 117/2011 dell'importo di euro 2280,00. Preciso che il pagamento è stato regolarmente effettuato dall'avvocato Tommasini… lett. h) Si è vero. Dopo il rilascio dell'immobile da parte del sig. , l'Avv. ci diede l'incarico di CP_11 Parte_1 ripristinare altri intonaci ammalorati, demolire parti ammalorate e pitturare il tutto… lett. i) Si è vero. Riconosco la fattura numero 8/2011 dell'importo di euro 2760,00 pagata dall'avvocato per i lavori suindicati… lett. ee) Ricordo che l'Avv. Parte_1 ha provveduto al pagamento e che per emettere la fattura abbiamo dovuto Parte_1 aspettare perché non era chiaro a chi intestarla, se all'Avv. o al Parte_1
Condominio. Ciò perché non era chiaro chi dovesse effettuare il pagamento. Lett. ff)
Non ricordo se le fatture sono state pagate al momento dell'emissione o prima. Lett. ii) Posso dire che i lavori erano urgenti perché si era verificato il distacco dell'intonaco con rischio del crollo. Posso dire che abbiamo rilevato infiltrazioni provenienti dalla terrazza che hanno provocato l'ammaloramento dei ferri di armatura con il conseguente distacco dell'intonaco. Lett. ll) Si conferma la relazione e gli allegati esibiti…”. Il
Testimone AL ND, ascoltato all'udienza del 18/10/2022, ha dichiarato
“…Ricordo che sono stato chiamato per collocare il controsoffitto nei vani interessati dai crolli…. Non mi sono occupato del ripristino degli intonaci. Ricordo che gli intonaci erano stati demoliti e non ripristinati…. Riconosco la fattura esibita numero
16 del 5/11/2013 dell'importo di euro 1925,00 ma non ricordo se i lavori demolizione delle parti ammalorate li ho fatti io. Ricordo che la fattura è stata pagata dall'Avv. Tommasini…”. f) Il Sig. ascoltato all'udienza del 18/10/2022, ha Testimone_1 dichiarato “…lett. y) Ricordo che sono stato chiamato dall'Avv. e ho Parte_1 provveduto alla demolizione degli intonaci pericolanti in quasi tutto l'appartamento, senza provvedere al ripristino. Ricordo che i fatti mi sono si sono svolti prima del 2014, data in cui ho aperto la ditta. Preciso che sono stato chiamato dall'Avv. in Parte_1 via amichevole, considerati i rapporti di amicizia..” Sicché appare provato che anche le fatture relativi ai lavori di ripristino di cui l'Attore chiede il rimborso, provino il danno di cui l'Attore ha diritto ad essere risarcito. Così come sono provati, in ragione della non negata sussistenza dei danni per infiltrazioni, i danni lamentati dall'Attore per mancata locazione dell'appartamento.
È fondata, invece la domanda di Parte convenuta di porre le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento del lastrico solare a carico dell'Attore
pagina7 di 9 nella misura di un terzo così come dispone l'art. 1126 cod. civ. mentre i restanti due terzi sono a carico dei condomini. Ed invero, la responsabilità per i danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare il cui uso non è comune a tutti i condòmini si ripartisce tra il proprietario esclusivo - che ne risponde quale custode in virtù dell'art. 2051 c.c. - ed il , che è chiamato a risponderne in forza degli CP_1 obblighi di conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore (art. 1130 comma 1 n. 4 c.c.) e sull'assemblea (art. 1135 comma 1 n. 4 c.c.), in solido tra loro, entrambi i coobbligati alla conservazione (proprietario esclusivo ed ente condominiale) indipendentemente da ogni indagine sulla colpa dell'uno o dell'altro in quanto si tratta, com'è noto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante su tutti i soggetti che dal lastrico ricavano un'utilità (vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo).
Pertanto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno ad uno dei predetti soggetti (al proprietario esclusivo o al condominio), la responsabilità graverà in modo oggettivo su entrambi i soggetti solidali.
In ragione della soccombenza, le spese di lite, comprese quelle relative alla
C.T.U., sono da porsi a carico di Parte convenuta e a favore di parte Attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto, condanna il Convenuto al pagamento, nella misura di due terzi, restando per un terzo le predette somme a carico di parte attrice come disposto dall'art. 1126 cod. civ., della somma complessiva di euro 28575,67, al netto dell'iva sull'importo riconosciuto a titolo di danni, di cui: - €
2280,00 fattura n. 7/2011 Centroellisse Costruzioni;
- € 2760,00 fattura n. 8/2011
Centroellisse Costruzioni;
- € 1925,00 fattura n. 16 del 05.11.2013 ditta AL ND;
- € 455,00 canone locazione mese di luglio 2013; - € 3185,00 mancata locazione periodo agosto 2013 - marzo 2014; - € 570,00 mancato pagamento canone locazione marzo 2023; - € 2451,53 liquidazione giudiziale CTU;
- € 14.700,59, oltre iva Per_2 come per legge, danni riconosciuti dal CTU;
- € 237,00 contributo unificato;
- € 11,55 notifica atto di citazione, come specificato dall'Attore nelle note conclusive del
26.02.2025. Disponendo
Condanna Parte convenuta al pagamento a favore di Parte attrice delle spese di lite - comprese le spese di CTU anticipate dalla Parte vittoriosa e le spese di euro
237,00 contributo unificato,; - € 11,55 notifica atto di citazione già indicate nel punto del dispositivo che precede e nella predetta misura di due terzi- ; spese che si pagina8 di 9 quantificano ulteriormente per onorari di difesa in euro 2540,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario(15%).
Così deciso in Messina il 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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