Decreto presidenziale 11 luglio 2022
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/11/2023, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 03382/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2020, proposto da
FA La CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
per l'annullamento
a) del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0004636 in data 10 marzo 2020, relativo alla parziale demolizione di un fabbricato ubicato in Lipari, Frazione di Canneto, censito in catasto al foglio 2, particella 448; b) del provvedimento del Comune di Lipari n. 4578 in data 19 marzo 2020-17 marzo 2020, con cui è stata respinta l’istanza n. 21472, presentata in data 28 settembre 2019; c) della nota del Comune di Lipari n. 4578 in data 19 marzo 2020, con cui è stato “riattivato” l’ordine di demolizione relativo alle opere abusivamente realizzate.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0004636 in data 10 marzo 2020, relativo alla parziale demolizione di un fabbricato ubicato in Lipari, Frazione di Canneto, censito in catasto al foglio 2, particella 448; b) il provvedimento del Comune di Lipari n. 4578 in data 19 marzo 2020-17 marzo 2020, con cui è stata respinta l’istanza n. 21472, presentata in data 28 settembre 2019; c) la nota del Comune di Lipari n. 4578 in data 19 marzo 2020, con cui è stato “riattivato” l’ordine di demolizione relativo alle opere abusivamente realizzate.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) a seguito di ordine di demolizione n. 31 in data 6 luglio 2017, l’interessato ha presentato, in data 10 marzo 2017, istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione ad alcuni volumi tecnici; b) la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha rigettato la richiesta di sanatoria facendo riferimento all’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, senza entrare nel merito dell’intervento; c) il Comune, in conseguente, ha adottato i provvedimenti in questa sede impugnati.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) quanto al provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, deve rilevarsi che l’Amministrazione ha omesso di inviare la prescritta comunicazione di avvio del procedimento; b) la Soprintendenza, inoltre, non ha tenuto conto dell’epoca di realizzazione dei manufatti (anteriormente all’anno 2000) e ha fatto applicazione di una normativa sopravvenuta; c) come affermato dalla giurisprudenza, nel caso in cui le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione, mentre la doppia conformità richiesta dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone che, nel caso di vincolo sopravvenuto, l’intervento deve essere soggetto a verifica di compatibilità paesaggistica secondo la disciplina di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004; d) sono illegittimi in via derivata i provvedimenti adottati dal Comune; e) il Comune, comunque, avrebbe dovuto sospendere il procedimento in attesa che la determinazione adottata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali divenisse definitiva; f) gli atti del Comune di Lipari, inoltre, non sono adeguatamente motivati e l’Amministrazione Municipale ha omesso di inviare la comunicazione di avvio del procedimento.
L’Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando, in particolare, le deduzioni contenute nella relazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 13434 in data 21 agosto 2020, versata in atti.
Il Comune di Lipari, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando, in particolare, le relazioni dell’Ufficio Illeciti e dell’Ufficio Urbanistica versate in atti e rilevando che, a fronte della determinazione assunta dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, il provvedimento dell’Amministrazione Municipale non poteva presentare diverso contenuto.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, che riguarda l’intero territorio dei Comuni dell’Arcipelago, è stato approvato con decreto assessoriale in data 23 febbraio 2001.
Il ricorrente non ha fornito alcuna concreta prova della realizzazione dell’abuso in epoca anteriore all’imposizione della relativa disciplina vincolistica.
In senso contrario depone, piuttosto, la documentazione inviata dal Comune alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, come rilevato nell’impugnato parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0004636 in data 10 marzo 2020.
Pertanto, dovendo provvedere alla valutazione della compatibilità paesaggistica postuma, la Soprintendenza ha fatto corretta applicazione dell’art. 167, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004, lettera a), secondo cui non l’accertamento favorevole è escluso nel caso di creazione di nuovi volumi o superfici utili.
Venendo in rilievo un atto vincolato - ciò che vale anche per il provvedimento adottato dal Comune - la comunicazione di avvio del procedimento non era indispensabile, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.
Anche in ordine al denunciato difetto di motivazione, deve osservarsi che appare esauriente, tenuto conto del contenuto vincolato delle decisioni contestate dall’interessato, il risolutivo riferimento all’intervenuta creazione di volumi e superfici utili (per il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali) e al diniego opposto dalla Soprintendenza (per il provvedimento del Comune).
Inoltre, l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone che la conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della commissione dell’illecito edilizio e al momento di presentazione della domanda.
Nel caso in esame risulta, invece, esclusa la cosiddetta “doppia conformità” in quanto l’abuso, quando l’istanza ex art. 36 è stata presentata, non era più conforme alle previsioni derivanti dal vincolo paesaggistico (il quale, come è noto, si sovrappone ex lege alla disciplina urbanistica dettata dal Comune).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre, anche tenuto conto dell’attività difensiva in concreto svolta dalle controparti, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO