Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2025
Parere definitivo 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/08/2025, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06915/2025REG.PROV.COLL.
N. 00755/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2025, proposto da OR IN Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 7308969007, A0227111F2, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Antonio Lirosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TL S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Assenza, Antonio Corrado Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.R.C. S.r.l., Apave Certification Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Mazzamauro, Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via Principessa Clotilde 7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22435/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e di TL S.C.P.A.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Clarizia, Antonio Lirosi, Piergiuseppe Venturella e Antonio Corrado Assenza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito ON) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la “ Manutenzione ordinaria e straordinaria e tecnologica, pronto intervento, conduzione degli impianti, fornitura del materiale di consumo per la gestione delle attività presso i Centri di Preparazione Olimpica del ON (CPO Roma, CPO Formia, CPO Tirrenia) di durata quadriennale” , da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo di € 10.861.632,40.
2. Hanno presentato offerta tre operatori economici, tra i quali il OR TL S.c.p.A. (di seguito anche solo OR TL) e il OR IN IE RA (di seguito anche solo OR IN).
3. All’esito della procedura, con determinazione n. 53/2024, il ON ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti del OR IN.
4. Il OR TL ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione dinanzi al TAR Lazio che ha accolto il ricorso con sentenza n. 22435 del 12 dicembre 2024.
5. Di tale sentenza, il OR IN ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle censure così rubricate: “ I. ERROR IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 C.P.A. ULTRA PETIZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DI CUI ALL’ART. 111, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE; II. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEI LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE IN MERITO ALLE VALUTAZIONI DISCREZIONALI TECNICHE DELLA PA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; III.ERROR IN IUDICANDO. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEI LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE IN MERITO ALLE VALUTAZIONI DISCREZIONALI TECNICHE DELLA PA- DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IV. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO: ERRONEA INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 18 DEL DISCIPLINARE DI GARA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITÀ E MANIFESTA INFONDATEZZA; V. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 16 E 18 DEL DISCIPLINARE ID GARA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; VI. ERROR IN PROCEDENDO IUDICANDO: ERRONEA INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 18 DEL DISCIPLINARE DI GARA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA INFONDATEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VII. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 105 E 108 NONCHÉ DELL’ALLEGATO II.8. DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON ANDAMENTO, REGOLARITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA”.
6. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il OR TL che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo così rubricato: “ I. Error in iudicando. Violazione e/o errata interpretazione degli art. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ.”.
7. Si è costituito in giudizio il ON che ha insistito affinché venisse respinto l’appello incidentale e, con riferimento all’appello principale, fosse respinto il settimo motivo di appello e, comunque, valutata la legittimità dell’operato della stazione appaltante.
8. Alla udienza pubblica del 10 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
9. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da OR IN avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22435/2024, con la quale il medesimo TAR ha accolto il ricorso proposto avverso:
a) la determinazione n. 53 del 9 agosto 2024 avente ad oggetto “ determina di aggiudicazione gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e tecnologica, pronto intervento, conduzione degli impianti, fornitura del materiale di consumo per la gestione delle attività – Centri di preparazione olimpica “Giulio Onesti” e Villino Onesti” di Roma, C.P.O. “Bruno Zauli” di Formia (LT) e C.P.O. di Tirrenia (PI) - CIG A0227111F2 ”;
b) i verbali di gara;
c) il chiarimento n. 4), lett. D:2 delle FAQ n.1 del 24/11/2023, con il quale è stato ammesso il soddisfacimento del sub-criterio F.6 (“Certificazione UNI ISO 21502”) con il possesso di una certificazione differente da quella prevista dalla lex specialis ;
d) ove occorrer possa, di tutti gli atti della legge di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico parte amministrativa e tecnica, nonché ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale.
10. La sentenza di accoglimento del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) il disciplinare di gara in relazione al criterio “E” “ Esperienza nella gestione di manutenzione in ambito sportivo e di alto livello ” prevedeva all’art. 18 che: “ Verrà valutata, tramite attestazioni rilasciate dal committente, pubblico e non, quali certificati di regolare esecuzione del servizio attestazioni del DL, ecc., l’esperienza nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, oggetto del presente appalto, presso strutture polifunzionali sportive di primaria importanza quali: centri sportivi federali delle FSN Nazionali, centri sportivi di primarie Società Sportive competenti nelle maggiori categorie dello Sport di appartenenza, centri sportivi di alto livello con presenza di Atleti di interesse nazionale partecipanti a campionati mondiali o Giochi Olimpici, centri Sportivi Militari e Forze Armate, strutture sportive con elevato grado di complessità gestionale dato dalla pluralità di attività sportive/ricettive svolte al loro interno permanentemente operanti nel settore sportivo di alto livello. Saranno valutati i contratti regolarmente eseguiti negli ultimi 3 anni e ciascun contratto dovrà avere durata di almeno un anno per un importo minimo di euro 100.000 annui”;
b) ai fini della valutazione dell’esperienza, il disciplinare, in modo puntuale, chiedeva, da un lato, che le partecipanti già avessero svolto attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso “ strutture sportive di primaria importanza ” (e, per quanto di nostro interesse, anche presso “ strutture sportive con elevato grado di complessità gestionale dato dalla pluralità di attività sportive/ricettive svolte al loro interno permanentemente operanti nel settore sportivo di alto livello ”), e, dall’altro lato, che ciò fosse dimostrato tramite la prova di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni contratti del genere aventi ciascuno una durata di almeno un anno e per un importo minimo di 100.000,00 euro;
c) nessuno dei due requisiti anzidetti poteva ritenersi soddisfatto per il tramite della certificazione che la MM s.p.a. ha rilasciato in favore della Na. Gest Global Service s.r.l.; innanzitutto, perché, pur volendo considerare sufficiente la generica indicazione che la Na. Gest Global Service s.r.l. ha eseguito “ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica presso gli impianti sportivi del comune di Milano, con elevato grado di complessità gestionale dato dalla pluralità di attività sportive/ricettive svolte al loro interno”, c’è da sottolineare che l’indicata certificazione non contiene alcuna attestazione sul fatto che gli impianti sportivi interessati fossero anche “permanentemente operanti nel settore sportivo di alto livello” ; questa circostanza, come ritenuto da TL, non è secondaria, in quanto, proprio leggendo (nel complesso) l’art. 18 (anche alla luce dell’oggetto della gara) e le tipologie di “ strutture sportive di primaria importanza ” richiamate (centri sportivi federali delle FSN Nazionali, centri sportivi di primarie Società Sportive competenti nelle maggiori categorie dello sport di appartenenza, centri sportivi di alto livello con presenza di Atleti di interesse nazionale partecipanti a campionati mondiali o Giochi Olimpici, centri Sportivi Militari e Forze Armate), è evidente che le strutture prese in considerazione dal disciplinare non fossero in generale quelle polifunzionali e/o complesse ma esclusivamente quelle di “ primaria importanza ”, poiché destinate in particolare ad atleti che gareggiano nelle maggiori categorie di sport di appartenenza;
d) la caratteristica che accomuna tutte le tipologie di strutture elencate, risiede nella loro utilizzazione da parte di un’utenza qualificata di atleti operanti “ nel settore sportivo di alto livello ”, cioè soggetti con specifiche esigenze; del resto, la gara di appalto ha ad oggetto proprio centri di preparazione olimpica; questo, però, non risulta dalla predetta certificazione e tale lacuna non può neppure essere integrata dai documenti prodotti dal OR IN in giudizio;
e) non sarebbe possibile neppure il c.d. “soccorso istruttorio processuale” perché ad essere integrata sarebbe l’offerta tecnica;
f) inoltre, la certificazione in questione aveva ad oggetto un arco temporale di soli sei mesi, dunque manca anche il requisito temporale; né, può ritenersi, come sostenuto dal ON che, quanto alla durata del contratto, fosse sufficiente che l’attestazione si riferisse ad un contratto avente durata di un anno; il contratto in questione, come risulta dall’allegato 19 prodotto dal ON, aveva avuto una durata annuale, precisamente dal 22.4.2021 al 21.4.2022;
g) dalla certificazione in esame non emergeva quale fosse stata la durata del contratto, essendosi MM s.p.a. limitata a richiamare l’accordo quadro e a rappresentare la corretta esecuzione dello stesso nel periodo luglio-dicembre 2021 (dunque, la durata, da quello che risulta dagli atti, è stata ricava aliunde dalla Commissione di gara); inoltre, se si accedesse alla tesi del ON (cioè la sufficienza di un contratto annuale a prescindere dalla durata della corretta esecuzione) avrebbero potuto essere in possesso del predetto requisito anche IE che avevano sottoscritto contratti del genere e li avevano eseguiti per poco tempo purché fosse risultato che in quel (breve) arco temporale l’esecuzione dell’appalto era stata corretta; ma un’esegesi di questo tipo appare chiaramente in contrasto con la ratio sottesa al requisito esperenziale in parola, tenuto conto della particolare tipologia di centri sportivi oggetto della gara di appalto.
11. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:
a) (primo motivo di appello) il TAR si sarebbe pronunciato su un motivo di censura non proposto dal OR TL, incorrendo nel vizio di ultra petizione; dall’attenta lettura delle censure formulate in primo grado dal OR TL se ne desumerebbe che esse sono esclusivamente finalizzate a contestare la mancata produzione in sede di gara da parte del OR IN di documentazione ulteriore rispetto alla certificazione di regolare esecuzione allegata all’Offerta Tecnica;
a.1.) il OR ricorrente si sarebbe limitato a contestare le modalità di comprova dell’esperienza dichiarata ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte del OR IN assumendo che non fosse sufficiente il solo certificato di buona esecuzione rilasciato da MM S.p.A.;
a.2.) il TAR, ignorando il contenuto della censura proposta dal ricorrente in primo grado, ha rilevato l’inidoneità del Certificato rilasciato dal MM S.p.A., con riguardo alle caratteristiche degli impianti sportivi richiamati;
b) (secondo motivo di appello) il TAR, più che rilevare vizi del provvedimento di aggiudicazione, avrebbe autonomamente effettuato una valutazione di carattere squisitamente sostitutivo delle valutazioni affidate alla Commissione giudicatrice;
b.1.) il TAR, sovrapponendo la propria valutazione a quella della Commissione, avrebbe condotto una propria autonoma valutazione là dove ha qualificato gli impianti sportivi risultanti dalla certificazione allegata dal OR IN come non “ di primaria importanza ” e dunque non idonei a soddisfare il requisito esperienziale di cui al criterio E.5.;
b.2.) il TAR, lungi dall’evidenziare concretamente l’irragionevolezza e/o l’abnormità della valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice, profili nemmeno dedotti in primo grado dal OR TL, avrebbe deciso autonomamente in merito all’inidoneità della certificazione di regolare esecuzione;
c) (terzo motivo di appello) il riferimento all’assenza di discrezionalità con riguardo alla censura formulata dal OR TL sarebbe errato; le censure che attengono al merito della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice (seppure opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il Giudice Amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fuori dai casi tassativi ex art. 134 d.lgs. n. 104 del 2010, con salvezza per l’ipotesi limite della scelta tecnica abnorme; per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico posto in essere;
c.1.) diversamente da quanto deciso dal TAR, la questione posta dalla ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, circa l’erronea attribuzione del punteggio con riguardo al criterio E.5, attiene a profili di discrezionalità o valutazione “soggettiva” della Commissione, che avrebbe potuto essere censurata solo per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti;
d) (quarto motivo di appello) il TAR avrebbe travisato la disciplina di gara; contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, il certificato di regolare esecuzione, asseritamente inidoneo, non costituisce l’offerta tecnica, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 16, bensì la mera comprova della esperienza pregressa rappresentata nel corpo della relazione tecnica che (essa solo) costituiva lo specifico elemento di valutazione dell’offerta;
d.1.) qui si rinverrebbe l’errore della decisione di prime cure dato che un conto è l’offerta tecnica, nella specie costituita dalla sola relazione tecnica, altro è la comprova di quanto dichiarato in sede di offerta dal concorrente, mediante la certificazione/attestazione di regolare esecuzione, che ben potrebbe, peraltro essere effettuata prima dell’aggiudicazione;
d.2.) il documento in questione, contestato dal OR TL in prime cure, non sostanzierebbe, in sé, l’offerta tecnica, bensì - quale allegato a corredo della stessa - costituirebbe la comprova del possesso dell’esperienza dichiarata;
d.3.) in ossequio alle prescrizioni di gara, il OR IN ha indicato, nella parte “E” della Relazione Tecnica, corrispondente al Criterio 5, l’esperienza maturata dalla consorziata esecutrice Na.Gest. nell’ambito dell’esecuzione dell’“ Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.a., mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24.12.2015 (G.U. serie generale n. 16 del 21.01.2016) rep. 14/2017 - CIG: 7308969007 – CUP: H42H17000070004 - Contratto Attuativo n° 2 (CIG DERIVATO 8675666A0F)” ;
d.4.) inoltre, l’appellante ha allegato all’offerta Tecnica il certificato di regolare esecuzione rilasciato da M.M. S.p.A. dal quale emerge che la consorziata esecutrice Na.Gest. Global Service s.r.l. “ quale affidataria dell’Accordo quadro richiamato in epigrafe e del relativo Contratto Attuativo n° 2, ha eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica presso gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano, con elevato grado di complessità gestionale dato dalla peculiarità di attività sportive/ricettive svolte al proprio interno, per un importo complessivamente pari a € 1.006.552,19. = (di cui € 999.958,70 = per lavori e € 6.593,49 = per oneri relativi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza), riferiti al periodo luglio-dicembre 2021, e che tutte le lavorazioni richieste sono state regolarmente eseguite ”;
d.5.) dunque, in sede di offerta tecnica, il OR IN ha indicato:
- l’oggetto dell’Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo n. 2 stipulato con MM S.p.A. relativo ai “ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica ”;
- la natura delle prestazioni della tipologia “ lavori ” di manutenzione eseguite;
- gli “ impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ” ove Na.Gest. ha eseguito il servizio quali “ strutture polifunzionali sportive di primaria importanza ”;
- l’elevato grado di complessità gestionale dato dalla peculiarità di attività sportive/ricettive svolte al proprio interno;
- l’importo del contratto attuativo;
- la regolare esecuzione delle prestazioni;
d.6.) la relazione tecnica riporta tutti gli elementi utili ai fini della attribuzione del punteggio di cui al Criterio E, secondo quanto prescritto dall’art. 16 del Disciplinare di gara; tant’è che la Commissione giudicatrice, a fronte della completezza delle informazioni richieste dalla lex specialis , ha attribuito il punteggio massimo di 12 punti, qualificando evidentemente gli “ impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ” alla stregua di “ strutture polifunzionali sportive di primaria importanza ” e di “ alto livello ”; in particolare, la Commissione, come emerge dal punteggio attribuito, pari a 12, ha valutato discrezionalmente gli impianti sportivi del Comune di Milano quali strutture “ primaria importanza ” e di “ alto livello ”;
d.7.) sarebbe inconferente il richiamo del TAR alla giurisprudenza che non ammette il soccorso istruttorio processuale per integrare l’offerta tecnica atteso che nella specie la documentazione a comprova non è l’offerta tecnica e, dunque, nella specie non si tratta di integrare l’offerta tecnica bensì di completare, al più, la comprova di quanto ivi dichiarato, e non anche di consentire all’offerente di integrare la stessa; pertanto, nel caso di specie, il TAR avrebbe dovuto tenere in considerazione la documentazione prodotta in sede processuale (cd. soccorso istruttorio processuale);
e) (quinto motivo di appello) come si desume dalla lettera degli art. 16 e 18 del Disciplinare di gara, il criterio E intende valutare l’“ esperienza nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, oggetto del presente appalto, presso strutture polifunzionali sportive di primaria importanza ” di cui offre una elencazione esemplificativa “ quali: centri sportivi federali delle FSN Nazionali, centri sportivi di primarie Società Sportive competenti nelle maggiori categorie dello Sport di appartenenza, centri sportivi di alto livello con presenza di Atleti di interesse nazionale partecipanti a campionati mondiali o Giochi Olimpici, centri Sportivi Militari e Forze Armate, strutture sportive con elevato grado di complessità gestionale dato dalla pluralità di attività sportive/ricettive svolte al loro interno permanentemente operanti nel settore sportivo di alto livello ”;
e.1.) l’intento del criterio sarebbe quello di valutare l’esperienza pregressa maturata presso le strutture sportive polifunzionali e di primaria importanza, non per forza destinate agli atleti di alto livello, tale che a titolo esemplificativo, infatti, l’art. 18 del Disciplinare individua tra queste anche i Centri Sportivi Militari e Forze Armate, ove possono allenarsi tutti gli appartenenti alle forze armate e non solo gli “ atleti di alto livello ”;
e.2.) l’appalto in questione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria e tecnologica, pronto intervento, conduzione degli impianti, fornitura del materiale di consumo per la gestione delle attività presso i Centri di Preparazione Olimpica del ON; si tratta di attività ordinaria che viene effettuata normalmente presso numerose tipologie di impianti sportivi pubblici e non subisce alcuna variazione operativa nell’ipotesi in cui l’impianto ospiti atleti che gareggiano nelle maggiori categorie di sport di appartenenza;
e.3.) l’interpretazione del TAR, secondo la quale le strutture prese in considerazione dal disciplinare non sono “ in generale quelle polifunzionali e/o complesse ma esclusivamente quelle di “primaria importanza ”, poiché destinate in particolare ad atleti che gareggiano nelle maggiori categorie di sport di appartenenza” di fatto opera una macroscopica restrizione della concorrenza, limitando, le chance di aggiudicazione ai soli operatori che lavorano per il ON;
f) (sesto motivo di appello) con riguardo alla durata del contratto di appalto, l’Accordo Quadro stipulato con MM S.p.A. indicato dal OR IN nell’Offerta Tecnica, così come comprovato dal certificato di regolare esecuzione alla medesima allegato, ha una durata di 36 mesi, del tutto idonea a soddisfare quanto prescritto dal criterio in esame;
f.1.) il suddetto Accordo Quadro, stipulato nell’anno 2020, alla data di scadenza dell’offerta, era pressoché concluso; dunque, tutto l’Accordo Quadro, indicato in sede di offerta tecnica, è stato speso dal OR IN ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al Criterio E in questione; in altre parole, l’esecuzione integrale di 3 anni dell’Accordo Quadro integrerebbe la durata minima richiesta dal criterio in esame ai sensi del quale “ Saranno valutati i contratti regolarmente eseguiti negli ultimi anni e ciascun contratto dovrà avere durata di almeno un anno per un importo minimo di € 100.000 annui ”.
f.2.) anche il contratto attuativo n. 2, rispetto al quale si riferisce il certificato di esecuzione allegato alla relazione tecnica, malgrado riporti una esecuzione semestrale, ha una durata annuale, interamente eseguito al momento della scadenza delle offerte, circostanza che risulta anche dall’estratto dei dati forniti da MM S.p.A. sul proprio sito istituzionale sezione amministrazione trasparente; anche questa volta il TAR avrebbe proposto una lettura formalistica del certificato di buona esecuzione valorizzando esclusivamente quanto dal medesimo risultante, obliterando il dato sostanziale della durata dello stesso;
f.3.) nell’ambito di tale Accordo Quadro, MM S.p.A. ha anche certificato alla Consorziata Na. GEST., oltre al Contratto Attuativo n. 2, la corretta esecuzione del Contratto Attuativo n. 1, versato nel giudizio di prime cure, relativo al “ periodo aprile 2020-giugno 2021 ” e, dunque, coerente con la durata richiesta dal criterio in esame; la durata contrattuale è, dunque, superiore a un anno;
g) (settimo motivo di appello) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sarebbe sufficiente, ai fini della validità della certificazione rilasciata da Apave, che quest’ultimo sia un soggetto accreditato presso Accredia quale organismo di certificazione di sistemi di gestione ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015; pertanto, il documento prodotto in sede di gara dal OR TL (n. PM - 299/21), stante il difetto di accreditamento da Apave al rilascio del medesimo, non avrebbe alcuna valenza certificativa atteso che la lex specialis , all’art. 16, Paragrafo “F. Criterio 6 “Certificazioni” richiede espressamente che “ le eventuali certificazioni in possesso del concorrente ” siano “ rilasciate dai soggetti accreditati ”;
g.1.) contrariamente a quanto rilevato dal TAR, in difetto dell’accreditamento Accredia, la Stazione appaltante non avrebbe potuto attribuire la valenza di “certificazione” alla UNI ISO 21502, tantomeno ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, ma al più di mera attestazione; la “certificazione” UNI ISO 21502 non è riconosciuta da Accredia e, allo stato, non è nemmeno accreditabile in quanto trattasi di mera Linea Guida;
g.2.) solo gli enti accreditati ai sensi delle norme ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024 e le certificazioni riconosciute da Accredia, in virtù dell’accreditamento, garantiscono il riconoscimento sui mercati internazionali, nonché il rispetto da parte di professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche, dei requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e persone;
g.3.) la certificazione prodotta in sede di gara dal OR TL (n. PM - 299/21) emessa dalla Apave Certification Italia S.r.l. non risulta dalla consultazione della Banca Dati Accredia;
g.4.) il Disciplinare di gara, agli artt. 16 e 18, F.6., là dove prevede l’attribuzione di un punteggio di 2 punti a fronte del possesso della “certificazione” ISO 21502 sarebbe illegittimo perché in violazione dell’Allegato II.8. del d.lgs. n. 36/2023 nonché del Regolamento (ce) n. 765/2008 in quanto richiede il possesso di una “ certificazione ” che non ha efficacia certificativa nell’ordinamento e non è spendibile nel mercato degli appalti pubblici.
12. Anche le censure dell’appellante incidentale necessitano di una sintesi.
12.1. Con la seconda censura di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo TL ha lamentato l’illegittima attribuzione al OR IN dei 2 punti previsti per il sub criterio F.8, a fronte del possesso della certificazione UNI CEI EN 27001 in capo a una sola delle sue due consorziate esecutrici indicate ai fini della partecipazione alla gara.
12.2. Il TAR ha escluso la (doverosa) lettura sistematica delle due clausole del disciplinare (artt. 16 e 18) e quindi affermato la necessità di un’interpretazione teleologica della lex specialis - sull’assunto (che sarebbe errato) della diversità (non assimilabilità) dei consorzi stabili e di imprese artigiane.
12.3. Ciò che rileverebbe è che la clausola in esame ha posto sullo stesso piano e stabilito una medesima regola per tutti i consorzi “ di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice ”, ivi inclusi i consorzi stabili e i consorzi di imprese artigiane. È la stessa legge di gara ad “assimilare” ai fini del soddisfacimento e della comprova del requisito di cui al sub-criterio F.8, tali due tipologie consortili.
12.4. Il successivo paragrafo 18.2 (“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta tecnica” – “Criteri e sub criteri di natura tabellare”) ha stabilito che: “[…] nel caso di partecipazione come RTI/OR verrà assegnato il corrispondente punteggio nell'ipotesi in cui il certificato o il rating di cui ai subcriteri F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 e F10 risulti posseduto:
- nel caso di partecipazione come RTI costituito/costituendo o OR ordinario costituito/costituendo, da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento o OR;
- nel caso di partecipazione come OR Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del Codice, dal OR o da ciascuna delle Imprese indicate dal OR ai fini della partecipazione.
Relativamente al criterio E, viceversa, verrà assegnato il corrispondente punteggio nell'ipotesi in cui il requisito risulti posseduto:
- nel caso di partecipazione come RTI costituito/costituendo o OR ordinario costituito/costituendo, da una delle Imprese partecipanti al raggruppamento o OR;
- nel caso di partecipazione come OR Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera d} del Codice, dal OR o da una delle Imprese indicate dal OR ai fini della partecipazione”
12.5. La lettura congiunta delle due clausole renderebbe manifesto che la stazione appaltante non ha inteso consentire ai consorzi (stabili o ad essi assimilati, ossia i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c)) di soddisfare il subcriterio F.8 mediante il possesso della certificazione UNI CEI EN 27001 in capo ad una sola consorziata, ma al contrario avrebbe subordinato il riconoscimento del punteggio de quo al possesso della certificazione in capo al OR stesso ovvero, in alternativa, a ciascuna (e quindi a tutte) le consorziate esecutrici indicate ai fini della partecipazione alla gara.
12.6. Il TAR ha ritenuto che una simile estensione della regola fissata dall’art. 18.2 anche ai consorzi di imprese artigiane sia preclusa dalla lettera della norma e dalla diversità delle due tipologie consortili. Si tratterebbe di un errore dato che, se da un lato, non vi è dubbio che i consorzi stabili e di imprese artigiane costituiscono due fenomeni consortili autonomi, dall’altro, è altrettanto pacifico - e qui starebbe l’errore del TAR - che si tratta di figure consortili “assimilate” e “assimilabili”.
12.7. La circostanza che l’art. 18.2 menzioni in maniera espressa soltanto i consorzi stabili, non esclude che la regola ivi fissata debba trovare eguale applicazione anche nei confronti dei consorzi di imprese artigiane. Tale conclusione, infatti, troverebbe fondamento: a) da un lato, sul piano letterale nell’art. 16 del Disciplinare che (come visto) pone sullo stesso piano tutti i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice; e b) dall’altro lato, a livello di sistema nella riconosciuta assimilazione tra le due figure consortili, avallata dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici.
12.8. Sulla base di un’interpretazione sistematica degli artt. 16 e 18 del Disciplinare il OR IN, quale consorzio di imprese artigiane, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio F.8, doveva essere sottoposta alla medesima regola applicabile ad TL (quale consorzio stabile), con conseguente necessità del possesso della certificazione UNI CEI EN 27001 in capo al OR stesso ovvero a entrambe le consorziate esecutrici indicate ai fini della partecipazione alla gara. Non essendo tale requisito soddisfatto - posto che è pacifico che la certificazione UNI CEI EN 27001 è posseduta solo da PL DI - la Commissione non avrebbe potuto riconoscere a IN i 2 punti di cui al sub-criterio F.8.
12.9. La sentenza gravata sarebbe da riformare anche nella parte in cui afferma: “ Pertanto, criterio risolutivo nella vicenda in questione non può che essere quello teleologico […]. A tal fine basta richiamare l’attenzione sulla circostanza per la quale la certificazione UNI CEI EN 27001 è relativa alla sicurezza nella gestione delle informazioni e sul fatto che, secondo quanto rappresentato nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la gestione dei flussi informativi sarebbe stata affidata a PL DI, che metteva a disposizione il servizio di call center e la gestione della sala operativa per tutte le richieste di intervento. Ne discende, quindi, che, in conformità allo scopo, correttamente la Commissione di gara, considerato che l’attività per la quale rilevava la certificazione era eseguita dalla consorziata PL DI, ha attribuito 2 punti al OR IN, questo, inoltre, in linea col criterio del favor partecipationis, che, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola […] conduce a preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione ”.
12.10. In primo luogo, la dimostrata necessità di risolvere la questione per il tramite del criterio sistematico renderebbe inapplicabile (oltre che inutile) il ricorso a ulteriori criteri ermeneutici, facendo così venir meno l’antefatto logico su cui si fonda la successiva statuizione del primo Giudice. In secondo luogo, la decisione gravata sarebbe erronea perché finisce per frustrare il generale principio dell’autovincolo, atteso che una volta fissata in sede di lex specialis , la regola del necessario possesso delle certificazioni di qualità in capo a tutte le imprese facenti parte del consorzio (sia esso stabile o di imprese artigiane), non residuano in capo alla stazione appaltante ulteriori e diversi margini di discrezionalità per sottrarsi ex post a tale precetto.
13. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
14. L’articolato atto di appello e l’appello incidentale, vertono sulle seguenti questioni di fondo:
a) il sindacato del Giudice sulle valutazioni discrezionali della Commissione Giudicatrice;
b) l’interpretazione del disciplinare di gara.
15. In ordine al primo punto, nel quale possono essere compendiati i primi cinque motivi dell’appello principale, si devono svolgere le seguenti considerazioni.
15.1. Il TAR ha, evidentemente, operato un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni affidate alla stazione appaltante. È noto che il Giudice possa ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale la logicità e la coerenza dell' iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
15.2. Il caso all’esame del Collegio è, se possibile, paradigmatico di sostituzione del Giudice alle valutazioni che spettavano alla stazione appaltante, valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non sono illogiche o viziate da errori di fatto (l’appellante, con ragione, cita il precedente di questa Sezione, 3 dicembre 2024 n. 9663).
15.3. Il TAR, più che rilevare vizi nella decisione della stazione appaltante, si ribadisce, ha autonomamente effettuato una valutazione di carattere squisitamente sostitutivo.
15.4. In particolare, nella sentenza si legge: “(…) pur volendo considerare sufficiente la generica indicazione che la Na. Gest Global Service srl ha eseguito “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica presso gli impianti sportivi del comune di Milano, con elevato grado di complessità gestionale dato dalla pluralità di attività sportive/ricettive svolte al loro interno”, c’è da sottolineare che l’indicata certificazione non contiene alcuna attestazione sul fatto che gli impianti sportivi interessati fossero anche “permanentemente operanti nel settore sportivo di alto livello” .
15.5. Intanto, va premesso che non esiste una definizione di “ impianto permanentemente operante nel settore sportivo di alto livello ”. Gli impianti sportivi sono le strutture, all’aperto o al chiuso, preposte allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensive di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto (art. 2, d.lgs. n. 38/2021; si veda anche art. 2, D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005).
15.6. L’appalto per cui è causa riguarda (art. 2 del capitolato speciale d’appalto parte amministrativa):
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, pronto intervento, conduzione delle centrali termo-frigorifere e assunzione del ruolo di terzo responsabile;
b) la manutenzione dell’impianto di circolazione e di filtrazione delle acque, presidio per assistenza bagnanti, nonché fornitura di materiale di consumo per le piscine 50 mt e vasca tuffi del C.P.O. “G. Onesti” di Roma;
c) manutenzione dell’impianto di circolazione e di filtrazione delle acque, fornitura di materiale di consumo per la piscina fisioterapica e vasca ergonometrica dell’istituto di scienza e medicina dello sport presso il C.P.O. “G. Onesti” di Roma e della piscina fisioterapica del C.P.O. “Bruno Zauli” di Formia;
d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Villino “G. Onesti” di Roma.
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica, il cui esame restituisce un quadro chiarissimo delle prestazioni richieste all’aggiudicatario. Le prestazioni (art. 1 del Capitolato speciale d’appalto Parte Tecnica) “ comprendono tutte quelle necessarie per assicurare i lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria per le seguenti categorie di lavoro:
- presidi alle manifestazioni, riunioni, ecc.;
- monitoraggio in occasione di importanti manifestazioni, con rilascio di attestazione specifica;
- assistenza per l’esercizio degli impianti elettrici, idraulici, termomeccanici, fonici, telefonici, rete dati, video;
- interventi di manutenzione edile;
- interventi di riqualificazione tecnologica e di ottimizzazione energetica degli impianti;
- interventi di ripristino e adeguamento normativo degli impianti;
- consulenza tecnica relativamente agli impianti tecnologici presenti;
- conduzione della Centrale Termofrigorifera, delle altre centrali termiche, gruppi frigo e pompe di calore;
- assunzione del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi del DPR 412/93 per tutti gli impianti termici; - manutenzione dell’impianto di circolazione e di filtrazione delle acque e presidio per assistenza bagnanti, nonché fornitura di materiale di consumo per le piscine 50 mt e vasca tuffi presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti;
- manutenzione e gestione acque vasca fisioterapica presso C.P.O. “B. Zauli” di Formia;
- manutenzione e gestione acque vasca fisioterapica dell’Istituto di Medicina dello Sport di Roma”.
15.7. L’appellante osserva, nel quinto motivo di appello, che si tratta di attività ordinaria che viene effettuata normalmente presso numerose tipologie di impianti sportivi pubblici e non subisce alcuna variazione operativa nell’ipotesi in cui l’impianto ospiti atleti che gareggiano nelle maggiori categorie di sport di appartenenza. Si tratta di un’osservazione tanto condivisibile quanto scontata.
Il disciplinare prevedeva all’art. 16 (“offerta tecnica”) la presentazione di una relazione tecnica divisa in più parti, corrispondenti a sei criteri, che consentisse alla Commissione di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza alle normative di interesse. Tanto ha fatto OR IN che ha presentato una Relazione tecnica di 78 pagine in cui, a pagina 75, è stata puntualmente indicata l’“ esperienza nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, oggetto del presente appalto, presso strutture polifunzionali sportive di primaria importanza” .
15.8. La Commissione ha ritenuto, con giudizio che non si può certo definire illogico, che l’esperienza indicata nella Relazione tecnica fosse congrua e meritevole del punteggio massimo. Siccome l’apprezzamento in ordine al fatto che un impianto sia “ di primaria importanza ”, stante l’indeterminatezza del concetto, competeva sicuramente alla Commissione giudicatrice, il TAR ha esorbitato dai poteri propri del Giudice dato che, sussistendo un ampio margine di discrezionalità, era da ritenersi insindacabile nel merito la valutazione e il punteggio attribuito, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Si deve ribadire che il Giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest’ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345). Trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, la motivazione risiede nell'utilizzo di un criterio tecnico attendibile, il quale è da solo sufficiente a supportare il contenuto decisorio del provvedimento. Il Giudice non è chiamato, come invece è avvenuto nel caso qui esaminato, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendosi piuttosto limitare a verificare se la risposta data da questa rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema, alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.
15.9. E, d’altronde, impianto “ di primaria importanza ” è senz’altro quella che in dottrina si definisce nozione a contenuto variabile, ove i fatti sono qualificati da un giudizio di valore. L’interpretazione di quella clausola del bando presuppone il giudizio di valore che, in assenza di una definizione stipulativa, è riservato alla Commissione giudicatrice e non al Giudice. Non corrisponde ad alcun dato testuale quanto affermato da OR TL a pagina 10 della memoria depositata il 10 febbraio 2025, laddove si legge: (…) “ nella fattispecie è la stessa clausola del Disciplinare a fornire una puntuale e compiuta definizione di tale tipologia di struttura esaurendo di fatto qualsiasi margine di “discrezionalità” e rendendo l’attività della Commissione un mero accertamento in concreto ”, dato che:
a) non c’è alcuna puntuale né tantomeno compiuta definizione del requisito in questione;
b) il compito della Commissione era tutt’altro che un “mero accertamento in concreto”.
15.10. In conclusione, sono (pacificamente) fondati secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello, che, soli, determinano il suo accoglimento, in quanto:
a) il TAR ha autonomamente qualificato gli impianti sportivi risultanti dalla certificazione allegata dal OR IN come non di primaria importanza;
b) il primo Giudice ha fondato la propria decisione sull’errato presupposto che fossero ammissibili censure formulate in modo tale da domandare un vero e proprio sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni effettuate dall’amministrazione;
c) il primo Giudice ha, come esattamente colto dal ricorrente, confuso l’offerta tecnica con la comprova della esperienza pregressa (equivoco in cui cade ripetutamente anche OR TL); tale equivoco si riverbera anche sulla durata dell’esperienza e sulla questione dell’ammissibilità del c.d. soccorso istruttorio processuale, ammesso quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall'amministrazione, durante il procedimento; siffatta verifica non viola il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l'istituto mira ad attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 5 agosto 2024, n. 6961);
d) non è dato comprendere, in totale assenza di definizioni stipulative contenute nel bando, in cosa possa consistere la differenza tra attività manutentive effettuate in impianti sportivi non frequentati da atleti di alto livello e impianti sportivi frequentati da atleti di alto livello dato che la manutenzione, com’è del resto agevolmente intuibile (e, più in generale le prestazioni richieste dal capitolato) non cambia in base alla frequentazione dell’impianto. Anche qui, pur trattandosi di una circostanza del tutto pacifica, considerata la mole degli scritti difensivi di tutte le parti in causa che ha condotto a complicare una vicenda semplicissima, è sufficiente citare un altro passaggio della memoria depositata da OR TL il 10 febbraio 2025 per comprendere l’infondatezza di tutto l’impianto argomentativo che ha condotto alla sentenza impugnata. Si legge a pagina 15: “ Per comune esperienza, infatti, nell’ambito dell’attività agonistica di alto livello (professionale), è sufficiente l’interruzione dell’allenamento anche per periodi brevissimi per compromettere la preparazione fisica e, quindi, la competitività ed i risultati degli atleti nell’ambito di competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale ”. Si sta discorrendo null’altro che della organizzazione (in pratica, degli orari) delle prestazioni oggetto del capitolato. E, d’altronde, che cosa significhi “ settore sportivo di alto livello ”, nella (si ribadisce) imponente mole di tutti gli scritti difensivi, non lo precisa nessuno, perché si tratta evidentemente di una nozione a contenuto variabile nel senso esplicitato al punto 15.9 della presente decisione. OR TL ribadisce più volte tale infondata tesi (per esempio a pagina 23 della più volte citata memoria e alle pagine 3, 4 e 5 della memoria depositata il 24 marzo 2025) rendendo evidente l’errore di prospettiva che ha condotto all’accoglimento del ricorso di primo grado. Errore manifesto se si riflette sull’oggetto dell’appalto e sulla prestazione dedotta nel (futuro) contratto. L’accento va posto sul connotato di estrinsecità dell'oggetto, da identificare con il termine di riferimento esterno del rapporto contrattuale, privilegiando il profilo della sua descrizione, cioè della rappresentazione che, di esso, viene offerta nel capitolato, risolvendo il problema dell'oggetto con quello dell'individuazione del meccanismo tecnico attraverso il quale la realtà esterna è attirata nella struttura formale del (futuro) contratto.
Vale la pena riportare un chiaro passaggio della memoria depositata dal ON in data 28 marzo 2025 (pagina 4): “ Va da sé che la qualità dell’intervento e la professionalità nell’intervento manutentivo non dipendono dalla circostanza che si debba riparare la caldaia del centro sportivo di una squadra di serie A, ovvero quello di un impianto polifunzionale di qualità dove decine e decine di appassionati si allenano quotidianamente ”.
16. OR TL evidenzia ancora che, in relazione alla terza censura di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo, la sentenza di primo grado – pur avendo accolto i sub-motivi di cui ai par. III.4-III.6 – ha omesso di pronunciarsi sull’ulteriore profilo di illegittimità dedotto al par. III.7 del proprio ricorso (pagina 26 e prime due righe della pagina 27 della memoria depositata il 10 febbraio 2025).
16.1. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, reitera il relativo sub-motivo: “ Infine, in via logicamente prioritaria, non si può non evidenziare che il Contratto Applicativo n. 2 di cui al certificato presentato da IN è ex se inidoneo a giustificare l’attribuzione di qualsiasi punteggio ai sensi del Criterio E, in quanto lo stesso risulta avere ad oggetto lavori e non un servizio di manutenzione, come invece richiesto dal criterio de quo. La previsione di un requisito di “durata” (annuale) ai fini della rilevanza del contratto per la maturazione del requisito esperienziale, infatti, costituisce chiaro indice – anche alla luce dello specifico oggetto del presente appalto – della volontà dell’Amministrazione di dare rilievo a contratti ad esecuzione continuata (e quindi a servizi) e non alla realizzazione di opere (i.e. lavori) ”.
17. Il motivo su cui il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi è infondato per le ragioni finora esposte dato che il ricorrente in primo grado continua a confondere l’offerta tecnica con la comprova dei requisiti.
18. Sull’appello incidentale di OR TL è sufficiente osservare che (in questo caso) la statuizione del TAR è da condividere. La certificazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio controverso, poteva pacificamente essere posseduta da una delle consorziate esecutrici. Dopo aver bene inquadrato le regole della lex specialis , il primo Giudice ha correttamente evidenziato che “ la certificazione UNI CEI EN 27001 è relativa alla sicurezza nella gestione delle informazioni e sul fatto che, secondo quanto rappresentato nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la gestione dei flussi informativi sarebbe stata affidata a PL DI, che metteva a disposizione il servizio di call center e la gestione della sala operativa per tutte le richieste di intervento . Ne discende, quindi, che, in conformità allo scopo, correttamente la Commissione di gara, considerato che l’attività per la quale rilevava la certificazione era eseguita dalla consorziata PL DI, ha attribuito 2 punti al OR IN, questo, inoltre, in linea col criterio del favor partecipationis, che, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola - dal dubbio tenore letterale (come nel caso in esame, dove, per quanto indicato, non emerge in modo univoco se la certificazione dovesse essere posseduta da tutte le consorziate) - conduce a preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione”. Tale statuizione è del tutto condivisibile e merita integrale conferma.
19. Per tutto quanto sopra esposto, l’appello principale proposto da OR IN Società Cooperativa deve essere accolto e va invece respinto l’appello incidentale proposto da OR TL.
Le spese del doppio grado di giudizio, vista l’assoluta particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22435/2024, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO