Art. 222. Tariffa professionale 1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.