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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott.ssa Cecilia De Santis PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 818 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A
Parte_1
con sede legale in Roma Via Calabria 46, in
[...]
persona del suo Amministratore Delegato Dott. (Cod. fisc. e Parte_2
P. Iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Buffarini P.IVA_1
Guidi (Cod. fisc. ), presso il cui studio in Roma Via Po C.F._1
n. 24 elegge domicilio, come da delega a margine dell'atto di citazione in appello, pec , fax 06.4882517 Email_1
APPELLANTE -APPELLATA INCIDENTALE
E
nata a [...] il [...] (C.f. Controparte_1
) ed ivi residente a[...]
elettivamente domiciliata in Copertino, alla via Cosimo Mariano 176 presso lo
Studio , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Giuseppe Leo Parte_3
(cf ) in virtù di mandato a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta con appello incidentale, il quale dichiara di voler ricevere r.g. n. 1 le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: fax 0832520208; PEC:
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APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: - Appello avverso la sentenza n. 15046/2017 del Pt_4
Tribunale ordinario di Roma, IX sezione civile, pubblicata in data 25/07/2017 CONCLUSIONI: All'udienza del 10.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
- accertata l'illegittimità della revoca delle agevolazioni in discussione per i motivi indicati nella delibera di revoca, va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_2
in relazione all'importo di euro
[...]
27.267,19;
- rigetta la richiesta avanzata da di condanna della Controparte_1
società convenuta al pagamento del contributo in conto gestione;
- rigetta la residua domanda attorea;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto appello per Parte_1
rassegnare le seguenti conclusioni: Con
“Piaccia alla ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 15046/2017 emessa dal Tribunale di Roma, 9° Sezione Civile, pubblicata il 25.07.2017:
1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, previa declaratoria di legittimità della delibera di revoca addì 14.12.2010, condannare la SI.ra CP_1
r.g. n. 2 al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € CP_1 Parte_1
27.267,19, oltre interessi di mora contrattualmente dovuti ex art. 19.2 dalla data delle singole erogazioni all'effettivo soddisfo.
2) Confermare le altre statuizioni della decisione impugnata e quindi il rigetto della domanda proposta dalla sig.ra di condanna di Controparte_1
al pagamento delle spese di gestione;
con vittoria di spese, Parte_1
competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la quale chiedeva, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di respingere l'appello principale con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato l'illegittimità della revoca delle agevolazioni e rigettato la domanda riconvenzionale di;
proponeva, altresì, appello Parte_1
incidentale chiedendo la condanna di al pagamento di 5.164,57 euro, Parte_1
oltre interessi dal giorno della domanda, quale contributo a fondo perduto in conto gestione per le spese sostenute nel primo anno di attività imprenditoriale;
la condanna al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nel conferimento delle somme afferenti al finanziamento agevolato, e la condanna al pagamento delle competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento in data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 10.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnati e,
r.g. n. 3 con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentative che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che l'occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante principale ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e relative doglianze: conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
APPELLO PRINCIPALE (INVITALIA)
L'appello principale proposto è fondato e deve essere accolto ai sensi della motivazione seguente.
ha proposto due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo ha censurato l'errata interpretazione del contratto per la concessione delle agevolazioni del 6.12.2005, in relazione agli artt. 8.5, 11 e
19 in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
ha censurato l'impugnata decisione nella parte in cui il giudice di Parte_1
prime cure non ha accolto la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione degli importi ricevuti a titolo di agevolazioni pari ad € 27.267,19, oltre interessi di mora, alla luce dell'asserita illegittimità della revoca adottata in data 15.10.2010.
Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato illegittima la revoca delle agevolazioni concesse da , ritenendo che l'appellata avesse assolto Parte_1
l'onere su di essa incombente in merito alla presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del saldo investimenti.
Secondo il Tribunale la richiesta di integrazione della documentazione effettuata da nel settembre 2010, si sarebbe dovuta Parte_1
considerare non come un invito all'adempimento rispetto all'obbligo di cui r.g. n. 4 all'art.
8.5 del suddetto contratto, la cui mancata osservanza avrebbe determinato la revoca delle agevolazioni ex art. 19, ma come semplice atto di ulteriore controllo previsto dall'art. 17, circostanza che non ne avrebbe legittimato la revoca.
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe correttamente analizzato il dettato contrattuale, soprattutto rispetto ai presupposti della revoca (artt. 8.5, 11
e 19). Infatti, l'art.
8.5 del contratto di concessione del 6. 12. 2005 sanciva che:
“entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni, il
Beneficiario dovrà far pervenire a Sviluppo Italia, all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, copia delle fatture quietanziate dai fornitori con la dichiarazione che per tali fatture non è stato mai riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (i.v.a. compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato”, mentre l' art. 11 prevedeva che:
“le domande di erogazione delle agevolazioni, firmate dal Beneficiario, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere fatte pervenire a
Sviluppo Italia presso SVILUPPO ITALIA PUGLIA C/O EXECUTIVE
CENTER-VII PIANO- VIA AMENDOLA, 168/5- 70126 BARI, mediante consegna diretta o mediante un plico spedito per raccomandata con avviso di ricevimento”.
E come è emerso chiaramente per tabulas nel corso del giudizio di primo grado, la SI.ra aveva inviato la documentazione richiesta non Controparte_1
all'indirizzo previsto dall'art. 11 del contratto di concessione, ma ad un recapito del tutto diverso, ovvero quello di Via Boccanelli n. 12/30, Roma, come si evincerebbe dalla raccomandata dd. 30. 12. 2009, ricevuta il 18. 01. 2010, prodotta sia dalla (v. doc. 8 fascicolo di I° grado attrice) che da CP_1 Parte_1
(v. doc. 4 fascicolo I° grado), in tal modo incorrendo nel contestato inadempimento.
Il mancato invio della documentazione richiesta costituirebbe legittima r.g. n. 5 causa di revoca, atteso che l'art. 19, lett. d), del contratto prevedeva che:
“Sviluppo Italia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate, qualora il Beneficiario non adempia puntualmente ed esattamente quanto previsto nell'art. 8, comma
5”.
Il Tribunale avrebbe esaminato la diversa fattispecie prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, che si riferisce ai documenti da inviare prima di ricevere il saldo investimenti, non considerando che nel caso di specie la revoca era intervenuta per il mancato invio delle fatture quietanzate previste dall'art.
8.5 del contratto, che dovevano essere trasmesse dopo l'erogazione del saldo agevolativo.
Tale specifico onere documentale doveva essere effettuato con l'apposita scheda di destinazione fondi, che la beneficiaria era tenuta a presentare entro 60 giorni dall'intervenuta erogazione del saldo, corredata dalle fatture, dalle quietanze liberatorie, dai titoli di pagamento e dall'estratto conto bancario in modo da evidenziare i pagamenti effettuati per i beni ammessi alle agevolazioni.
Il Tribunale nel caso di specie non avrebbe considerato il corretto iter temporale previsto ex contractu ma lo avrebbe capovolto, incorrendo in un errore di valutazione che ha poi condotto a ritenere illegittima la delibera di revoca, che sarebbe invece stata del tutto legittima.
Senza contare che la SI.ra avrebbe comunque inviato all'odierna CP_1
appellante, con la sopracitata raccomandata, una documentazione comunque incompleta, avendo trasmesso le sole quietanze dei fornitori prive della copia delle fatture relative ai beni finanziati e senza gli estratti conto bancari, come esplicitamente previsto dal contratto;
tanto che era stata costretta Parte_1
a richiedere successivamente, con lettera del 22.09.2010, l'integrazione della predetta documentazione per poter rendicontare gli investimenti realizzati dalla beneficiaria;
sul punto l'appellante ha rappresentato che la documentazione r.g. n. 6 richiesta era stata prodotta dalla solo nel corso del primo grado di giudizio, CP_1
quindi in data successiva alla delibera di revoca.
In tale contesto sarebbe evidente che il giudice di primo grado sarebbe incorso in un evidente vizio di interpretazione delle clausole contrattuali e del comportamento tenuto dalle parti, che dovrebbe legittimare la riforma della sentenza impugnata. Infatti, “in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale”(v. Cass. civ. Sez. II, 28/03/2017, n. 7927); e nel caso di specie sarebbe indubbio che la domiciliazione indicata nel contratto aveva svolto la precipua funzione di assicurare certezza alle rispettive comunicazioni, con conseguente erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che: “in adempimento di quanto previsto nel contratto di concessione all'art.8.5, la parte attrice, in data 18.1.2010, inviava la documentazione relativa alle quietanze liberatorie inerenti alle fatture oggetto delle agevolazioni” (v. sentenza appellata, pag. 4, righe 4 e ss.).
Come emergerebbe dagli artt. 8.5, 11 e 19 del contratto, l'invio della documentazione costituiva un obbligo il cui mancato adempimento avrebbe legittimato la revoca delle agevolazioni, non rappresentando un mero atto di ulteriore controllo.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c., in relazione alla sussistenza dei presupposti della revoca delle agevolazioni.
r.g. n. 7 La sentenza del Tribunale sarebbe erronea nella parte in cui è stata pronunciata l'illegittimità della revoca sulla base dell'errato presupposto di una tempestiva produzione documentale da parte della sig.ra invece non CP_1
avvenuta né documentata.
Infatti, il Tribunale ha considerato come assolto l'onere della prova da parte dell'attrice affermando che le copie delle fatture e delle quietanze avrebbero dovuto essere già nella disponibilità di mentre le Parte_1
fatture e gli estratti conto bancari erano stati allegati solo nel corso del giudizio di primo grado (quindi in data successiva alla delibera di revoca), e le quietanze, prive di fattura, erano state inviate ad un indirizzo diverso da quello contrattualmente previsto;
tali modalità di produzione e di invio non potrebbero far ritenere che la suddetta documentazione fosse stata ritualmente e sostanzialmente acquisita da parte dell'odierna appellante.
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che il pagamento del saldo investimenti costituisse prova dell'avvenuto invio della documentazione, quando sarebbe vero esattamente il contrario, alla luce di quanto statuito dall'art.
8.5 del contratto, in precedenza citato.
Peraltro, tale affermazione del Tribunale sarebbe smentita dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, dalle quali si evincerebbe per tabulas che la non avrebbe onorato i propri obblighi contrattuali, legittimando il CP_1
provvedimento di revoca di Parte_1
Sotto tale specifico profilo, la mancata tempestiva produzione documentale di cui alla lettera del 22.09.2010 (v. doc. 12 fascicolo di I° grado Parte_1
) sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie di revoca prevista Parte_1
dall'art. 19, lettera d), del contratto.
La delibera di revoca sarebbe stata una necessaria conseguenza del mancato rispetto, da parte dell'appellata, degli obblighi documentali a lei imposti dalla legge e previsti contrattualmente e quindi la revoca dovrebbe ritenersi perfettamente legittima e giustificata, non avendo la beneficiaria r.g. n. 8 adempiuto ai suoi precisi vincoli contrattuali.
La revoca, nella sequela procedimentale sarebbe un atto necessitato (c.d. di autotutela) in presenza dell'avverarsi di una delle ipotesi specificamente previste dall'art. 19 del contratto per la concessione delle agevolazioni di cui al D. Lgs.
185/2000 Titolo II (misure in favore del lavoro autonomo), rispetto alle quali non poteva sottrarsi dal disporre siffatto provvedimento, in Parte_1
presenza del mancato rispetto degli specifici obblighi contrattualmente e normativamente previsti in tema di mancato invio della documentazione di cui all'art. 8.5, a comprova dell'effettivo utilizzo della provvista ricevuta per le spese preventivamente specificate, al fine di assicurare l'effettività del vincolo di destinazione dei fondi pubblici erogati.
Alla luce di quanto precede sarebbe evidente l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel non considerare che la produzione dei documenti richiesti da era avvenuta tardivamente e, comunque, non nel Parte_1
rispetto dei termini previsti dal contratto, in violazione delle regole dettate dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c. c.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto illegittima la revoca in quanto “non è avvenuta per il mancato pagamento delle rate relative alla restituzione del finanziamento agevolato, ma per la mancata presentazione delle quietanze, in relazione al disposto dell'art.19 lett. c) riguardante la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del saldo delle anticipazioni in conto investimenti, va osservato che la relativa documentazione necessaria per
l'ottenimento di detto saldo, come documentalmente provato e confermato dalla stessa erogazione del saldo medesimo ad opera di era stata Parte_1
consegnata; risulta, poi, come sopra visto che erano state inviate anche le quietanze relative al pagamento delle fatture oggetto dell'agevolazione al fine di consentire la verifica di cui all'art.
8.5. Pertanto, la richiesta di integrazione di documentazione effettuata nel settembre 2010, presumibilmente effettuata in relazione alla circostanza che non vi era piena corrispondenza tra le fatture
r.g. n. 9 allegate dalla parte attrice in sede di richiesta del saldo per le agevolazioni relative agli investimenti ed i preventivi originariamente allegati al piano di investimento oggetto di agevolazione (fatto comunque rilevabile dalla società convenuta sin dal momento dell'erogazione del saldo delle agevolazioni per gli investimenti), deve considerarsi come un ulteriore controllo tra quelli previsti all'art.17 del contratto ed in relazione ai quali non era prevista alcuna ipotesi di revoca;
peraltro le copie delle fatture richieste nel settembre 2010 dovevano essere già in possesso dell' , mentre gli estratti conto bancari sono stati Parte_1
allegati nel presente procedimento, instaurato poco dopo la comunicazione della revoca delle agevolazioni”; (v. sentenza di primo grado, pagg. 5 - 6).
Tale ricostruzione sarebbe errata in fatto e diritto, non avendo il Tribunale considerato l'obbligo incombente sulla beneficiaria di inviare correttamente ed in modo completo la documentazione attestante la regolarità degli investimenti dopo la ricezione del saldo agevolativo, ed avendo erroneamente valutato le emergenze documentali in atti, considerando tempestiva la produzione dei documenti richiesti da avvenuta invece tardivamente e, Parte_1
comunque, non nel rispetto dei termini previsti dal contratto, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c. c.
I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.
Ad avviso di questa Corte la decisione del Tribunale circa l'illegittimità della revoca dell'agevolazione non può essere condivisa.
Infatti, dalla lettura del contratto per la concessione delle agevolazioni stipulato tra le parti emerge: l'obbligo del beneficiario di far pervenire a
Sviluppo Italia entro il termine pattuito gli atti ed i documenti riportati nell'art. 8; l'obbligo del beneficiario di trasmettere entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in un'unica soluzione delle agevolazioni o dal saldo delle stesse, copia delle fatture quietanzate dai fornitori (8.5); l'indicazione delle modalità ed il luogo di consegna della documentazione richiesta, individuata r.g. n. 10 presso Controparte_4
VIA AMENDOLA, 168/5 – 70126 BARI (art. 11); la facoltà di revoca
[...]
della concessione dei contributi, di risoluzione del finanziamento con restituzione delle somme erogate riconosciuta a Sviluppo Italia nel caso in cui il beneficiario non consegni entro il termine di 6 mesi dalla data di conclusione del contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 ovvero non adempia puntualmente a quanto previsto nell'art. 8, comma 5 (art. 19, lett.
c) e d).
La Corte rileva che nel giudizio di primo grado aveva sostenuto Parte_1
che la era stata ammessa ad un contributo ex D. Lgs. 185/2000, Titolo II, CP_1
in conto investimenti, pari ad € 25.512,02, di cui € 10.173,72 in conto capitale a fondo perduto ed € 15.338,30 in conto mutuo agevolato, più l'ulteriore contributo in conto gestione pari ad € 5.164,57 (v. docc. 1 e 9 del fascicolo di primo grado ). Di tali importi l'attrice aveva ricevuto, dapprima, in data Parte_1
27.12.2005, € 5.102,40, quale acconto mutuo, ed € 5.102,40, quale acconto contributo in conto capitale, per poi percepire, in data 11.11.2009 il saldo mutuo di € 10.067,15 ed il saldo del contributo a fondo perduto di € 4.902,57, come attestato dall'estratto autentico del libro sofferenze leggi in concessione di per atto di Notaio di Roma addì 24.05.2011 (v. Parte_1 Persona_1
doc.10). Ed a fronte della correttezza del suo comportamento operativo, Parte_1
aveva invece sostenuto che: la non aveva adempiuto all'obbligo di CP_1
tempestiva produzione documentale;
aveva omesso il pagamento delle rate di mutuo agevolato ed aveva utilizzato i fondi ricevuti in modo difforme da quanto inizialmente dichiarato, risultando priva di qualsivoglia riscontro la spesa per l'arredamento del negozio, pari ad € 16.676,99 oltre IVA, oggetto di un leasing stipulato dalla ditta individuale del padre, sig. soggetto terzo ed Persona_2
estraneo alle agevolazioni, come risultava dalla documentazione prodotta (v. docc. da n.1 a n.5 compreso).
aveva anche intrattenuto rapporti epistolari con la Parte_1 CP_1
r.g. n. 11 nell'ambito dei quali aveva precisato di non poter modificare il piano di ammortamento del mutuo ex art. 7 D.M. 295/01, e 3 e 12 del contratto, e che non risultava pervenuta la richiesta di saldo del contributo gestione redatta sul modulo predisposto corredata dalla necessaria documentazione (le quietanze firmate dai fornitori, la copia delle fatture con l'attestazione, l'estratto conto bancario comprovante l'effettivo pagamento); e successivamente, all'esito delle verifiche sulla scheda destinazione fondi presentata, con la sua Prot. 31644-att- spo del 22.9.2010 (v. doc. 12) aveva richiesto l'invio, entro 15 giorni, dell'estratto conto bancario e della copia delle fatture relative ai beni finanziati, preavvertendo che in caso di mancato invio si sarebbe potuto procedere alla revoca delle agevolazioni ex art. 19 lett. c) del contratto di concessione;
infine, in data 15.12.2010 con lettera Prot. 38943/SPO-DEL (v. doc. 13) aveva comunicato la delibera di revoca del 14.12.2010 (v. doc. 14), per mancata presentazione quietanze chiedendo la restituzione di tutti gli importi erogati con gli interessi di mora per un totale di € 27.267,19 allegando il prospetto riepilogativo.
La Corte osserva, inoltre, che nel fascicolo processuale non è dato rinvenire il fascicolo di parte di primo grado, né in formato cartaceo né in formato telematico, di Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità “se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sottoposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove».
Infatti, ai sensi degli artt. 165, 166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e 87 disp. att.
c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che il giudice decide r.g. n. 12 legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (v. Cass. 25/06/2021 n. 18287, 7/10/2020 n. 21571,
28/6/2017 n. 16212, 26/4/2012, n. 6522).
Orbene, alla luce della documentazione depositata in giudizio, oltre al fatto che, secondo quanto affermato da , la aveva inviato la Parte_1 CP_1
documentazione fornita ad un indirizzo diverso rispetto a quello previsto dall'art. 11 (non previsto a pena di decadenza), emerge anche che la stessa era rimasta inadempiente rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 8.5, di trasmettere tempestivamente copia delle fatture quietanzate dai fornitori, avendo invece inoltrato le dichiarazioni dei fornitori di quietanza liberatoria.
Al riguardo deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione che il creditore rilascia al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (v. Cass., Ordinanza n. 1572 del 22/01/2019).
Non può quindi essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale secondo cui la revoca delle agevolazioni era da ritenersi illegittima perché non conforme alle pattuizioni contrattuali.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto che la revoca dei benefici non era avvenuta per il mancato pagamento delle rate relative alla restituzione del finanziamento agevolato, ma per la mancata presentazione delle quietanze, in relazione al disposto dell'art.19 lett. c), che riguardava la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del saldo delle anticipazioni in conto investimenti, osservando che la relativa documentazione, necessaria per l'ottenimento di detto saldo, come documentalmente provato e confermato dalla r.g. n. 13 stessa erogazione del saldo medesimo ad opera di , era stata consegnata, Parte_1
e che erano state inviate anche le quietanze relative al pagamento delle fatture oggetto dell'agevolazione per consentire la verifica prevista dall'art. 8.5.
Sempre secondo il Tribunale la richiesta di integrazione di documentazione effettuata nel settembre 2010 era stata presumibilmente effettuata perché non vi era piena corrispondenza tra le fatture allegate dalla parte attrice in sede di richiesta del saldo per le agevolazioni relative agli investimenti ed i preventivi originariamente allegati al piano di investimento oggetto di agevolazione (fatto comunque rilevabile dalla società convenuta sin dal momento dell'erogazione del saldo delle agevolazioni per gli investimenti), e doveva considerarsi come un ulteriore controllo tra quelli previsti all'art. 17 del contratto, in relazione ai quali non era prevista alcuna ipotesi di revoca;
senza contare che le copie delle fatture richieste nel settembre 2010 dovevano essere già in possesso dell' , Parte_1
mentre gli estratti conto bancari erano stati allegati nel presente procedimento, instaurato poco dopo la comunicazione della revoca delle agevolazioni.
In realtà, come prospettato dalla difesa di , la circostanza della Parte_1
richiesta delle copie delle fatture nel settembre 2010 non può essere qualificata quale semplice atto di ulteriore controllo previsto dall'art. 17, circostanza non idonea a legittimare la revoca, ma quale invito all'adempimento rispetto all'obbligo di cui all'art.
8.5 del suddetto contratto, la cui mancata osservanza era prevista quale causa di revoca delle agevolazioni ex art. 19.
Né del resto la ha fornito la prova di aver effettivamente inviato la CP_1
documentazione in questione, sia pure ad un indirizzo diverso da quello previsto nel contratto (presso Controparte_4
VIA AMENDOLA, 168/5 – 70126 BARI - v. art. 11),
[...]
ed in tal modo ha sicuramente legittimato l'esercizio della facoltà di revoca della concessione dei contributi e di risoluzione del finanziamento con restituzione delle somme erogate riconosciuta ad nel caso in cui il beneficiario non Parte_1
avesse consegnato entro il termine di 6 mesi dalla data di conclusione del r.g. n. 14 contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8, ovvero non avesse adempiuto puntualmente a quanto previsto nell'art. 8, comma 5 (v. art. 19, lett. c) e d).
Né ad avviso della Corte può rilevare il fatto che la abbia poi CP_1
provveduto a produrre la documentazione necessaria solo nel corso del giudizio di primo grado, circostanza peraltro non verificabile a causa dell'assenza del fascicolo di parte di primo grado della dal momento che su quest'ultima CP_1
gravava l'obbligo di inviare correttamente ed in modo completo la documentazione attestante la regolarità degli investimenti dopo la ricezione del saldo agevolativo;
documentazione che ove effettivamente prodotta, non può essere comunque essere considerata tempestiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i due motivi devono ritenersi fondati e devono essere accolti.
Alla luce di quanto sinora esposto l'appello principale è fondato e deve essere accolto.
APPELLO INCIDENTALE ( ) CP_1
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
L'appellante in via incidentale ha proposto un unico motivo di appello articolato in due censure.
Sotto un primo profilo ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta in primo grado per ottenere l'erogazione del contributo in conto di gestione per 5.164,57 euro, ex art. 2, lettera c), del contratto di finanziamento.
Al riguardo la ha rappresentato che la documentazione richiesta CP_1
sarebbe stata dalla stessa trasmessa non solo con le note del 14.10.2009 e del
30.12.2009 ma anche con l'ulteriore trasmissione a/r del 16.07.2010.
Sotto altro profilo, l'appellante incidentale ha riproposto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dei ritardi nell'erogazione delle somme dovute da , deducendo che per acquistare i beni necessari per Parte_1
r.g. n. 15 l'avviamento dell'impresa commerciale aveva dovuto chiedere l'aiuto economico del padre, senza che avesse provato che l'inadempimento Parte_1
od il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte, qui richiamate le argomentazioni svolte nell'ambito dell'esame dell'appello principale, osserva che avendo questa Corte considerata legittima la revoca delle agevolazioni concesse da per i motivi in precedenza Parte_1
illustrati, se ne deve trarre la conclusione logicamente conseguente che sia la domanda di erogazione dell'ulteriore contributo in conto gestione per 5.164,57 euro, che la domanda di risarcimento sono infondate e non possono essere accolte.
Senza contare che già il Tribunale aveva comunque condivisibilmente respinto la domanda ora riproposta in sede di appello incidentale, motivando sul punto che: “Riguardo, invece, alla richiesta del contributo in conto gestione, di cui all'art.9 del contratto di concessione, anche detto versamento andava effettuato da entro 60 giorni dalla documentazione indicata dall'articolo Parte_1
medesimo e dopo l'effettuazione delle verifiche contrattualmente previste (in conformità anche a quanto previsto dagli artt.11 e 18 del D.M. n.295/2001). Va, quindi, rilevato, in ordine alla richiesta del versamento di detto contributo che dalla documentazione allegata risulta che:
- una prima generica richiesta di detto saldo risulta essere stata fatta in data
25 maggio 2007, ma non risulta il contemporaneo invio della documentazione necessaria per effettuare le necessarie verifiche contrattualmente previste;
- con missiva datata 30.3.2010 (ribadita con missiva del 28.4.2010), la parte attrice, contestando i ritardi della società convenuta del versamento delle somme oggetto delle agevolazioni concesse ed il mancato pagamento del contributo in conto gestione, “disconosceva” il piano di ammortamento relativo al finanziamento agevolato, richiedendone un ricalcolo;
r.g. n. 16 - in risposta, con missiva datata 20.5.2010, la , oltre a comunicare Parte_1
che non poteva procedere ad un nuovo ricalcolo del piano di ammortamento, riferiva che non risultava una compiuta richiesta del contributo di gestione e che il termine ultimo per detta richiesta, corredata dell'adeguata documentazione, sarebbe scaduto in data 11.9.2010;
- in data 14.7.2010 la parte attrice presentava la richiesta del pagamento del contributo in conto gestione, allegando, tra l'altro le fatture e copia dell'estratto conto da cui risultavano gli addebiti dei relativi pagamenti.
Va rilevato, quindi, che, con missiva datata 22.9.2010, avente ad oggetto,
“richiesta integrazione documentale sul corretto utilizzo dei contributi erogati”
e, cioè, le agevolazioni in conto investimenti, l' , sul presupposto che Parte_1
“dal controllo documentale della scheda destinazione fondi” presentata da essa attrice emergeva la necessità di acquisire la documentazione integrativa consistente nell'estratto conto bancario (o lista movimenti timbrata dalla banca) da cui emergessero gli addebiti dei pagamenti delle fatture agevolate e copia delle fatture dei beni finanziati, invitava all'invio della documentazione suddetta entro quindici giorni avvertendo che in caso di mancato invio si sarebbe potuto procedere alla revoca delle agevolazioni concesse ex art.19 lett. c).
Infine, con missiva datata 15.12.2010, la parte convenuta comunicava la revoca delle agevolazioni per mancata presentazione delle quietanze.
Da quanto sopra esposto emerge, innanzitutto, l'ingiustificato mancato pagamento del mutuo da parte della in quanto, per come visto, aveva CP_1
ricevuto nei termini contrattuali il saldo delle agevolazioni relativo agli investimenti e non aveva ancora fornito la documentazione idonea per ottenere il pagamento del contributo in conto gestione e, quindi, nessuna lamentela poteva vantare nei confronti della in proposito.”. Parte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza r.g. n. 17 e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15046/2017 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data
25/07/2017, così provvede:
A) In accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda riconvenzionale proposta da , e Parte_1
per l'effetto condanna la SI.ra al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante principale dell'importo di € 27.267,19 oltre Parte_1
interessi di mora contrattualmente dovuti, ex art. 19.2, dalla data delle singole erogazioni all'effettivo soddisfo;
B) Rigetta l'appello incidentale proposto;
C) Condanna la SI.ra a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 5.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 6.500,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 18 r.g. n.
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