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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Sergio Gorjan
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR
150/11 iscritta al n° 368 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
T R A
– cf – avvocato del foro di Udine, che si difende in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
ex art 86 cod. proc. civ., con studio in Udine via Sarpi n° 14/2, come da cenno nel ricorso depositato il 12.11.2024;
RICORRENTE
E
– cf - sedente in Roma non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 20.1.2025.
Conclusioni del : accertata e dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, Pt_1 disporne conseguentemente l'annullamento e provvedere alla liquidazione dei compensi dell'avv. , in qualità di difensore d'ufficio del sig. per Parte_1 Parte_2 l'attività svolta a) nel procedimento penale n. 1838/18 RGAPP TRIESTE innanzi alla Corte di Appello, b) per l'ottenimento del titolo per il recupero del credito, c) per le attività svolte in fase esecutiva, e così procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nel presente atto per complessivi € 2.070,34, oltre spese generali 15%, cpa 4% e iva se dovuta, oltre interessi di mora, o nella maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle somme liquidate. Si chiede in via istruttoria l'acquisizione presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trieste
– penale del fascicolo del procedimento 1838/18 RGAPP TRIESTE, nonché del fascicolo della liquidazione.
Ragioni della decisione in fatto
L'avv. ha chiesto ed ottenuto dalla sezione penale prima di questa Corte la liquidazione Parte_1
del suo compenso professionale in relazione alla difesa d'ufficio svolta in procedimento d'appello, in cui era imputato . Parte_2 La sezione penale prima, con provvedimento motivato del 10 – 23.9.2024, ebbe a riconoscere all'avv.
a titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata la somma di € 586,34 ed € Pt_1
184,00 quale compenso per la procedura d'esazione non fruttifera verso il cliente, oltre accessori di legge.
L'avv. ha proposto tempestiva opposizione a detto provvedimento di liquidazione, ritenendo Pt_1
incongruo l'importo liquidato a titolo di spese per ottenere il titolo esecutivo contro il cliente moroso nel pagamento del suo onorario poiché nulla riconosciuto per le spese del procedimento di costituzione del titolo esecutivo e delle spese per il procedimento esecutivo conclusosi con ricavo di somma insufficiente a soddisfare il suo complessivo credito professionale.
Il , benché regolarmente evocato, non s'è costituito a resistere sicché è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 20 gennaio 2025 il Presidente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, ha riservata la decisione, poi adottata siccome illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'opposizione svolta dall'avv. non ha fondamento giuridico e va rigettata. Pt_1
L'avv. ha chiesto alla Corte la liquidazione del suo compenso quale difensore di ufficio di Pt_1
, nonché delle spese incontrate per munirsi di titolo esecutivo nei confronti del cliente Parte_2
inadempiente alla sua richiesta di pagamento del compenso professionale e delle spese sopportate per l'esecuzione contro lo stesso, in quanto l'importo ricavato ad esito del pignoramento presso terzi,
avviato contro il ha fruttato somma - € 280,66 – inferiore all'ammontare del credito Pt_2
professionale azionato.
L'avv. ha invocato allo scopo la norma ex art 116 dPr 11572002 e sulla scorta della stessa ha Pt_1
ottenuto liquidazione, da parte della sezione penale di questa Corte, che ritiene inadeguata con relazione alla riconosciuta quantificazione delle spese sopportate per procedere all'esecuzione coattiva rivelatasi insoddisfacente.
Deve tuttavia osservare questo Presidente come la lettera della norma invocata a sostegno della pretesa disponga che il difensore d'ufficio, per accedere alla liquidazione a carico dello Stato del suo compenso, debba “ aver esperito inutilmente procedura per il recupero dei crediti professionali “. Ad opinione del Giudicante tale locuzione – Cass. sez. 2 n° 8359/20 –lumeggia come la procedura esecutiva avviata deve essersi rivelata infruttuosa, mentre nella specie lo stesso ricorrente conferma che invece è stata fruttuosa anche se il ricavato non fu tale da soddisfare l'intero credito professionale azionato dall'avv. . Pt_1
Dunque non appare concorrere in radice il presupposto fattuale che abilita, nella specie, l'avv. Pt_1
ad esperire la procedura ex art 116 T.U.S.G. poiché lo stesso ebbe ad utilmente esperire la procedura esecutiva contro il cliente inadempiente, ma con risultato insoddisfacente.
Viceversa la norma citata consente al difensore d'ufficio d'accedere alla liquidazione a carico della del suo compenso solo in quanto la procedura esecutiva espletata si sia rivelata infruttuosa CP_2
e, non già, fruttuosa ma con esito non integralmente satisfativo del suo credito azionato – Cass. sez.
2 n° 22579/19 -.
Non assume rilievo ai fini dell'odierna decisione che la sezione penale ebbe comunque a riconoscere somma da corrispondere al difensore d'ufficio a carico dell'Erario, posto che l'opposizione ex art 170
dPr 115/02 non ha natura impugnatoria bensì contenziosa – Cass. sez. 2 n° 1470/18 – sicché il Capo dell'Ufficio deve provvedere alla liquidazione secondo legge e non è perciò vincolato a quanto stabilito dal Giudice che ha provveduto alla liquidazione contestata.
Di conseguenza, se questo Presidente non può in difetto d'opposizione spiegata dal Ministro,
intervenire sulla liquidazione. siccome effettuata, tuttavia deve rigettare la pretesa ulteriore esposta in questa sede dall'avv. poiché non conforme a legge. Pt_1
Atteso che l'opposizione è stata respinta e parte resistente è rimasta contumace non vi sono spese di lite da liquidare.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione esposta da con il ricorso depositato il 12.11.2024, Parte_1
avverso il decreto di liquidazione datato 10 – 23.9.2024 emesso dalla Corte
d'Appello di Trieste sezione prima penale.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 7 marzo 2025. Il Presidente est.
Sergio Gorjan
Corte d'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Sergio Gorjan
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR
150/11 iscritta al n° 368 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
T R A
– cf – avvocato del foro di Udine, che si difende in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
ex art 86 cod. proc. civ., con studio in Udine via Sarpi n° 14/2, come da cenno nel ricorso depositato il 12.11.2024;
RICORRENTE
E
– cf - sedente in Roma non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 20.1.2025.
Conclusioni del : accertata e dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, Pt_1 disporne conseguentemente l'annullamento e provvedere alla liquidazione dei compensi dell'avv. , in qualità di difensore d'ufficio del sig. per Parte_1 Parte_2 l'attività svolta a) nel procedimento penale n. 1838/18 RGAPP TRIESTE innanzi alla Corte di Appello, b) per l'ottenimento del titolo per il recupero del credito, c) per le attività svolte in fase esecutiva, e così procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nel presente atto per complessivi € 2.070,34, oltre spese generali 15%, cpa 4% e iva se dovuta, oltre interessi di mora, o nella maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle somme liquidate. Si chiede in via istruttoria l'acquisizione presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trieste
– penale del fascicolo del procedimento 1838/18 RGAPP TRIESTE, nonché del fascicolo della liquidazione.
Ragioni della decisione in fatto
L'avv. ha chiesto ed ottenuto dalla sezione penale prima di questa Corte la liquidazione Parte_1
del suo compenso professionale in relazione alla difesa d'ufficio svolta in procedimento d'appello, in cui era imputato . Parte_2 La sezione penale prima, con provvedimento motivato del 10 – 23.9.2024, ebbe a riconoscere all'avv.
a titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata la somma di € 586,34 ed € Pt_1
184,00 quale compenso per la procedura d'esazione non fruttifera verso il cliente, oltre accessori di legge.
L'avv. ha proposto tempestiva opposizione a detto provvedimento di liquidazione, ritenendo Pt_1
incongruo l'importo liquidato a titolo di spese per ottenere il titolo esecutivo contro il cliente moroso nel pagamento del suo onorario poiché nulla riconosciuto per le spese del procedimento di costituzione del titolo esecutivo e delle spese per il procedimento esecutivo conclusosi con ricavo di somma insufficiente a soddisfare il suo complessivo credito professionale.
Il , benché regolarmente evocato, non s'è costituito a resistere sicché è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 20 gennaio 2025 il Presidente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, ha riservata la decisione, poi adottata siccome illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'opposizione svolta dall'avv. non ha fondamento giuridico e va rigettata. Pt_1
L'avv. ha chiesto alla Corte la liquidazione del suo compenso quale difensore di ufficio di Pt_1
, nonché delle spese incontrate per munirsi di titolo esecutivo nei confronti del cliente Parte_2
inadempiente alla sua richiesta di pagamento del compenso professionale e delle spese sopportate per l'esecuzione contro lo stesso, in quanto l'importo ricavato ad esito del pignoramento presso terzi,
avviato contro il ha fruttato somma - € 280,66 – inferiore all'ammontare del credito Pt_2
professionale azionato.
L'avv. ha invocato allo scopo la norma ex art 116 dPr 11572002 e sulla scorta della stessa ha Pt_1
ottenuto liquidazione, da parte della sezione penale di questa Corte, che ritiene inadeguata con relazione alla riconosciuta quantificazione delle spese sopportate per procedere all'esecuzione coattiva rivelatasi insoddisfacente.
Deve tuttavia osservare questo Presidente come la lettera della norma invocata a sostegno della pretesa disponga che il difensore d'ufficio, per accedere alla liquidazione a carico dello Stato del suo compenso, debba “ aver esperito inutilmente procedura per il recupero dei crediti professionali “. Ad opinione del Giudicante tale locuzione – Cass. sez. 2 n° 8359/20 –lumeggia come la procedura esecutiva avviata deve essersi rivelata infruttuosa, mentre nella specie lo stesso ricorrente conferma che invece è stata fruttuosa anche se il ricavato non fu tale da soddisfare l'intero credito professionale azionato dall'avv. . Pt_1
Dunque non appare concorrere in radice il presupposto fattuale che abilita, nella specie, l'avv. Pt_1
ad esperire la procedura ex art 116 T.U.S.G. poiché lo stesso ebbe ad utilmente esperire la procedura esecutiva contro il cliente inadempiente, ma con risultato insoddisfacente.
Viceversa la norma citata consente al difensore d'ufficio d'accedere alla liquidazione a carico della del suo compenso solo in quanto la procedura esecutiva espletata si sia rivelata infruttuosa CP_2
e, non già, fruttuosa ma con esito non integralmente satisfativo del suo credito azionato – Cass. sez.
2 n° 22579/19 -.
Non assume rilievo ai fini dell'odierna decisione che la sezione penale ebbe comunque a riconoscere somma da corrispondere al difensore d'ufficio a carico dell'Erario, posto che l'opposizione ex art 170
dPr 115/02 non ha natura impugnatoria bensì contenziosa – Cass. sez. 2 n° 1470/18 – sicché il Capo dell'Ufficio deve provvedere alla liquidazione secondo legge e non è perciò vincolato a quanto stabilito dal Giudice che ha provveduto alla liquidazione contestata.
Di conseguenza, se questo Presidente non può in difetto d'opposizione spiegata dal Ministro,
intervenire sulla liquidazione. siccome effettuata, tuttavia deve rigettare la pretesa ulteriore esposta in questa sede dall'avv. poiché non conforme a legge. Pt_1
Atteso che l'opposizione è stata respinta e parte resistente è rimasta contumace non vi sono spese di lite da liquidare.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione esposta da con il ricorso depositato il 12.11.2024, Parte_1
avverso il decreto di liquidazione datato 10 – 23.9.2024 emesso dalla Corte
d'Appello di Trieste sezione prima penale.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 7 marzo 2025. Il Presidente est.
Sergio Gorjan