Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.348/2025 RG
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa Annalisa Giusti;
Letta l'istanza trasmessa dalla Questura di Bari affinché venga convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i
Rimpatri di Bari, di
, nato in [...] il [...] alias Per_1 Persona_2 nato il [...] (CUI C.F._1
Disposto, ai sensi dell'art. 6 comma II del D. Lgs. 142/2015, dal
Questore di Ancona con provvedimento notificato all'interessato in data
9.4.2025 alle ore 16.25 e trasmesso a questa Corte in data 10.4.2025 alle ore 11.02;
Richiamato l'art. 16 del D.L. 11.10.2024 n.145 così come convertito nella L.09.12.2024 n.187, che ha introdotto l'art. 5 bis nell'ambito del
D.L. 17.02.2017 n.13 così come convertito dalla L. 13.04.2017 n.46 ed ha, pertanto, attribuito alla Corte d'Appello la convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente protezione internazionale adottati ai sensi del D. Lgs. 142/2015 o anche a sensi dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs 25.07.1998 n.286;
Evidenziato del resto che la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso l'ordinaria competenza a riguardo del giudice di pace ove risultasse pendente una domanda di protezione internazionale (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, ordinanza n.11859 del 12.04.2022);
Evidenziato, altresì, che la competenza per territorio di questa Corte dev'essere confermata con riferimento al criterio desumibile dal citato art. 5 bis della L.46/2017, tenuto conto che il trattenimento è stato disposto dal Questore di Ancona;
Richiamato il decreto con cui in data 10.4.2025 è stata fissata l'odierna udienza di convalida, con nomina di un'interprete ed avviso all'interessato, al suo difensore, alla Questura di Bari ed al P.G.;
Verificato che il ha partecipato all'incombente collegandosi Per_1 da remoto dal di Bari con l'assistenza dell'interprete nominato, CP_1 secondo quanto attestato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs.
142/2015 dall'ispettore di P.S. ivi presente;
Preso atto che il difensore di fiducia dell'interessato, ha partecipato all'udienza a mezzo Teams;
Presa visione della memoria con cui la Procura Generale ha espresso parere favorevole alla convalida del provvedimento;
Esaminata la documentazione depositata dalla difesa del e Per_1
letta la memoria;
Ritenuto che il presente procedimento debba esaminare soltanto il decreto emesso dal Questore di Ancona e gli atti ad esso prodromici e non anche le ragioni per cui, potrebbe essere consentito all'interessato di fruire della protezione internazionale;
Richiamato l'art. 6 comma II lett b) del D. Lgs. 142/2015, ai sensi del quale il richiedente protezione può essere trattenuto ove, “sulla base di una valutazione caso per caso”, si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Evidenziato che il Questore di Ancona desume che il si trova Per_1 nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, segnatamente, appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sulla scorta delle plurime condanne riportate
(per furto rapina impropria e lesioni personali), reati che destano evidente allarme sociale, oltre che per il reato di reingresso nel territorio Italiano dopo che era stata disposta ed eseguita la sua espulsione.
Va premesso, che la valutazione sottesa alla disciplina dell'art. 6 comma 2 d. lgs. n. 142/2015, per quanto riferita a parametri definiti dal legislatore, quali la “pericolosità”, esclude comunque l'operatività di automatismi, onerando il giudice della convalida di una “valutazione caso per caso” da compiersi necessariamente in base ad una valutazione prognostica. Va qui richiamato un generale principio di lettura della pericolosità sociale (con riferimento sia all'ordine pubblico sia alla sicurezza pubblica) che ha una matrice sicuramente penalistica e che dice di come una persona possa essere ritenuta pericolosa quando è probabile che commetta fatti preveduti dalla legge come reato.
Ciò posto, ritiene la Corte che sussistano chiari elementi a supporto della valutazione- come già detto necessariamente prognostica- di pericolosità dello straniero posta a fondamento del decreto di trattenimento, desumibile dai precedenti penali sopra indicati che costituiscono patente ed incontrovertibile manifestazione della pericolosità della persona trattenuta, la quale ha evidentemente posto in essere plurimi gravi delitti, dei quali alcuni anche a base violenta e chiara estrinsecazione della sua aggressività, della sua insofferenza verso le prescrizioni penali, nonché della sua pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Ritenuto, pertanto, che non sia emerso alcun elemento idoneo a superare la valutazione cui è pervenuto il Questore, dovendosi ritenere, alla luce degli elementi sopra indicati e dettagliatamente riportati nel provvedimento di cui si chiede la convalida, che il trattenuto debba ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi e che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, non risultando peraltro lo svolgimento di alcuna lecita attività lavorativa, non rappresentata neppure dall'interessato e dovendosi comunque evidenziare, sulla scorta dei precedenti penali, che sia un soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Tutto quanto sopra esposto corrobora, ai limitati fini della misura oggetto di convalida, un giudizio di pericolosità nei confronti dello straniero che si fonda non solo sul dato (già di per sé rilevante) delle pregresse condanne e dalla violazione di pregressi provvedimenti di espulsione, ma anche sulla totale carenza di elementi che in positivo denotino un minimo sforzo di integrarsi nel sistema sociale, culturale ed economico del Paese di accoglienza, nel quale, pur essendo giunto quando era minorenne e potendo pertanto fruire dell'assistenza e dei benefici assicurati ai minori stranieri non accompagnati, non risulta aver seguito un percorso di lecito inserimento nel contesto sociale e lavorativo.
Alla luce delle sopra riportate considerazioni, si ritiene, dunque, corretta la valutazione di attuale pericolosità sociale della persona effettuata dal Questore nel provvedimento oggetto dell'odierna convalida.
Infatti, nel caso concreto, sussistono le condizioni per disporre il trattenimento del cittadino straniero sopra indicato e, in particolare, non è possibile applicare altre misure meno coercitive sussistendo un concreto rischio di fuga, ossia, il pericolo che lo stesso si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, in quanto non manifesta concreto interesse a fare rientro nel suo paese di origine, dal quale di recente si
è nuovamente allontanato;
non ha fornito né è in grado di fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite allo scopo;
non ha disponibilità di un alloggio stabile non precario ove possa essere rintracciato senza difficoltà; non ha un'attività lavorativa regolare;
ha diversi precedenti dattiloscopici che dimostrano che ha avuto la tendenza a non farsi identificare.
Va poi considerato, ad abundantiam, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata solo nel giugno 2024 mentre il Per_1
già presente dal 2015 sul territorio dello Stato, mai nulla aveva
[...] rappresentato, neppure al momento dell'espulsione disposta dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto a cui conseguiva l'accompagnamento alla frontiera, circostanza che comprova la strumentalità della richiesta di protezione presentata ex art. 6 co. 3 d. lgs. 142/2015.
Lo stesso, infatti, è stato più volte arrestato e condannato e, quindi, in molteplici occasioni ha avuto già dei contatti con le forze di Polizia, e quindi, già in dette occasione avrebbe potuto formulare domanda di protezione internazionale.
Deve allora esaminarsi quanto sostenuto dalla difesa, ovverosia l'impossibilità di convalidare il trattenimento perché il Per_1 avrebbe legami familiari che lo renderebbero inespellibile, adducendo, in particolare, che, prima della carcerazione, viveva dallo zio Per_3
nato a [...] il [...] presso l'immobile sito in Crotone, in Via
[...] dei Gelsomini n. 14, unitamente alla moglie nata in CP_2
Romania il 10.09.2000 (con cui e' sposato dal 19.12.2023). Inoltre, in
Italia sono domiciliati la madre nata in [...] il Parte_1
12.07.1976 e il fratello , nato in [...] il [...], Parte_2 che si trova regolarmente sul territorio italiano con regolare contratto di lavoro.
Ha poi affermato di avere un figlio minore per il quale sarebbero in corso pratiche per il riconoscimento.
Orbene, il cosiddetto decreto-legge UT (art. 7 c. 1 lettera c) d.l.
20/2023) ha abrogato l'art. 19 comma 1.1, terzo e quarto periodo del d.lgs. 286/1998 nella parte in cui tutelava i legami familiari dello straniero impedendone l'espulsione, ma, in ogni caso, sussiste sempre il diritto al rispetto della vita privata e familiare che rientra tra i diritti fondamentali che, come tali, sono costituzionalmente tutelati.
Nel caso in esame, deve, però, rilevarsi che la presenza dei familiari non può essere valorizzata perchè manca la prova dell'elemento indefettibile della convivenza.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 31596/2022, ha precisato: “ Circa i limiti alla rilevanza dei legami familiari ai fini della sussistenza della condizione di inespellibilità in questione, a seguito della nota sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, la nozione del diritto all'unità familiare – delineata con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU a proposito dell'art. 8 CEDU si applica allo straniero che abbia legami familiari in Italia, anche se non versa nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare, a condizione che tali rapporti siano soggettivamente qualificati ed effettivi. Pertanto, il giudice deve preventivamente verificare, a titolo esemplificativo, l'effettività del coniugio, la convivenza, la vivenza a carico ed ogni altro elemento che sia sintomatico dell'effettività del rapporto familiare” (ex plurimis Cass.civ.19 giugno 2020, n. 11955).
Nel caso in esame, non sussiste la convivenza con nessuno dei familiari indicati, avendo il trattenuto indicato di aver intrapreso una convivenza con la signora . Pt_3
Evidenziato, altresì, che non vi sono elementi, neppure dedotti dall'interessato, che facciano pensare che lo stesso sia portatore di patologie che rendano incompatibile la sua permanenza nel Centro per i Rimpatri;
Ritenuto, pertanto, di dover convalidare il trattenimento già disposto;
Rilevato, da ultimo, che, stante l'esito del procedimento e la peculiarità della materia, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento con cui il Questore di Ancona ha disposto il trattenimento di , nato in [...] il [...] alias Per_1
nato il [...] ) Persona_2 C.F._2
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Ancona, 11.4.2025
Il Consigliere designato d.ssa Annalisa Giusti