Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 898/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Capua, C.F. C.F._1 del Foro di Palmi, fax 0966263348, pec C.F._2
con studio in Palmi alla Via Cittadella, 95, Email_1 appellante CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
[...] appellati contumaci CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 05/05/2021 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig.
, Capo Operaio in cantiere presso il Corpo Forestale Dello Stato – Ufficio Parte_1 Territoriale per la Biodiversità di , impugnava il licenziamento irrogatogli. Controparte_5 Esponeva che in data 25/02/2020 il Nucleo Tutela di Basilicò (RC) CP_3 comunicava al Comandante del Reparto Biodiversità di , che, nelle prime Controparte_5 ore dell'alba, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di , esso Controparte_5 ricorrente era stato posto agli arresti. Il 27/03/2020, con nota prot. n. 1747, il Comandante del di Controparte_4 [...]
, notificava il provvedimento di “Sospensione Cautelare dal Servizio”, senza diritto CP_5 alla retribuzione, con decorrenza dal 25/02/20, posto che il Tribunale di Reggio Calabria, aveva emesso nei suoi confronti l'ordinanza n. 408/2019, di applicazione della misura cautelare in carcere, essendo, quindi, impedita la prestazione di lavoro e sussistendo danno arrecato all'immagine e all'onorabilità dell'Arma dei Carabinieri, per i reati ascritti. Acquisita copia dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare (n. 408/19 RGNR DDA), emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, il Comandante del
[...]
di in data 28/04/2020, con nota n. 2258 di protocollo, - aveva CP_4 Controparte_5 contestato “atti e comportamenti aventi rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 25 del Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL per il personale operaio dell'ex Corpo
Forestale dello Stato, transitato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri,
[...]
” e dall'ordinanza di custodia cautelare emergevano gravi indizi di Controparte_3 colpevolezza per il reato p. e p. dall'art. 416 bis c.1,2,3,4,5 c.p. (…), tali da “arrecare con i propri comportamenti e le proprie frequentazioni gravissimo pregiudizio all'immagine e al decoro del di e dell'Arma dei Carabinieri, circostanza Controparte_4 Controparte_5 ancora più grave ove si consideri l'incarico di fiducia di capo operaio affidato all'odierno ricorrente”. Con lettera raccomandata del 13/05/2020 il ricorrente, all'epoca ristretto presso l'Istituto Penitenziario di Palmi, adduceva le proprie giustificazioni, evidenziando di aver sempre tenuto, in tutti i 30 anni di servizio, un comportamento rigoroso e rispettoso dei colleghi e dei superiori;
di non aver mai subito alcuna contestazione di addebiti, né alcuna sanzione disciplinare, negando ogni tipo di frequentazione pregiudizievole. In data 01/07/2020, il rendeva dichiarazioni a sua difesa al Col. Parte_1 [...]
, all'epoca dei fatti Comandante del Reparto Carabinieri di Per_1 CP_3 [...]
, ribadendo l'attaccamento al proprio lavoro, l'incorruttibilità e assenza di CP_5 procedimenti penali, l'onestà nell'osservanza delle regole aziendali, il pieno rispetto nei confronti dell'intero Corpo Forestale di appartenenza, la completa dedizione al lavoro e l'estraneità ai fatti contestati dalla . Parte_2
In data 22/09/2020 con provvedimento n.196/8-13 di protocollo, datato 17/09/2020, veniva intimato al ricorrente, ex art. 7, c. 2 L.300/1970, il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, ai sensi dell'art. 25 del Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL del 01/08/2002, per il personale assunto ai sensi delle leggi 12/02/1962 n. 205 e 05/04/1982 n. 124 con riferimento al punto 10) del paragrafo “Licenziamento per cause disciplinari”, che individua il licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'Azienda, ribadendo i motivi già espressi nella comunicazione n. 2258 del 28/04/2020; In data 07/11/2020 a mezzo raccomandata A/R, direttamente dalla Casa Circondariale di Poggioreale, impugnava il provvedimento di licenziamento così ribadendo che, sebbene indiziato, non vi era un'affermazione di colpevolezza e non era possibile postulare un'eventuale diminuzione di fiducia nei confronti dell'Azienda, in quanto la colpevolezza era tutta ancora da dimostrare. In data 03/12/2020 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Ufficio Comando- Roma, con nota n. 196/11-15, constatava la mancanza di ulteriori elementi giustificativi, rispetto a quanto precedentemente comunicato dal ricorrente, (lettera del 13/05/2020 e del 01/07/2020) e confermava il provvedimento di licenziamento per giusta causa. Eccepiva il ricorrente che il licenziamento era illegittimo poiché insussistente era il fatto contestato ed eventualmente, allo stato, rientrante in una delle condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL applicabile;
Il fatto contestato posto alla base del licenziamento, ai sensi dell'art. 25 del Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL del 01/08/2002, punto 10, del paragrafo “Licenziamento per cause disciplinari” si riferiva al compimento di “atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'Azienda”, nella realtà mai commessi e generiche erano le motivazioni del licenziamento e la sanzione disciplinare era sproporzionata. La motivazione del licenziamento era limitata ad un ragionamento ad relationem con l'ordinanza della misura cautelare ed era irrilevante anche sotto il profilo della funzionalità con il rapporto di lavoro e la correttezza del lavoratore. Il licenziamento per avere il ricorrente compiuto “atti implicanti dolo o colpa…”, ove provato dal datore di lavoro ed in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 L. 604/1966, doveva essere valutato rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione 3
disciplinare era ingiustificata, non essendosi tra l'altro in presenza di un inadempimento degli obblighi contrattuali. Pertanto, era inidoneo e fuori da ogni previsione il provvedimento espulsivo irrogato al tra l'altro in stato di carcerazione preventiva, ancorato a presunte imputazioni in Parte_1 capo allo stesso e non basato su motivazioni legate all'organizzazione aziendale o giustificato da un provvedimento di condanna penale definitiva in capo al ricorrente. L'esercizio del potere disciplinare doveva considerarsi immotivato sia in relazione alla ritenuta lesione del vincolo fiduciario, sia in rapporto al principio della proporzionalità della sanzione irrogata. Il datore di lavoro avrebbe dovuto attendere la definizione dell'iter processuale, attualmente in fase preliminare dinnanzi al Tribunale Penale di Palmi e solo al termine dello stesso, a seguito di un'eventuale condanna, avrebbe potuto disporre la contestazione disciplinare e nell'attesa disporre provvedimenti meno afflittivi. Chiedeva ritenere e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per l'effetto annullare il licenziamento intimato al ricorrente con missiva datata 03 dicembre 2020 e condannare il
Controparte_3
a reintegrare il ricorrente dal momento della cessazione dello stato di
[...] detenzione nel posto di lavoro con la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria – pari a dodici mensilità – commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazioni come per legge nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data dell'illegittimo licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
accertare e dichiarare, in alternativa, l'insussistenza della giusta causa di licenziamento in quanto i fatti contestati non sussistono e per l'effetto annullare il licenziamento intimato al ricorrente, con missiva datata 03 dicembre 2020 e condannare il
[...]
a reintegrare il ricorrente Controparte_3 nel posto di lavoro. “
I resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso. CP_6 Veniva eccepito preliminarmente “il difetto di legittimazione passiva del
[...]
Ed infatti, come noto, a seguito del D.Lgs. n. Controparte_2 177/16, il Corpo Forestale dello Stato, ivi compreso il Reparto presso cui era addetto l'odierno ricorrente quale operaio, è transitato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, del . Ne consegue l'assenza di legittimazione passiva in capo CP_1 CP_1 al convenuto risultando viceversa Controparte_2 legittimato il solo .” Controparte_1 Veniva affermato che la misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata risultando sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato previsto e punito dall'art. 416 bis, commi 1 e ss. c.p., in quanto il ricorrente era ritenuto “partecipe al locale di ndrangheta di Santa UF D'MO e ancor più specificamente alla frangia mafiosa riferibile a
tanto che, in quanto appartenente, concorreva alla spartizione dei Persona_2 proventi illeciti della cosca ed era deputato a mantenere rapporti con altro sodale in quel momento latitante cui dava e da cui riceveva informazioni afferenti Persona_3
a dinamiche mafiose nonché all'occorrenza a detenere le armi del clan”. In ragione delle contestazioni innanzi riportate, il ricorrente veniva ristretto in carcere e il titolo custodiale era stato confermato dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Nel merito affermava la legittimità del licenziamento, anche alla luce della corretta interpretazione delle norme del CCNL richiamate da parte ricorrente,
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 4
Con sentenza emessa il 08.11.2022, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Preliminarmente, preso atto che erano stati evocati in giudizio anche il Controparte_3 e il
[...] Controparte_7
, affermava che la legittimazione passiva spettava esclusivamente al
[...]
, n.q. di datore di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era alle Controparte_1 dipendenze di tale , a prescindere dall'Ufficio presso il quale il dipendente prestava CP_1 servizio. Nel merito, rilevava che il ricorrente aveva lamentato che il provvedimento impugnato era illegittimo e sproporzionato, in quanto adottato in assenza di una formale condanna e sulla base del solo richiamo all'ordinanza applicativa della misura cautelare. La sanzione espulsiva era stata comminata ai sensi dell'art. 25 del Protocollo aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. per il personale operaio dell'ex Corpo Forestale dello Stato, che prevedeva “… Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi, ad esempio, le seguenti: … 10. Atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l' .” Pt_3 La contestazione disciplinare richiamava l'ordinanza del GIP, dalla quale risultava che il dipendente in questione era indagato per il reato previsto e punito dall'art. 416 bis, commi 1 e ss. c.p., in quanto ritenuto “partecipe al locale di ndrangheta di Santa UF D'MO …” e i gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle prove raccolte dalla PG ed evidenziate nell'ordinanza del GIP. Contestava il danno arrecato con comportamenti e frequentazioni di “gravissimo pregiudizio all'immagine ed al decoro del e Controparte_7 dell'Arma dei Carabinieri;
cosa ancor più grave ove si consideri l'incarico di fiducia di capo Co operaio, affidato alla con responsabilità sull'organizzazione dei cantieri delle Foreste demaniali in gestione”. La motivazione, anche se per relationem in ordine ai fatti per i quali il lavoratore era indagato, era sufficientemente specificata con riferimento al danno arrecato alla parte datoriale: danno all'immagine e decoro del Reparto e dell'Arma dei Carabinieri ed all'incidenza sul vincolo fiduciario anche in ragione della posizione di “capo operaio” del lavoratore. Era incontroverso che, allo stato, il lavoratore era solo indagato, ma il datore di lavoro non era tenuto ad attendere l'esito del procedimento penale e la sentenza definitiva, ben potendo procedere ad una autonoma valutazione dei fatti ai fini propri del rapporto di lavoro (cfr., tra le tante, Cass. sez. L. 20731/2007 e successive conformi Cass. 37/2011, Cass. 21549/2019), tenendo conto della loro incidenza sul particolare rapporto fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro e del danno arrecato all'azienda. Infatti, il licenziamento, autonomamente da quello che sarebbe stato l'esito del procedimento penale, era stato comminato in considerazione di “comportamenti e frequentazioni” che, oltre ad avere rilevanza penale, erano rilevanti anche disciplinarmente, idonei a far venir meno il vincolo fiduciario e lesivi dell'immagine e decoro del datore di lavoro che faceva parte dell'Arma dei Carabinieri. Già la sola frequentazione con esponenti della criminalità costituiva fatto idoneo, in ragione della natura del datore di lavoro e delle specifiche funzioni svolte dal dipendente, a legittimare il licenziamento per giusta causa anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione. Né poteva sostenere l'insussistenza dei fatti solo perché ancora non accertati con sentenza di condanna penale;
piuttosto gli elementi indiziari che avevano portato 5
all'applicazione di una misura cautelare detentiva deponevano in senso opposto ed erano stati valutati nel procedimento disciplinare. Il licenziamento era stato irrogato ai sensi dell'art. dell'art. 25 del Protocollo aggiuntivo al C.C.N.L. e del tutto diversa era l'ipotesi tipizzata, prevista dall'art. 26 del Protocollo citato, di licenziamento in forza di condanna che comportasse lo stato di detenzione. Il ricorso andava, quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite, considerata la complessità delle questioni di diritto e l'oggetto della causa.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Parte_1 riforma. In via preliminare, veniva chiesto che la Corte procedesse all'attività istruttoria richiesta nel primo grado di giudizio e non assolta, volta ad accertare che il aveva sempre Parte_1 tenuto, in tutti i 30 anni di servizio, un comportamento rigoroso e rispettoso nei confronti di colleghi e superiori, di non aver mai subito alcuna contestazione di addebiti disciplinari né alcuna sanzione disciplinare, evitando ogni tipo di frequentazione pregiudizievole. Affermava che un fatto penalmente rilevante, commesso presumibilmente dal lavoratore, non poteva integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento, dovendo questa essere verificata di volta in volta, valutando se il contegno penalmente rilevante tenuto dal lavoratore fosse idoneo ad incidere sul legame fiduciario alla base del rapporto di lavoro. Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerneva le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non poteva applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa, senza attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il C.C.N.L. prevedesse la più grave sanzione espulsiva. Il Giudice, innanzi al quale era impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -, non poteva limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma doveva accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi e oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare. Il D.P.R. n. 3/1957 prevedeva all'art. 91, l'obbligo di sospensione dell'impiegato colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale o ancor di più, il collocamento in aspettativa. L'art. 26 del Protocollo di recepimento del CCNL del 01/08/2002, per il personale operaio dell'ex Corpo Forestale dello Stato, prevedeva l'ipotesi di risoluzione immediata del rapporto, senza l'obbligo di preavviso, in caso di “condanna” penale, per reati che comportino lo stato di detenzione e non anche di carcerazione preventiva in attesa di giudicato. Da un esame comparato dei nuovi contratti collettivi nazionali, delle principali categorie di pubblici impiegati si riscontrava prevalente la tendenza, una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente, di prolungare il periodo di sospensione dal lavoro fino al momento dell'emissione della sentenza definitiva. In conclusione, l'esercizio del potere disciplinare, nella fattispecie doveva considerarsi immotivato sia, in relazione alla ritenuta lesione del vincolo fiduciario, sia in rapporto al principio della proporzionalità della sanzione irrogata. Il datore di lavoro avrebbe dovuto sicuramente attendere la definizione dell'iter processuale e solo al termine dello stesso, a seguito di un'eventuale condanna del lavoratore, avrebbe potuto disporre la contestazione disciplinare e nell'attesa disporre provvedimenti meno afflittivi. 6
Non poteva entrare in gioco un'eventuale diminuzione della fiducia da parte dell' nei confronti dell'odierno ricorrente, la cui colpevolezza era tutta ancora da Pt_3 dimostrare. Nessuna colpa poteva essere attribuita al ricorrente nei cui confronti non sussistevano
“gravi indizi di colpevolezza” poiché il comparto motivazionale era scarsamente significativo e non testimoniava la posizione dinamica e funzionale all'interno del consesso criminale investigativo. Chiedeva in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio e con ordinanza del 22.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con i motivi di appello è stata censurata la sentenza, argomentandosi che il datore di lavoro, in mancanza di una sentenza che avesse accertato la penale responsabilità dell'imputato, non avrebbe potuto procedere al licenziamento, anche in forza del principio di non colpevolezza dell'imputato fino alla sentenza definitiva.. L'argomento è infondato in punto di diritto.
“Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza. Ne consegue che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -, non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare” (Cass. 18513/2016; 13955/2014). Nell'ordimento vige il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare: il datore di lavoro, venuto a conoscenza di un fatto che abbia rilievo sia disciplinare che penale, può esercitare il potere disciplinare senza attendere gli esiti del procedimento penale. Peraltro, l'azione disciplinare si caratterizza per la necessaria immediatezza della contestazione dell'illecito, astrattamente non compatibile con le tempistiche del procedimento penale. Il principio dell'autonomia sopra richiamato determina che il giudice adito debba procedere con autonomia all'accertamento dei fatti e della responsabilità del lavoratore, non essendo vincolato alle decisioni del giudice penale e non essendo tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio penale. È stato altresì affermato che “Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla 7
idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso”. (Cass. 21549/2019). Parimenti, “In tema di licenziamento disciplinare, non è rilevante l'assoluzione in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione, bensì l'idoneità della condotta a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di là della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ravvisato l'ipotesi del trafugamento di beni aziendali, di cui all'art. 25 del c.c.n.l. metalmeccanici del 7 maggio 2003, nonostante l'assoluzione del dipendente in sede penale con la formula perché il fatto non costituisce reato)” (Cass. 7127/2017).
“Il giudice del lavoro adito con impugnativa di licenziamento, ove questo sia stato irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale. In ogni caso, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della “ratio” degli art. 2119 c.c. e 1 l. 15 luglio 1966 n. 604, cioè tenendosi conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali, sicché non incorre in vizio di contraddittorietà la sentenza che affermi la legittimità del recesso nonostante l'assoluzione del lavoratore in sede penale per le medesime vicende addotte dal suo datore di lavoro a giustificazione dell'immediata risoluzione del rapporto (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in relazione al licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che aveva prestato denaro dietro notevole interesse ad un collega di lavoro ed aveva proceduto poi a tutti i conseguenti atti di recupero crediti, aveva ritenuto la gravità del comportamento del dipendente, in quanto idoneo a turbare l'ordine della compagine aziendale, distolta dai suoi necessari moduli di solidarietà fra compagni di lavoro e di dedizione esclusiva all'attività di lavoro, ed aveva perciò reputato legittimo il recesso del datore di lavoro, indipendentemente dall'avvenuta assoluzione del lavoratore dal reato di usura)” (Cass. 10315/2000).
5. Infondatamente l'appellante ha richiamato la previsione dell'art. 26 del Protocollo di recepimento del CCNL del 01/08/2002, per il personale operaio dell'ex Corpo Forestale dello Stato, che prevede il licenziamento in forza di condanna che comporti lo stato di detenzione, posto che, come già rilevato dal primo giudice (sul punto l'appellante si è limitato a riproporre la medesima argomentazione già ritenuta non dirimente), il licenziamento era stato irrogato ai sensi dell'art. dell'art. 25 del Protocollo aggiuntivo al C.C.N.L. per fattispecie del tutto differente, essendo stata contestato il compimento di atti con dolo o colpa grave con danni per l'Azienda, avendo arrecato grave pregiudizio all'immagine e al decoro del Reparto Biodiversità di e dell'Arma dei Carabinieri. Controparte_5
Va, peraltro, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. civ. sez. lav., 15/10/2021, n. 28368, secondo cui “la condotta illecita extra lavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, di talché tali condotte possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità. 8
L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, infatti ha evidenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile sia idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tale evenienza non è “necessario attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi”. In motivazione, è stato con maggior dettaglio illustrato che “è stato altresì precisato che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile sia idoneo a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (vedi ex plurimis, Cass. 6/8/2020 n. 16784, Cass. 12/2/2016 n. 2830,Cass. 4/3/2013 n. 5280); è bene rammentare in proposito che la condotta illecita extralavorativa è, suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, di talché tali condotte possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità (vedi Cass. 17/2/2015 n. 3136, Cass. 19/1/2015 n. 776, Cass. 30/1/2013 n. 3168)”.
6. Quanto all'autonoma valutazione propria del giudice del lavoro, il Tribunale la ha adeguatamente operata. Il reato ascritto al ricorrente era quello p. e. p. dall'art. 416 bis, commi 1 e ss. c.p., in quanto il ricorrente è stato ritenuto “partecipe al locale di ndrangheta di Santa UF D'MO e ancor più specificamente alla frangia mafiosa riferibile a Per_2 tanto che, in quanto appartenente, concorreva alla spartizione dei proventi illeciti
[...] della cosca ed era deputato a mantenere rapporti con altro sodale in quel momento latitante
cui dava e da cui riceveva informazioni afferenti a dinamiche Persona_3 mafiose nonché all'occorrenza a detenere le armi del clan”. Orbene, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, quali valutati sussistenti dal giudice della cautela, per un reato di così grave allarme sociale, ed anche le sole frequentazioni con esponenti della criminalità sono state adeguatamente considerate dal Tribunale che, fondatamente, le ha correlate al danno lamentato dall'Amministrazione, per il “gravissimo pregiudizio all'immagine ed al decoro del Reparto Biodiversità di
[...]
e dell'Arma dei Carabinieri;
cosa ancor più grave ove si consideri l'incarico di CP_5 fiducia di capo operaio …”. Tale giudizio è corretto e deve essere confermato, posto che anche le sole frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata integrano un comportamento difforme ai canoni che devono improntare la condotta di un dipendente del
[...]
. CP_4 L'appartenenza, quale dipendente, a tale Reparto esige che il dipendente mantenga una condotta che, anche alla sola apparenza, si dimostri integerrima e immune da qualsivoglia sospetto anche di sola contiguità, laddove, in contrario, i comportamenti tenuti 9
dall'appellante ex se si rivelano, anche alla mera percezione, nocivi del prestigio dell'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il prestigio e il decoro dell'Arma sono intimamente connessi alla condotta dei suoi membri e dipendenti, condotta che deve essere irreprensibile al fine di assicurare l'autorevolezza nei confronti dei cittadini, i quali, intanto potranno riporre fiducia e conferire rispetto all'Arma dei Carabinieri, in quanto i comportamenti tenuti degli appartenenti e dai dipendenti sia ed appaia ineccepibile. Tali ovviamente non sono i comportamenti e le frequentazioni che, mutuati dalle risultanze delle indagini penali, hanno costituito oggetto degli addebiti contestati dal datore di lavoro e, rispetto agli inderogabili valori su cennati, deve confermarsi che il contegno tenuto dal lavoratore ha compromesso il legame fiduciario alla base del rapporto di lavoro. Infondata è poi l'ulteriore argomentazione dell'appellante, secondo cui, nella fattispecie in esame non poteva entrare in gioco un'eventuale diminuzione della fiducia da parte dell' . Pt_3 Essa è smentita la costante insegnamento del giudice di legittimità.
“La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare in quanto il lavoratore è tenuto non solo a svolgere la prestazione assegnata ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, al di fuori dall'ambito lavorativo, azioni o comportamenti che possano ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
queste condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare la risoluzione del rapporto di lavoro”. (Cass. civ. sez. lav., 11/12/2024, n. 31866; Cass. n. 267 del 2024).
“In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta illecita extralavorativa del lavoratore è suscettibile di rilievo disciplinare, atteso che lo stesso è tenuto a comportamenti che non ledano gli interessi morali e materiali del datore di lavoro. Spetta quindi al giudice di merito accertare se infatti accertati in sede penale abbiano una gravità tale da costituire giusta causa di recesso”. (Cass. civ. sez. lav., 24/03/2025, n. 7793). Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La contumacia di tutti gli appellati determina che nessuna statuizione sulle spese di questo grado di giudizio debbano essere adottato a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
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[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3
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[...] Controparte_4 Controparte_5 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 08.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti