Ordinanza cautelare 18 dicembre 2015
Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01640/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2015, proposto da
BO AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ghiotto, Giuseppe Giacon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. to Giacon in SAN BONIFACIO, Via Camporosolo, 26
contro
Comune di Arzignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Arzignano prot. n. 31146 del 23/9/2015, con il quale veniva individuata l'area da acquisire nel patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 c. 3 del DPR 380/2001 per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione n. 4128 del 3/2/2003; del provvedimento prot. n. 32125 del 2/10/2015 del Comune di Arzignano, con il quale veniva comunicata la conclusione del procedimento promosso con istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 24/9/2015, pratica edilizia n. 15PC112; dell'ordine di demolizione del Comune di Arzignano n. 4128 del 3/2/2003 citato nel provvedimento n. 31146 del 23/9/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 25 novembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO