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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11136/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11136/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e residente a [...]
e
c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...]3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata NASSETTI CARLA del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025;
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie: , nata a [...] il Persona_1 10.08.2007, maggiorenne, e , nata a [...] il [...], ancora minorenne;
Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 13.12.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 (GBR) il 11.09.1975, e nato a [...] il [...], celebrato a Dozza (BO) Parte_2 il 07.12.2009 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dozza (BO) al n. 36 parte 2 serie C anno 2009; b. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: a. La casa familiare sita in LO dell'EM (BO), via dello Sport n.28/1, iscritta nel registro immobiliare del predetto Comune e identificata catastalmente come segue: foglio 26, particella 925, subalterno 10, e il garage di pertinenza (subalterno 12), rimarrà assegnata alla signora in quanto genitore collocatario delle figlie minori;
Parte_1 b. le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la vita delle figlie (istruzione, educazione, salute, tempo libero), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle stesse, mentre ciascuno di loro assumerà in autonomia le decisioni ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza;
c. Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, queste ultime potranno frequentare il padre liberamente previa comunicazione alla madre;
In ogni caso i genitori convengono una frequentazione paterna minima che si svolgerà come segue:
- Week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con le figlie previa comunicazione alla madre, con rientro a casa dopo cena;
- Una settimana durante il periodo di Natale con alternanza annuale dei genitori del giorno di Natale e Capodanno, e con l'intesa che nel periodo Natalizio del primo anno dopo la cessazione di convivenza, le minori trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre con la mamma e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025 con il papà;
- 3 gg durante il periodo Pasquale con alternanza annuale dei genitori del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa che nel prossimo periodo Pasquale le minori staranno con il papà il giorno di Pasqua e con la mamma il Lunedì dell'Angelo;
- 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- Le altre festività alternate;
d. il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie minori versando alla Parte_2 madre, in quanto genitore collocatario, la somma di €.750,00 mensili (€ 375,00 per ogni figlia) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT con decorrenza da gennaio 2026, che corrisponderà con bonifico bancario sul conto corrente della signora entro il giorno Pt_1 5 di ogni mese;
e. I genitori contribuiranno al 50% alle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione, si riportano integralmente al Protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017; f. L'assegno unico relativo alle due figlie sarà percepito esclusivamente dal genitore collocatario, signora;
Pt_1 g. Le parti danno atto di essere contitolari di un conto corrente cointestato n.102694 presso Banca di Bologna. che entrambi alimenteranno per quote uguali al fine di pagare la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, che ammonta a circa € 1.300,00 mensili;
convengono, altresì, di impegnarsi a rinnovare annualmente la polizza
“salva mutuo”, previa rivalutazione in base alla riduzione dell'importo di mutuo residuo, ma con piena copertura del rischio ripartito al 50% fra di loro, nonché a pagare il relativo premio versando tempestivamente una somma comprensiva anche delle eventuali spese ad esso collegate, sul predetto conto;
h. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsiasi pretesa economica reciproca, restando inteso che essi ribadiscono di convenire di continuare a pagare la rata di mutuo di cui al precedente punto g) al 50%, impegnandosi reciprocamente a versare mensilmente l'importo della rata entro il giorno 16 di ogni mese;
i. I beni mobili e gli arredi della casa coniugale rimarranno a disposizione della signora a cui la casa è assegnata, rinviando i coniugi la divisione degli stessi al momento in Pt_1 cui tale assegnazione decadrà, dando atto il sig. di avere già prelevato i suoi effetti Pt_2 personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, dichiarando di non avere nulla più a che pretendere a tale titolo;
j. coniugi si danno reciprocamente atto che con l'esatto adempimento degli obblighi quivi assunti, essi hanno definito ogni rapporto patrimoniale ed economico tra di loro, e dichiarano ora per allora, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa;
k. Ai sensi dell'art. 473-bis.51. c.p.c. si dà atto che il sig. presenta negli ultimi 3 anni un Pt_2 reddito medio annuale netto pari a euro 42.418,00 e la sig.ra ha percepito, sempre Pt_1 negli ultimi 3 anni, un reddito medio annuale netto pari a euro 24.660,00;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di DOZZA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11136/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e residente a [...]
e
c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...]3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata NASSETTI CARLA del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025;
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie: , nata a [...] il Persona_1 10.08.2007, maggiorenne, e , nata a [...] il [...], ancora minorenne;
Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 13.12.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 (GBR) il 11.09.1975, e nato a [...] il [...], celebrato a Dozza (BO) Parte_2 il 07.12.2009 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dozza (BO) al n. 36 parte 2 serie C anno 2009; b. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: a. La casa familiare sita in LO dell'EM (BO), via dello Sport n.28/1, iscritta nel registro immobiliare del predetto Comune e identificata catastalmente come segue: foglio 26, particella 925, subalterno 10, e il garage di pertinenza (subalterno 12), rimarrà assegnata alla signora in quanto genitore collocatario delle figlie minori;
Parte_1 b. le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la vita delle figlie (istruzione, educazione, salute, tempo libero), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle stesse, mentre ciascuno di loro assumerà in autonomia le decisioni ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza;
c. Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, queste ultime potranno frequentare il padre liberamente previa comunicazione alla madre;
In ogni caso i genitori convengono una frequentazione paterna minima che si svolgerà come segue:
- Week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con le figlie previa comunicazione alla madre, con rientro a casa dopo cena;
- Una settimana durante il periodo di Natale con alternanza annuale dei genitori del giorno di Natale e Capodanno, e con l'intesa che nel periodo Natalizio del primo anno dopo la cessazione di convivenza, le minori trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre con la mamma e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025 con il papà;
- 3 gg durante il periodo Pasquale con alternanza annuale dei genitori del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa che nel prossimo periodo Pasquale le minori staranno con il papà il giorno di Pasqua e con la mamma il Lunedì dell'Angelo;
- 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- Le altre festività alternate;
d. il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie minori versando alla Parte_2 madre, in quanto genitore collocatario, la somma di €.750,00 mensili (€ 375,00 per ogni figlia) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT con decorrenza da gennaio 2026, che corrisponderà con bonifico bancario sul conto corrente della signora entro il giorno Pt_1 5 di ogni mese;
e. I genitori contribuiranno al 50% alle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione, si riportano integralmente al Protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017; f. L'assegno unico relativo alle due figlie sarà percepito esclusivamente dal genitore collocatario, signora;
Pt_1 g. Le parti danno atto di essere contitolari di un conto corrente cointestato n.102694 presso Banca di Bologna. che entrambi alimenteranno per quote uguali al fine di pagare la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, che ammonta a circa € 1.300,00 mensili;
convengono, altresì, di impegnarsi a rinnovare annualmente la polizza
“salva mutuo”, previa rivalutazione in base alla riduzione dell'importo di mutuo residuo, ma con piena copertura del rischio ripartito al 50% fra di loro, nonché a pagare il relativo premio versando tempestivamente una somma comprensiva anche delle eventuali spese ad esso collegate, sul predetto conto;
h. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsiasi pretesa economica reciproca, restando inteso che essi ribadiscono di convenire di continuare a pagare la rata di mutuo di cui al precedente punto g) al 50%, impegnandosi reciprocamente a versare mensilmente l'importo della rata entro il giorno 16 di ogni mese;
i. I beni mobili e gli arredi della casa coniugale rimarranno a disposizione della signora a cui la casa è assegnata, rinviando i coniugi la divisione degli stessi al momento in Pt_1 cui tale assegnazione decadrà, dando atto il sig. di avere già prelevato i suoi effetti Pt_2 personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, dichiarando di non avere nulla più a che pretendere a tale titolo;
j. coniugi si danno reciprocamente atto che con l'esatto adempimento degli obblighi quivi assunti, essi hanno definito ogni rapporto patrimoniale ed economico tra di loro, e dichiarano ora per allora, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa;
k. Ai sensi dell'art. 473-bis.51. c.p.c. si dà atto che il sig. presenta negli ultimi 3 anni un Pt_2 reddito medio annuale netto pari a euro 42.418,00 e la sig.ra ha percepito, sempre Pt_1 negli ultimi 3 anni, un reddito medio annuale netto pari a euro 24.660,00;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di DOZZA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla