Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 21 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3710/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCOGNAMIGLIO Parte_1
SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rapp. pt. , rappresentata e difesa dall'avv. CHIOSI GABRIELE in virtù di procure in atti;
nonché
, in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_2
Roma, Via G. Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Ciancio (c.f.
) presso il cui studio in Napoli alla Via D.Fontana n.27, in C.F._1 virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2023, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2022 01737010 90 000 relativa a contributi CP_1 per l'anno 2016 -2017 -2018 per l'importo di € 46.719,64, eccependo sia l'inesistenza della notifica, sia la prescrizione dei crediti.
1
maternità dovuti per gli anni 2016, 2017 e 2018 nonché l'eccedenza IR-PEF ed IVA dei medesimi anni, oltre sanzioni ed interessi, per l'importo totale di € 46.719,43.
Si è costituita l' concludendo per il rigetto del ricorso. CP_3
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. In merito alla preliminare eccezione, relativa alla nullità della notifica degli atti impugnati, si richiama l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, la quale ha esposto le seguenti argomentazioni:
“ 4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del , Controparte_4
inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa
Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore
2 equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti
(procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito
(https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
5. nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6,
(convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Controparte_4
ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del
1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del
2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del
2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica
3 destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante;
” ( cfr.: Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud.
10/05/2022) 18-05-2022, n. 15979).
In tal senso si è espressa anche la recente sentenza della Corte di Cassazione, n.
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 09/11/2022) 16-01-2023, n. 982). Ne consegue la piena validità della notifica di un atto se ha raggiunto il suo scopo, rivelandosi pienamente comprensibile al destinatario che ha proposto opposizione, se da tale atto si possono evincere tutti i dati necessari per identificare la pretesa degli Enti impositori.
2. Nel merito, va premesso che ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n.
576/80 tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni CP_1
anno un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi e, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio, un contributo integrativo.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 “I contributi minimi di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire .
4 I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della CP_1
arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine .
Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente.
Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17
.
La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere CP_1
delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
Ai fini della riscossione la può in ogni tempo giovarsi della conoscenza CP_1
degli imponibili legittimamente acquisita.
Alla luce della citata disciplina i contributi dovuti alla sono CP_1
normalmente riscossi mediante bollettino Mav, in base al Regolamento della mentre le eccedenze dovute sulla base del reddito dichiarato devono essere CP_1
versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale dei redditi da inviare alla ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576/80 e per metà entro il 31 CP_1
dicembre successivo. In caso contrario i contributi sono riscossi dalla a CP_1
mezzo ruoli, ai sensi del citato art. 18, nonché degli artt. 20 e 21 del Regolamento contributi della CP_1
Sussiste pertanto, alla luce della citata disciplina, il diritto della CP_1
di riscuotere i contributi dovuti a mezzo ruoli, senza che occorra un previo avviso di accertamento.
3. In merito all'eccezione di prescrizione, si rileva che la legge n. 247/2012,
ha reitrodotto il precedente regime di prescrizione decennale.
In tema occorre citare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale: “La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in
5 materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla forense, si CP_1
applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. ( Cass. n. 6729/2013)
Pur nella vigenza dell'art. 3 della legge n. 335/95, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'obbligazione contributiva in relazione alle somme dovute alla
non vede mutato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione CP_1
in base alla circostanza dell'infedeltà dei dati riportati nella dichiarazione annuale e l'accertamento di maggiori redditi. Pertanto, il termine decorre dalla data della trasmissione della comunicazione annuale”. Cass. civ. Sez. VI
Ordinanza, 14-03-2012, n. 4107.
La legge n. 247/2012, ha previsto, all'art.66, quanto segue:
“1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”, reitroducendo il Controparte_1
precedente regime di prescrizione decennale, previsto dal primo comma della L.
576/80.
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa circa l'ambito di applicazione della nuova disciplina, affermando il seguente principio: “La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. (
Cass. n. 6729/2013)
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione anche prima dell'entrata in vigore della citata disciplina del 2012, il secondo comma del citato articolo 19 della legge n. 576/80, àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass. n. 3586/2012, Cass. n. 4107/2012, CP_1
Cass. n. 3830/2012, Cass. n. 6259/2011, Cass. 5622/2006).
Il termine di prescrizione, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati, decorre dalla data di invio delle dichiarazioni reddituali.
4. L'eccezione di prescrizione, pertanto, è infondata, anche in considerazione della comunicazione di cui al doc. n. 5 prodotta dalla contestato le CP_1
predette irregolarità contributive – intimando il pagamento al debitore – a mezzo PEC ricevuta dall'Avv. in data 1/2/2022, interrompendo anche il decorso della prescrizione quinquennale.
6 La parte ricorrente non ha contestato tale missiva.
Comunque, poiché i contributi richiesti si riferiscono alle annualità 2015, 2016,
2017 e 2018 i cui termini di pagamento scadevano tutti dopo il 28/02 dell'anno di rispettiva competenza e, pertanto, successivamente all'entrata in vigore della L.
247/2012, trova applicazione, nella fattispecie in esame il termine, di prescrizione decennale.
5. Il ricorso va per tali motivi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell' , liquidate in € 1000,00, oltre spese Controparte_2 forfettarie, iva e cpa;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in € 800, 00 oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_1
Si comunichi. Napoli, il 21/05/2025 - 20/06/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 23/06/2025 in Cancelleria
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