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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1869/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici, dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1869/2019 vertente tra nato il [...] a [...], Ontario, Canada, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...]n. 1141,
[...]
- nata il [...] a [...], Ontario, Canada, codice fiscale Parte_2 C.F._2
, residente a [...], Ontario, Canada, in Morna Avenue n. 48, e
[...]
- nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_3 C.F._3
, residente a West Hill, Ontario, Canada, Fegarlea Avenue n. 68, tutti rappresentati e difesi,
[...] sia congiuntamente che disgiuntamente, dal Prof. Avv. Francesco Casale e dall'Avv. Alessandra
Carucci elettivamente domiciliati in Teramo, Via Savini n. 49, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Tiberio; attori contro
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._5
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso lo studio dei loro procuratori;
convenute nonchè
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI: per gli attori:
“dichiarare aperta la successione del Sig. Persona_1 per l'effetto, in forza del testamento olografo di cui in narrativa dichiarare eredi universali del Sig.
i Sig.ri e con quota pari ad 1/2 dell'intero compendio Persona_1 Parte_1 Parte_2
ereditario da dividere in parti uguali fra loro;
per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; della nuda proprietà quota pari a 2/42 (due quarantaduesimi) dell'unita immobiliare (locale garage) sita a Teramo in via Rischiera, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio
68, particella 15, sub 15, categoria c/6, classe 5, consistenza 576 m2, rendita euro 1.755,13; salvo il diritto al conguaglio in denaro a favore dei Sig.ri e in caso di Parte_1 Parte_2
valore degli immobili ad essi assegnati inferiore alla quota di 1/2 dell'intero compendio ereditario;
[rinunciata];
In via subordinata rispetto alle conclusioni sopra rassegnate ai punti 2 e 3, dichiarare eredi del Sig.
i Sig. e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; della nuda proprietà quota pari a 2/42 (due quarantaduesimi) dell'unita immobiliare (locale garage) sita a Teramo in via Rischiera, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio
68, particella 15, sub 15, categoria c/6, classe 5, consistenza 576 m2, rendita euro 1.755,13; salvo il diritto al conguaglio in denaro a favore dei Sig.ri e in caso di Parte_1 Parte_2 valore degli immobili ad essi assegnati inferiore alla quota di 1/2 dell'intero compendio ereditario;
[rinunciata];
In via subordinata rispetto alle conclusioni sopra rassegnate ai punti 2 e 3, dichiarare eredi del Sig.
i Sig. e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; per parte convenuta:
“ Parte convenuta rassegna le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la qualità di erede della sig.ra in ragione della rinuncia al legato CP_1
in sostituzione di legittima così come formalizzata dinanzi al Notaio Dott. in data 15 aprile Per_2
2013. 2) Per l'effetto accertare il diritto della convenuta all'attribuzione della quota di riserva pari a €
147.647,50 oltre al diritto di abitazione e uso sull'immobile sito in Teramo, via Cipollone in quanto casa familiare.
3) Accertare e dichiarare che il diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 comma 3 cpc, grava sulla quota disponibile.
4) Per l'effetto determinare che la quota disponibile ammonta ad € 80.822,50 (pari a 147.647,50-
66.825,00).
5) Accertare e dichiarare che il valore degli immobili siti in Pietracamela e in Teramo ammonta ad
€ 190.250,00.
6) Dichiarare che il diritto di abitazione attribuito alla Sig. riduce il valore dell'immobile CP_1 sito in Teramo di €66,825,00 e per l'effetto dichiarare il valore complessivo dei beni immobili in €
123.425,00 (190.250,00-66.825,00). Part 7) Accertare e dichiarare la qualità di eredi ex re certa dei Sig. ed Pt_1
Part 8) Accertare e dichiarare l'attribuzione in favore dei Sig.ri e dei diritti di proprietà sui soli Pt_1 beni immobili siti in Pietracamela e Teramo per un valore complessivo di € 123.425,00.
9) Per l'effetto accertare, ai sensi dell'art. 540 cpc la lesione della quota di legittima. Part
10) Per l'effetto condannare i Sig.ri ed alla reintegrazione della Pt_1 quota corrispondendo in favore della la somma di € 42.602,50: (147.647,50 [quota CP_1
disponibile] - 66.825,00 [valore del diritto di abitazione]: € 80.822,50; € 123.425,00 [valore immobili attributo nelle disposizioni testamentarie] - € 80.822,50: € 42.602,50).
11) Attribuire, in ogni caso, in favore della convenuta, la restante parte del patrimonio in qualità di quota di riserva a lei dovuta in quanto unica legittimaria.
12) Respingere le domande tutte formulate nell'atto di citazione.
13) Disporre la divisione dell'asse ereditario secondo le determinazioni della CTU”
Spese rifuse”.
****
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocato in giudizio ivi deducendo: a) che in data 25.5.2012 decedeva, in Teramo, Controparte_1
e che le vicende successorie di quest'ultimo venivano regolate dal testamento olografo Persona_1
del 13.12.2011 pubblicato il 06/11/2012, in Ascoli Satriano, innanzi al Notaio Dr. Persona_3
repertorio n. 1394 raccolta 1145; b) che, in tale testamento, il de cuius disponeva di parte dei suoi beni in questi termini: “la quota di mia spettanza relativa alla casa paterna sita in Pietracamela in via Vittorio Veneto n° 18 risultante al nuovo catasto urbano alla partita 196 – particella 780 – foglio 10; e l'intera quota dell'immobile e sue pertinenze (fondaco e posto macchina) sito in Teramo – via
Cipollone 23 (escluso dalla comunione dei beni come risulta dal rogito notarile ai sensi dell'art. 179
c.c. perché acquistato con il prezzo di trasferimento di beni personali) partita catastale 10000 – particella 15 – foglio 68, vengano assegnate in parti uguali ai miei nipoti diretti e Pt_1 Parte_2
figli di mio fratello , per la proprietà, e a mia moglie in sostituzione della Pt_3 Controparte_1 legittima e a titolo di legato, per l'usufrutto. Teramo 13 dicembre 2011 In ; c) Per_4 Persona_1
che coniuge del de cuius, dichiarava, con atto a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_5
Teramo (Rep. e racc. n. 45488/14301) del 15.4.2013, di rinunciare al legato in sostituzione di legittima al fine di chiedere e conseguire la quota di riserva;
d) che, a seguito di apposita ispezione, emergeva come – con l'atto di ultima volontà – non avesse disposto di tutte le proprie Persona_1 sostanze (risultando, al momento dell'apertura della successione, proprietario di ulteriori beni) e che fosse evidente come – con il testamento in esame – quest'ultimo avesse istituito, quali eredi ex re certa, i propri nipoti, attribuendo loro il proprio intero patrimonio, stante la vis attrattiva determinata dall'universalità della chiamata ereditaria e riservando alla coniuge un legato in sostituzione di legittima;
d) che, peraltro, il diritto di partecipare alla comunione ereditaria in qualità di legittimario all'esito della rinunzia del legato in sostituzione di legittima, sarebbe subordinato al positivo esperimento dell'azione di riduzione funzionale ad accertare la pretermissione del medesimo;
e) che la sarebbe, pertanto, detentore sine titulo dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in CP_1
Teramo, Via Cipollone n. 23, a far data dalla rinuncia al legato di usufrutto in sostituzione di legittima, avvenuta come sopra esposto in data 15.4.2013; f) che la stessa si fosse illegittimamente CP_1
appropriata di un dossier di titoli, n. 5012978 in epoca prossima al decesso del de cuius, ed hanno chiesto che tale somma venisse imputata alla massa ereditaria.
Parte attrice, pertanto, ha chiesto di accertare la propria qualità di eredi (vista la chiamata a titolo universale determinata dall'istituzione ex re certa); in subordine di qualificare la disposizione a titolo di legato, riconoscendo il diritto proprietà degli stessi sugli immobili, in base all'atto di ultima volontà del dando luogo alla successione ab intestato per la restante parte del patrimonio del Pt_2 de cuius e dichiarando, quali eredi legittimi, la moglie odierna convenuta ed il fratello (anch'esso attore) rispettivamente per 2/3 ed 1/3 ex art. 582 c.c., ed ha domandato, pertanto, la Parte_3 condanna della al risarcimento per la detenzione dell'immobile indebitamente occupato sine CP_1
titulo.
Si è costituita in giudizio la quale, chiedendo di qualificare la domanda attorea in Controparte_1 termini di petizione ereditaria, ha dedotto: a) che, in merito all'esatta composizione dell'asse ereditario, non potrebbe avere alcun rilievo la dedotta appropriazione del dossier titoli in quanto risalente ad un periodo antecedente alla morte dello stesso de cuius e, pertanto, avente ad oggetto beni mobili non caduti in successione;
b) che il possesso della res immobiliare rispetto alla quale gli attori hanno articolato domanda risarcitoria, sarebbe nella disponibilità piena della in qualità di CP_1
riservataria del diritto di abitazione sulla casa coniugale ex art. 540 c.c. e, pertanto, trattandosi di possesso in buona fede alcun risarcimento sarebbe ipotizzabile per l'occupazione di detti immobili e che, ad ogni buon conto, ed in subordine, sarebbe solo ammissibile l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1148 c.c. (in tema di restituzione dei frutti naturali e civili), espressamente richiamata dall'art. 535 c.c., con conseguente possibilità di domandare la restituzione dei frutti a partire dall'introduzione della domanda giudiziale.
A tale proposito, quindi, la ha dedotto che la disposizione con cui ha disposto CP_1 Persona_1
delle quote di proprietà dei cespiti indicati nel testamento fosse da qualificare a titolo di legato e non anche di delazione ereditaria (pur ex re certa), dovendosi applicare, per la parte restante della successione, le disposizioni di cui all'art. 457 ss c.c.(vedendo, quali eredi, la stessa convenuta ed il
. Parte_3
Parte convenuta, dunque, ha articolato domanda riconvenzionale di riduzione, sul presupposto della sua espressa volontà (recepita con atto pubblico nel 2013) di rinunciare al legato in sostituzione di legittima ed ottenere la propria quota di riserva, in qualità di legittimaria integralmente pretermessa, sottolineando come il lascito testamentario avesse leso inevitabilmente la quota di riserva dal momento che l'intero patrimonio presenta un valore di € 226.745,12 ed il testatore poteva disporre esclusivamente della somma di € 113.375,00, mentre gli immobili oggetto di disposizione avrebbero un valore decisamente più elevato.
La causa è stata istruita mediante ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca Popolare di Bari degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente bancario n. CC0900091076 (o 90 330 91076), acceso presso la filiale di
Teramo Sede, dal 25.5.2012 all'attualità, nonché CTU in ordine alla consistenza del patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione e la determinazione della quota di riserva spettante alla convenuta (attrice in riconvenzionale).
Pervenuto sul ruolo del Giudice relatore in data 25.1.2024, il procedimento è stato rimesso al Collegio in data 18.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha rinunciato alla domanda risarcitoria da occupazione sine titulo dell'immobile nel cui godimento versa la convenuta, chiedendo l'accertamento della qualità di eredi di ed Parte_1 Parte_2 *
Preliminarmente deve essere qualificata giuridicamente la domanda attorea.
Trattasi, ad avviso dell'odierno Collegio, di azione di mero accertamento circa la qualità di eredi dei nipoti del de cuius, destinatari degli immobili così come statuito all'interno del testamento.
Essa differisce dalla “petitio hereditatis” poiché, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta a ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa - eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna – e non attinente alla restituzione dei beni della massa (come nel caso del coerede che chieda ad altro coerede il rendiconto della gestione e la corresponsione dei relativi frutti).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno chiesto di accertare la propria qualità di eredi universali sulla scorta della disposizione testamentaria con cui aveva disposto del proprio Persona_1
patrimonio in loro favore, articolando, per l'effetto, domanda risarcitoria da occupazione sine titulo della casa coniugale nei confronti della convenuta (moglie del de cuius), rappresentando come quest'ultima, a seguito della rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non avesse alcun titolo per godere della res.
È del tutto assente, dunque, la componente recuperatoria di cui la petitio hereditatis è necessariamente corredata, dal momento che la domanda risarcitoria accessoria (poi oggetto di rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni) si ricollega, in via esclusiva, all'accertamento della qualità di erede, essendo il petitum del tutto carente della componente restitutoria;
a tal proposito, infatti: “– Petitio hereditatis ed accertamento della qualità di erede sono azioni che, pur condividendo il medesimo accertamento della qualità di erede, differiscono fra loro per tipologia e finalità giuridica. L'azione di petizione ereditaria è un'azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditali in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede (art. 533
c.c., comma 1); l'azione di accertamento della qualità di erede, invece, è essenzialmente dichiarativa,
e come tale può essere corredata o non da una domanda accessoria di condanna avente un contenuto diverso dalla restituzione di beni compresi nell'asse ereditario. Pertanto, colui che agisce per
l'accertamento della propria qualità di coerede nei confronti di chi possegga i beni ereditati a titolo di erede, chiedendo nel contempo che questi renda il conto della gestione e corrisponda i relativi frutti, non esercita un petitio hereditatis ma un'azione di accertamento con domanda accessoria di condanna” (Cass. civ. sent. n. 2148/2014). Qualificata in questi termini la domanda attorea, occorre precisare come, nell'ambito della azione in materia di accertamento della qualità di eredi, l'onere probatorio abbia matrice identica a quanto avviene nella domanda di petizione ereditaria, dovendo, il preteso erede, dare prova: a) della morte del de cuius;
b) della propria qualità di erede (legittimo o testamentario); c) della presenza dei beni
(che si sostiene di aver ereditato) nella massa ereditaria e, quindi, che gli stessi fossero di proprietà del defunto al momento dell'apertura della successione.
Ferma l'assenza di qualsivoglia contestazione in ordine ai punti a) e c), essendo incontestata sia la morte del de cuius che l'appartenenza degli immobili di via Vittorio Veneto e di Via Cipollone alla massa ereditaria, il puncum dolens attiene alla qualità di eredi degli attori, stante la tesi, sostenuta da parte convenuta (seppur poi non confermata in sede di comparsa conclusionale) secondo cui le disposizioni testamentarie fossero da considerarsi a titolo particolare e, quindi, legati, e non anche chiamate a titolo universale nei confronti dei nipoti di odierni attori. Persona_1
Gli stessi attori, peraltro, in subordine, hanno chiesto di accertare – comunque – che i beni immobili indicati nell'atto di ultima volontà, fossero di proprietà degli stessi attori, avendoli ricevuti a titolo particolare (a titolo di legato) ed accertando, pertanto, la qualità di eredi (ad intestato) della restante parte del patrimonio del defunto, in capo all'odierna attrice (moglie e legittimaria) e del fratello del de cuius (e padre dei deducenti), Parte_3
Ebbene, appare opportuno ritenere che, nel caso di specie, la designazione dei nipoti quali eredi ex re certa corrisponda ad una designazione a titolo universale, dal momento che l'individuazione degli immobili oggetto di lascito si palesi quale attribuzione delle quote del proprio patrimonio.
La giurisprudenza ha precisato che, alla stregua dell'art. 588, co. 2, c.c., anche l'assegnazione di determinati beni (istituzione ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte in cui risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. 1800/1964; Cass.
974/1999; Cass. 24163/2013).
In sostanza, l'istituto ex re certa presuppone che i beni assegnati siano considerati non in sé, ma nel rapporto di valore con l'intero patrimonio. Questo implica che ex post sia possibile ricostruire la frazione del patrimonio complessivo andato a favore dei beneficiati. Come evidenziato anche dai
Tribunali di merito "L'attribuzione compiuta dal testatore in favore di un successore, avente ad oggetto singoli beni facenti parte del suo patrimonio, non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione stessa, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal "de cuius" in relazione al complesso del suo patrimonio, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando
l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) é da ritenere che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale." (cfr. Tribunale
Monza 9 ottobre 2006).
Ed ancora, la Suprema Corte ha evidenziato che per poter distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto, sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore e solo all'esito di tale duplice indagine “può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato)” (così Cass. n. 24163/2013 citata).
In materia successoria sia nel legato quanto nell'institutio ex re certa il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni considerandoli comunque come quota dell'intero asse ereditario nel caso di istituzione ereditaria mentre come beni determinati e singoli da non considerare quote ideali del proprio patrimonio nel caso di legato. Si è in presenza di un legato nel caso di lasciato di un bene determinato mentre, l'istituzione di erede ex re certa ricorre unicamente quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi a una successione a titolo universale. L'istituzione di erede "ex re certa" va individuata attraverso l'interpretazione, da effettuarsi in base alle comuni regole ermeneutiche, della volontà del testatore di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede delegato (ex multis, Trib. Nola, sent. n.
1006/2020).
Ebbene, nel caso, di specie (circostanza, del resto, non più oggetto di contestazione da parte della convenuta, che ha aderito alla tesi per cui la designazione fosse, in realtà, a titolo universale, proprio in sede di comparsa conclusionale) appare verosimile ritenere che l'attribuzione degli immobili nei confronti dei nipoti non fosse volta ad esaurirsi – negli intendimenti del de cuius - nel lascito circoscritto dei cespiti, mediante l'attribuzione del diritto di proprietà, ma che costui intendesse designare i medesimi quali eredi universali indicando detti beni quali componenti delle quote ereditarie agli stessi spettanti.
A tale conclusione è agevole pervenire sia sulla scorta di un dato sistematico che testuale.
Da una parte, infatti, il gergo tecnico utilizzato dal testatore nell'atto di ultima volontà evidenzia una lucida e consapevole distinzione tra quanto disposto a titolo particolare e i lasciti a titolo universale, dal momento che, ove lo stesso ha voluto fare riferimento al “legato” (e nello specifico al legato in sostituzione di legittima delineato a favore della moglie) egli ha indicato espressamente ed inequivocamente la natura della disposizione, definendo, invece, le designazioni dei nipoti, quali disposizioni a titolo “ereditario”.
In secondo luogo, dalla lettura dell'atto mortis causa è agevole percepire come l'intento del testatore fosse primariamente quello di disciplinare la successione degli immobili, quali componenti dirimenti dell'asse ereditario, indicando, a tal fine, la destinazione degli stessi e l'attribuzione ai nipoti non tanto per escludere che ai medesimi potesse essere destinato il resto, ossia le ulteriori sostanze di cui disponeva, ma al fine di ripartire, in relazione alle componenti immobiliari, il diritto di proprietà ed il diritto di usufrutto (che, nella visione del testatore, sarebbe spettata alla coniuge sottoforma di legato in sostituzione di legittima).
In pratica, ad avviso del Collegio, l'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della scheda testamentaria induce a ritenere che gli immobili fossero stati individuati non quali beni oggetto di disposizione specifica ma quale parte pregnante della propria successione – al fine di disciplinare preventivamente i potenziali “conflitti” tra i nipoti e la convenuta – indicando i medesimi quali
“quote” del proprio patrimonio, da destinare ad ed Pt_1 Parte_2
Detto principio è stato espresso anche dalla giurisprudenza di merito a mente della quale: “in materia di successioni testamentarie, per individuare una institutio ex re certa ai sensi dell'art. 588 comma 2
c.c. o un'istituzione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 588 comma 1 ultimo inciso c.c., occorre accertare la reale intenzione del testatore, secondo le regole interpretative della volontà testamentaria;
tuttavia, un criterio utilizzabile è dato dalla valutazione ex post della proporzione tra valore dei beni assegnati e valore del patrimonio oppure, nel caso del legato, dalla chiamata nel solo lato attivo con esclusione delle passività” (Tribunale di Bari sent. n. 1995/2023).
In sostanza, l'institutio ex re certa presuppone che i beni mobili assegnati siano considerati non in sé ma nel rapporto di valore con l'intero patrimonio. Questo implica che ex post sia possibile ricostruire la frazione del patrimonio complessivo andato a favore dei beneficiati. Peraltro, oltre all'interpretazione dell'atto di disposizione nella sua globalità, indipendentemente dai termini adoperati o da quelli non espressamente utilizzati, la volontà testamentaria va valutata anche tenuto conto di elementi esterni alla scheda. Ebbene emerge con inequivoca chiarezza che altri soggetti non sono stati affatto menzionati nell'atto ed, anzi, è emersa la volontà di escludere l'odierna convenuta dalla successione testamentaria, assicurandosi che quest'ultima potesse esaurire le proprie pretese mediante la determinazione di un legato in sostituzione di legittima, circostanza che avrebbe – in qualche modo – evitato possibili rivendicazioni e pretese della qualora la CP_1
stessa non avesse espressamente rinunciato.
Una volta affermato ciò, dunque, è possibile dichiarare che e ed siano stati Parte_1 Parte_2
istituiti quali eredi universali e che la propria quota sia stata determinata mediante l'attribuzione degli immobili individuati nella scheda testamentaria.
La natura integralmente testamentaria della successione, pertanto, esclude che alcuna pretesa possa essere articolata dal (quale eventuale erede ab intestato) il cui interesse a prendere Parte_3 parte all'odierno giudizio era, del resto, meramente subordinata all'eventuale qualificazione del lascito testamentario nei confronti dei propri figli quale disposizione a titolo particolare;
solo in tale prospettiva, infatti, avrebbe trovato luogo la successione legittima involgente la posizione della convenuta (per i 2/3) e del fratello (per 1/3) del Persona_1
Passando all'analisi della domanda riconvenzionale, ha articolato azione di riduzione. Controparte_1
Quest'ultima era stata designata legataria in sostituzione di legittima del diritto di usufrutto della casa coniugale, ha rinunciato alla disposizione mediante atto pubblico;
emerge, pertanto, l'intento esplicito di procedere al recupero della quota di riserva del legittimario che, quindi, non avendo accettato la disposizione a titolo particolare, risulta integralmente pretermesso.
Come noto l'art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione di legittima che ricorre nel caso in cui il testatore, con l'obiettivo di evitare che il legittimario acquisti la qualità di erede e faccia parte della comunione ereditaria, prevede l'attribuzione in suo favore di un legato che, se accettato, serve a soddisfare il legittimario di tutti i suoi diritti successori. In questo caso al legatario è attribuita una facoltà di scelta poiché può rinunciare ed esigere la legittima o conseguirlo, rinunciando al diritto al supplemento. Va invece distinto il legato in conto di legittima che, invece, consiste in una attribuzione a titolo particolare che è compiuta nella quota di legittima ma non si pone in alternativa ad essa, potendo il legittimario chiedere il supplemento. Per quel che rileva ai fini della decisione, il legato può essere considerato in sostituzione di legittima solo se dalla disposizione testamentaria emerge una univoca manifestazione di volontà in tal senso;
in caso contrario il legato va considerato un conto di legittima. Nel caso di specie non v'è dubbio che la disposizione testamentaria non ammetta ricostruzioni interpretative alternative rispetto a quelle emergenti dalla lettera della scheda e, cioè, la volontà del de cuius di assicurare alla moglie l'usufrutto della casa coniugale, pur senza istituirla erede.
Chiarito pertanto che, nel caso di specie, sussiste un legato in sostituzione di legittima va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui «se di legato in sostituzione di legittima si tratta
(è questione di interpretazione della volontà testamentaria, comunque, al fine della pregiudiziale di rito, non rilevante), la rinuncia può derivarsi da atti univoci idonei a manifestare la volontà di rinunciare, salva l'ipotesi in cui la disposizione testamentaria abbia ad oggetto beni immobili ove occorre la forma scritta per la rinuncia;
nel senso di cui sopra, non può rilevare l'esperimento dell'azione di riduzione;
ad ogni modo, trattandosi di condizione dell'azione e non di presupposto dell'azione la sua sussistenza si apprezza fino al passaggio alla fase della decisione della causa, potendo sopravvenire all'esperimento dell'azione di riduzione» (si veda ex multis Cass. Civ.
Ordinanza n. 13530 del 29/04/2022).
Ebbene, nel caso di specie appare univoca sia la volontà del testatore (non lascia adito a dubbi la volontà di costituire un legato in sostituzione di legittima) sia la volontà della di rinunciare CP_1
alla disposizione al fine di ottenere quanto a lei spettante in qualità di legittimaria.
A tale proposito, si può osservare che il legittimario pretermesso, in forza degli artt. 564, comma 2, e
551 c.c., può, prima della rinuncia dello stesso, imputare ex se il legato in sostituzione di legittima, precisando entro quali limiti la sua quota di riserva è stata lesa ed indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, (tra cui il legato in sostituzione di legittima) nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che tale condotta d'imputazione determini la perdita della rinuncia al legato;
la circostanza non si è verificata nel caso di specie, dal momento che – del resto – il legato oggetto di disposizione mortis causa (avente ad oggetto il diritto di usufrutto dell'abitazione coniugale) aveva, nell'ottica della coniuge, un blando valore dal momento che, sulla stessa abitazione, la medesima ha goduto e gode tutt'ora del diritto di abitazione (gravante sulla porzione disponibile della massa ereditaria) ex art. 540 co. 2 c.c.
Ebbene, nell'ambito della fattispecie in esame, la previa rinuncia al legato è stata definita, per via giurisprudenziale, quale condizione dell'azione funzionale all'esercizio della domanda di riduzione, rinuncia senz'altro avvenuta con atto notarile (risultante dalla ispezione ipotecaria versata in atti) e come non contestato dalle stesse parti. Ciò detto, parte convenuta ha articolato – in riconvenzionale – solo azione di riduzione, non chiedendo la divisione della massa ereditaria (domanda non proposta nemmeno da parte attrice) nè ha domandato – quale effetto condannatorio conseguente all'accertamento della pretermissione – la restituzione del quid pluris, eccedente la riserva, oggetto di lascito testamentario nei confronti dei nipoti del de cuius.
Ebbene, con l'azione di riduzione il legittimario non contesta il diritto di proprietà del beneficiato né la legittimità del diritto dello stesso, non rivendicando, pertanto, il singolo bene aggredito, ma facendo valere le proprie ragioni successorie;
pertanto – nel caso di accertamento della lesione della quota di riserva – la corrispondente disposizione lesiva non è nulla ma solo inefficace.
Ne deriva, come noto, che l'azione non ha carattere reale ma personale e non obbligatorio.
Parte attrice in riconvenzionale ha delineato il petitum– pertanto – entro i termini delle preclusioni assertive, unicamente come domanda di riduzione e non ha chiesto la divisione della massa ereditaria nei termini risultanti dalla CTU né, tantomeno, la restituzione dell'equivalente economico dell'intera quota di riserva lesa.
Ne deriva che l'odierno Tribunale potrà pronunciarsi unicamente sulla domanda di riduzione con una statuizione di mero accertamento, dal momento che gli effetti restitutori o costitutivi discendenti dall'eventuale richiesta di restituzione dell'eccedenza della quota di legittima o dalla domanda di divisione sono, logicamente, subordinati all'espressa domanda di parte, incorrendo altrimenti il giudicante in un palese vizio di ultrapetizione.
È chiaro, infatti, che distinta dall'azione di riduzione e, come tale, non implicitamente contenuta in essa, è l'azione di divisione, tendente allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente: il legittimario pretermesso dal testatore, escluso dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (cfr. Cass. n. 1408/2007; Cass. n. 22885/2010; Cass. n. 20143/2013).
In tale prospettiva, deve ritenersi che la convenuta non abbia proposto domanda di scioglimento della comunione, per tale via costituitasi, non avendo domandato procedersi alla divisione ed alla conseguente attribuzione di quote in natura dei beni ereditari.
Né, d'altro canto, ha domandato (entro i termini delle preclusioni assertive) domanda accessoria di restituzione – con equivalente in denaro – delle somme di denaro, altresì incluse nel compendio ereditario, da attribuire al legittimario pretermesso in luogo degli immobili relitti. Ebbene, la domanda di restituzione (di carattere reale in quanto esperibile ergo omnes) discendente dall'accertamento della lesione della quota di riserva, ha natura automa rispetto all'azione di riduzione.
Fatta questa premessa, occorre precisare come, operazione necessaria prodromica alla riduzione è data dalla riunione fittizia del relictum e del donatum, al fine di ricostruire la quota disponibile e quella riservata ai legittimari. In relazione alla formulazione della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal 'de cuius'.”
(Cass. civ., sez. II, 30.6.2011, n. 14473, ivi, Rv. 618614-01; conf. Cass. sent. n. 3661 del 29.10.1975;
n. 13310 del 12.9.2002; n. 2617 del 9.2.2005; n. 20830 del 14.10.2016;).
Parte convenuta ha soddisfatto detto onere e il CTU ha dato conferma, sulla scorta delle operazioni di ricostruzione fittizia della massa ereditaria, della presenza di una lesione della quota di riserva, dovendo, per l'effetto, la domanda restitutoria, essere accolta.
Ebbene, dalla CTU, le cui risultanze appaiono congrue e passibili di essere recepite, la quota di cui il defunto poteva disporre equivale alla metà del valore del suo intero patrimonio, Persona_1 avendo, quale unico legittimario il coniuge superstite a cui spetta, ai sensi dell'art. 540 c.c,. la quota di riserva pari all'altra metà, come sopra calcolata;
pertanto:
quota disponibile 1/2 di € 295.295,00 = € 147.647,50.
Sulla disponibile grava anche il diritto di abitazione ex art. 540 co. 2 c.p.c.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “l'art. 540, comma 2, c.c., dopo avere riconosciuto in favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, «i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni», dispone: «tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli». È stato chiarito da questa Corte che «in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.
Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l'art. 540, comma 1, e l'art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass., sent. n. n. 4329/2000).
Ebbene, considerando che la quota di cui il testatore poteva disporre è pari ad 80.822,50 euro (ottenuta computando il valore del diritto di abitazione sulla disponibile pari alla metà del valore del patrimonio) e rilevato che il valore del compendio immobiliare oggetto di disposizione nei confronti degli eredi testamentari, al netto del diritto di abitazione gravante sulla disponibile, è pari €
123.425,00, ne deriva che il testatore ha disposto – mediante i lasciti immobiliari – oltre la disponibile, per un valore pari ad euro 40.602,50.
Considerando che la quota ereditaria dei nipoti è stata surrogata dal lascito ex re certa dei cespiti immobiliari, non può che stimarsi come alla debba essere destinata la restante parte del CP_1
patrimonio composto, sostanzialmente, da beni mobili (conti e dossier titoli), oltre al diritto di abitazione sulla casa coniugale, dovendosi constatare la lesione della quota di legittima in capo alla riservataria nei termini sopra indicati.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, la quale, tuttavia, deve essere sottoposta al vaglio di soccombenza virtuale ai fini della ripartizione delle spese di lite.
La stessa, pertanto, non sarebbe stata meritevole di accoglimento stante la natura palesemente legittima del titolo di godimento della casa coniugale (ex art. 540 co. 2 c.p.c).
Da quanto sopra esposto, pertanto, le spese di lite vanno compensate per la metà (stante il parziale accoglimento della domanda attorea, avendo riconosciuto ed quali eredi universali) Pt_1 Parte_2
e poste a loro carico per la restante metà (essendo risultati, comunque, soccombenti nell'azione di riduzione e considerato che, sulla scorta del vaglio di soccombenza virtuale, lo sarebbero stati anche in ordine all'azione risarcitoria per occupazione sine titulo).
Le spese di CTU, invece, devono essere poste a carico degli attori, risultati soccombenti in ordine alla domanda di riduzione e restituzione.
Le stesse vanno liquidate (considerata l'identità delle posizioni e delle difese spiegate) ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (da quantificare sulla base della lesione complessivamente riconosciuta) ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- ACCERTA e DICHIARA la qualità di eredi universali di gli attori Persona_1 [...]
d sulla scorta del testamento olografo del 13/12/2011, pubblicato il Pt_1 Parte_2
06/11/2012 in Ascoli Satriano innanzi al Notaio Dr. repertorio n. 1394 raccolta Persona_3
1145 e sono subentrati nel patrimonio del de cuius in quote uguali tra loro per il 50% dell'intero;
- ACCERTA e DICHIARA che la quota ereditaria degli attori ed Parte_1 [...]
individuata ex re certa e consiste nella piena proprietà della quota pari ad un mezzo Pt_2 dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via Vittorio Veneto n. 18 risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76 e nella nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a
Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13
e della nuda proprietà quota pari a 2/42 (due quarantaduesimi) dell'unita immobiliare (locale garage) sita a Teramo in via Rischiera, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 15, categoria c/6, classe 5, consistenza 576 m2, rendita euro 1.755,13
- ACCERTA e DICHIARA la qualità di legittimaria pretermessa della convenuta CP_1
, cui spetta, a titolo di riserva del patrimonio ereditario ex art. 540 c.c., la metà del
[...]
patrimonio del coniuge defunto;
accertata la qualità di legittimario della stessa, dichiara che le disposizioni di cui al testamento di pubblicato il 06/11/2012 in Ascoli Persona_1
Satriano innanzi al Notaio Dr. repertorio n. 1394 raccolta 1145 ledono la quota di Persona_3 legittima spettante a e, per l'effetto, riduce tali disposizioni testamentarie in Controparte_1
misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attore; - Condanna parte attrice a rifondere, nei confronti della convenuta, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Teramo, 20.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela D'Adamo Dott.ssa Silvia Fanesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici, dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1869/2019 vertente tra nato il [...] a [...], Ontario, Canada, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...]n. 1141,
[...]
- nata il [...] a [...], Ontario, Canada, codice fiscale Parte_2 C.F._2
, residente a [...], Ontario, Canada, in Morna Avenue n. 48, e
[...]
- nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_3 C.F._3
, residente a West Hill, Ontario, Canada, Fegarlea Avenue n. 68, tutti rappresentati e difesi,
[...] sia congiuntamente che disgiuntamente, dal Prof. Avv. Francesco Casale e dall'Avv. Alessandra
Carucci elettivamente domiciliati in Teramo, Via Savini n. 49, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Tiberio; attori contro
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._5
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso lo studio dei loro procuratori;
convenute nonchè
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI: per gli attori:
“dichiarare aperta la successione del Sig. Persona_1 per l'effetto, in forza del testamento olografo di cui in narrativa dichiarare eredi universali del Sig.
i Sig.ri e con quota pari ad 1/2 dell'intero compendio Persona_1 Parte_1 Parte_2
ereditario da dividere in parti uguali fra loro;
per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; della nuda proprietà quota pari a 2/42 (due quarantaduesimi) dell'unita immobiliare (locale garage) sita a Teramo in via Rischiera, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio
68, particella 15, sub 15, categoria c/6, classe 5, consistenza 576 m2, rendita euro 1.755,13; salvo il diritto al conguaglio in denaro a favore dei Sig.ri e in caso di Parte_1 Parte_2
valore degli immobili ad essi assegnati inferiore alla quota di 1/2 dell'intero compendio ereditario;
[rinunciata];
In via subordinata rispetto alle conclusioni sopra rassegnate ai punti 2 e 3, dichiarare eredi del Sig.
i Sig. e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; della nuda proprietà quota pari a 2/42 (due quarantaduesimi) dell'unita immobiliare (locale garage) sita a Teramo in via Rischiera, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio
68, particella 15, sub 15, categoria c/6, classe 5, consistenza 576 m2, rendita euro 1.755,13; salvo il diritto al conguaglio in denaro a favore dei Sig.ri e in caso di Parte_1 Parte_2 valore degli immobili ad essi assegnati inferiore alla quota di 1/2 dell'intero compendio ereditario;
[rinunciata];
In via subordinata rispetto alle conclusioni sopra rassegnate ai punti 2 e 3, dichiarare eredi del Sig.
i Sig. e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'effetto, accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e in parti uguali fra Parte_1 Parte_2
loro, la titolarità: della piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via
Vittorio Veneto n. 18, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76; della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13; per parte convenuta:
“ Parte convenuta rassegna le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la qualità di erede della sig.ra in ragione della rinuncia al legato CP_1
in sostituzione di legittima così come formalizzata dinanzi al Notaio Dott. in data 15 aprile Per_2
2013. 2) Per l'effetto accertare il diritto della convenuta all'attribuzione della quota di riserva pari a €
147.647,50 oltre al diritto di abitazione e uso sull'immobile sito in Teramo, via Cipollone in quanto casa familiare.
3) Accertare e dichiarare che il diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 comma 3 cpc, grava sulla quota disponibile.
4) Per l'effetto determinare che la quota disponibile ammonta ad € 80.822,50 (pari a 147.647,50-
66.825,00).
5) Accertare e dichiarare che il valore degli immobili siti in Pietracamela e in Teramo ammonta ad
€ 190.250,00.
6) Dichiarare che il diritto di abitazione attribuito alla Sig. riduce il valore dell'immobile CP_1 sito in Teramo di €66,825,00 e per l'effetto dichiarare il valore complessivo dei beni immobili in €
123.425,00 (190.250,00-66.825,00). Part 7) Accertare e dichiarare la qualità di eredi ex re certa dei Sig. ed Pt_1
Part 8) Accertare e dichiarare l'attribuzione in favore dei Sig.ri e dei diritti di proprietà sui soli Pt_1 beni immobili siti in Pietracamela e Teramo per un valore complessivo di € 123.425,00.
9) Per l'effetto accertare, ai sensi dell'art. 540 cpc la lesione della quota di legittima. Part
10) Per l'effetto condannare i Sig.ri ed alla reintegrazione della Pt_1 quota corrispondendo in favore della la somma di € 42.602,50: (147.647,50 [quota CP_1
disponibile] - 66.825,00 [valore del diritto di abitazione]: € 80.822,50; € 123.425,00 [valore immobili attributo nelle disposizioni testamentarie] - € 80.822,50: € 42.602,50).
11) Attribuire, in ogni caso, in favore della convenuta, la restante parte del patrimonio in qualità di quota di riserva a lei dovuta in quanto unica legittimaria.
12) Respingere le domande tutte formulate nell'atto di citazione.
13) Disporre la divisione dell'asse ereditario secondo le determinazioni della CTU”
Spese rifuse”.
****
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocato in giudizio ivi deducendo: a) che in data 25.5.2012 decedeva, in Teramo, Controparte_1
e che le vicende successorie di quest'ultimo venivano regolate dal testamento olografo Persona_1
del 13.12.2011 pubblicato il 06/11/2012, in Ascoli Satriano, innanzi al Notaio Dr. Persona_3
repertorio n. 1394 raccolta 1145; b) che, in tale testamento, il de cuius disponeva di parte dei suoi beni in questi termini: “la quota di mia spettanza relativa alla casa paterna sita in Pietracamela in via Vittorio Veneto n° 18 risultante al nuovo catasto urbano alla partita 196 – particella 780 – foglio 10; e l'intera quota dell'immobile e sue pertinenze (fondaco e posto macchina) sito in Teramo – via
Cipollone 23 (escluso dalla comunione dei beni come risulta dal rogito notarile ai sensi dell'art. 179
c.c. perché acquistato con il prezzo di trasferimento di beni personali) partita catastale 10000 – particella 15 – foglio 68, vengano assegnate in parti uguali ai miei nipoti diretti e Pt_1 Parte_2
figli di mio fratello , per la proprietà, e a mia moglie in sostituzione della Pt_3 Controparte_1 legittima e a titolo di legato, per l'usufrutto. Teramo 13 dicembre 2011 In ; c) Per_4 Persona_1
che coniuge del de cuius, dichiarava, con atto a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_5
Teramo (Rep. e racc. n. 45488/14301) del 15.4.2013, di rinunciare al legato in sostituzione di legittima al fine di chiedere e conseguire la quota di riserva;
d) che, a seguito di apposita ispezione, emergeva come – con l'atto di ultima volontà – non avesse disposto di tutte le proprie Persona_1 sostanze (risultando, al momento dell'apertura della successione, proprietario di ulteriori beni) e che fosse evidente come – con il testamento in esame – quest'ultimo avesse istituito, quali eredi ex re certa, i propri nipoti, attribuendo loro il proprio intero patrimonio, stante la vis attrattiva determinata dall'universalità della chiamata ereditaria e riservando alla coniuge un legato in sostituzione di legittima;
d) che, peraltro, il diritto di partecipare alla comunione ereditaria in qualità di legittimario all'esito della rinunzia del legato in sostituzione di legittima, sarebbe subordinato al positivo esperimento dell'azione di riduzione funzionale ad accertare la pretermissione del medesimo;
e) che la sarebbe, pertanto, detentore sine titulo dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in CP_1
Teramo, Via Cipollone n. 23, a far data dalla rinuncia al legato di usufrutto in sostituzione di legittima, avvenuta come sopra esposto in data 15.4.2013; f) che la stessa si fosse illegittimamente CP_1
appropriata di un dossier di titoli, n. 5012978 in epoca prossima al decesso del de cuius, ed hanno chiesto che tale somma venisse imputata alla massa ereditaria.
Parte attrice, pertanto, ha chiesto di accertare la propria qualità di eredi (vista la chiamata a titolo universale determinata dall'istituzione ex re certa); in subordine di qualificare la disposizione a titolo di legato, riconoscendo il diritto proprietà degli stessi sugli immobili, in base all'atto di ultima volontà del dando luogo alla successione ab intestato per la restante parte del patrimonio del Pt_2 de cuius e dichiarando, quali eredi legittimi, la moglie odierna convenuta ed il fratello (anch'esso attore) rispettivamente per 2/3 ed 1/3 ex art. 582 c.c., ed ha domandato, pertanto, la Parte_3 condanna della al risarcimento per la detenzione dell'immobile indebitamente occupato sine CP_1
titulo.
Si è costituita in giudizio la quale, chiedendo di qualificare la domanda attorea in Controparte_1 termini di petizione ereditaria, ha dedotto: a) che, in merito all'esatta composizione dell'asse ereditario, non potrebbe avere alcun rilievo la dedotta appropriazione del dossier titoli in quanto risalente ad un periodo antecedente alla morte dello stesso de cuius e, pertanto, avente ad oggetto beni mobili non caduti in successione;
b) che il possesso della res immobiliare rispetto alla quale gli attori hanno articolato domanda risarcitoria, sarebbe nella disponibilità piena della in qualità di CP_1
riservataria del diritto di abitazione sulla casa coniugale ex art. 540 c.c. e, pertanto, trattandosi di possesso in buona fede alcun risarcimento sarebbe ipotizzabile per l'occupazione di detti immobili e che, ad ogni buon conto, ed in subordine, sarebbe solo ammissibile l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1148 c.c. (in tema di restituzione dei frutti naturali e civili), espressamente richiamata dall'art. 535 c.c., con conseguente possibilità di domandare la restituzione dei frutti a partire dall'introduzione della domanda giudiziale.
A tale proposito, quindi, la ha dedotto che la disposizione con cui ha disposto CP_1 Persona_1
delle quote di proprietà dei cespiti indicati nel testamento fosse da qualificare a titolo di legato e non anche di delazione ereditaria (pur ex re certa), dovendosi applicare, per la parte restante della successione, le disposizioni di cui all'art. 457 ss c.c.(vedendo, quali eredi, la stessa convenuta ed il
. Parte_3
Parte convenuta, dunque, ha articolato domanda riconvenzionale di riduzione, sul presupposto della sua espressa volontà (recepita con atto pubblico nel 2013) di rinunciare al legato in sostituzione di legittima ed ottenere la propria quota di riserva, in qualità di legittimaria integralmente pretermessa, sottolineando come il lascito testamentario avesse leso inevitabilmente la quota di riserva dal momento che l'intero patrimonio presenta un valore di € 226.745,12 ed il testatore poteva disporre esclusivamente della somma di € 113.375,00, mentre gli immobili oggetto di disposizione avrebbero un valore decisamente più elevato.
La causa è stata istruita mediante ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca Popolare di Bari degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente bancario n. CC0900091076 (o 90 330 91076), acceso presso la filiale di
Teramo Sede, dal 25.5.2012 all'attualità, nonché CTU in ordine alla consistenza del patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione e la determinazione della quota di riserva spettante alla convenuta (attrice in riconvenzionale).
Pervenuto sul ruolo del Giudice relatore in data 25.1.2024, il procedimento è stato rimesso al Collegio in data 18.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha rinunciato alla domanda risarcitoria da occupazione sine titulo dell'immobile nel cui godimento versa la convenuta, chiedendo l'accertamento della qualità di eredi di ed Parte_1 Parte_2 *
Preliminarmente deve essere qualificata giuridicamente la domanda attorea.
Trattasi, ad avviso dell'odierno Collegio, di azione di mero accertamento circa la qualità di eredi dei nipoti del de cuius, destinatari degli immobili così come statuito all'interno del testamento.
Essa differisce dalla “petitio hereditatis” poiché, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta a ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa - eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna – e non attinente alla restituzione dei beni della massa (come nel caso del coerede che chieda ad altro coerede il rendiconto della gestione e la corresponsione dei relativi frutti).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno chiesto di accertare la propria qualità di eredi universali sulla scorta della disposizione testamentaria con cui aveva disposto del proprio Persona_1
patrimonio in loro favore, articolando, per l'effetto, domanda risarcitoria da occupazione sine titulo della casa coniugale nei confronti della convenuta (moglie del de cuius), rappresentando come quest'ultima, a seguito della rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non avesse alcun titolo per godere della res.
È del tutto assente, dunque, la componente recuperatoria di cui la petitio hereditatis è necessariamente corredata, dal momento che la domanda risarcitoria accessoria (poi oggetto di rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni) si ricollega, in via esclusiva, all'accertamento della qualità di erede, essendo il petitum del tutto carente della componente restitutoria;
a tal proposito, infatti: “– Petitio hereditatis ed accertamento della qualità di erede sono azioni che, pur condividendo il medesimo accertamento della qualità di erede, differiscono fra loro per tipologia e finalità giuridica. L'azione di petizione ereditaria è un'azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditali in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede (art. 533
c.c., comma 1); l'azione di accertamento della qualità di erede, invece, è essenzialmente dichiarativa,
e come tale può essere corredata o non da una domanda accessoria di condanna avente un contenuto diverso dalla restituzione di beni compresi nell'asse ereditario. Pertanto, colui che agisce per
l'accertamento della propria qualità di coerede nei confronti di chi possegga i beni ereditati a titolo di erede, chiedendo nel contempo che questi renda il conto della gestione e corrisponda i relativi frutti, non esercita un petitio hereditatis ma un'azione di accertamento con domanda accessoria di condanna” (Cass. civ. sent. n. 2148/2014). Qualificata in questi termini la domanda attorea, occorre precisare come, nell'ambito della azione in materia di accertamento della qualità di eredi, l'onere probatorio abbia matrice identica a quanto avviene nella domanda di petizione ereditaria, dovendo, il preteso erede, dare prova: a) della morte del de cuius;
b) della propria qualità di erede (legittimo o testamentario); c) della presenza dei beni
(che si sostiene di aver ereditato) nella massa ereditaria e, quindi, che gli stessi fossero di proprietà del defunto al momento dell'apertura della successione.
Ferma l'assenza di qualsivoglia contestazione in ordine ai punti a) e c), essendo incontestata sia la morte del de cuius che l'appartenenza degli immobili di via Vittorio Veneto e di Via Cipollone alla massa ereditaria, il puncum dolens attiene alla qualità di eredi degli attori, stante la tesi, sostenuta da parte convenuta (seppur poi non confermata in sede di comparsa conclusionale) secondo cui le disposizioni testamentarie fossero da considerarsi a titolo particolare e, quindi, legati, e non anche chiamate a titolo universale nei confronti dei nipoti di odierni attori. Persona_1
Gli stessi attori, peraltro, in subordine, hanno chiesto di accertare – comunque – che i beni immobili indicati nell'atto di ultima volontà, fossero di proprietà degli stessi attori, avendoli ricevuti a titolo particolare (a titolo di legato) ed accertando, pertanto, la qualità di eredi (ad intestato) della restante parte del patrimonio del defunto, in capo all'odierna attrice (moglie e legittimaria) e del fratello del de cuius (e padre dei deducenti), Parte_3
Ebbene, appare opportuno ritenere che, nel caso di specie, la designazione dei nipoti quali eredi ex re certa corrisponda ad una designazione a titolo universale, dal momento che l'individuazione degli immobili oggetto di lascito si palesi quale attribuzione delle quote del proprio patrimonio.
La giurisprudenza ha precisato che, alla stregua dell'art. 588, co. 2, c.c., anche l'assegnazione di determinati beni (istituzione ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte in cui risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. 1800/1964; Cass.
974/1999; Cass. 24163/2013).
In sostanza, l'istituto ex re certa presuppone che i beni assegnati siano considerati non in sé, ma nel rapporto di valore con l'intero patrimonio. Questo implica che ex post sia possibile ricostruire la frazione del patrimonio complessivo andato a favore dei beneficiati. Come evidenziato anche dai
Tribunali di merito "L'attribuzione compiuta dal testatore in favore di un successore, avente ad oggetto singoli beni facenti parte del suo patrimonio, non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione stessa, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal "de cuius" in relazione al complesso del suo patrimonio, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando
l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) é da ritenere che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale." (cfr. Tribunale
Monza 9 ottobre 2006).
Ed ancora, la Suprema Corte ha evidenziato che per poter distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto, sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore e solo all'esito di tale duplice indagine “può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato)” (così Cass. n. 24163/2013 citata).
In materia successoria sia nel legato quanto nell'institutio ex re certa il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni considerandoli comunque come quota dell'intero asse ereditario nel caso di istituzione ereditaria mentre come beni determinati e singoli da non considerare quote ideali del proprio patrimonio nel caso di legato. Si è in presenza di un legato nel caso di lasciato di un bene determinato mentre, l'istituzione di erede ex re certa ricorre unicamente quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi a una successione a titolo universale. L'istituzione di erede "ex re certa" va individuata attraverso l'interpretazione, da effettuarsi in base alle comuni regole ermeneutiche, della volontà del testatore di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede delegato (ex multis, Trib. Nola, sent. n.
1006/2020).
Ebbene, nel caso, di specie (circostanza, del resto, non più oggetto di contestazione da parte della convenuta, che ha aderito alla tesi per cui la designazione fosse, in realtà, a titolo universale, proprio in sede di comparsa conclusionale) appare verosimile ritenere che l'attribuzione degli immobili nei confronti dei nipoti non fosse volta ad esaurirsi – negli intendimenti del de cuius - nel lascito circoscritto dei cespiti, mediante l'attribuzione del diritto di proprietà, ma che costui intendesse designare i medesimi quali eredi universali indicando detti beni quali componenti delle quote ereditarie agli stessi spettanti.
A tale conclusione è agevole pervenire sia sulla scorta di un dato sistematico che testuale.
Da una parte, infatti, il gergo tecnico utilizzato dal testatore nell'atto di ultima volontà evidenzia una lucida e consapevole distinzione tra quanto disposto a titolo particolare e i lasciti a titolo universale, dal momento che, ove lo stesso ha voluto fare riferimento al “legato” (e nello specifico al legato in sostituzione di legittima delineato a favore della moglie) egli ha indicato espressamente ed inequivocamente la natura della disposizione, definendo, invece, le designazioni dei nipoti, quali disposizioni a titolo “ereditario”.
In secondo luogo, dalla lettura dell'atto mortis causa è agevole percepire come l'intento del testatore fosse primariamente quello di disciplinare la successione degli immobili, quali componenti dirimenti dell'asse ereditario, indicando, a tal fine, la destinazione degli stessi e l'attribuzione ai nipoti non tanto per escludere che ai medesimi potesse essere destinato il resto, ossia le ulteriori sostanze di cui disponeva, ma al fine di ripartire, in relazione alle componenti immobiliari, il diritto di proprietà ed il diritto di usufrutto (che, nella visione del testatore, sarebbe spettata alla coniuge sottoforma di legato in sostituzione di legittima).
In pratica, ad avviso del Collegio, l'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della scheda testamentaria induce a ritenere che gli immobili fossero stati individuati non quali beni oggetto di disposizione specifica ma quale parte pregnante della propria successione – al fine di disciplinare preventivamente i potenziali “conflitti” tra i nipoti e la convenuta – indicando i medesimi quali
“quote” del proprio patrimonio, da destinare ad ed Pt_1 Parte_2
Detto principio è stato espresso anche dalla giurisprudenza di merito a mente della quale: “in materia di successioni testamentarie, per individuare una institutio ex re certa ai sensi dell'art. 588 comma 2
c.c. o un'istituzione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 588 comma 1 ultimo inciso c.c., occorre accertare la reale intenzione del testatore, secondo le regole interpretative della volontà testamentaria;
tuttavia, un criterio utilizzabile è dato dalla valutazione ex post della proporzione tra valore dei beni assegnati e valore del patrimonio oppure, nel caso del legato, dalla chiamata nel solo lato attivo con esclusione delle passività” (Tribunale di Bari sent. n. 1995/2023).
In sostanza, l'institutio ex re certa presuppone che i beni mobili assegnati siano considerati non in sé ma nel rapporto di valore con l'intero patrimonio. Questo implica che ex post sia possibile ricostruire la frazione del patrimonio complessivo andato a favore dei beneficiati. Peraltro, oltre all'interpretazione dell'atto di disposizione nella sua globalità, indipendentemente dai termini adoperati o da quelli non espressamente utilizzati, la volontà testamentaria va valutata anche tenuto conto di elementi esterni alla scheda. Ebbene emerge con inequivoca chiarezza che altri soggetti non sono stati affatto menzionati nell'atto ed, anzi, è emersa la volontà di escludere l'odierna convenuta dalla successione testamentaria, assicurandosi che quest'ultima potesse esaurire le proprie pretese mediante la determinazione di un legato in sostituzione di legittima, circostanza che avrebbe – in qualche modo – evitato possibili rivendicazioni e pretese della qualora la CP_1
stessa non avesse espressamente rinunciato.
Una volta affermato ciò, dunque, è possibile dichiarare che e ed siano stati Parte_1 Parte_2
istituiti quali eredi universali e che la propria quota sia stata determinata mediante l'attribuzione degli immobili individuati nella scheda testamentaria.
La natura integralmente testamentaria della successione, pertanto, esclude che alcuna pretesa possa essere articolata dal (quale eventuale erede ab intestato) il cui interesse a prendere Parte_3 parte all'odierno giudizio era, del resto, meramente subordinata all'eventuale qualificazione del lascito testamentario nei confronti dei propri figli quale disposizione a titolo particolare;
solo in tale prospettiva, infatti, avrebbe trovato luogo la successione legittima involgente la posizione della convenuta (per i 2/3) e del fratello (per 1/3) del Persona_1
Passando all'analisi della domanda riconvenzionale, ha articolato azione di riduzione. Controparte_1
Quest'ultima era stata designata legataria in sostituzione di legittima del diritto di usufrutto della casa coniugale, ha rinunciato alla disposizione mediante atto pubblico;
emerge, pertanto, l'intento esplicito di procedere al recupero della quota di riserva del legittimario che, quindi, non avendo accettato la disposizione a titolo particolare, risulta integralmente pretermesso.
Come noto l'art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione di legittima che ricorre nel caso in cui il testatore, con l'obiettivo di evitare che il legittimario acquisti la qualità di erede e faccia parte della comunione ereditaria, prevede l'attribuzione in suo favore di un legato che, se accettato, serve a soddisfare il legittimario di tutti i suoi diritti successori. In questo caso al legatario è attribuita una facoltà di scelta poiché può rinunciare ed esigere la legittima o conseguirlo, rinunciando al diritto al supplemento. Va invece distinto il legato in conto di legittima che, invece, consiste in una attribuzione a titolo particolare che è compiuta nella quota di legittima ma non si pone in alternativa ad essa, potendo il legittimario chiedere il supplemento. Per quel che rileva ai fini della decisione, il legato può essere considerato in sostituzione di legittima solo se dalla disposizione testamentaria emerge una univoca manifestazione di volontà in tal senso;
in caso contrario il legato va considerato un conto di legittima. Nel caso di specie non v'è dubbio che la disposizione testamentaria non ammetta ricostruzioni interpretative alternative rispetto a quelle emergenti dalla lettera della scheda e, cioè, la volontà del de cuius di assicurare alla moglie l'usufrutto della casa coniugale, pur senza istituirla erede.
Chiarito pertanto che, nel caso di specie, sussiste un legato in sostituzione di legittima va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui «se di legato in sostituzione di legittima si tratta
(è questione di interpretazione della volontà testamentaria, comunque, al fine della pregiudiziale di rito, non rilevante), la rinuncia può derivarsi da atti univoci idonei a manifestare la volontà di rinunciare, salva l'ipotesi in cui la disposizione testamentaria abbia ad oggetto beni immobili ove occorre la forma scritta per la rinuncia;
nel senso di cui sopra, non può rilevare l'esperimento dell'azione di riduzione;
ad ogni modo, trattandosi di condizione dell'azione e non di presupposto dell'azione la sua sussistenza si apprezza fino al passaggio alla fase della decisione della causa, potendo sopravvenire all'esperimento dell'azione di riduzione» (si veda ex multis Cass. Civ.
Ordinanza n. 13530 del 29/04/2022).
Ebbene, nel caso di specie appare univoca sia la volontà del testatore (non lascia adito a dubbi la volontà di costituire un legato in sostituzione di legittima) sia la volontà della di rinunciare CP_1
alla disposizione al fine di ottenere quanto a lei spettante in qualità di legittimaria.
A tale proposito, si può osservare che il legittimario pretermesso, in forza degli artt. 564, comma 2, e
551 c.c., può, prima della rinuncia dello stesso, imputare ex se il legato in sostituzione di legittima, precisando entro quali limiti la sua quota di riserva è stata lesa ed indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, (tra cui il legato in sostituzione di legittima) nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che tale condotta d'imputazione determini la perdita della rinuncia al legato;
la circostanza non si è verificata nel caso di specie, dal momento che – del resto – il legato oggetto di disposizione mortis causa (avente ad oggetto il diritto di usufrutto dell'abitazione coniugale) aveva, nell'ottica della coniuge, un blando valore dal momento che, sulla stessa abitazione, la medesima ha goduto e gode tutt'ora del diritto di abitazione (gravante sulla porzione disponibile della massa ereditaria) ex art. 540 co. 2 c.c.
Ebbene, nell'ambito della fattispecie in esame, la previa rinuncia al legato è stata definita, per via giurisprudenziale, quale condizione dell'azione funzionale all'esercizio della domanda di riduzione, rinuncia senz'altro avvenuta con atto notarile (risultante dalla ispezione ipotecaria versata in atti) e come non contestato dalle stesse parti. Ciò detto, parte convenuta ha articolato – in riconvenzionale – solo azione di riduzione, non chiedendo la divisione della massa ereditaria (domanda non proposta nemmeno da parte attrice) nè ha domandato – quale effetto condannatorio conseguente all'accertamento della pretermissione – la restituzione del quid pluris, eccedente la riserva, oggetto di lascito testamentario nei confronti dei nipoti del de cuius.
Ebbene, con l'azione di riduzione il legittimario non contesta il diritto di proprietà del beneficiato né la legittimità del diritto dello stesso, non rivendicando, pertanto, il singolo bene aggredito, ma facendo valere le proprie ragioni successorie;
pertanto – nel caso di accertamento della lesione della quota di riserva – la corrispondente disposizione lesiva non è nulla ma solo inefficace.
Ne deriva, come noto, che l'azione non ha carattere reale ma personale e non obbligatorio.
Parte attrice in riconvenzionale ha delineato il petitum– pertanto – entro i termini delle preclusioni assertive, unicamente come domanda di riduzione e non ha chiesto la divisione della massa ereditaria nei termini risultanti dalla CTU né, tantomeno, la restituzione dell'equivalente economico dell'intera quota di riserva lesa.
Ne deriva che l'odierno Tribunale potrà pronunciarsi unicamente sulla domanda di riduzione con una statuizione di mero accertamento, dal momento che gli effetti restitutori o costitutivi discendenti dall'eventuale richiesta di restituzione dell'eccedenza della quota di legittima o dalla domanda di divisione sono, logicamente, subordinati all'espressa domanda di parte, incorrendo altrimenti il giudicante in un palese vizio di ultrapetizione.
È chiaro, infatti, che distinta dall'azione di riduzione e, come tale, non implicitamente contenuta in essa, è l'azione di divisione, tendente allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente: il legittimario pretermesso dal testatore, escluso dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (cfr. Cass. n. 1408/2007; Cass. n. 22885/2010; Cass. n. 20143/2013).
In tale prospettiva, deve ritenersi che la convenuta non abbia proposto domanda di scioglimento della comunione, per tale via costituitasi, non avendo domandato procedersi alla divisione ed alla conseguente attribuzione di quote in natura dei beni ereditari.
Né, d'altro canto, ha domandato (entro i termini delle preclusioni assertive) domanda accessoria di restituzione – con equivalente in denaro – delle somme di denaro, altresì incluse nel compendio ereditario, da attribuire al legittimario pretermesso in luogo degli immobili relitti. Ebbene, la domanda di restituzione (di carattere reale in quanto esperibile ergo omnes) discendente dall'accertamento della lesione della quota di riserva, ha natura automa rispetto all'azione di riduzione.
Fatta questa premessa, occorre precisare come, operazione necessaria prodromica alla riduzione è data dalla riunione fittizia del relictum e del donatum, al fine di ricostruire la quota disponibile e quella riservata ai legittimari. In relazione alla formulazione della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal 'de cuius'.”
(Cass. civ., sez. II, 30.6.2011, n. 14473, ivi, Rv. 618614-01; conf. Cass. sent. n. 3661 del 29.10.1975;
n. 13310 del 12.9.2002; n. 2617 del 9.2.2005; n. 20830 del 14.10.2016;).
Parte convenuta ha soddisfatto detto onere e il CTU ha dato conferma, sulla scorta delle operazioni di ricostruzione fittizia della massa ereditaria, della presenza di una lesione della quota di riserva, dovendo, per l'effetto, la domanda restitutoria, essere accolta.
Ebbene, dalla CTU, le cui risultanze appaiono congrue e passibili di essere recepite, la quota di cui il defunto poteva disporre equivale alla metà del valore del suo intero patrimonio, Persona_1 avendo, quale unico legittimario il coniuge superstite a cui spetta, ai sensi dell'art. 540 c.c,. la quota di riserva pari all'altra metà, come sopra calcolata;
pertanto:
quota disponibile 1/2 di € 295.295,00 = € 147.647,50.
Sulla disponibile grava anche il diritto di abitazione ex art. 540 co. 2 c.p.c.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “l'art. 540, comma 2, c.c., dopo avere riconosciuto in favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, «i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni», dispone: «tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli». È stato chiarito da questa Corte che «in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.
Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l'art. 540, comma 1, e l'art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass., sent. n. n. 4329/2000).
Ebbene, considerando che la quota di cui il testatore poteva disporre è pari ad 80.822,50 euro (ottenuta computando il valore del diritto di abitazione sulla disponibile pari alla metà del valore del patrimonio) e rilevato che il valore del compendio immobiliare oggetto di disposizione nei confronti degli eredi testamentari, al netto del diritto di abitazione gravante sulla disponibile, è pari €
123.425,00, ne deriva che il testatore ha disposto – mediante i lasciti immobiliari – oltre la disponibile, per un valore pari ad euro 40.602,50.
Considerando che la quota ereditaria dei nipoti è stata surrogata dal lascito ex re certa dei cespiti immobiliari, non può che stimarsi come alla debba essere destinata la restante parte del CP_1
patrimonio composto, sostanzialmente, da beni mobili (conti e dossier titoli), oltre al diritto di abitazione sulla casa coniugale, dovendosi constatare la lesione della quota di legittima in capo alla riservataria nei termini sopra indicati.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, la quale, tuttavia, deve essere sottoposta al vaglio di soccombenza virtuale ai fini della ripartizione delle spese di lite.
La stessa, pertanto, non sarebbe stata meritevole di accoglimento stante la natura palesemente legittima del titolo di godimento della casa coniugale (ex art. 540 co. 2 c.p.c).
Da quanto sopra esposto, pertanto, le spese di lite vanno compensate per la metà (stante il parziale accoglimento della domanda attorea, avendo riconosciuto ed quali eredi universali) Pt_1 Parte_2
e poste a loro carico per la restante metà (essendo risultati, comunque, soccombenti nell'azione di riduzione e considerato che, sulla scorta del vaglio di soccombenza virtuale, lo sarebbero stati anche in ordine all'azione risarcitoria per occupazione sine titulo).
Le spese di CTU, invece, devono essere poste a carico degli attori, risultati soccombenti in ordine alla domanda di riduzione e restituzione.
Le stesse vanno liquidate (considerata l'identità delle posizioni e delle difese spiegate) ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (da quantificare sulla base della lesione complessivamente riconosciuta) ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- ACCERTA e DICHIARA la qualità di eredi universali di gli attori Persona_1 [...]
d sulla scorta del testamento olografo del 13/12/2011, pubblicato il Pt_1 Parte_2
06/11/2012 in Ascoli Satriano innanzi al Notaio Dr. repertorio n. 1394 raccolta Persona_3
1145 e sono subentrati nel patrimonio del de cuius in quote uguali tra loro per il 50% dell'intero;
- ACCERTA e DICHIARA che la quota ereditaria degli attori ed Parte_1 [...]
individuata ex re certa e consiste nella piena proprietà della quota pari ad un mezzo Pt_2 dell'abitazione sita a Pietracamela (TE) in via Vittorio Veneto n. 18 risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Pietracamela al foglio 10, particella 780, sub. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita euro 588,76 e nella nuda proprietà dell'unità immobiliare sita a
Teramo in via Alfonso Cipollone n. 23, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 18, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 710,13
e della nuda proprietà quota pari a 2/42 (due quarantaduesimi) dell'unita immobiliare (locale garage) sita a Teramo in via Rischiera, risultante dal Catasto dei fabbricati del Comune di Teramo al foglio 68, particella 15, sub 15, categoria c/6, classe 5, consistenza 576 m2, rendita euro 1.755,13
- ACCERTA e DICHIARA la qualità di legittimaria pretermessa della convenuta CP_1
, cui spetta, a titolo di riserva del patrimonio ereditario ex art. 540 c.c., la metà del
[...]
patrimonio del coniuge defunto;
accertata la qualità di legittimario della stessa, dichiara che le disposizioni di cui al testamento di pubblicato il 06/11/2012 in Ascoli Persona_1
Satriano innanzi al Notaio Dr. repertorio n. 1394 raccolta 1145 ledono la quota di Persona_3 legittima spettante a e, per l'effetto, riduce tali disposizioni testamentarie in Controparte_1
misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attore; - Condanna parte attrice a rifondere, nei confronti della convenuta, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Teramo, 20.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela D'Adamo Dott.ssa Silvia Fanesi