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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4533/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza emessa ex art. 702 bis ss. c.p.c. dal Tribunale di Benevento in data
07.10.2021, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C. F. ), rapp.ti e difesi degli Avv.ti Pt_2 C.F._2
GI SA ( e FR MA C.F._3
( ) C.F._4
APPELLANTI
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
GI CC (C.F. ) C.F._5
Pagina 1 APPELLATA
ELLE PARTI CP_2
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 07 maggio 2020, i coniugi e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Benevento, la Controparte_1
al fine di ottenere la immediata cancellazione/rettificazione,
[...]
con effetto anche retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza degli istanti alla Centrale dei Rischi della BA di IA e alle altre banche dati detenute dalla Crif S.p.A. (Eurisc) e dalla Experian Cerved Information
Service S.p.A.. I ricorrenti esponevano di essere debitori in solido della della somma complessiva di euro 42.340,54, a titolo di saldo di CP_1
conto corrente e prestito personale, alla data del 21.02.2015.
Successivamente, in data 21.07.2015 (accettato il 30.07.2015), le parti avevano concordato un piano di rientro per definire l'esposizione debitoria, prevedendo “n° 120 versamenti mensili di euro 410,00 (euro quattrocentodieci/00) cadauno da effettuare pressi vostri sportelli entro e non oltre il giorno 30 di ciascun mese a decorrere dal prossimo 30 settembre 2015 e fino al 31 agosto 2025 per un totale di € 49.200,00”. Tale accordo specificava che il beneficio della rateizzazione “non comporterà alcuna novazione del credito, trattandosi di semplice dilazione di pagamento”. I ricorrenti lamentavano che, nonostante stessero regolarmente onorando il pagamento delle rate con puntualità da circa sei anni (cinque anni al momento del ricorso), erano ancora segnalati in
Centrale dei Rischi (CR) “a sofferenza” il che aveva causato il rifiuto di
Pagina 2 alcuni finanziamenti e dilazioni commerciali. Essi avevano chiesto alla con note PEC del 27.01.2018 e del 20.03.2018, l'immediata CP_1
rettifica/cancellazione della segnalazione in CRIF, ma la aveva CP_1
espressamente rifiutato con nota del 16.04.2018, ritenendo che la segnalazione dovesse permanere fino all'estinzione dell'intero debito.
In ragione di tale permanenza illegittima, i ricorrenti concludevano il ricorso chiedendo: “a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, accogliere la domanda ex art. 702 bis c.p.c proposta dai Sigg.ri Parte_1
e e, per l'effetto, ordinare alla
[...] Parte_2 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., di procedere alla immediata cancellazione/rettificazione, con effetto anche retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza degli istanti alla Centrale dei
Rischi della BA d'IA ed alle banche dati detenute dalla Crif s.p.a.
(Eurisc) ed Experian – Cerved Information Service s.p.a.;
b) voglia, altresì, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno complessivo di € 24.000,00
(12.000,00 cadauno) patito dai ricorrenti a causa dell'illegittima iscrizione/permanenza nella Centrale Rischi, ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà equa e/o giusta;
c) voglia, infine, condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite della presente procedura, da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Con comparsa di risposta del 30 settembre 2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso. La resistente sosteneva l'impossibilità di procedere alla cancellazione alla luce della normativa di settore (Circolare BA d'IA
Pagina 3 n. 139/91) e, in particolare, per la natura non novativa del piano di rientro.
La affermava che, non essendosi estinta l'obbligazione originaria, CP_1
essa era tenuta solo ad aggiornare mensilmente al ribasso la segnalazione, in misura pari ai rimborsi parziali effettuati, e non a cancellarla totalmente, essendo la segnalazione legittimamente avvenuta prima dell'accettazione del piano di rientro. Contr La concludeva: “Per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.”
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 06.10.2021 (pubblicata
07.10.2021), rigettava la domanda dei ricorrenti. Il Giudice di prime cure, rilevato che il piano di rientro concordato non aveva efficacia novativa, statuiva che non vi era alcuna estinzione del debito originario. Pertanto, ai sensi del Capitolo II, par. 8 della Circolare BA d'IA n. 139/91, i rimborsi parziali comportavano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato e non una cancellazione “sic et simpliciter”. Il giudicante in primo grado stabiliva che l'obbligo dell'intermediario era di adeguare la segnalazione riducendo progressivamente l'importo in base ai pagamenti eseguiti, rigettando la domanda dei ricorrenti che verteva invece sulla necessità di cancellare qualsivoglia segnalazione a seguito del piano di rientro. La domanda di risarcimento danni veniva rigettata perché assorbita.
Il Tribunale rassegnava infine le seguenti conclusioni: “1) RIGETTA, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio dai ricorrenti;
2) COMPENSA, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite tra le parti.”
Con atto notificato in data 02 novembre 2021, i coniugi Parte_3
impugnavano la suddetta ordinanza, indicando il grave errore in cui era incorso il Tribunale tramite due motivi di gravame così rubricati:
Pagina 4 “I.- ERRORE IN JUDICANDO DEL TRIBUNALE- ILLEGITTIMITA'
DELL'ORDINANZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA
RITENUTO CHE IL CONCORDATO PIANO DI RIENTRO “NON
NOVATIVO” NON COMPORTASSE ALCUN EFFETTO
SULL'ISCRIZIONE NELLA CENTRALE RISCHI DELLA SOFFERENZA.”
“II.- ERRORE IN JUDICANDO DEL TRIBUNALE- ILLEGITTIMITA'
DELL'ORDINANZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA
RIGETTATO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA
ILLEGITTIMA ISCRIZIONE/PERMANENZA NELLA CENTRALE
RISCHI”.
Concludevano l'atto di appello chiedendo: “A) voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, contrariis reiectis, per i motivi su esposti, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c. n. di rep. 2551/2021, pubblicata il 07.10.2021, dal Tribunale di Benevento – G.U. Dott. Gerardo
GI - nel procedimento civile iscritto al n° 1128/2020 R.G, accogliere
l'appello proposto e per l'effetto: - accogliere la domanda ex art. 702 bis
c.p.c proposta dai Sigg.ri e ordinando Parte_1 Parte_2
alla in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., di procedere all'immediata cancellazione/rettificazione, con effetto anche retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza degli istanti alla Centrale dei
Rischi della BA d'IA ed alle banche dati detenute dalla Crif s.p.a.
(Eurisc) ed Experian – Cerved Information Service s.p.a.;- condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno complessivo di € 24.000,00 (12.000,00 cadauno) patito dagli appellanti a causa dell'illegittima iscrizione/permanenza nella Centrale
Rischi, ovvero alla diversa somma che la Corte riterrà equa e/o giusta: B)
Pagina 5 voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Con comparsa di risposta in appello del 04 febbraio 2022, si costituiva la che impugnava le pretese Controparte_1
avversarie e denunciava la temerarietà e infondatezza dell'intero atto di appello. La rilevava come il punto controverso fosse la legittimità CP_1
del permanere della segnalazione nonostante il regolare adempimento del piano di rientro non novativo. L'appellata ribadiva che l'affermazione degli appellanti non potesse essere condivisa in quanto disattendeva la funzione istituzionale della Centrale Rischi e la disciplina sulla novazione. Poiché
l'accordo era “non novativo” e la sofferenza legittimamente segnalata prima del piano di rientro, la normativa (Istruzioni B.I. Circolare 139/91) imponeva solo la “rimodulazione” e la progressiva riduzione dell'importo segnalato in base ai pagamenti parziali, cosa che la BA aveva fatto.
Infine, riguardo alla richiesta risarcitoria, la BA sosteneva che il danno all'immagine e alla reputazione fosse un “danno conseguenza” e non un danno “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato, prova che riteneva mancante nel fascicolo degli appellanti. La Controparte_1
formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Per il rigetto dell'appello con condanna alle spese del doppio grado anche ai sensi dell'art 96 c.p.c. .”
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1, c.p.c.
************************************
1. L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento.
Pagina 6 2. Con il primo articolato motivo di gravame i coniugi contestano la statuizione del Tribunale che ha ritenuto l'accordo di rientro “non novativo” come ragione sufficiente per rigettare la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza. Gli appellanti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore logico-giuridico confondendo istituti diversi (la novazione del debito e la segnalazione a sofferenza).
Il punto focale del giudizio non sarebbe la natura novativa o meno dell'accordo, bensì l'illegittimità della permanenza della segnalazione a sofferenza.
La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la segnalazione “a sofferenza” richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente che sia caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile alla condizione d'insolvenza per cui Contr l'accettazione da parte della di un piano di rientro, regolarmente onorato per circa sei anni, è intrinsecamente incompatibile con il presupposto della “grave e non transitoria difficoltà economica”. La casistica di illegittima segnalazione come prevista dalla giurisprudenza di legittimità, come indicato dalle parti, applicabile al caso in esame è relativa alla terza fattispecie: “Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo, ovvero l'accettazione da parte della banca di un piano di rientro”, da cui scaturisce la patente violazione del canone generale di buona fede e correttezza della che avrebbe CP_1
agito in modo contraddittorio accettando il piano di rientro (chiaro indice che le difficoltà del cliente sono transitorie) e contemporaneamente mantenendo la segnalazione a sofferenza.
Gli appellanti sollevano inoltre l'eccezione che il Tribunale ha errato nel fare propri i contenuti di una comunicazione della BA d'IA (allegata
Pagina 7 Contr da con le note di trattazione del 30.09.2021) prodotta tardivamente dalla resistente, senza permettere ai ricorrenti di interloquire su tale nuovo documento. Tale comunicazione, richiamata per sostenere la legittimità della permanenza, era irrilevante in quanto concernente i casi di “accordo
a saldo e stralcio”, una situazione totalmente diversa da quella in esame.
3. La Corte ritiene che l'impostazione giuridica data dal Tribunale di
Benevento sia corretta.
È pacifico che il debito originario dei ricorrenti, pari a € 42.340,54, era sorto per scoperto di conto corrente e mancato pagamento di un prestito personale. La aveva legittimamente segnalato la posizione a CP_1
sofferenza il 22 maggio 2015, prima della definizione e accettazione del piano di rientro, avvenuta il 30 luglio 2015.
Il punto dirimente per la risoluzione della controversia è la clausola contenuta nel piano di rientro del 21 luglio 2015 (cfr. Documentazione
Fascicolo primo grado - All. 4 pag. 2), dove le parti hanno espressamente convenuto che“tale beneficio di rateazione non comporterà alcuna novazione del credito, trattandosi di semplice dilazione di pagamento” e che “resteranno ferme le garanzie che assistono i vostri crediti e le altre caratteristiche e modalità delle varie operazioni poste in essere con Voi”.
A norma dell'articolo 1231 c.c., la dilazione di pagamento o altra modificazione accessoria dell'obbligazione non produce novazione, lasciando intatta l'obbligazione originaria;
anche il Collegio di Milano dell'Arbitro BArio Finanziario, con la decisione n. 1910 del 10 aprile
2013, richiamata dall'appellata, ha esaminato un caso analogo in cui il cliente chiedeva la cancellazione della sofferenza proprio a causa della stipulazione di un piano di rientro. L'ABF ha chiarito che la tesi della
Pagina 8 cancellazione “potrebbe essere fondata solo a condizione che il piano di rientro concordato con la banca creditrice abbia carattere novativo”.
Il Collegio ha specificato che la domanda si fonda sull'assunto che “il nuovo accordo raggiunto con la banca creditrice sia un accordo estintivo della precedente obbligazione, che verrebbe sostituita da una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso ex art. 1230 c.c.” e tuttavia, in assenza di un'inequivoca volontà novativa, l'accordo resta interpretabile solo come “accordo relativo alle modalità di rateizzazione del pagamento del debito” - fattispecie rientrante nella previsione dell'art. 1231 c.c. e non nella novazione oggettiva. Ne consegue che, in tali circostanze, è
“infondato il presupposto su cui si fonda la domanda della ricorrente, e che pertanto tale domanda non può essere accolta”.
Lo stesso principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur stabilendo che l'alto standard per la segnalazione (Cass. n. 3165 del
12/02/2014), non altera la conclusione per il caso di specie. Invero la
Suprema Corte ha stabilito che “la segnalazione di una posizione 'in sofferenza' presso la Centrale dei Rischi della BA d'IA... richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” giacché l'accordo di dilazione non estingue la causa della sofferenza originariamente e legittimamente accertata. Non comportando la novazione dell'obbligazione originaria, l'accordo ha semplicemente rimodulato i
Pagina 9 termini di adempimento di un debito che, nella sua “causa e natura”, permane a sofferenza, benché aggiornato nei suoi importi.
Poiché l'obbligazione originaria che aveva dato luogo alla legittima segnalazione persiste, l'obbligo della in conformità con la Circolare CP_1
n. 139/91 di BA d'IA (Cap. II, par. 8), non è la cancellazione totale, ma semmai i “rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato e non una cancellazione sic et simpliciter”. La segnalazione, dunque, va “rimodulata ed adeguata sulla base dei pagamenti di volta in volta effettuati”. La contestazione degli appellanti, che verteva sul fatto che a seguito del piano di rientro
“andava cancellata qualsivoglia segnalazione”, è pertanto infondata.
Il principio della permanenza dell'obbligazione originaria, in presenza di un accordo meramente ricognitivo o dilatorio, è saldamente confermato dalla giurisprudenza della SC che, anche recentemente (Ord. n. 13666 del
06/05/2025), pur in un contesto parzialmente diverso, ha chiarito che il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, “ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni”. Sebbene la citata sentenza affronti la validità delle contestazioni sulle clausole preesistenti, il principio applicabile è che l'accordo non novativo o meramente ricognitivo non ha efficacia estintiva.
Traslando tale principio al caso in esame, risulta evidente che:
A. La segnalazione "a sofferenza" (intesa come valutazione di una
“situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” come da Cass. n. 3165/2014), era stata
Pagina 10 legittimamente apposta dalla BA (in data 22.05.2015), in relazione all'entità ed alla durata dell'obbligazione in essere.
Del resto, ai fini della segnalazione a sofferenza, la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla BA d'IA, sulla base delle direttive del non si identifica con quella propria fallimentare, ma si Per_1
concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.
Nella specie, al momento della segnalazione, vi era una situazione del patrimonio valutata correttamente come negativa e deficitaria e, quindi, una grave difficoltà della parte debitrice, né, per converso, sono stati forniti elementi adeguati in ordine la consistenza patrimoniale della predetta che pure entra sicuramente in gioco nella valutazione in questione.
B. L'accordo di dilazione, essendo stato espressamente qualificato dalle parti come non novativo, non ha estinto la causa debitoria che fondava tale
“sofferenza”.
C. La natura meramente dilatoria e ricognitiva dell'accordo, come stabilito dal principio di Cass. 13666/2025, mantiene intatta l'obbligazione originaria e la sua classificazione di rischio (salvo il progressivo aggiornamento degli importi segnalati in base ai pagamenti), non potendo automaticamente cancellare una valutazione di sofferenza riferita a una precedente situazione di grave difficoltà economica.
La appellata aveva, peraltro, adempiuto al suo dovere di CP_1
aggiornamento, riducendo progressivamente l'importo segnalato in misura pari ai rimborsi parziali effettuati.
4. In conclusione, l'argomentazione degli appellanti, che confonde la regolarità del “pagamento dilazionato” con l'estinzione della “causa della
Pagina 11 sofferenza”, non trova alcuna ragione giuridicamente rilevante, in quanto l'accettazione di una dilazione di pagamento non può, da sola, cancellare retroattivamente lo stato di sofferenza preesistente che non è stato novato.
Questo rafforza il principio che, se l'obbligazione rimane, anche la sua classificazione di rischio, purché aggiornata nell'importo, deve permanere fino alla sua estinzione definitiva (salvo accordi novativi o stralci liberatori).
Il Tribunale di Benevento ha correttamente rilevato che, stante la natura non novativa dell'accordo di rientro, non si è verificata l'estinzione dell'obbligazione originaria che aveva legittimamente dato luogo alla segnalazione.
Il primo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
5. Dalla conferma della legittimità della permanenza della segnalazione
(pur se progressivamente ridotta), viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata con secondo motivo di appello, attraverso il quale le parti lamentano l'errore in giudizio relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno, che ritengono dovuto in via equitativa per il danno all'immagine e alla reputazione personale e creditizia, stante la lesione considerata “in re ipsa” dall'illegittima segnalazione/permanenza alla CR.
L'assorbimento opera in quanto ovviamente l'accoglimento della domanda risarcitoria è ontologicamente condizionato al previo accertamento della illegittimità della condotta della ovvero, nel caso di specie, CP_1
l'illegittimità della permanenza della segnalazione a sofferenza. Avendo questa Corte accertato che la ha operato in Controparte_1
conformità agli obblighi normativi e contrattuali (mantenendo la segnalazione in virtù della natura non novativa dell'accordo e limitandosi
Pagina 12 ad aggiornarla progressivamente in funzione dei pagamenti), non sussiste l'elemento costitutivo dell'illecito, sia esso contrattuale che aquiliano.
Anche sul punto, dunque, va confermata la statuizione del giudice di prime cure.
6. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M.
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis ss. c.p.c. dal Tribunale di Benevento in data 07.10.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza;
2) condanna gli appellanti e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi € 3.966,00, oltre il rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Pagina 13 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza emessa ex art. 702 bis ss. c.p.c. dal Tribunale di Benevento in data
07.10.2021, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C. F. ), rapp.ti e difesi degli Avv.ti Pt_2 C.F._2
GI SA ( e FR MA C.F._3
( ) C.F._4
APPELLANTI
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
GI CC (C.F. ) C.F._5
Pagina 1 APPELLATA
ELLE PARTI CP_2
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 07 maggio 2020, i coniugi e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Benevento, la Controparte_1
al fine di ottenere la immediata cancellazione/rettificazione,
[...]
con effetto anche retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza degli istanti alla Centrale dei Rischi della BA di IA e alle altre banche dati detenute dalla Crif S.p.A. (Eurisc) e dalla Experian Cerved Information
Service S.p.A.. I ricorrenti esponevano di essere debitori in solido della della somma complessiva di euro 42.340,54, a titolo di saldo di CP_1
conto corrente e prestito personale, alla data del 21.02.2015.
Successivamente, in data 21.07.2015 (accettato il 30.07.2015), le parti avevano concordato un piano di rientro per definire l'esposizione debitoria, prevedendo “n° 120 versamenti mensili di euro 410,00 (euro quattrocentodieci/00) cadauno da effettuare pressi vostri sportelli entro e non oltre il giorno 30 di ciascun mese a decorrere dal prossimo 30 settembre 2015 e fino al 31 agosto 2025 per un totale di € 49.200,00”. Tale accordo specificava che il beneficio della rateizzazione “non comporterà alcuna novazione del credito, trattandosi di semplice dilazione di pagamento”. I ricorrenti lamentavano che, nonostante stessero regolarmente onorando il pagamento delle rate con puntualità da circa sei anni (cinque anni al momento del ricorso), erano ancora segnalati in
Centrale dei Rischi (CR) “a sofferenza” il che aveva causato il rifiuto di
Pagina 2 alcuni finanziamenti e dilazioni commerciali. Essi avevano chiesto alla con note PEC del 27.01.2018 e del 20.03.2018, l'immediata CP_1
rettifica/cancellazione della segnalazione in CRIF, ma la aveva CP_1
espressamente rifiutato con nota del 16.04.2018, ritenendo che la segnalazione dovesse permanere fino all'estinzione dell'intero debito.
In ragione di tale permanenza illegittima, i ricorrenti concludevano il ricorso chiedendo: “a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, accogliere la domanda ex art. 702 bis c.p.c proposta dai Sigg.ri Parte_1
e e, per l'effetto, ordinare alla
[...] Parte_2 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., di procedere alla immediata cancellazione/rettificazione, con effetto anche retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza degli istanti alla Centrale dei
Rischi della BA d'IA ed alle banche dati detenute dalla Crif s.p.a.
(Eurisc) ed Experian – Cerved Information Service s.p.a.;
b) voglia, altresì, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno complessivo di € 24.000,00
(12.000,00 cadauno) patito dai ricorrenti a causa dell'illegittima iscrizione/permanenza nella Centrale Rischi, ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà equa e/o giusta;
c) voglia, infine, condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite della presente procedura, da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Con comparsa di risposta del 30 settembre 2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso. La resistente sosteneva l'impossibilità di procedere alla cancellazione alla luce della normativa di settore (Circolare BA d'IA
Pagina 3 n. 139/91) e, in particolare, per la natura non novativa del piano di rientro.
La affermava che, non essendosi estinta l'obbligazione originaria, CP_1
essa era tenuta solo ad aggiornare mensilmente al ribasso la segnalazione, in misura pari ai rimborsi parziali effettuati, e non a cancellarla totalmente, essendo la segnalazione legittimamente avvenuta prima dell'accettazione del piano di rientro. Contr La concludeva: “Per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.”
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 06.10.2021 (pubblicata
07.10.2021), rigettava la domanda dei ricorrenti. Il Giudice di prime cure, rilevato che il piano di rientro concordato non aveva efficacia novativa, statuiva che non vi era alcuna estinzione del debito originario. Pertanto, ai sensi del Capitolo II, par. 8 della Circolare BA d'IA n. 139/91, i rimborsi parziali comportavano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato e non una cancellazione “sic et simpliciter”. Il giudicante in primo grado stabiliva che l'obbligo dell'intermediario era di adeguare la segnalazione riducendo progressivamente l'importo in base ai pagamenti eseguiti, rigettando la domanda dei ricorrenti che verteva invece sulla necessità di cancellare qualsivoglia segnalazione a seguito del piano di rientro. La domanda di risarcimento danni veniva rigettata perché assorbita.
Il Tribunale rassegnava infine le seguenti conclusioni: “1) RIGETTA, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio dai ricorrenti;
2) COMPENSA, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite tra le parti.”
Con atto notificato in data 02 novembre 2021, i coniugi Parte_3
impugnavano la suddetta ordinanza, indicando il grave errore in cui era incorso il Tribunale tramite due motivi di gravame così rubricati:
Pagina 4 “I.- ERRORE IN JUDICANDO DEL TRIBUNALE- ILLEGITTIMITA'
DELL'ORDINANZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA
RITENUTO CHE IL CONCORDATO PIANO DI RIENTRO “NON
NOVATIVO” NON COMPORTASSE ALCUN EFFETTO
SULL'ISCRIZIONE NELLA CENTRALE RISCHI DELLA SOFFERENZA.”
“II.- ERRORE IN JUDICANDO DEL TRIBUNALE- ILLEGITTIMITA'
DELL'ORDINANZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA
RIGETTATO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA
ILLEGITTIMA ISCRIZIONE/PERMANENZA NELLA CENTRALE
RISCHI”.
Concludevano l'atto di appello chiedendo: “A) voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, contrariis reiectis, per i motivi su esposti, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c. n. di rep. 2551/2021, pubblicata il 07.10.2021, dal Tribunale di Benevento – G.U. Dott. Gerardo
GI - nel procedimento civile iscritto al n° 1128/2020 R.G, accogliere
l'appello proposto e per l'effetto: - accogliere la domanda ex art. 702 bis
c.p.c proposta dai Sigg.ri e ordinando Parte_1 Parte_2
alla in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., di procedere all'immediata cancellazione/rettificazione, con effetto anche retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza degli istanti alla Centrale dei
Rischi della BA d'IA ed alle banche dati detenute dalla Crif s.p.a.
(Eurisc) ed Experian – Cerved Information Service s.p.a.;- condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno complessivo di € 24.000,00 (12.000,00 cadauno) patito dagli appellanti a causa dell'illegittima iscrizione/permanenza nella Centrale
Rischi, ovvero alla diversa somma che la Corte riterrà equa e/o giusta: B)
Pagina 5 voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Con comparsa di risposta in appello del 04 febbraio 2022, si costituiva la che impugnava le pretese Controparte_1
avversarie e denunciava la temerarietà e infondatezza dell'intero atto di appello. La rilevava come il punto controverso fosse la legittimità CP_1
del permanere della segnalazione nonostante il regolare adempimento del piano di rientro non novativo. L'appellata ribadiva che l'affermazione degli appellanti non potesse essere condivisa in quanto disattendeva la funzione istituzionale della Centrale Rischi e la disciplina sulla novazione. Poiché
l'accordo era “non novativo” e la sofferenza legittimamente segnalata prima del piano di rientro, la normativa (Istruzioni B.I. Circolare 139/91) imponeva solo la “rimodulazione” e la progressiva riduzione dell'importo segnalato in base ai pagamenti parziali, cosa che la BA aveva fatto.
Infine, riguardo alla richiesta risarcitoria, la BA sosteneva che il danno all'immagine e alla reputazione fosse un “danno conseguenza” e non un danno “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato, prova che riteneva mancante nel fascicolo degli appellanti. La Controparte_1
formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Per il rigetto dell'appello con condanna alle spese del doppio grado anche ai sensi dell'art 96 c.p.c. .”
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1, c.p.c.
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1. L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento.
Pagina 6 2. Con il primo articolato motivo di gravame i coniugi contestano la statuizione del Tribunale che ha ritenuto l'accordo di rientro “non novativo” come ragione sufficiente per rigettare la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza. Gli appellanti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore logico-giuridico confondendo istituti diversi (la novazione del debito e la segnalazione a sofferenza).
Il punto focale del giudizio non sarebbe la natura novativa o meno dell'accordo, bensì l'illegittimità della permanenza della segnalazione a sofferenza.
La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la segnalazione “a sofferenza” richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente che sia caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile alla condizione d'insolvenza per cui Contr l'accettazione da parte della di un piano di rientro, regolarmente onorato per circa sei anni, è intrinsecamente incompatibile con il presupposto della “grave e non transitoria difficoltà economica”. La casistica di illegittima segnalazione come prevista dalla giurisprudenza di legittimità, come indicato dalle parti, applicabile al caso in esame è relativa alla terza fattispecie: “Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo, ovvero l'accettazione da parte della banca di un piano di rientro”, da cui scaturisce la patente violazione del canone generale di buona fede e correttezza della che avrebbe CP_1
agito in modo contraddittorio accettando il piano di rientro (chiaro indice che le difficoltà del cliente sono transitorie) e contemporaneamente mantenendo la segnalazione a sofferenza.
Gli appellanti sollevano inoltre l'eccezione che il Tribunale ha errato nel fare propri i contenuti di una comunicazione della BA d'IA (allegata
Pagina 7 Contr da con le note di trattazione del 30.09.2021) prodotta tardivamente dalla resistente, senza permettere ai ricorrenti di interloquire su tale nuovo documento. Tale comunicazione, richiamata per sostenere la legittimità della permanenza, era irrilevante in quanto concernente i casi di “accordo
a saldo e stralcio”, una situazione totalmente diversa da quella in esame.
3. La Corte ritiene che l'impostazione giuridica data dal Tribunale di
Benevento sia corretta.
È pacifico che il debito originario dei ricorrenti, pari a € 42.340,54, era sorto per scoperto di conto corrente e mancato pagamento di un prestito personale. La aveva legittimamente segnalato la posizione a CP_1
sofferenza il 22 maggio 2015, prima della definizione e accettazione del piano di rientro, avvenuta il 30 luglio 2015.
Il punto dirimente per la risoluzione della controversia è la clausola contenuta nel piano di rientro del 21 luglio 2015 (cfr. Documentazione
Fascicolo primo grado - All. 4 pag. 2), dove le parti hanno espressamente convenuto che“tale beneficio di rateazione non comporterà alcuna novazione del credito, trattandosi di semplice dilazione di pagamento” e che “resteranno ferme le garanzie che assistono i vostri crediti e le altre caratteristiche e modalità delle varie operazioni poste in essere con Voi”.
A norma dell'articolo 1231 c.c., la dilazione di pagamento o altra modificazione accessoria dell'obbligazione non produce novazione, lasciando intatta l'obbligazione originaria;
anche il Collegio di Milano dell'Arbitro BArio Finanziario, con la decisione n. 1910 del 10 aprile
2013, richiamata dall'appellata, ha esaminato un caso analogo in cui il cliente chiedeva la cancellazione della sofferenza proprio a causa della stipulazione di un piano di rientro. L'ABF ha chiarito che la tesi della
Pagina 8 cancellazione “potrebbe essere fondata solo a condizione che il piano di rientro concordato con la banca creditrice abbia carattere novativo”.
Il Collegio ha specificato che la domanda si fonda sull'assunto che “il nuovo accordo raggiunto con la banca creditrice sia un accordo estintivo della precedente obbligazione, che verrebbe sostituita da una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso ex art. 1230 c.c.” e tuttavia, in assenza di un'inequivoca volontà novativa, l'accordo resta interpretabile solo come “accordo relativo alle modalità di rateizzazione del pagamento del debito” - fattispecie rientrante nella previsione dell'art. 1231 c.c. e non nella novazione oggettiva. Ne consegue che, in tali circostanze, è
“infondato il presupposto su cui si fonda la domanda della ricorrente, e che pertanto tale domanda non può essere accolta”.
Lo stesso principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pur stabilendo che l'alto standard per la segnalazione (Cass. n. 3165 del
12/02/2014), non altera la conclusione per il caso di specie. Invero la
Suprema Corte ha stabilito che “la segnalazione di una posizione 'in sofferenza' presso la Centrale dei Rischi della BA d'IA... richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” giacché l'accordo di dilazione non estingue la causa della sofferenza originariamente e legittimamente accertata. Non comportando la novazione dell'obbligazione originaria, l'accordo ha semplicemente rimodulato i
Pagina 9 termini di adempimento di un debito che, nella sua “causa e natura”, permane a sofferenza, benché aggiornato nei suoi importi.
Poiché l'obbligazione originaria che aveva dato luogo alla legittima segnalazione persiste, l'obbligo della in conformità con la Circolare CP_1
n. 139/91 di BA d'IA (Cap. II, par. 8), non è la cancellazione totale, ma semmai i “rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato e non una cancellazione sic et simpliciter”. La segnalazione, dunque, va “rimodulata ed adeguata sulla base dei pagamenti di volta in volta effettuati”. La contestazione degli appellanti, che verteva sul fatto che a seguito del piano di rientro
“andava cancellata qualsivoglia segnalazione”, è pertanto infondata.
Il principio della permanenza dell'obbligazione originaria, in presenza di un accordo meramente ricognitivo o dilatorio, è saldamente confermato dalla giurisprudenza della SC che, anche recentemente (Ord. n. 13666 del
06/05/2025), pur in un contesto parzialmente diverso, ha chiarito che il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, “ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni”. Sebbene la citata sentenza affronti la validità delle contestazioni sulle clausole preesistenti, il principio applicabile è che l'accordo non novativo o meramente ricognitivo non ha efficacia estintiva.
Traslando tale principio al caso in esame, risulta evidente che:
A. La segnalazione "a sofferenza" (intesa come valutazione di una
“situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” come da Cass. n. 3165/2014), era stata
Pagina 10 legittimamente apposta dalla BA (in data 22.05.2015), in relazione all'entità ed alla durata dell'obbligazione in essere.
Del resto, ai fini della segnalazione a sofferenza, la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla BA d'IA, sulla base delle direttive del non si identifica con quella propria fallimentare, ma si Per_1
concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.
Nella specie, al momento della segnalazione, vi era una situazione del patrimonio valutata correttamente come negativa e deficitaria e, quindi, una grave difficoltà della parte debitrice, né, per converso, sono stati forniti elementi adeguati in ordine la consistenza patrimoniale della predetta che pure entra sicuramente in gioco nella valutazione in questione.
B. L'accordo di dilazione, essendo stato espressamente qualificato dalle parti come non novativo, non ha estinto la causa debitoria che fondava tale
“sofferenza”.
C. La natura meramente dilatoria e ricognitiva dell'accordo, come stabilito dal principio di Cass. 13666/2025, mantiene intatta l'obbligazione originaria e la sua classificazione di rischio (salvo il progressivo aggiornamento degli importi segnalati in base ai pagamenti), non potendo automaticamente cancellare una valutazione di sofferenza riferita a una precedente situazione di grave difficoltà economica.
La appellata aveva, peraltro, adempiuto al suo dovere di CP_1
aggiornamento, riducendo progressivamente l'importo segnalato in misura pari ai rimborsi parziali effettuati.
4. In conclusione, l'argomentazione degli appellanti, che confonde la regolarità del “pagamento dilazionato” con l'estinzione della “causa della
Pagina 11 sofferenza”, non trova alcuna ragione giuridicamente rilevante, in quanto l'accettazione di una dilazione di pagamento non può, da sola, cancellare retroattivamente lo stato di sofferenza preesistente che non è stato novato.
Questo rafforza il principio che, se l'obbligazione rimane, anche la sua classificazione di rischio, purché aggiornata nell'importo, deve permanere fino alla sua estinzione definitiva (salvo accordi novativi o stralci liberatori).
Il Tribunale di Benevento ha correttamente rilevato che, stante la natura non novativa dell'accordo di rientro, non si è verificata l'estinzione dell'obbligazione originaria che aveva legittimamente dato luogo alla segnalazione.
Il primo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
5. Dalla conferma della legittimità della permanenza della segnalazione
(pur se progressivamente ridotta), viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata con secondo motivo di appello, attraverso il quale le parti lamentano l'errore in giudizio relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno, che ritengono dovuto in via equitativa per il danno all'immagine e alla reputazione personale e creditizia, stante la lesione considerata “in re ipsa” dall'illegittima segnalazione/permanenza alla CR.
L'assorbimento opera in quanto ovviamente l'accoglimento della domanda risarcitoria è ontologicamente condizionato al previo accertamento della illegittimità della condotta della ovvero, nel caso di specie, CP_1
l'illegittimità della permanenza della segnalazione a sofferenza. Avendo questa Corte accertato che la ha operato in Controparte_1
conformità agli obblighi normativi e contrattuali (mantenendo la segnalazione in virtù della natura non novativa dell'accordo e limitandosi
Pagina 12 ad aggiornarla progressivamente in funzione dei pagamenti), non sussiste l'elemento costitutivo dell'illecito, sia esso contrattuale che aquiliano.
Anche sul punto, dunque, va confermata la statuizione del giudice di prime cure.
6. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M.
n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis ss. c.p.c. dal Tribunale di Benevento in data 07.10.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza;
2) condanna gli appellanti e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi € 3.966,00, oltre il rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Pagina 13 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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