Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, all'udienza di discussione del 26-05-2025, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio civile iscritto al n. 10979/2018 R.G.
TRA
, (c.f. ) elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Maria Lamberti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Alberto Pironti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e difesa.
Resistente
NONCHE'
Dott.ssa , (c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. Fulvio Ceglio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.
e
Dott. , (c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_3 C.F._3
Umberto Gentile, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Abbamonte giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione e risposta telematica;
Resistenti
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1
Conferimento di incarico dirigenziale e risarcimento danno.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 18.12.2018, il Dott. conveniva in giudizio Parte_1
l' , esponendo: Controparte_1
- di aver partecipato alla selezione indetta con delibera n. 560 del 7.5.2014 per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa, tra le altre, della U.O.C. DI del P.O. di e della U.O.C. DI del P.O. di CP_4 Controparte_5
- che, all'esito della procedura selettiva, articolata attraverso la valutazione dei curricula dei candidati e di un successivo colloquio, si era collocato al terzo posto nella graduatoria finale per l'U.O.C.
DI , dopo la dott.ssa e il dott. (cfr. verbale della Commissione n. 6 CP_6 CP_2 CP_3
del 17.6.2016);
- che, siffatta graduatoria era illegittima in quanto non in linea con il profilo professionale richiesto e le caratteristiche della struttura da dirigere;
- che, infatti, benché l'U.O.C. DI di si connotasse per la diagnostica con la risonanza CP_4
magnetica, non si era previsto, quale requisito fondamentale di accesso alla posizione, la specifica competenza in materia;
- che, quindi, i candidati non erano stati valutati per la competenza specifica maturata nelle quattro metodiche tradizionali (DI, Ecografia, TAC e Risonanza Magnetica);
- che, quindi, se fossero stati individuati criteri di valutazione congruenti, si sarebbe utilmente collocato in graduatoria, attesa la significativa e pluriennale esperienza clinico-applicativa maturata dall'istante nel settore della risonanza magnetica;
- che, invece, l' con delibera n. 514 del 27.6.2016, aveva nominato, quali vincitori della CP_7
selezione, il dott. , che assumeva l'incarico nel P.O. di e la dott.ssa CP_3 Controparte_5
che assumeva l'incarico ad (cfr. verbale di seduta n. 7 del 17.6.2016); CP_2 CP_4
- di aver impugnato la procedura concorsuale dinanzi al Tar Campania - Napoli, il quale, con sentenza n. 814/2017, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione;
- che, riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con ordinanza del 25.9.2018, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella dell'odierno Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo:
“1) in accoglimento della presente riassunzione e dei suddetti motivi, per tutto quanto innanzi esposto, accertare e dichiarare, per le causali di cui narrativa, la nullità a) della Deliberazione n.
2 514 del 27.6.2016 del Commissario Straordinario dell' Controparte_8
resa a conclusione del procedimento per avviso pubblico per il conferimento Persona_1
incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa: e Controparte_9 [...]
che prende atto dei lavori della Commissione incaricata ex Controparte_10
art. 5 comma 3 DPR 484/1997; approva le due terne di candidati idonei;
nomina i vincitori nelle persone del dott. e della dott.ssa ; incarica l' dei successivi CP_3 Controparte_2 Pt_2
adempimenti tra i quali la stipula dei contratti individuali di lavoro della durata di anni cinque con
i candidati vincitori previa opzione circa una delle due UU.OO.CC.: Controparte_9
e del dott. 1^ classificato in entrambe le Controparte_10 CP_3 suddette terne, dando atto che la Direzione dell'UOC restante a seguito di detta opzione sarà affidata alla dott.ssa classificata al 2^ posto nelle stesse terne;
b) delle operazioni e Controparte_2
determinazioni assunte dalla Commissione e quindi anche quelle di cui ai verbali nn. 6 e 7 del
17.6.2016 e di ogni altro provvedimento richiamato nella delibera 514/2016 sub a; c) di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali tutti quelli, allo stato ancora non noti, che la P.A. dovrà depositare nei termini di legge e, ove tanto non facesse, dei quali il Tribunale vorrà ordinare il deposito;
in particolare e tra l'altro i verbali della procedura (noti essendo allo stato solo i verbali nn. 6 e 7) ed i provvedimenti che l' ha assunto in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Pt_2
dell' con la Deliberazione n. 514 del Controparte_11 Controparte_1
27.6.2016 e quindi anche, con ogni altro, il contratto di lavoro stipulato con il soggetto dichiarato vincitore del conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
[...]
e, nei limiti dei quali infra sub III del ricorso introduttivo proposto dinanzi Controparte_9
il TAR per la Campania Napoli RG 3362/2016 e qui innanzi trascritto, del vincitore dell'incarico alla NONCHE' dei successivi atti con i quali sono stati Controparte_10
assegnati gli incarichi, nonché di ogni altro provvedimento connesso e/o collegato, preordinato ovvero conseguente.
2) per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno in forma specifica consistente nella dichiarazione del ricorrente quale vincitore dell'avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: e dell'obbligo Controparte_9 dell'Amministrazione di sottoscrivere con lo stesso il conseguente contratto di affidamento del servizio;
3) nonché, nella non creduta ipotesi che l'indicata domanda si renda non accoglibile, per il risarcimento del danno per equivalente per ammontare comprensivo - di danno emergente e lucro cessante, pregiudizio curriculare e, comunque, mancata qualificazione professionale del ricorrente
3 - pari all'importo che l'adito Tribunale riterrà opportuno liquidare, anche in via equitativa o previa ammissione di C.T.U.”. Vinte le spese con distrazione.
Si costituiva in giudizio, l eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
della domanda volta a contestare la mancata previsione, tra i requisiti di partecipazione per la sede di la competenza specifica nella risonanza magnetica. CP_4
La resistente, quindi, deduceva:
- di avere, comunque, diminuito il punteggio dei candidati privi di esperienza nella diagnostica con risonanza magnetica in quanto “con riferimento alla sola struttura di viene assegnato ai CP_4
candidati un bonus di punteggio pari a 3 punti laddove tra le metodiche delle quali documentano esperienza rientri l'attività interventistica;
parimenti viene effettuata una diminuzione del punteggio globale assegnabile pari a 3 punti laddove tra le metodiche delle quali documentano esperienza non figuri la risonanza magnetica” (così i verbali della Commissione esaminatrice n. 6 e n. 7 del
17.6.2016);
- che, quindi, la competenza diagnostica richiesta era generalmente riferita alle metodiche in uso, non solo alla risonanza magnetica, al fine di garantire la massima partecipazione alla selezione (così le Cont note prot. n. 51643 del 19.2.2016 e prot. 11780 del 22.4.2016, “il dirigente da incaricare deve padroneggiare tutte le tecniche di diagnostica strumentale tradizionale e quindi di imaging innovativa " e deve possedere una “elevata competenza e comprovata esperienza nella diagnosi di tutte le principali patologie con particolare riguardo alle metodiche in uso … se possibile almeno uno dei due Dirigenti da incaricare deve essere in possesso di tecniche di radiologia interventistica di spiccata qualità, tale da formare lo staff assegnato”);
- che era stata operata una valutazione comparativa dei candidati e, comunque, vi era discrezionalità nella individuazione e valutazione dei requisiti di partecipazione, tutti analiticamente indicati (cfr. verbale n. 4 del 15.6.2016);
- che, quindi, l'Amministrazione non era vincolata ad attribuire l'incarico in via esclusiva ad un professionista con significativa esperienza nella specifica metodica della risonanza magnetica in quanto non era l'unico requisito, ma uno degli elementi di valutazione curricolare. Cont Ciò premesso, l concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio i dottori e resistendo al ricorso e proponendo, CP_3 CP_2 quest'ultima, domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento del maggior punteggio per le pregresse funzioni di direzione svolte.
Disposti vari rinvii dalla Giudice originaria assegnataria del procedimento, all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, questo Presidente di Sezione disponeva l'assegnazione del giudizio a sé medesimo;
concesso il termine per il deposito di note, all'odierna udienza, all'esito
4 della discussione orale – in cui le parti private dichiaravano di aver raggiunto un accordo per
Cont l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese di lite, mentre l' insisteva per la decisione del giudizio con sentenza – la causa veniva decisa con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
La domanda principale è infondata.
L'art. 15, co. 7bis, del D. Lgs. 502/1992, di riordino della disciplina in materia sanitaria, alla lettera b) dispone che: “la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Ed ancora, il D.P.R. n. 484/1997 di regolamentazione dei requisiti e criteri per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale, così dispone:
“Art.
6. Specifica attività professionale.
1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:
a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria lo- cale o dell'azienda ospedaliera.”
Art.
8. Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
5 “
1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico.”.
In relazione alle procedure di cui all'art. 15ter del D.lgs. n. 502/1992 per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi al ruolo sanitario, si osserva che la procedura selettiva degli idonei, fra
6 i quali il direttore generale è abilitato a scegliere il destinatario dell'incarico dirigenziale in una struttura sanitaria, non integra una procedura concorsuale in senso tecnico, in quanto la commissione tecnica ha solo il compito di accertare il possesso dei requisiti per l'eventuale espletamento dell'incarico, così che la procedura selettiva degli aspiranti non è destinata a terminare con la formazione di una graduatoria, da cui attingere secondo l'ordine di collocazione.
La procedura è, infatti, finalizzata solo alla predisposizione di un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste dalla natura dell'incarico da conferire.
Tale incarico viene, poi, sottoposto al direttore generale dell'azienda sanitaria locale, il quale, nell'ambito dei nominativi elencati dalla commissione, conferisce l'incarico, peraltro sulla base di una scelta di carattere essenzialmente e necessariamente fiduciario, in quanto affidata alla sua responsabilità manageriale, esercizio non di attività amministrativa funzionalizzata, bensì di attività negoziale, riconducibile all'attività di un datore di lavoro privato (Cass. SS.UU., n. 5457/09, n.
11009/09, n. 23480/07, 31.3.2006 n. 7589; Cass. SS. UU. sentenza del 19.12.2005 n. 27890; Cass.,
SS.UU, ordinanza del 28.11.2005 n. 25044, Cass. SS. UU., ordinanza del 28.11.2005 n. 25042; Cass.
SS. UU., ordinanza del 26.2.2004 n. 3947, Cass. SS. UU., ordinanza del 27.1.2004 n. 1478; Cass. 03-
09-2021, n.23889).
Di recente la S. C ha ulteriormente precisato il paradigma interpretativo nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, osservando il principio per cui le norme contenute nell'art. 19, comma 1,
D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L - Sentenza n. 6485 del
09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 2603 del 02/02/2018).
Con riguardo al settore sanitario, la sentenza della S.C. n. 21768 del 2022 per gli incarichi che rientrano nell'ambito dell'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 ha osservato, i seguenti condivisibili principi: in virtù del disposto di cui all'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 - previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - l'incarico di struttura complessa deve essere conferito previa
7 valutazione comparativa tra una rosa di candidati;
nel procedere alla valutazione, il datore di lavoro
è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e
1375 cod. civ.) ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, previsioni dalle quali discende che la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Indicazioni in tal senso sono state espresse anche dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n.
181/2006, ha chiarito che “resta, peraltro, implicito che in coerente applicazione dei canoni fissati dall'art. 97 della Costituzione (i quali esigono «che nell'accesso a funzioni più elevate» venga osservato un «meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci»; cfr. sentenza n. 62 del
2006, sentenze nn. 465 e 407 del 2005) è necessario che siano adottate modalità procedimentali atte
a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa”, precisando che “occorre, altresì, osservare che tale attività, oltre ad essere svolta mediante l'impiego di criteri oggettivi e predeterminati, culmini nella formazione di una graduatoria in base alla quale procedere alla individuazione dei tre aspiranti al conferimento dell'incarico dirigenziale, fermo restando, comunque, che rimane impregiudicata la possibilità per il direttore generale della
[...]
, con atti motivati, di non avvalersi della terna e, conseguentemente, di non procedere Controparte_1 all'attribuzione dell'incarico”, in tal modo ribadendo la necessità di una valutazione comparativa;
questo approdo interpretativo risponde, del resto, anche all'esigenza di uniformare il sistema della dirigenza sanitaria a quello della dirigenza statale in generale, secondo i principi della Suprema Corte già in precedenza richiamati.
Perché il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa, risulti soddisfatto, è necessario la motivazione stessa espliciti non solo le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati (Cass. 15-01-2024, n.1488).
Si tratta di un incarico, come detto, avente natura fiduciaria, connotato dal fatto che la Pubblica
Amministrazione - e per essa il direttore generale - agisce con i poteri del datore di lavoro privato sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuta a motivare la propria scelta fiduciaria.
In relazione alla già evidenziata natura fiduciaria dell'incarico, in tema di conferimento di incarico a dirigente del ruolo sanitario di struttura sanitaria complessa, la sentenza della Corte di legittimità a
Sezioni Unite n. 5457/2009 ha affermato che la predetta scelta è “ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Poiché, però, tale criterio, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, non può esser addotto come obbligazione sussidiaria e strumentale
8 rispetto alle obbligazioni che, in generale, sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, operando l'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie, il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.)”.
Allo stesso modo è stato affermato con la sentenza n. 20979/09 che “Con particolare riferimento, poi, agli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali, la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato (Cfr. per tutte, Cass. 5659/04 e 28274/08 cit.) che gli stessi sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, art. 5, comma 2, e art. 63, comma 1, con conseguente sottrazione al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla
L. n. 241 del 1990), dovendosi fare applicazione delle norme del Codice civile, in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro. Pertanto, le situazioni soggettive del dipendente interessato non possono definirsi in termini di “interessi legittimi”, ma di diritto privato e, quindi, pur sempre ascrivibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., (V. Cass. 14624/07, 23760/04 e S.U
10370/98). Parallelamente vanno richiamate le regole sancite da questa Corte in materia di limiti interni dei poteri attribuiti dalle norme al privato datore di lavoro. Tali limiti si delineano in relazione
a previsioni, contrattuali o normative, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, nell'ambito del rapporto di lavoro
“privatizzato” alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice ordinario sottopone a sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.,
(V. Cass. S.U. 9332/02,18017/03 e 1252/04)”.
Da tali affermazioni può desumersi che i limiti della discrezionalità del Direttore Generale nell'affidamento di un incarico dirigenziale del ruolo sanitario professionale tecnico e amministrativo sono dati in primo luogo dal dovere di rispettare delle regole legali stabilite in materia dal d.lgs.
165/2001 ovvero nella specie, delle regole procedimentali e sostanziali di scelta di un candidato tra quelli valutati come idonei, e in secondo luogo dal rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.
9 Nel caso di specie, risulta dagli atti che la Commissione esaminatrice, di cui all'all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della di Parte_3 CP_4
ha operato una valutazione comparativa tra i tre candidati, il dott. , il dott. e Parte_1 CP_3
la dott.ssa . Controparte_2
Il dott. è stato ritenuto avente un profilo professionale caratterizzato da una esperienza CP_3
ultraventennale per la maggior parte svolta in una struttura ospedaliera di rilevanza nazionale con responsabilità delle U.O. di DI ed Ecografia di emergenza e maturazione di livello di responsabilità ed autonomia professionale e gestionale. L'attività didattica e scientifica del dr. CP_3
è stata ritenuta di livello eccellente, mostrando altresì continuità ed ampia varietà dei temi affrontati;
nel colloquio, il dott. ha dimostrato eccellente conoscenza degli argomenti sia di carattere CP_3
organizzativo-gestionale che tecnico professionale, mostrando altresì eccellente capacità espositiva, proprietà terminologica e capacità di integrazione tra i diversi aspetti dei temi trattati.
La dott.ssa ha anch'essa acquisito una esperienza ultraventennale, svolta per la maggior parte CP_2
in abito sanitario di rilevanza nazionale in cui espleta il ruolo di direttore facente funzioni di UOC;
l'attività didattica e scientifica presentava caratteri di buon livello mostrando sostanziale continuità
e adeguata varietà dei temi affrontati.
Infine, nel colloquio, la dott.ssa presentava buona conoscenza degli argomenti di carattere CP_2
organizzativo-gestionale e tecnico-professionale, mostrando ottima capacità espositiva, proprietà terminologica e capacità di integrazione tra i diversi aspetti dei temi trattati.
Il dott. ha documentato una esperienza professionale ultraventennale la maggior parte Parte_1
della quale svolta in una struttura ospedaliera di elevata complessità (quindi non di rilievo nazionale), in cui svolge le funzioni di direttore della UOC.
Il ricorrente ha documentato una attività didattica e scientifica di livello adeguato (quindi qualitativamente inferiore rispetto al livello eccellente di quella del dott. e del buon livello di CP_3
quella della dr.ssa con sufficiente continuità e varietà dei temi affrontati (a fronte dell'ampia CP_2
varietà dei temi da parte del dott. e della adeguata varietà dei temi da parte della dr. ; CP_3 CP_2
infine, nel colloquio, ha mostrato adeguata conoscenza dei temi organizzativi-gestionali e tecnico- professionali e adeguata conoscenza degli argomenti e adeguata capacità espositiva (rispetto alla eccellente conoscenza e capacità del dr. e della buona conoscenza degli argomenti e dell'ottima CP_3
capacità espositiva della dr. (cfr. verbale n.6 del 17-06-2016 prodotto in atti). CP_2
Dall'esame del verbale della commissione emerge quindi che, aderendo ai criteri stabiliti dalla
S.C: nella pronuncia n.1488/2024, l'organo collegiale ha operato una vera e propria comparazione sia dei curricula dei tre candidati, che delle risultanze dei rispettivi colloqui. Da tale comparazione è scaturita una valutazione preferenziale dei profili professionali e gestionali dei dott. e , CP_3 CP_2
10 come rilevato dall'uso di diverse aggettivazioni delle professionalità – qualitativamente superiori - dei suddetti rispetto a quelli del ricorrente e dall'attribuzione di un diverso (e superiore) punteggio rispetto a quello attribuito al dr. . Parte_1
Non appare quindi censurabile, ad avviso di questo giudicante, l'operato dall' nella scelta Parte_4
del candidato che ha dimostrato maggiore competenza e professionalità, oltre che più elevate capacità gestionali, all'esito di un procedimento comparativo posto in essere nel rispetto delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla S.C. di cui si è dato conto.
L'amministrazione ad avviso di chi scrive, ha altresì operato nell'alveo dei criteri di cui all'art.1175
e 1375 c.c. – come imposto dal richiamato orientamento della S.C., dando conto dei criteri utilizzati e delle risultanze cui ciascun candidato è pervenuto.
Ed infatti, il soggetto al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in questo tipo di procedure a carattere privatistico, oltre che della specifica violazione della procedura (ad es. l'omessa pubblicazione dell'avviso di indizione del procedimento) – soltanto della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., ossia del dovere di agire secondo imparzialità e trasparenza, motivando adeguatamente gli atti discrezionali.
Nella fattispecie, tuttavia, difetta da parte del ricorrente la dimostrazione di una scorrettezza effettuata da parte della Commissione esaminatrice oppure del Commissario Straordinario nell'ambito della procedura selettiva, sotto il profilo dell' inadempimento delle regole sottese alla procedura di selezione;
il Commissario si è evidentemente limitato a scegliere discrezionalmente un candidato considerato dalla Commissione esaminatrice maggiormente meritevole, in conformità di parametri congruenti elaborati e di cui si è richiamata l'esposizione in questa sede, fornendo peraltro analitica e razionale motivazione della delibazione effettuata.
Cont Ed infatti, con nota prot. n. 51643 del 19.2.2016, si precisava che: “… Il Dirigente deve dimostrare di essere in possesso di un concreto comportamento manageriale, manifestando capacità di guidare e decidere all'interno dello staff, con particolare riguardo alla delega e alla mediazione.
Deve inoltre essere in grado di promuovere dinamiche di squadra, con capacità di ascolto e riservatezza. I
l Dirigente deve palesare una tensione alla partecipazione ai processi aziendali orientata ad un significativo grado di appartenenza all'Azienda.
Infine, deve possedere una rilevante capacità di lavoro personale, dimostrando il concreto governo ed uso delle strumentazioni anche in funzione della evoluzione tecnologica.
Deve padroneggiare tutte le tecniche di diagnostica strumentale tradizionale e quindi di imaging innovativa.
11 Se possibile, almeno uno dei due Dirigenti da incaricare deve essere in possesso di tecniche di radiologia interventistica di spiccata qualità, tale da formare lo staff assegnato…”; Cont Ed ancora, con nota prot. n. 111780 del 22.4.2016, si precisavano le competenze tecnico- professionali richieste:
“… elevata competenza e comprovata esperienza nella diagnosi e gestione di tutte le principali patologie con particolare riguardo alle metodiche in uso;
- elevata e comprovata esperienza nella gestione dei sistemi informatici (RIS/PACS avendo come obiettivo una soluzione “filmesess-paperless” per una completa smaterializzazione dei dati);
- elevata e comprovata esperienza sotto il profilo gestionale-amministrativo predisposizione dei piani di intervento e successive fasi di gara (capitolato, schede tecniche di valutazione, commissione giudicatrice, valutazione delle offerte, accettazione e controlli di qualità, verifiche di installazione, messa in esercizio delle apparecchiature);
- elevata e comprovata esperienza nelle procedure di selezione/concorso per il personale dirigente e del comparto;
- elevata e comprovata esperienza di Radioprotezione;
- elevata e comprovata esperienza nella tutela dei dati personali dei pazienti con particolare riguardo alla tele radiologia (tele consulto/tele refertazione);
- conoscenza degli obblighi dei Direttori di Struttura Complessa ai sensi del D.lgs. n. 81/2006.
Se possibile, almeno uno dei due Dirigenti da incaricare deve essere in possesso di tecniche di radiologia interventistica di spiccata qualità, tale da formare lo staff assegnato…”.
Cont Per quanto sopra detto, l' ha operato secondo criteri di valutazione sotto il profilo tecnico- specialistico e manageriale organizzativo pervenendo – per il tramite della delibera del Direttore
Generale – a conclusioni del tutto coerenti con le valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice, sicchè il ricorrente non può dolersi di alcuna violazione dei canoni ermeneutici di buona fede e correttezza nell'esplicazione della procedura selettiva impugnata.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della domanda principale, restando assorbita ogni altra questione, compresa la delibazione relativa alla domanda riconvenzionale.
Le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti dei controinteressati, in considerazione della complessità delle questioni esaminate;
seguono il criterio della soccombenza nei confronti dell' resistente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
12 - condanna il dr. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_12
liquidate in € 2.600,00, oltre IVA e CPA, come per legge e spese generali;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra il dr. e i dr. e dr.ssa Parte_1 CP_3
CP_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26-05-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Roberto Pellecchia
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