Art. 1.
Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, una indennita' pensionabile, utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennita' di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, una indennita' pensionabile, utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennita' di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .