TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10870 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018, promossa da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Serena C.F._1
Pascuzzi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Maurizio Balloi, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Cagliari adito:
confermare/disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della sig.ra CP_1 un assegno divorzile, per tutto quanto dedotto e documentato con i precedenti scritti Parte_1 difensivi e, in particolare, in ragione dei sacrifici sostenuti dalla stessa - per scelta condivisa dagli allora coniugi - nell'interesse della famiglia e per sostenere professionalmente l'ex coniuge,
quantificabile nella somma pari ad € 1.200,00 mensili, da versare sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria, così come già disposto con ordinanza Pt_1 presidenziale resa nel presente giudizio in data 02.08.2018, che richiamava le condizioni contenute nella sentenza n. 2371/2018, pubbl. il 21.09.2018 nel giudizio di separazione RG. n. 2459/2014;
Persona_ disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della figlia CP_1 direttamente sul conto corrente che la stessa provvederà ad aprire presso apposito istituto bancario,
un assegno di mantenimento quantificato nella maggior somma di € 2.400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione monetaria, per tutto quanto dedotto nella parte motiva del presente atto e, in particolare, in ragione delle nuove esigenze della figlia la quale vivrà a Milano
per almeno sei anni (a far data dal settembre 2023) essendo studentessa universitaria fuori sede, che comportano un oggettivo e certo incremento delle spese quotidiane;
10. confermare e/o disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 100% delle spese universitarie della figlia CP_1 Persona_ sostenute presso l'università di New York, Pace University per i quattro anni conclusi dal 2018 al 2021, per un totale pari a 199.221 $, oltre alle spese sostenute per il soggiorno a New
York da quantificarsi in 33.000 $ e, per l'effetto, disporre il rimborso di tale somma complessiva pari a 232.221 $ a favore della sig.ra la quale ha interamente e in via esclusiva Parte_1 sostenuto tali spese anticipandole;
Persona_ disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della figlia CP_1 sul conto corrente che la stessa provvederà ad aprire presso apposito istituto bancario, entro il 5 di ogni mese, il 100% delle spese universitarie in chirurgia e medicina presso l'Humanitas con sede in
Milano, ove la stessa è iscritta dal mese di settembre 2023, sino a conclusione del ciclo universitario di durata di sei anni, il cui importo è pari a € 13.156,00 per anno, per un importo complessivo pari a € 78.936,00 circa, oltre il pagamento delle spese dovute per il contratto di locazione abitativa di stanza singola in Basiglio – Milano 3, per un importo mensile pari ad €
750,00, nonché le spese per utenze, a decorrere dal 3 ottobre 2023; per l'effetto, disporre il rimborso a favore della sig.ra della somma pari ad € 13.156,00 per la retta Parte_1 universitaria sostenuta dalla stessa per il primo anno 2023-2024, nonché il rimborso della somma pari ad € 8.145,25 per il canone di locazione e la utenze, sostenuto dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024; 12. confermare e/o disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 Persona_ corrispondere a favore della figlia nella misura del 70%, le spese straordinarie -
sanitarie non coperte dal SSN, sportive, ricreative etc. - da concordare con la figlia essendo maggiorenne;
condannare il sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in ragione del complessivo CP_1 comportamento processuale tenuto dallo stesso, per tutte le ragioni esposte in parte motiva inerenti la propria reale consistenza economico-reddituale; 14. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia il Tribunale rejectis contrariis:
1) Escludere l'assegno divorzile in favore di essendo la stessa Parte_1 CP_ convolata a nuove nozze l'11.08.2022, ordinando che la stessa provveda a rimborsare a quanto questi le abbia versato dall'11.08.2022 a titolo di mantenimento.
[...] Persona_ 2) Escludere l'assegno per il mantenimento che corrisponde per , CP_1 essendosi la figlia del convenuto iscritta all'Università – in Italia – all'età di quasi 26 anni;
3) Escludere che debba versare alla alcuna somma a titolo di spese per gli studi CP_1 Pt_1 Persona_ NON universitari di negli Stati Uniti, non essendo essa qualificabile quale spesa straordinaria per vero nemmeno concordata nello specifico ammontare annuo fra i genitori. 4) Con
vittoria di compensi e spese .”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.12.2018, , ha adito questo Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura di euro 4000,00 e di euro 1000,00 per il mantenimento della figlia, ferma la condivisione delle spese straordinarie come disposta con provvedimento del
Giudice della separazione.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che la separazione di coniugi è
stata pronunciata con sentenza n. 2371/2018, pubblicata in data 21.09.2018; che in tale sede è stato disposto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge e della figlia con l'importo di euro 2400,00 mensili (euro 1200,00 per ciascuna) , oltre al 100% delle spese di istruzione della figlia e al 70% delle ulteriori spese straordinarie;
che il resistente è impegnato nella professione forense nel distretto ogliastrino;
che invece la figlia, ormai maggiorenne, studia presso una prestigiosa università statunitense;
di aver cercato di reperire un'attività lavorativa in sintonia con la propria formazione ma di essere stata limitata dall'impegno totalizzante di accudire la figlia a causa della totale assenza paterna; di aver contribuito al successo professionale del coniuge avendo lungamente collaborato - negli anni di permanenza della coppia a Tortoli -
nell'organizzazione lavorativa del resistente;
di essere stata legale rappresentante di una società di servizi, ove venivano fatturate anche prestazioni dello studio legale.
*****
Con comparsa depositata il 28.03.2019 , si è costituito, non opponendosi alla CP_1 pronuncia del divorzio, ma domandando di porre a suo carico un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia di euro 1.200,00, con versamento diretto alla stessa, oltreché di provvedere al pagamento del mutuo ipotecario di importo pari ad euro 1200,00, contratto per l'acquisto della casa sita in Cagliari nella Via Dante (ove dimorano la ricorrente e l figlia). Ha domandato, inoltre, che l'importo massimo a suo carico per le spese di istruzione universitarie della figlia, debba essere stabilito in misura non superiore ad euro 5.000,00, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie ulteriori.
Il resistente ha sostenuto che già prima della separazione, si era spogliato di ogni suo avere intestando due beni immobili siti in OL alla ricorrente e/o alla figlia, che, hanno poi trasferito la loro residenza in un immobili sito a Cagliari nella via Dante, di proprietà della ricorrente;
di provvedere in quanto fideiussore al pagamento della rata di mutuo del predetto immobile (di euro
1200,00 ); di essere, inoltre, onerato dal pagamento del canone d'affitto dello studio legale il cui importo ammonta ad euro 300,00; che le spese anzidette hanno comportato un peggioramento della sua situazione economica e che le entrate finanziarie derivanti dalla professione legale sono state pressoché costanti dal 2010; che la figlia delle parti si è iscritta nell'anno accademico 2018/2019,
contro il suo volere “economico” a New York nella facoltà di medicina, che ha una retta annuale di oltre 40.000,00 euro;
di non potersi permettere il pagamento della suddetta retta e di aver, pertanto,
consigliato alla figlia una facoltà di medicina inglese con costi più sostenibili ( 7/10.000,00 euro all'anno].
Per quanto concerne la condizione reddituale della ricorrente, il resistente ha dedotto che la stessa è
relativamente giovane e con potenzialità per rendersi economicamente autonoma;
che, inoltre,
unitamente alla figlia ha la disponibilità del patrimonio immobiliare familiare oltreché proprietaria dell'immobile sito in Cagliari (con mutuo a suo carico).
****
All'udienza presidenziale del 3.05.2017, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato ha sentito le parti personalmente comparse. Il ricorrente ha dichiarato
“confermo il contenuto del ricorso. la convivenza non è più ripresa. Voglio precisare che prima
della separazione intervenuta per mera volontà del ET e senza che vi fosse alcuna crisi
matrimoniale , io ho contribuito alla carriera lavorativa di mio marito. Abbiamo condotto insieme
uno studio legale rilevandolo da un'amica di infanzia e abbiamo lavorato insieme per oltre 15 anni . io svolgevo lavoro di segretaria contribuendo al corretto andamento dello studio, in tale frangente
ho dovuto rinunciare ai miei studi di giurisprudenza. Al momento del matrimonio io avevo 25/26
anni e non avevo ancora terminato gli studi. Il menage lavorativo tra noi due era frutto di un
preciso accordo, peraltro dopo solo un anno è nata nostra figlia.
Dopo la separazione ho concluso i miei studi essendomi trovata senza lavoro in quanto di fatto
cacciata via dallo studio legale da lui condotto.
Ho svolto la pratica forense e notarile e attualmente non ho un impiego lavorativo. Sto
partecipando a concorsi e sto cercando un'attività lavorativa consona al mio grado di
preparazione.
Mia figlia è studentessa universitaria ed è stata accompagnata nella scelta di completare gli studi
negli Usa con le relative ingenti spese dallo stesso padre con il quale si è recata a New York lo
scorso giugno (2018). Ha anche provveduto a versare dei soldi. In realtà ho provveduto io
indebitandomi e con la vendita di miei oggetti, al pagamento della retta universitaria di circa
45.500.00. tale somma essermi restituita.
Attualmente vivo in Cagliari via Dante n. 85 in un appartamento intestato interamente a me. Il
CP_ mutuo è a carico del e continua a pagarlo lui in quanto.
La casa di OL è rimasta intestata a nostra figlia. Lui abita a Lanusei in un'abitazione della sua
famiglia .
Lo studio dove lui esercita la professione è concesso da me in comodato gratuito con regolare
contratto registrato. ….Abbiamo costituito una società di servizi che fatturava in favore dello studio
con conseguente possibilità di scaricare le spese. Io all'esito risulto debitrice nei confronti
dell'Agenzia della riscossione per i debiti contratti e lui si è impegnato con sottoscrizione di fronte
Per_ al notaio , ad estinguere tali debiti.
Il resistente ha, invece, dichiarato:
“ quanto agli studi di nostra figlia , è vero che io stesso l'ho accompagnata a new York per verificare la possibilità di iscriverla ad un'università per gli studi di medicina ma quando ho saputo che la retta sarebbe stata di oltre 40.000,00 euro annui io non ho potuto che tirarmi indietro per impossibilità economica. Ho suggerito di vendere uno degli immobili, ad esempio la casa d i OL
Per che è intestata a e della quale la ricorrente è usufruttuaria. Voglio precisare che i tre
Per_ immobili, uno a Cagliari via dante 85, lo studio in tortoli via Mons. e l'appartamento di via
Siotto Pintor a OL sono ora formalmente intestati a moglie e figlia nonostante siano stati acquistati con mie risorse.
Voglio precisare che io vivo a casa dei miei genitori defunti in Lanusei, in accordo con i miei fratelli.
Voglio precisare che il mio impegno al pagamento integrare delle spese d i istruzione e di
Per Per avviamento al lavoro di , era riferito all'epoca in cui la stessa frequentava il Liceo
Parte_ presso i a Cagliari. Potevo pensare a una retta universitaria ma non dell'importo di euro
40.000 negli usa oltre alle spese di soggiorno.
*****
Persona_ All'udienza del 26.06.2019, è stata sentita la figlia delle parti, la quale ha dichiarato:
“Studio a New York in Down Town a Manhattan presso la Pace University. I miei studi li paga attualmente mia madre. Preciso che in quarta superiore ho fatto l'anno fuori nel Wisconsin e da lì è
maturata l'idea di continuare gli studi negli USA. Mia madre voleva che cercassi di entrare a medicina in Italia. Non sono passata alle selezioni e ho preferito andare all'estero. Tutto lo scorso anno l'ho passato a dar esami per entrare in università negli USA o in GB. Preciso che mio padre aveva promesso che avrebbe pagato tutte le spese per New York. E mi ha accompagnato la dove io ero già iscritta. Mi ha detto che aveva pagato la prima rata dell'università e invece ciò non era vero.
Mi hanno inviato una email dicendomi che non potevo trasferirmi in dormitorio. Dovevo dare delle garanzie finanziarie per ottenere il visto da studente che consente la permanenza prolungata in
USA. Mio padre era d'accordo e ha fornito le garanzie finanziarie (esibisce la copia di una nota del direttore dell'Intesa Sanpaolo di Lanusei con la quale comunica la sussistenza di fondi fino a euro
65.000,00 a garanzia del pagamento della retta universitaria. La retta l'anno scorso è stata, compresa di dormitorio e annessi, di USD 54.000,00» . «Confermo che mio padre era d'accordo per il trasferimento a New York e per le spese»
****
Con ordinanza resa in data 2.08.2019 il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte resistente ha insistito nelle domande formulate.
*****
Nel proseguo di causa con sentenza non definitiva n. 2825/2019 del 26.11.2019 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'udienza del 10.02.2020 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c..
Con successivo provvedimento del 5.10.2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla ricorrente e, conseguentemente le istanze di prova contraria dedotte dal resistente. Ha, altresì, disposto il deposito da parte del resistente dell'ultima dichiarazione dei redditi e degli estratti conto dei conti correnti a lui intestati.
****
All'udienza del 21.03.2024 il procuratore di parte ricorrente ha confermato che la propria assistita ha contratto nuovo matrimonio e, pertanto, ha dato atto della rinuncia da parte della stessa alla domanda di assegno divorzile. Quanto alla figlia ha dato atto che la ragazza ha studiato alla Pace
University nella città di New York partecipando ad un corso propedeutico all'accesso alla facoltà di medicina. Mentre, attualmente non avendo la possibilità economica di proseguire gli studi in USA è entrata alla facoltà di medicina presso l'università Humanitas di Milano dopo avere superato il concorso nazionale. Ha precisato che gli studi in USA sono stati pagati interamente dalla madre per un importo di circa euro 200.000,00 dollari e che il padre non si è fatto carico dell'impegno a suo tempo assunto per gli studi della figlia. La ragazza vive a Milano e le spese di alloggio e studio sono sostenute dalla madre. Il canone di locazione che sostiene è pari a euro 750,00 oltre le utenze. Vi CP_ sono le spese di vitto e quelle universitarie. Precisa che vi era l'impegno concreto da parte del che aveva consegnato la propria documentazione bancaria all'università americana dopo averla accompagnata negli USA. Il procuratore di parte resistente ribadisce che l'impegno preso con riferimento agli studi all'estero della figlia, da parte del padre non era tale da potere ipotizzare una CP_ somma di circa 50.000,00 euro l'anno. Ha soggiunto che il era convinto che la figlia si fosse laureata negli USA e stesse specializzandosi in oncologia all'Humanitas. Ha precisato che il resistente sta corrispondendo la somma di euro 1200,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Con riferimento alle spese universitarie ha ribadito che il ET non è nelle condizioni di corrispondere la misura domandata dalla ricorrente, ma al più euro 5000,00 all'anno. Ha saputo che si è estinta una fideiussione relativa al mutuo per l'acquisito della casa coniugale per estinzione anticipata del mutuo. Il procuratore di parte ricorrente ha ribadito che in sede di separazione le spese universitarie erano state poste integralmente a carico del padre che l'aveva accompagnata a
New York e aveva firmato il modulo di iscrizione.
La sig.r comparsa personalmente ha ribadito che la frequentazione della facoltà americana Pt_1 CP_ è stata ampiamente concordata e il era consapevole della durata del corso e anche del fatto che i primi 4 anni fossero propedeutici all'iscrizione a medicina. Era stata incaricata una società per la verifica di questo percorso. Non ho potuto più con le mie risorse farmi carico delle spese per
i successivi 4 anni.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate e dei conti correnti e di eventuali ulteriori depositi bancari.
*****
All'udienza del 21.06.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa istruita con produzioni documentali è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
******
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 2825/2019 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed, altresì, deve darsi atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile resa dalla ll'udienza del 21.03.2024. Pt_1
In ordine alla questione controversa della persistenza in capo al resistente dell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia, deve osservarsi preliminarmente che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni
(vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18). D'altro canto, esiste un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (cfr. Cass. 2014 n. 18076; Cass. SS.UU. n.
2014/n. 20448).
Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020 n. 17183: "l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso ma di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro" ed anche Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2020 n.
29779 con cui si è statuito che:
"Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".
Nella specie deve osservarsi che il contrasto tra le parti in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne sarebbe sorto in quanto la figlia avrebbe intrapreso il percorso di studi in Medicina in
USA, non sostenibile economicamente dal padre (i costi sono stati infatti sostenuti dalla sola ricorrente); successivamente, la ragazza, ormai ventiseienne, si sarebbe trasferita in Italia iscrivendosi alla facoltà di medicina di Milano. Il resistente, lamenta in particolare che la figlia per sua colpa o scelta, è ben lontana da raggiungere la laurea in medicina ed essendosi già spogliato del patrimonio immobiliare in favore della ex moglie e della figlia, non intenderebbe più contribuire al mantenimento della stessa.
Ciò posto, si deve rilevare che è pacifico che la ragazza, ancora studentessa, non è economicamente autosufficiente.
Osserva il Collegio che nella valutazione della posizione del figlio, l'accertamento va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. 23673/2006.
Inoltre, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria.
Nella specie la consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un elemento probatorio rilevante (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 giugno 2016 n.
12952; in termini analoghi più di recente: Cassazione civile, sez. VI, 05/03/2018, n. 5088).
E' pacifico, difatti, che nel progetto educativo dei genitori vi era senza dubbio quello di far intraprendere alla loro unica figlia un percorso di studi universitario, avendo riguardo alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, vertendo il disaccordo unicamente sui costi che gli studi in
America avrebbero comportato e che il padre ha asserito non essere in grado di sostenere.
E' emerso, altresì, che la figlia ha svolto nella facoltà americana un corso propedeutico senza completare il ciclo di studi, verosimilmente per ragioni economiche, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 26.06.2019. Pertanto, non può nella specie ravvisarsi un indicatore d'inerzia colpevole della ragazza da giustificare una revoca al contributo al mantenimento.
Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze acquisite, valutata la giovane età della ragazza, al sua non autosufficienza economica, il progetto dei genitori di farle conseguire una laurea e, altresì, le carenti iniziative istruttorie esperite da parte resistente al fine di dimostrare la colpevole inerzia della figlia, debba essere confermata la previsione di un contributo a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autonoma nella misura di euro 1200,00 come disposta in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
******
Deve dichiararsi inammissibile in questa sede la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente di restituzione delle spese sostenute per gli studi universitari della figlia a New York per un totale pari a 199.221 $, oltre alle spese sostenute per il soggiorno a New York da quantificarsi in 33.000 $ , per la somma complessiva pari a 232.221. Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (così come il risarcimento del danno) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez.
I 22.10.2004 n. 20638).
*****
Deve, infine, essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente e volta alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c .
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della
Corte di Cassazione, 'l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio'
(Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che '… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario' (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n.
21393). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
*****
Quanto alle spese di lite si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione, in ragione della CP_ soccombenza del sull'assegno di mantenimento e della ricorrente sulla richieste restitutorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 2825 del 26.11.2019 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando:
1. Dispone che corrisponda entro il 5 di ogni mese a favore di CP_1 [...] Per
l'importo di euro 1200,00 a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1 maggiorenne non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. Dichiara inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente;
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 25.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10870 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018, promossa da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Serena C.F._1
Pascuzzi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Maurizio Balloi, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Cagliari adito:
confermare/disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della sig.ra CP_1 un assegno divorzile, per tutto quanto dedotto e documentato con i precedenti scritti Parte_1 difensivi e, in particolare, in ragione dei sacrifici sostenuti dalla stessa - per scelta condivisa dagli allora coniugi - nell'interesse della famiglia e per sostenere professionalmente l'ex coniuge,
quantificabile nella somma pari ad € 1.200,00 mensili, da versare sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria, così come già disposto con ordinanza Pt_1 presidenziale resa nel presente giudizio in data 02.08.2018, che richiamava le condizioni contenute nella sentenza n. 2371/2018, pubbl. il 21.09.2018 nel giudizio di separazione RG. n. 2459/2014;
Persona_ disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della figlia CP_1 direttamente sul conto corrente che la stessa provvederà ad aprire presso apposito istituto bancario,
un assegno di mantenimento quantificato nella maggior somma di € 2.400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione monetaria, per tutto quanto dedotto nella parte motiva del presente atto e, in particolare, in ragione delle nuove esigenze della figlia la quale vivrà a Milano
per almeno sei anni (a far data dal settembre 2023) essendo studentessa universitaria fuori sede, che comportano un oggettivo e certo incremento delle spese quotidiane;
10. confermare e/o disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 100% delle spese universitarie della figlia CP_1 Persona_ sostenute presso l'università di New York, Pace University per i quattro anni conclusi dal 2018 al 2021, per un totale pari a 199.221 $, oltre alle spese sostenute per il soggiorno a New
York da quantificarsi in 33.000 $ e, per l'effetto, disporre il rimborso di tale somma complessiva pari a 232.221 $ a favore della sig.ra la quale ha interamente e in via esclusiva Parte_1 sostenuto tali spese anticipandole;
Persona_ disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della figlia CP_1 sul conto corrente che la stessa provvederà ad aprire presso apposito istituto bancario, entro il 5 di ogni mese, il 100% delle spese universitarie in chirurgia e medicina presso l'Humanitas con sede in
Milano, ove la stessa è iscritta dal mese di settembre 2023, sino a conclusione del ciclo universitario di durata di sei anni, il cui importo è pari a € 13.156,00 per anno, per un importo complessivo pari a € 78.936,00 circa, oltre il pagamento delle spese dovute per il contratto di locazione abitativa di stanza singola in Basiglio – Milano 3, per un importo mensile pari ad €
750,00, nonché le spese per utenze, a decorrere dal 3 ottobre 2023; per l'effetto, disporre il rimborso a favore della sig.ra della somma pari ad € 13.156,00 per la retta Parte_1 universitaria sostenuta dalla stessa per il primo anno 2023-2024, nonché il rimborso della somma pari ad € 8.145,25 per il canone di locazione e la utenze, sostenuto dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024; 12. confermare e/o disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 Persona_ corrispondere a favore della figlia nella misura del 70%, le spese straordinarie -
sanitarie non coperte dal SSN, sportive, ricreative etc. - da concordare con la figlia essendo maggiorenne;
condannare il sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in ragione del complessivo CP_1 comportamento processuale tenuto dallo stesso, per tutte le ragioni esposte in parte motiva inerenti la propria reale consistenza economico-reddituale; 14. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia il Tribunale rejectis contrariis:
1) Escludere l'assegno divorzile in favore di essendo la stessa Parte_1 CP_ convolata a nuove nozze l'11.08.2022, ordinando che la stessa provveda a rimborsare a quanto questi le abbia versato dall'11.08.2022 a titolo di mantenimento.
[...] Persona_ 2) Escludere l'assegno per il mantenimento che corrisponde per , CP_1 essendosi la figlia del convenuto iscritta all'Università – in Italia – all'età di quasi 26 anni;
3) Escludere che debba versare alla alcuna somma a titolo di spese per gli studi CP_1 Pt_1 Persona_ NON universitari di negli Stati Uniti, non essendo essa qualificabile quale spesa straordinaria per vero nemmeno concordata nello specifico ammontare annuo fra i genitori. 4) Con
vittoria di compensi e spese .”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.12.2018, , ha adito questo Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura di euro 4000,00 e di euro 1000,00 per il mantenimento della figlia, ferma la condivisione delle spese straordinarie come disposta con provvedimento del
Giudice della separazione.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che la separazione di coniugi è
stata pronunciata con sentenza n. 2371/2018, pubblicata in data 21.09.2018; che in tale sede è stato disposto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge e della figlia con l'importo di euro 2400,00 mensili (euro 1200,00 per ciascuna) , oltre al 100% delle spese di istruzione della figlia e al 70% delle ulteriori spese straordinarie;
che il resistente è impegnato nella professione forense nel distretto ogliastrino;
che invece la figlia, ormai maggiorenne, studia presso una prestigiosa università statunitense;
di aver cercato di reperire un'attività lavorativa in sintonia con la propria formazione ma di essere stata limitata dall'impegno totalizzante di accudire la figlia a causa della totale assenza paterna; di aver contribuito al successo professionale del coniuge avendo lungamente collaborato - negli anni di permanenza della coppia a Tortoli -
nell'organizzazione lavorativa del resistente;
di essere stata legale rappresentante di una società di servizi, ove venivano fatturate anche prestazioni dello studio legale.
*****
Con comparsa depositata il 28.03.2019 , si è costituito, non opponendosi alla CP_1 pronuncia del divorzio, ma domandando di porre a suo carico un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia di euro 1.200,00, con versamento diretto alla stessa, oltreché di provvedere al pagamento del mutuo ipotecario di importo pari ad euro 1200,00, contratto per l'acquisto della casa sita in Cagliari nella Via Dante (ove dimorano la ricorrente e l figlia). Ha domandato, inoltre, che l'importo massimo a suo carico per le spese di istruzione universitarie della figlia, debba essere stabilito in misura non superiore ad euro 5.000,00, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie ulteriori.
Il resistente ha sostenuto che già prima della separazione, si era spogliato di ogni suo avere intestando due beni immobili siti in OL alla ricorrente e/o alla figlia, che, hanno poi trasferito la loro residenza in un immobili sito a Cagliari nella via Dante, di proprietà della ricorrente;
di provvedere in quanto fideiussore al pagamento della rata di mutuo del predetto immobile (di euro
1200,00 ); di essere, inoltre, onerato dal pagamento del canone d'affitto dello studio legale il cui importo ammonta ad euro 300,00; che le spese anzidette hanno comportato un peggioramento della sua situazione economica e che le entrate finanziarie derivanti dalla professione legale sono state pressoché costanti dal 2010; che la figlia delle parti si è iscritta nell'anno accademico 2018/2019,
contro il suo volere “economico” a New York nella facoltà di medicina, che ha una retta annuale di oltre 40.000,00 euro;
di non potersi permettere il pagamento della suddetta retta e di aver, pertanto,
consigliato alla figlia una facoltà di medicina inglese con costi più sostenibili ( 7/10.000,00 euro all'anno].
Per quanto concerne la condizione reddituale della ricorrente, il resistente ha dedotto che la stessa è
relativamente giovane e con potenzialità per rendersi economicamente autonoma;
che, inoltre,
unitamente alla figlia ha la disponibilità del patrimonio immobiliare familiare oltreché proprietaria dell'immobile sito in Cagliari (con mutuo a suo carico).
****
All'udienza presidenziale del 3.05.2017, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato ha sentito le parti personalmente comparse. Il ricorrente ha dichiarato
“confermo il contenuto del ricorso. la convivenza non è più ripresa. Voglio precisare che prima
della separazione intervenuta per mera volontà del ET e senza che vi fosse alcuna crisi
matrimoniale , io ho contribuito alla carriera lavorativa di mio marito. Abbiamo condotto insieme
uno studio legale rilevandolo da un'amica di infanzia e abbiamo lavorato insieme per oltre 15 anni . io svolgevo lavoro di segretaria contribuendo al corretto andamento dello studio, in tale frangente
ho dovuto rinunciare ai miei studi di giurisprudenza. Al momento del matrimonio io avevo 25/26
anni e non avevo ancora terminato gli studi. Il menage lavorativo tra noi due era frutto di un
preciso accordo, peraltro dopo solo un anno è nata nostra figlia.
Dopo la separazione ho concluso i miei studi essendomi trovata senza lavoro in quanto di fatto
cacciata via dallo studio legale da lui condotto.
Ho svolto la pratica forense e notarile e attualmente non ho un impiego lavorativo. Sto
partecipando a concorsi e sto cercando un'attività lavorativa consona al mio grado di
preparazione.
Mia figlia è studentessa universitaria ed è stata accompagnata nella scelta di completare gli studi
negli Usa con le relative ingenti spese dallo stesso padre con il quale si è recata a New York lo
scorso giugno (2018). Ha anche provveduto a versare dei soldi. In realtà ho provveduto io
indebitandomi e con la vendita di miei oggetti, al pagamento della retta universitaria di circa
45.500.00. tale somma essermi restituita.
Attualmente vivo in Cagliari via Dante n. 85 in un appartamento intestato interamente a me. Il
CP_ mutuo è a carico del e continua a pagarlo lui in quanto.
La casa di OL è rimasta intestata a nostra figlia. Lui abita a Lanusei in un'abitazione della sua
famiglia .
Lo studio dove lui esercita la professione è concesso da me in comodato gratuito con regolare
contratto registrato. ….Abbiamo costituito una società di servizi che fatturava in favore dello studio
con conseguente possibilità di scaricare le spese. Io all'esito risulto debitrice nei confronti
dell'Agenzia della riscossione per i debiti contratti e lui si è impegnato con sottoscrizione di fronte
Per_ al notaio , ad estinguere tali debiti.
Il resistente ha, invece, dichiarato:
“ quanto agli studi di nostra figlia , è vero che io stesso l'ho accompagnata a new York per verificare la possibilità di iscriverla ad un'università per gli studi di medicina ma quando ho saputo che la retta sarebbe stata di oltre 40.000,00 euro annui io non ho potuto che tirarmi indietro per impossibilità economica. Ho suggerito di vendere uno degli immobili, ad esempio la casa d i OL
Per che è intestata a e della quale la ricorrente è usufruttuaria. Voglio precisare che i tre
Per_ immobili, uno a Cagliari via dante 85, lo studio in tortoli via Mons. e l'appartamento di via
Siotto Pintor a OL sono ora formalmente intestati a moglie e figlia nonostante siano stati acquistati con mie risorse.
Voglio precisare che io vivo a casa dei miei genitori defunti in Lanusei, in accordo con i miei fratelli.
Voglio precisare che il mio impegno al pagamento integrare delle spese d i istruzione e di
Per Per avviamento al lavoro di , era riferito all'epoca in cui la stessa frequentava il Liceo
Parte_ presso i a Cagliari. Potevo pensare a una retta universitaria ma non dell'importo di euro
40.000 negli usa oltre alle spese di soggiorno.
*****
Persona_ All'udienza del 26.06.2019, è stata sentita la figlia delle parti, la quale ha dichiarato:
“Studio a New York in Down Town a Manhattan presso la Pace University. I miei studi li paga attualmente mia madre. Preciso che in quarta superiore ho fatto l'anno fuori nel Wisconsin e da lì è
maturata l'idea di continuare gli studi negli USA. Mia madre voleva che cercassi di entrare a medicina in Italia. Non sono passata alle selezioni e ho preferito andare all'estero. Tutto lo scorso anno l'ho passato a dar esami per entrare in università negli USA o in GB. Preciso che mio padre aveva promesso che avrebbe pagato tutte le spese per New York. E mi ha accompagnato la dove io ero già iscritta. Mi ha detto che aveva pagato la prima rata dell'università e invece ciò non era vero.
Mi hanno inviato una email dicendomi che non potevo trasferirmi in dormitorio. Dovevo dare delle garanzie finanziarie per ottenere il visto da studente che consente la permanenza prolungata in
USA. Mio padre era d'accordo e ha fornito le garanzie finanziarie (esibisce la copia di una nota del direttore dell'Intesa Sanpaolo di Lanusei con la quale comunica la sussistenza di fondi fino a euro
65.000,00 a garanzia del pagamento della retta universitaria. La retta l'anno scorso è stata, compresa di dormitorio e annessi, di USD 54.000,00» . «Confermo che mio padre era d'accordo per il trasferimento a New York e per le spese»
****
Con ordinanza resa in data 2.08.2019 il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte resistente ha insistito nelle domande formulate.
*****
Nel proseguo di causa con sentenza non definitiva n. 2825/2019 del 26.11.2019 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'udienza del 10.02.2020 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c..
Con successivo provvedimento del 5.10.2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla ricorrente e, conseguentemente le istanze di prova contraria dedotte dal resistente. Ha, altresì, disposto il deposito da parte del resistente dell'ultima dichiarazione dei redditi e degli estratti conto dei conti correnti a lui intestati.
****
All'udienza del 21.03.2024 il procuratore di parte ricorrente ha confermato che la propria assistita ha contratto nuovo matrimonio e, pertanto, ha dato atto della rinuncia da parte della stessa alla domanda di assegno divorzile. Quanto alla figlia ha dato atto che la ragazza ha studiato alla Pace
University nella città di New York partecipando ad un corso propedeutico all'accesso alla facoltà di medicina. Mentre, attualmente non avendo la possibilità economica di proseguire gli studi in USA è entrata alla facoltà di medicina presso l'università Humanitas di Milano dopo avere superato il concorso nazionale. Ha precisato che gli studi in USA sono stati pagati interamente dalla madre per un importo di circa euro 200.000,00 dollari e che il padre non si è fatto carico dell'impegno a suo tempo assunto per gli studi della figlia. La ragazza vive a Milano e le spese di alloggio e studio sono sostenute dalla madre. Il canone di locazione che sostiene è pari a euro 750,00 oltre le utenze. Vi CP_ sono le spese di vitto e quelle universitarie. Precisa che vi era l'impegno concreto da parte del che aveva consegnato la propria documentazione bancaria all'università americana dopo averla accompagnata negli USA. Il procuratore di parte resistente ribadisce che l'impegno preso con riferimento agli studi all'estero della figlia, da parte del padre non era tale da potere ipotizzare una CP_ somma di circa 50.000,00 euro l'anno. Ha soggiunto che il era convinto che la figlia si fosse laureata negli USA e stesse specializzandosi in oncologia all'Humanitas. Ha precisato che il resistente sta corrispondendo la somma di euro 1200,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Con riferimento alle spese universitarie ha ribadito che il ET non è nelle condizioni di corrispondere la misura domandata dalla ricorrente, ma al più euro 5000,00 all'anno. Ha saputo che si è estinta una fideiussione relativa al mutuo per l'acquisito della casa coniugale per estinzione anticipata del mutuo. Il procuratore di parte ricorrente ha ribadito che in sede di separazione le spese universitarie erano state poste integralmente a carico del padre che l'aveva accompagnata a
New York e aveva firmato il modulo di iscrizione.
La sig.r comparsa personalmente ha ribadito che la frequentazione della facoltà americana Pt_1 CP_ è stata ampiamente concordata e il era consapevole della durata del corso e anche del fatto che i primi 4 anni fossero propedeutici all'iscrizione a medicina. Era stata incaricata una società per la verifica di questo percorso. Non ho potuto più con le mie risorse farmi carico delle spese per
i successivi 4 anni.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate e dei conti correnti e di eventuali ulteriori depositi bancari.
*****
All'udienza del 21.06.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa istruita con produzioni documentali è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
******
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 2825/2019 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed, altresì, deve darsi atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile resa dalla ll'udienza del 21.03.2024. Pt_1
In ordine alla questione controversa della persistenza in capo al resistente dell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia, deve osservarsi preliminarmente che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni
(vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18). D'altro canto, esiste un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (cfr. Cass. 2014 n. 18076; Cass. SS.UU. n.
2014/n. 20448).
Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020 n. 17183: "l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso ma di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro" ed anche Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2020 n.
29779 con cui si è statuito che:
"Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".
Nella specie deve osservarsi che il contrasto tra le parti in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne sarebbe sorto in quanto la figlia avrebbe intrapreso il percorso di studi in Medicina in
USA, non sostenibile economicamente dal padre (i costi sono stati infatti sostenuti dalla sola ricorrente); successivamente, la ragazza, ormai ventiseienne, si sarebbe trasferita in Italia iscrivendosi alla facoltà di medicina di Milano. Il resistente, lamenta in particolare che la figlia per sua colpa o scelta, è ben lontana da raggiungere la laurea in medicina ed essendosi già spogliato del patrimonio immobiliare in favore della ex moglie e della figlia, non intenderebbe più contribuire al mantenimento della stessa.
Ciò posto, si deve rilevare che è pacifico che la ragazza, ancora studentessa, non è economicamente autosufficiente.
Osserva il Collegio che nella valutazione della posizione del figlio, l'accertamento va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. 23673/2006.
Inoltre, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria.
Nella specie la consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un elemento probatorio rilevante (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 giugno 2016 n.
12952; in termini analoghi più di recente: Cassazione civile, sez. VI, 05/03/2018, n. 5088).
E' pacifico, difatti, che nel progetto educativo dei genitori vi era senza dubbio quello di far intraprendere alla loro unica figlia un percorso di studi universitario, avendo riguardo alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, vertendo il disaccordo unicamente sui costi che gli studi in
America avrebbero comportato e che il padre ha asserito non essere in grado di sostenere.
E' emerso, altresì, che la figlia ha svolto nella facoltà americana un corso propedeutico senza completare il ciclo di studi, verosimilmente per ragioni economiche, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 26.06.2019. Pertanto, non può nella specie ravvisarsi un indicatore d'inerzia colpevole della ragazza da giustificare una revoca al contributo al mantenimento.
Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze acquisite, valutata la giovane età della ragazza, al sua non autosufficienza economica, il progetto dei genitori di farle conseguire una laurea e, altresì, le carenti iniziative istruttorie esperite da parte resistente al fine di dimostrare la colpevole inerzia della figlia, debba essere confermata la previsione di un contributo a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autonoma nella misura di euro 1200,00 come disposta in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
******
Deve dichiararsi inammissibile in questa sede la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente di restituzione delle spese sostenute per gli studi universitari della figlia a New York per un totale pari a 199.221 $, oltre alle spese sostenute per il soggiorno a New York da quantificarsi in 33.000 $ , per la somma complessiva pari a 232.221. Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (così come il risarcimento del danno) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez.
I 22.10.2004 n. 20638).
*****
Deve, infine, essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente e volta alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c .
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della
Corte di Cassazione, 'l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio'
(Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che '… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario' (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n.
21393). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
*****
Quanto alle spese di lite si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione, in ragione della CP_ soccombenza del sull'assegno di mantenimento e della ricorrente sulla richieste restitutorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 2825 del 26.11.2019 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando:
1. Dispone che corrisponda entro il 5 di ogni mese a favore di CP_1 [...] Per
l'importo di euro 1200,00 a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1 maggiorenne non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. Dichiara inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente;
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 25.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti