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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno 06.06.2025
Il Giudice, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 4414/2022 avente ad oggetto:
“opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lioni Parte_1 C.F._1
(AV), alla Via Manzoni n. 34 presso lo studio dell'avv. Rossella Verderosa (c.f. ), indirizzo pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliate per legge presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Napoli (c.f. ), indirizzo pec: P.IVA_3
con sede in via A. Diaz n. 11, che le rappresenta e Email_2
difende
Resistenti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 legge 689/1981, depositato in data 22.11.2022,
[...]
, proprietaria del veicolo Mercedes A180, targato CZ680VY, proponeva Pt_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220210003771861001, emessa dall' , notificata in data 03.11.2022. Controparte_3
La cartella è relativa alla somma di € 19.582,57, iscritta a ruolo per sanzione amministrativa pecuniaria, in base al verbale di accertamento n. 623357320 del
10.06.2016. Il verbale veniva elevato nei confronti di per la Parte_2
violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S., poiché circolava con il veicolo
Mercedes A180 targato CZ680VY di proprietà della ricorrente, senza essere munito della patente di guida, perché revocata. Il verbale veniva notificato al trasgressore in data 10.06.2016.
pag. 2/6 A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva: 1) l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento;
-2) la natura recuperatoria dell'opposizione; -3) nel merito, l'illegittimità del verbale suindicato,
poiché il veicolo Mercedes A180 circolava contro la sua volontà: deduceva di aver adottato misure idonee volte ad impedire l'utilizzo dell'autovettura (un sistema di bloccaggio, con chiusura del veicolo e custodia delle chiavi in un luogo sicuro); - 3)
l'illegittimità della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 203, co. 3,
C.d.S. e dell'art. 27 legge 689/1981.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella opposta e del verbale di accertamento ad essa sotteso, con vittoria di spese processuali.
Si costituivano la e l' , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
L'opposizione è inammissibile per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve osservarsi che l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge
689/1981 avverso la cartella di pagamento relativa ad infrazioni al C.d.S. è ammissibile con funzione recuperatoria quando la parte deduca di essere venuta a conoscenza del verbale di accertamento soltanto con la notifica della cartella di pagamento. Pertanto,
nei casi in cui il destinatario faccia valere l'inesistenza o la nullità della notifica del pag. 3/6 verbale di accertamento, quali vizi di formazione della pretesa dell'Amministrazione,
può essere esperito il ricorso a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'opposizione, in questo caso, è limitata alle sole difese concernenti l'omessa o invalida notifica del verbale. Resta, invece, precluso l'esame del merito della pretesa sanzionatoria.
Dunque, “ciò che viene recuperato è la possibilità per il destinatario della pretesa di
dedurre il fatto estintivo/modificativo dell'omessa o invalida notificazione” (cfr. Cass.
SS.UU. 22080/2017; Cass. civ. 4690/2022). La pretesa sanzionatoria dovrà essere dichiarata estinta nei casi in cui manchi la prova della notifica del verbale di accertamento. Invece, quando l'amministrazione dimostri la regolare notificazione,
l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, atteso che, in questo caso, il verbale di accertamento risulta entrato nella sfera di conoscenza del destinatario e quest'ultimo, per far valere vizi nel merito, avrebbe dovuto avvalersi dei rimedi amministrativi o giurisdizionali nei termini previsti dalla legge (art. 203 C.d.S., art. 204
bis C.d.S. e art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011).
Orbene, applicando i principi esposti al caso di specie, deve rilevarsi che il verbale di accertamento n. 623357320 del 10.06.2016 è stato notificato al trasgressore in data
16.06.2016 e alla ricorrente in data 21.06.2016. La notifica alla ricorrente è avvenuta con consegna a mani della destinataria, dopo n. 11 giorni dalla data dell'accertamento,
e, dunque, nel termine di cui all'art. 201 C.d.S..
La prova della notifica da parte delle resistenti preclude ogni valutazione sul merito della pretesa sanzionatoria, atteso che le relative contestazioni dovevano essere fatte pag. 4/6 valere con ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
L'eccezione sollevata dalla ricorrente nel verbale dell'odierna udienza relativa all'inammissibilità dei documenti prodotti dalle controparti è priva di pregio.
Infatti, le resistenti si sono costituite rispettando il termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 416 c.p.c. (“costituzione del convenuto”) e dall'art. 7 co. 7 del D.lgs. 150/2011.
Il termine assegnato dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 415, co. 2, c.p.c. ha evidentemente natura meramente ordinataria ed è finalizzato a consentire alla controparte di esaminare i documenti ed esercitare il diritto di difesa con il deposito delle note di trattazione scritta, che avrebbero dovuto inoltrarsi entro il termine di 5 gg. prima dell'udienza di discussione (cfr. decreto che dispone la trattazione scritta dell'udienza). Il termine per la costituzione del convenuto ha carattere inderogabile e non è possibile per il Giudice stabilire un termine di decadenza più
gravoso.
Infine, va rilevato che le ragioni della decisione relativa all'inammissibilità del ricorso rendono palese la ragione del rigetto della prova testimoniale chiesta dalla ricorrente;
tale rigetto va in questa sede confermato.
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi vigenti (D.M. 147/2022), attesa la natura documentale e la semplicità della causa.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese di lite che liquida in € 2.538,50, oltre accessori se dovuti per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno 06.06.2025
Il Giudice, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 4414/2022 avente ad oggetto:
“opposizione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lioni Parte_1 C.F._1
(AV), alla Via Manzoni n. 34 presso lo studio dell'avv. Rossella Verderosa (c.f. ), indirizzo pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliate per legge presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Napoli (c.f. ), indirizzo pec: P.IVA_3
con sede in via A. Diaz n. 11, che le rappresenta e Email_2
difende
Resistenti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 legge 689/1981, depositato in data 22.11.2022,
[...]
, proprietaria del veicolo Mercedes A180, targato CZ680VY, proponeva Pt_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220210003771861001, emessa dall' , notificata in data 03.11.2022. Controparte_3
La cartella è relativa alla somma di € 19.582,57, iscritta a ruolo per sanzione amministrativa pecuniaria, in base al verbale di accertamento n. 623357320 del
10.06.2016. Il verbale veniva elevato nei confronti di per la Parte_2
violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S., poiché circolava con il veicolo
Mercedes A180 targato CZ680VY di proprietà della ricorrente, senza essere munito della patente di guida, perché revocata. Il verbale veniva notificato al trasgressore in data 10.06.2016.
pag. 2/6 A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva: 1) l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento;
-2) la natura recuperatoria dell'opposizione; -3) nel merito, l'illegittimità del verbale suindicato,
poiché il veicolo Mercedes A180 circolava contro la sua volontà: deduceva di aver adottato misure idonee volte ad impedire l'utilizzo dell'autovettura (un sistema di bloccaggio, con chiusura del veicolo e custodia delle chiavi in un luogo sicuro); - 3)
l'illegittimità della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 203, co. 3,
C.d.S. e dell'art. 27 legge 689/1981.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella opposta e del verbale di accertamento ad essa sotteso, con vittoria di spese processuali.
Si costituivano la e l' , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
L'opposizione è inammissibile per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve osservarsi che l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge
689/1981 avverso la cartella di pagamento relativa ad infrazioni al C.d.S. è ammissibile con funzione recuperatoria quando la parte deduca di essere venuta a conoscenza del verbale di accertamento soltanto con la notifica della cartella di pagamento. Pertanto,
nei casi in cui il destinatario faccia valere l'inesistenza o la nullità della notifica del pag. 3/6 verbale di accertamento, quali vizi di formazione della pretesa dell'Amministrazione,
può essere esperito il ricorso a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'opposizione, in questo caso, è limitata alle sole difese concernenti l'omessa o invalida notifica del verbale. Resta, invece, precluso l'esame del merito della pretesa sanzionatoria.
Dunque, “ciò che viene recuperato è la possibilità per il destinatario della pretesa di
dedurre il fatto estintivo/modificativo dell'omessa o invalida notificazione” (cfr. Cass.
SS.UU. 22080/2017; Cass. civ. 4690/2022). La pretesa sanzionatoria dovrà essere dichiarata estinta nei casi in cui manchi la prova della notifica del verbale di accertamento. Invece, quando l'amministrazione dimostri la regolare notificazione,
l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, atteso che, in questo caso, il verbale di accertamento risulta entrato nella sfera di conoscenza del destinatario e quest'ultimo, per far valere vizi nel merito, avrebbe dovuto avvalersi dei rimedi amministrativi o giurisdizionali nei termini previsti dalla legge (art. 203 C.d.S., art. 204
bis C.d.S. e art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011).
Orbene, applicando i principi esposti al caso di specie, deve rilevarsi che il verbale di accertamento n. 623357320 del 10.06.2016 è stato notificato al trasgressore in data
16.06.2016 e alla ricorrente in data 21.06.2016. La notifica alla ricorrente è avvenuta con consegna a mani della destinataria, dopo n. 11 giorni dalla data dell'accertamento,
e, dunque, nel termine di cui all'art. 201 C.d.S..
La prova della notifica da parte delle resistenti preclude ogni valutazione sul merito della pretesa sanzionatoria, atteso che le relative contestazioni dovevano essere fatte pag. 4/6 valere con ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
L'eccezione sollevata dalla ricorrente nel verbale dell'odierna udienza relativa all'inammissibilità dei documenti prodotti dalle controparti è priva di pregio.
Infatti, le resistenti si sono costituite rispettando il termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 416 c.p.c. (“costituzione del convenuto”) e dall'art. 7 co. 7 del D.lgs. 150/2011.
Il termine assegnato dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 415, co. 2, c.p.c. ha evidentemente natura meramente ordinataria ed è finalizzato a consentire alla controparte di esaminare i documenti ed esercitare il diritto di difesa con il deposito delle note di trattazione scritta, che avrebbero dovuto inoltrarsi entro il termine di 5 gg. prima dell'udienza di discussione (cfr. decreto che dispone la trattazione scritta dell'udienza). Il termine per la costituzione del convenuto ha carattere inderogabile e non è possibile per il Giudice stabilire un termine di decadenza più
gravoso.
Infine, va rilevato che le ragioni della decisione relativa all'inammissibilità del ricorso rendono palese la ragione del rigetto della prova testimoniale chiesta dalla ricorrente;
tale rigetto va in questa sede confermato.
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi vigenti (D.M. 147/2022), attesa la natura documentale e la semplicità della causa.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese di lite che liquida in € 2.538,50, oltre accessori se dovuti per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6