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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2427/2024 vertente tra con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, iscritta Parte_1 Pt_1 nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, Pt_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._1 con Studio in Milano – Via San Francesco d'Assisi n. 4 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in - Via C. Angiolieri n. C.F._2 Pt_1 37, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(P. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza del 6.3.2025 la causa era rimessa in decisione sule conclusioni della parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.12.2024 Parte_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena la (P.
[...] Controparte_1 VA e formulato le seguenti conclusioni : P.VA_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del ricorso, così giudicare: Nel merito- accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 01409937/001 e, per l'effetto, condannare (P. VA , in Controparte_1 P.VA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47, indirizzo PEC a restituire, immediatamente, a Email_1 [...] il bene oggetto del contratto di leasing n. 01409937/001 e, più Parte_1 precisamente l'immobile sito nel Comune di Tito (PZ) – Via Vittorio Emanuele II (già Via Nuvolese), e precisamente un locale commerciale posto al piano secondo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 232, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 21, part. 491, sub 50, cat. C/1, classe 1, mq 232, via Nuvolese, piano S2, così come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa (rep. 3.070; Persona_1 racc. 2.189) stipulato in pari data (cfr. doc. 7), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare
[...] (P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47, indirizzo PEC
per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in Email_1 favore della ricorrente per la perdurante occupazione dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 01409937/001 versando in favore di Parte_1 un'indennità che si ritiene possa essere quantificata in Euro 930,83 oltre VA mensili, in funzione del canone contrattuale dovuto (cfr. doc. 6), da calcolarsi a partire dal 07.06.2022, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente assumeva che:
- In data 06.06.2011 MPS Leasing & Factoring S.p.A. stipulava con Controparte_1 il contratto di leasing n. 01409937/001, della durata di 216 mesi, avente
[...] ad oggetto un immobile sito nel Comune di Tito (PZ) – Via Vittorio Emanuele II (già Via Nuvolese), e precisamente un locale commerciale posto al piano secondo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 232, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 21, part. 491, sub 50, cat. C/1, classe 1, mq 232, via Nuvolese, piano S2 (doc. 6), così come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa (rep. 3.070; racc. 2.189) stipulato in pari data;
Persona_1
- Che l'Utilizzatore si rendeva inadempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali;
- Che su istanza di MPS Leasing & Factoring S.p.A. il Tribunale di Siena emetteva il decreto ingiuntivo n. 169/2021 (RG 383/2021) del 06.03.2021, intimante il pagamento di euro 6.705,87, oltre interessi, compensi, spese e accessori di legge, decreto che veniva dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 18.06.2021 con formula esecutiva apposta il 05.07.2021.
- Che protraeva il proprio inadempimento e che, Controparte_1 pertanto, in data 07.06.2022 MPS Leasing & Factoring S.p.A. trasmetteva a mezzo PEC una comunicazione all'Utilizzatore avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento, cui non faceva seguito né il pagamento del credito residuo né la restituzione dell'immobile oggetto di leasing;
- Che ad oggi persiste a carico di una esposizione Controparte_1 debitoria di complessivi euro 80.157,37, di cui euro 14.212,26 per canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data del 04.12.2024, euro 3.170,28 per interessi di mora sui predetti canoni, calcolati alla data del 04.12.2024 ed euro 62.792,83 oltre VA se dovuta per credito residuo in linea capitale, come da estratto conto, Certificazione ex art. 50 TUB e piano finanziario allegati.
- Che dunque l'immobile de quo risulta ancora oggi detenuto sine titulo da
[...]
con tutti i conseguenti gravi danni - oltre che rischi e/o pericoli Controparte_1
- a carico di la quale chiede la condanna della Parte_1 resistente alla restituzione dei propri beni Non si costituiva la e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 La causa era quindi rimessa in decisione all'udienza del 6.03.2025.
1. La domanda di risoluzione del contratto di leasing, di rilascio dell'immobile e pagamento di indennità La domanda è fondata. In presenza del mancato pagamento del canone locatizio si giustifica l'esercizio del diritto potestativo - attribuito contrattualmente alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Prevede, infatti, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto – “La concedente ha il diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: […] c) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico (art. 3 condizioni particolari).” Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 c.c. del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone.
2.Deve altresì essere accolta – sulla base della documentazione allegata- la domanda di condanna, ex art. 18 delle condizioni generali del contratto di leasing, al pagamento di un'indennità scaturente dalla mancata restituzione dell'immobile di leasing nei confronti della al termine del contratto, pari al corrispettivo periodico previsto all'art. 3 delle condizioni Pt_1 particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, pari ad € 930,83 mensili dal giugno 2022 fino al giorno dell'effettiva riconsegna del bene libero da persone e cose.
3.Le spese di lite seguono la soccombenze e liquidate, in favore della ricorrente (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa) sulla base del valore della domanda , per fase di studio, introduttiva e decisoria (utilizzando parametri al minimo per l'ultima fase, in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede: 1) Accertata la risoluzione del contratto di leasing inter partes condanna la
[...] P. VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di Banca MPS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, l'immobile sito nel Comune di Tito (PZ) – Via Vittorio Emanuele II (già Via Nuvolese), e precisamente un locale commerciale posto al piano secondo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 232, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 21, part. 491, sub 50, cat. C/1, classe 1, mq 232, via Nuvolese, piano S2, oggetto del contratto di leasing n. 01409937/001, libero da cose e persone ed in buono stato manutentivo;
2) Condanna la P. VA in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47 al pagamento a favore di Banca MPS S.p.A., dell'importo di € 930,83 mensili dal giugno 2022 fino al giorno dell'effettiva riconsegna del bene libero da persone e cose;
3) Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in €
4.350,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. Così deciso in Siena il 03/04/2025.
Il giudice
.Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2427/2024 vertente tra con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, iscritta Parte_1 Pt_1 nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, Pt_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._1 con Studio in Milano – Via San Francesco d'Assisi n. 4 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in - Via C. Angiolieri n. C.F._2 Pt_1 37, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(P. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza del 6.3.2025 la causa era rimessa in decisione sule conclusioni della parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.12.2024 Parte_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena la (P.
[...] Controparte_1 VA e formulato le seguenti conclusioni : P.VA_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Siena adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del ricorso, così giudicare: Nel merito- accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 01409937/001 e, per l'effetto, condannare (P. VA , in Controparte_1 P.VA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47, indirizzo PEC a restituire, immediatamente, a Email_1 [...] il bene oggetto del contratto di leasing n. 01409937/001 e, più Parte_1 precisamente l'immobile sito nel Comune di Tito (PZ) – Via Vittorio Emanuele II (già Via Nuvolese), e precisamente un locale commerciale posto al piano secondo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 232, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 21, part. 491, sub 50, cat. C/1, classe 1, mq 232, via Nuvolese, piano S2, così come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa (rep. 3.070; Persona_1 racc. 2.189) stipulato in pari data (cfr. doc. 7), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare
[...] (P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47, indirizzo PEC
per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in Email_1 favore della ricorrente per la perdurante occupazione dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 01409937/001 versando in favore di Parte_1 un'indennità che si ritiene possa essere quantificata in Euro 930,83 oltre VA mensili, in funzione del canone contrattuale dovuto (cfr. doc. 6), da calcolarsi a partire dal 07.06.2022, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente assumeva che:
- In data 06.06.2011 MPS Leasing & Factoring S.p.A. stipulava con Controparte_1 il contratto di leasing n. 01409937/001, della durata di 216 mesi, avente
[...] ad oggetto un immobile sito nel Comune di Tito (PZ) – Via Vittorio Emanuele II (già Via Nuvolese), e precisamente un locale commerciale posto al piano secondo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 232, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 21, part. 491, sub 50, cat. C/1, classe 1, mq 232, via Nuvolese, piano S2 (doc. 6), così come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa (rep. 3.070; racc. 2.189) stipulato in pari data;
Persona_1
- Che l'Utilizzatore si rendeva inadempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali;
- Che su istanza di MPS Leasing & Factoring S.p.A. il Tribunale di Siena emetteva il decreto ingiuntivo n. 169/2021 (RG 383/2021) del 06.03.2021, intimante il pagamento di euro 6.705,87, oltre interessi, compensi, spese e accessori di legge, decreto che veniva dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 18.06.2021 con formula esecutiva apposta il 05.07.2021.
- Che protraeva il proprio inadempimento e che, Controparte_1 pertanto, in data 07.06.2022 MPS Leasing & Factoring S.p.A. trasmetteva a mezzo PEC una comunicazione all'Utilizzatore avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento, cui non faceva seguito né il pagamento del credito residuo né la restituzione dell'immobile oggetto di leasing;
- Che ad oggi persiste a carico di una esposizione Controparte_1 debitoria di complessivi euro 80.157,37, di cui euro 14.212,26 per canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data del 04.12.2024, euro 3.170,28 per interessi di mora sui predetti canoni, calcolati alla data del 04.12.2024 ed euro 62.792,83 oltre VA se dovuta per credito residuo in linea capitale, come da estratto conto, Certificazione ex art. 50 TUB e piano finanziario allegati.
- Che dunque l'immobile de quo risulta ancora oggi detenuto sine titulo da
[...]
con tutti i conseguenti gravi danni - oltre che rischi e/o pericoli Controparte_1
- a carico di la quale chiede la condanna della Parte_1 resistente alla restituzione dei propri beni Non si costituiva la e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 La causa era quindi rimessa in decisione all'udienza del 6.03.2025.
1. La domanda di risoluzione del contratto di leasing, di rilascio dell'immobile e pagamento di indennità La domanda è fondata. In presenza del mancato pagamento del canone locatizio si giustifica l'esercizio del diritto potestativo - attribuito contrattualmente alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Prevede, infatti, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto – “La concedente ha il diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: […] c) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico (art. 3 condizioni particolari).” Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 c.c. del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone.
2.Deve altresì essere accolta – sulla base della documentazione allegata- la domanda di condanna, ex art. 18 delle condizioni generali del contratto di leasing, al pagamento di un'indennità scaturente dalla mancata restituzione dell'immobile di leasing nei confronti della al termine del contratto, pari al corrispettivo periodico previsto all'art. 3 delle condizioni Pt_1 particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, pari ad € 930,83 mensili dal giugno 2022 fino al giorno dell'effettiva riconsegna del bene libero da persone e cose.
3.Le spese di lite seguono la soccombenze e liquidate, in favore della ricorrente (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa) sulla base del valore della domanda , per fase di studio, introduttiva e decisoria (utilizzando parametri al minimo per l'ultima fase, in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede: 1) Accertata la risoluzione del contratto di leasing inter partes condanna la
[...] P. VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di Banca MPS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, l'immobile sito nel Comune di Tito (PZ) – Via Vittorio Emanuele II (già Via Nuvolese), e precisamente un locale commerciale posto al piano secondo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 232, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 21, part. 491, sub 50, cat. C/1, classe 1, mq 232, via Nuvolese, piano S2, oggetto del contratto di leasing n. 01409937/001, libero da cose e persone ed in buono stato manutentivo;
2) Condanna la P. VA in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Tito (PZ) – Via Sant'Anna n. 47 al pagamento a favore di Banca MPS S.p.A., dell'importo di € 930,83 mensili dal giugno 2022 fino al giorno dell'effettiva riconsegna del bene libero da persone e cose;
3) Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in €
4.350,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. Così deciso in Siena il 03/04/2025.
Il giudice
.Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.