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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2024, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1841/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il
11.7.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Anna Maria Cassina
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Sonia Lena
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, concordemente:
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
13.2.1999 in Comune di Palazzolo dello Stella (UD); dall'unione sono nati i figli
(30.8.2002) e (2.12.2004), entrambi maggiorenni, ma solo ancora Per_1 Per_2 Per_2 non economicamente autosufficiente poiché studentessa universitaria;
i coniugi si sono separati consensualmente, come da sentenza di omologa emessa dal Tribunale di Udine
n. 802/2023 pubblicata in data 20.9.2023.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, CP_1 ma a condizioni completamente diverse, chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia da euro 300,00 mensili ad euro 200,00 mensili, oltre alla riduzione delle spese straordinarie necessarie per dal 100% al 50%. Per_2
Alla prima udienza del 2.12.2024 i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendendo trattative fra le parti per rassegnare conclusioni congiunte anche con riferimento al trasferimento ad uno dei due coniugi della quota indivisa di un mezzo della casa familiare in comproprietà. Il giudice, visto l'art. 473bis 22 c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La richiesta pronuncia può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge ed in particolare il periodo di legge di ininterrotta separazione.
Questa circostanza è stata d'altronde confermata da entrambe le parti.
Tutto ciò induce a ritenere che oramai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla cessazione
Pag. 2 di 3 degli effetti civili del matrimonio, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Comune di Palazzolo dello Stella (UD) il Parte_1 CP_1
13.2.1999;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 1, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 1999;
3) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza di pari data e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 5.12.2024.
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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