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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 885/2025 R.G., promossa da presso il Tribunale di Marsala Parte_1 ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], con l'amministratore di Controparte_1 sostegno , rappresentata e difesa dall'Avv. Lombardo Antonella Controparte_2 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 21 maggio 2025 il Pubblico Ministero aveva chiesto l'interdizione di già sottoposta ad amministrazione di sostegno Controparte_1 per le gravi condizioni di salute in cui versava, non essendo stata inserita in alcuna comunità terapeutica per tossicodipendenti e disabili psichici.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 dicembre 2025, a seguito delle dichiarazioni rese dai genitori dell'interdicenda, il
Pubblico Ministero ha rinunciato alla domanda e agli atti e la rinuncia è stata accettata da controparte.
Il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
2. Nel caso di specie deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del Pubblico Ministero e accettazione di parte resistente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3. Stante l'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
1
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara l'estinzione del processo.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 885/2025 R.G., promossa da presso il Tribunale di Marsala Parte_1 ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], con l'amministratore di Controparte_1 sostegno , rappresentata e difesa dall'Avv. Lombardo Antonella Controparte_2 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 21 maggio 2025 il Pubblico Ministero aveva chiesto l'interdizione di già sottoposta ad amministrazione di sostegno Controparte_1 per le gravi condizioni di salute in cui versava, non essendo stata inserita in alcuna comunità terapeutica per tossicodipendenti e disabili psichici.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 dicembre 2025, a seguito delle dichiarazioni rese dai genitori dell'interdicenda, il
Pubblico Ministero ha rinunciato alla domanda e agli atti e la rinuncia è stata accettata da controparte.
Il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
2. Nel caso di specie deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del Pubblico Ministero e accettazione di parte resistente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3. Stante l'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
1
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara l'estinzione del processo.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
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