Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sigg.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1350/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
anche n.q. di procuratore speciale della (Società di cartolarizzazione dei crediti , CP_1 Pt_2
rappresentati e difesi giusta procura generale alle liti per Notar del 23.1.2023 rep. Persona_1
n. 37590 racc. n. 7131 dall'avv. Maria Sofia Lizzi, con cui elettivamente domiciliano in AP alla via A. De Gasperi n. 55 -appellanti-
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dagli avv.ti Andrea Patrizi e Marco Musella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via degli Scipioni n. 281 -appellata-
FATTO E DIRITTO
e la impugnano la sentenza n. 3067/2023, emessa il 10.5.2023 dal
[...] Controparte_1
giudice del lavoro del Tribunale di AP, con la quale, pronunciando sull'opposizione all'avviso di addebito n. 39720210000037058000, proposta da ha dichiarato la Controparte_2
illegittimità di detto avviso e del verbale unico di accertamento n. 2019008289 del 23.7.2019, che sono stati pertanto annullati. Con la medesima pronuncia le spese di lite sono state poste a carico dell' . Pt_1
La sentenza è impugnata dall' e dalla i quali deducono l'errata esclusione da Pt_2 Controparte_1
parte del Tribunale di una fattispecie di intermediazione di mano d'opera vietata dall'art. 1 della legge n. 1369/60. Contestano gli appellanti la non corretta valutazione da parte del primo giudice del materiale istruttorio raccolto, attribuendo rilevanza decisiva alla prova testimoniale e a documentazione di carattere formale, a fronte del verbale ispettivo. Hanno inoltre evidenziato come il personale della (appaltante) è stato assunto dalla GSA s.r.l. CP_2 Controparte_2
(appaltatore) in data 1.3.2018, a fronte del contratto stipulato tra dette società l'11.12.2017 e dell'inizio dell'attività svolta con dipendenti della GSA in data 27.1.2018, presso la struttura alberghiera Holiday IN di AP (della società appellata). Ciò dimostra, secondo L'Ente, che la
GSA s.r.l. non aveva alcun dipendente prima della stipula del contratto di appalto e che aveva iniziato la sua attività lavorativa all'interno dell'albergo, esclusivamente con lavoratori che erano stati assunti dall' . Controparte_2
La società appellata, ritualmente costituitasi, contesta la fondatezza dell'impugnazione avversaria, di cui chiede il rigetto, replicando diffusamente alle censure che controparte muove alla sentenza impugnata ed evidenziando la corretta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal
Tribunale.
Ha altresì proposto appello incidentale lamentando l'erronea quantificazione delle spese processuali liquidate in primo grado, ritenute incongrue in considerazione del valore della controversia.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello principale é infondato e va pertanto rigettato.
La questione di causa consiste nel valutare se si sia verificata o meno un'ipotesi di appalto illecito.
In linea con quanto prospettato dal Tribunale, la disposizione applicabile al caso in esame è quella del citato articolo 29 del d.lgs 276/2003, che al comma 1 dispone: «ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa».
L'elemento di novità dell'art. 29 è racchiuso nella specificazione del requisito della organizzazione di mezzi, dal momento che questa può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha definitivamente superato la presunzione di illiceità contenuta nell'art. 1 della precedente legge 1369/60, andando a codificare l'interpretazione, elaborata dalla giurisprudenza, proprio per mitigare la presunzione in questione, secondo cui l'impresa è genuina anche quando consti solamente della organizzazione del lavoro altrui senza necessità di particolari mezzi organizzativi.
Per giungere ad affermare l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera, dunque, gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare l'assenza dell'organizzazione dei mezzi necessari in capo alla società appaltatrice e/o del rischio di impresa.
L'accertamento compiuto dal primo giudice appare svolto in conformità ai suddetti principi e secondo una corretta esegesi del materiale istruttorio.
E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n.
8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
Applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al riesame della Corte, ritiene il Collegio di poter confermare le valutazioni del Tribunale.
Con il verbale ispettivo impugnato, era stato contestato alla opponente l'omissione contributiva per il periodo dal gennaio 2018 al maggio 2019, derivante dalla dichiarazione fittizia di contratto di appalto di servizi che regolava i rapporti tra la Hotel Invest Italia e la GSA s.r.l., per un importo complessivo di € 641.004,72, comprensivi di omessi contributi per € 387.089,38, € 85.600,41 di sanzioni, € 50.000 in solido con il legale rappresentante per sanzioni ex artt. 18 e 29 comma 1,
d.lgs 276/2003.
Come suaccennato, ai suddetti principi si è attenuto il primo giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto. Egli ha, infatti, puntualmente esaminato le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, traendo da esse le conclusioni più congrue sotto il profilo logico.
In particolare, il teste , impiegato amministrativo della GSA, ha dichiarato: ”Non sono Testimone_1
mai stato dipendente della società ricorrente. La GSA ha per oggetto la fornitura di servizi, attraverso l'impiego di personale, alle società alberghiere, precisamente attività di pulizia…confermo che abbiamo sempre lavorato con mezzi ed attrezzature di nostra proprietà…Presso la ricorrente lavoravano della GSA circa 60 dipendenti in alta stagione, di cui 24 provenivano già dalla società ricorrente…il lavoro presso la società ricorrente è così organizzato: oltre al sottoscritto che sono il responsabile della gestione dell'appalto, vi sono tre capi-servizi di cui una governante, di nome , poi c'è il primo capo-servizio TE Persona_2
NO..ed il secondo capo-servizio Scala Vincenzo…Preciso che abbiamo assunto con accordo sindacale 24 dipendenti della società ricorrente: ciò è avvenuto il 1.3.2018 circa. I dipendenti provenienti dalla società ricorrente hanno continuato a svolgere le stesse mansioni anche quando sono diventati nostri dipendenti perché erano già formati in quei ruoli, esclusa la che è stata Per_2
assunta come governante da noi…Preciso che i 24 dipendenti, provenienti dalla società ricorrente, sono sottoposti alle direttive di TE NO, e si confrontano Persona_2
contestualmente con il sottoscritto per quanto riguarda le ferie, i turni e gli ordini di servizio…Preciso che la aveva un contratto tramite un'agenzia interinale, non era dipendente Per_2
della ricorrente”.
La teste ha riferito: “Conosco la GSA, che è una società con cui la ha Testimone_2 CP_2
stipulato un contratto di appalto di fornitura di alcuni servizi di pulizia camere, facchinaggio e di plonge in cucina…La GSA utilizza un ufficio all'interno dell'albergo per organizzare il lavoro del proprio personale che è un comodato d'uso...detto ufficio è da riferimento per il team della
GSA…La GSA utilizza macchinari, attrezzature e strumenti propri, non facenti capo alla CP_2
preciso che all'inizio del rapporto, parte delle attrezzature della sono state vendute alla CP_2 GSA…Preciso ancora che oltre le 24 unità assunte dalla vengono utilizzate altre unità di CP_2
personale assunto successivamente dalla GSA, per un totale di circa una cinquantina di persone impegnate nell'appalto…in esecuzione del contratto di appalto parte del nostro personale addetto ai servizi appaltati è stato assunto dalla GSA. Questo personale, quindi, è stato licenziato in data
28.2.2018. Preciso che erano circa 24 unità e sono state tutte assunte dalla GSA…Tutte le richieste dei dipendenti della GSA, relative ai permessi, ferie e quant'altro non viene fatto ai nostri uffici, ma alla GSA”.
Infine, la teste ha dichiarato: “Io sono la governante dell' oliday Testimone_3 CP_2
IN)..Sono dipendente della Sono quindi a conoscenza che i servizi di pulizia dei piani, CP_2
delle camere, di facchinaggio e la plonge sono appaltati alla GSA…La GSA ha un ufficio all'interno dell'albergo per organizzare il lavoro del proprio personale e a turno trovo uno dei caposervizio…So che quando è stato stipulato il contratto, alcune delle attrezzature sono state acquistate CP_2
dalla GSA, che successivamente ha utilizzato delle proprie attrezzature più nuove…Le mie mansioni sono di controllare l'attività svolta dal personale GSA e verificare se è tutto regolare…La GSA ha un ufficio all'interno dell'albergo per organizzare il lavoro del proprio personale…Per quanto mi risulta le richieste dei dipendenti circa ferie, malattie, permessi, ecc. sono rivolte ai referenti GSA e non all'ufficio . CP_2
Queste risultanze istruttorie - correttamente richiamate dal primo giudice – evidenziano come la
GSA, pur avendo la propria sede a Scafati, utilizzava presso l'Holiday IN una saletta come ufficio e riunioni, concessa in comodato d'uso dalla appellata. Risulta, oltre ad essere documentalmente provato, che la stessa società appaltatrice era dotata di proprie attrezzature, macchinari e strumenti informatici, arredi, dominio web, oltre ad una società per le visite mediche (Food Safety
Consulting) e redigeva puntualmente i DM10 e i DURC, come previsto dal contratto di appalto.
Risulta inoltre, che la GSA non era una società monocommittente, essendole stati affidati altri tre appalti per servizi di pulizia e facchinaggio presso l'Holiday IN di Cava dei Tirreni, la Cartiera di
Salerno Cava dei Tirreni (MS Packaging srl) e lo Scatolificio di Arzano (MS Packaging srl). Dai LUL prodotti, emerge infatti che oltre ai dipendenti assegnati all'appalto ce n'erano altri CP_2
già indicati nel verbale ispettivo, assegnati ad altri appalti o impiegati amministrativi della sede centrale.
Circa il profilo della eterodirezione, dalle deposizioni testimoniali si evince che le direttive per le attività inerenti l'Hotel Holiday IN di AP venivano impartite da tre dipendenti della GSA, i signori , TE NO e , come del resto affermato nello Persona_2 CP_3 stesso verbale di accertamento, laddove si dichiara che: “l'organizzazione e le direttive sono impartite al personale utilizzato nell'appalto dai dipendenti trasferiti dalla Società committente, per cui nella realtà dei fatti nulla è mutato rispetto al precedente rapporto di lavoro”.
Rispetto a tali osservazioni, non si evincono contrarie risultanze, enucleabili dalla documentazione prodotta dall' e relativa alla fase ispettiva, ma deve essere invece evidenziata la produzione Pt_2
allegata dalla opponente nel giudizio di primo grado, consistente in diverse fatture per i servizi resi dalla GSA a cui risultano applicate delle penali da parte della committente e in una fideiussione stipulata dalla GSA in data 29.1.2018 a copertura delle obbligazioni contrattuali.
Alla luce di tali acquisizioni processuali non sussiste alcuna interposizione vietata di manodopera e pare al Collegio che la valutazione del materiale istruttorio operata dal Tribunale sia corretta e che gli elementi processuali non consentano di ritenere provata una fattispecie interpositoria vietata, di talchè il contratto d'appalto è da ritenersi pienamente valido.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
Quanto all'appello incidentale, l' impugna il capo della sentenza in cui si Controparte_2
condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado, che vengono liquidate in € Pt_2
1.900,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori.
La censura è fondata.
Esaminati i valori di riferimento del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, emerge la incongruità della liquidazione disposta dal primo giudice, tenuto conto del valore della controversia di € 641.004,72.
Deve essere quindi accolto l'appello incidentale e riformata la sentenza nella parte della regolamentazione delle spese, con la condanna dell' al pagamento delle spese complessive del Pt_2
primo grado, che si liquidano in € 12.992,00, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, con attribuzione al procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore dell' delle spese del primo Pt_2 Controparte_2
grado, che liquida in € 12.992,00 oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione;
- conferma nel resto;
- condanna l' al pagamento, in favore dell' delle spese del secondo Pt_2 Controparte_2
grado, che liquida in € 9.256,00, oltre iva, cpa e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' Pt_1
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
AP, 14.4.2025
Il consigliere est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente