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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6670/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Immacolata Cecere e Giuseppe De Lucia
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da Avv. Vito Giovannelli
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con lettera del 22.02.2023, la società resistente contestava al ricorrente quanto segue:
“si è appurato che il destinatario in indirizzo, nei giorni scorsi, abbia contattato diversi dipendenti della parte datoriale in atti per indurli
a rassegnare le dimissioni volontarie senza preavviso, onde transitare i medesimi presso costituite, ovvero costituende società operanti nel medesimo settore della scrivente società e con il parimenti contestuale impegno di porre in essere lo sviamento dei pazienti dializzati, attualmente in carico alla scrivente parte datoriale, verso quest'ultime, in qualità di nuove parti datoriali. Di quanto innanzi, vi è materiale a conforto probatorio. Tale
1 comportamento è da considerarsi gravemente lesivo del vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro subordinato anche tenuto conto che il destinatario in indirizzo riveste anche la qualità di socio fondatore, la parte datoriale in atti opera nel sociale e in particolare nel terzo settore, parte datoriale in atti versa in gravi difficoltà economico
– finanziarie. Detto comportamento è passibile di licenziamento per giusta causa. Per il seguito della procedura disciplinare, Le assegniamo cinque giorni dalla data di avvenuta ricezione della presente per le eventuali giustificazioni in merito a quanto innanzi contestato”.
Con lettera del 24.02.2023 il ricorrente forniva le proprie giustificazioni evidenziando di non aver mai posto in essere alcuna attività di sviamento né dei dipendenti della datrice né dei pazienti in carico a quest'ultima verso altre società operanti nel medesimo settore della
Cooperativa datrice di lavoro (cfr. giustificazioni, doc.4).
successivamente con lettera del 02.03.2023 la società resistente lo licenziava per giusta causa, nei termini che seguono:
“con la presente facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare datata 22.02.2023 posta in essere ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, cui si fa, in questa sede, espresso e formale rinvio integrale e recettizio, nonché facendo seguito alle giustificazioni rassegnate con apposita missiva ricevuta in data
28.02.2023 cui si fa, in questa sede, espresso formale rinvio integrale e recettizio, si conclude l'iter del procedimento disciplinare promosso dalla scrivente parte datoriale in danno del destinatario in indirizzo, nella propria qualità in atti, comunicando, a quest'ultimo, l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Valutato ogni aspetto del caso concreto, sotto il profilo del contenuto oggettivo e sotto il profilo del contenuto psicologico, si ritiene congrua la detta sanzione disciplinare in oggetto, essendo da ritenersi ormai compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia, quale elemento fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro, tanto da determinare una
2 sostanziale impossibilità di una ulteriore protrazione del detto rapporto di lavoro, anche in via soltanto temporanea…”;
Parte ricorrente, al contrario, sostiene che il licenziamento è nullo e illegittimo per mancanza di specificità, immediatezza e immutabilità nella contestazione disciplinare, rendendo impossibile la sua difesa;
in subordine, il ricorrente afferma che il fatto contestato non sussiste, richiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria.
Pertanto, chiede: Parte_1
“– dichiarare nullo ed inefficace, ovvero illegittimo, il licenziamento impugnato dal lavoratore – condannare la Parte_1 cooperativa resistente alla immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
– condannare altresì la cooperativa resistente al pagamento di tutte le retribuzioni omesse nella misura indicata (€ 1.435,23 mensili) dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, con condanna al versamento di tutti i contributi previdenziali ed ogni altro beneficio previsto dall'art. 18 S.L. Comma 1, 2, 3; – in subordine dichiarare insussistente il fatto contestato al lavoratore ed applicare il comma 4 dell'art. 18 SL, disponendo la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro ed il pagamento di una indennità pari al massimo ivi previsto
(dodici mensilità e dunque € 16.142,76) con condanna al versamento di tutti
i contributi previdenziali e di quant'altro previsto dalla citata norma”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso e spiega domanda riconvenzionale in danno del ricorrente per la violazione dell'obbligo di fedeltà e del divieto di concorrenza ex art. 2105 del codice civile, chiedendo la determinazione equitativa del danno.
L'art. 2105 del codice civile dispone:
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
3 all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
La prova testimoniale svolta, con l'ascolto di quattro testi della parte resistente, nonché gli audio vocali allegati dalla società, hanno confermato le posizioni di cui alla memoria difensiva della resistente.
In particolare, il teste ha dichiarato “confermo Testimone_1 essere vero il capitolo di prova sub a) della memoria difensiva della parte resistente”; il teste ha dichiarato “confermo che ci sia stato Testimone_2 un contatto telefonico attraverso messaggi vocali ricevuti nella mattina del giorno 08.02.2023 nei quali mi proponeva un incontro, nella qualità di responsabile della postazione di Acquaviva delle Fonti, per aderire al progetto e il relativo traghettamento dei miei pazienti emodialitici verso questo nuovo progetto….questi messaggi vocali sono stati da me consegnati alla cooperativa”;
In tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c. ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i dovere connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno.
Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
Difatti, dagli audio allegati alla memoria difensiva e dalle conferme dei quattro testi di parte resistente ascoltati in udienza, traspare un comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà, anche solo astrattamente, contrario agli interessi del datore di lavoro.
4 In sintesi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, la stessa deve essere rigettata atteso che, pur essendo stato accertato un comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà di parte ricorrente, la società resistente non ha provato alcun danno patrimoniale o non patrimoniale subito.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 6670/2023 R.G., proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Bari, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6670/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Immacolata Cecere e Giuseppe De Lucia
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da Avv. Vito Giovannelli
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con lettera del 22.02.2023, la società resistente contestava al ricorrente quanto segue:
“si è appurato che il destinatario in indirizzo, nei giorni scorsi, abbia contattato diversi dipendenti della parte datoriale in atti per indurli
a rassegnare le dimissioni volontarie senza preavviso, onde transitare i medesimi presso costituite, ovvero costituende società operanti nel medesimo settore della scrivente società e con il parimenti contestuale impegno di porre in essere lo sviamento dei pazienti dializzati, attualmente in carico alla scrivente parte datoriale, verso quest'ultime, in qualità di nuove parti datoriali. Di quanto innanzi, vi è materiale a conforto probatorio. Tale
1 comportamento è da considerarsi gravemente lesivo del vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro subordinato anche tenuto conto che il destinatario in indirizzo riveste anche la qualità di socio fondatore, la parte datoriale in atti opera nel sociale e in particolare nel terzo settore, parte datoriale in atti versa in gravi difficoltà economico
– finanziarie. Detto comportamento è passibile di licenziamento per giusta causa. Per il seguito della procedura disciplinare, Le assegniamo cinque giorni dalla data di avvenuta ricezione della presente per le eventuali giustificazioni in merito a quanto innanzi contestato”.
Con lettera del 24.02.2023 il ricorrente forniva le proprie giustificazioni evidenziando di non aver mai posto in essere alcuna attività di sviamento né dei dipendenti della datrice né dei pazienti in carico a quest'ultima verso altre società operanti nel medesimo settore della
Cooperativa datrice di lavoro (cfr. giustificazioni, doc.4).
successivamente con lettera del 02.03.2023 la società resistente lo licenziava per giusta causa, nei termini che seguono:
“con la presente facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare datata 22.02.2023 posta in essere ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, cui si fa, in questa sede, espresso e formale rinvio integrale e recettizio, nonché facendo seguito alle giustificazioni rassegnate con apposita missiva ricevuta in data
28.02.2023 cui si fa, in questa sede, espresso formale rinvio integrale e recettizio, si conclude l'iter del procedimento disciplinare promosso dalla scrivente parte datoriale in danno del destinatario in indirizzo, nella propria qualità in atti, comunicando, a quest'ultimo, l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Valutato ogni aspetto del caso concreto, sotto il profilo del contenuto oggettivo e sotto il profilo del contenuto psicologico, si ritiene congrua la detta sanzione disciplinare in oggetto, essendo da ritenersi ormai compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia, quale elemento fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro, tanto da determinare una
2 sostanziale impossibilità di una ulteriore protrazione del detto rapporto di lavoro, anche in via soltanto temporanea…”;
Parte ricorrente, al contrario, sostiene che il licenziamento è nullo e illegittimo per mancanza di specificità, immediatezza e immutabilità nella contestazione disciplinare, rendendo impossibile la sua difesa;
in subordine, il ricorrente afferma che il fatto contestato non sussiste, richiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria.
Pertanto, chiede: Parte_1
“– dichiarare nullo ed inefficace, ovvero illegittimo, il licenziamento impugnato dal lavoratore – condannare la Parte_1 cooperativa resistente alla immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
– condannare altresì la cooperativa resistente al pagamento di tutte le retribuzioni omesse nella misura indicata (€ 1.435,23 mensili) dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, con condanna al versamento di tutti i contributi previdenziali ed ogni altro beneficio previsto dall'art. 18 S.L. Comma 1, 2, 3; – in subordine dichiarare insussistente il fatto contestato al lavoratore ed applicare il comma 4 dell'art. 18 SL, disponendo la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro ed il pagamento di una indennità pari al massimo ivi previsto
(dodici mensilità e dunque € 16.142,76) con condanna al versamento di tutti
i contributi previdenziali e di quant'altro previsto dalla citata norma”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso e spiega domanda riconvenzionale in danno del ricorrente per la violazione dell'obbligo di fedeltà e del divieto di concorrenza ex art. 2105 del codice civile, chiedendo la determinazione equitativa del danno.
L'art. 2105 del codice civile dispone:
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
3 all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
La prova testimoniale svolta, con l'ascolto di quattro testi della parte resistente, nonché gli audio vocali allegati dalla società, hanno confermato le posizioni di cui alla memoria difensiva della resistente.
In particolare, il teste ha dichiarato “confermo Testimone_1 essere vero il capitolo di prova sub a) della memoria difensiva della parte resistente”; il teste ha dichiarato “confermo che ci sia stato Testimone_2 un contatto telefonico attraverso messaggi vocali ricevuti nella mattina del giorno 08.02.2023 nei quali mi proponeva un incontro, nella qualità di responsabile della postazione di Acquaviva delle Fonti, per aderire al progetto e il relativo traghettamento dei miei pazienti emodialitici verso questo nuovo progetto….questi messaggi vocali sono stati da me consegnati alla cooperativa”;
In tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c. ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i dovere connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno.
Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
Difatti, dagli audio allegati alla memoria difensiva e dalle conferme dei quattro testi di parte resistente ascoltati in udienza, traspare un comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà, anche solo astrattamente, contrario agli interessi del datore di lavoro.
4 In sintesi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, la stessa deve essere rigettata atteso che, pur essendo stato accertato un comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà di parte ricorrente, la società resistente non ha provato alcun danno patrimoniale o non patrimoniale subito.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 6670/2023 R.G., proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Bari, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
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